Articolo 3 della Legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2
Articolo 2Articolo 4
Versione
27 febbraio 1963
Art. 3.
L' articolo 60 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non puo' essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra".
Entrata in vigore il 27 febbraio 1963
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