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27 febbraio 1963
27 febbraio 1963
Art. 3.
L' articolo 60 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non puo' essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra".
L' articolo 60 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non puo' essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra".
Commentario • 1
- 1. Costituzione della repubblica ItalianaFulco Lanchester · https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/ · 8 agosto 2020 · 1.3947725
[…] La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. (*) NOTE: (*) L´art. 60 è stato sostituito dall´art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2. […]
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