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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/03/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8481/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 8481/2024 promossa da:
nata in [...]-Brasile), in data 16 Gennaio 1976, Parte_1
cittadina Brasiliana, residente in [...](SP-Brasile), Avenida Ministro Gabriel de Rezende Passos
n.319, apto 141, codice Fiscale/CPF. nr.295.759.368-84; 2 ) Parte_2
, nato in [...]-Brasile), in data 21 Dicembre 2012, cittadino Brasiliano, residente in
[...]
AN AO (SP-Brasile), Avenida Ministro Gabriel de Rezende Passos n.319, apto 141, codice
Fiscale/CPF. nr.571.245.148- 43, minorenne e rappresentato ai fini del presente atto e procedimento dal proprio genitore esercente la potestà parentale 3) Parte_1 [...]
nata in [...]-Brasile), in data 03 Agosto 2015, cittadina Parte_3
Brasiliana, residente in [...](SP-Brasile), Avenida Ministro Gabriel de Rezende Passos n.319, apto 141, codice Fiscale/CPF. nr. , minorenne e rappresentato ai fini del presente atto e PartitaIVA_1
procedimento dal proprio genitore esercente la potestà parentale Parte_1 tutti elettivamente domiciliati in in Milano via Larga n.6 presso lo studio dell' Avv. Antonio
[...]
Achille Cattaneo (C.F. ) come da procura in atti C.F._1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
pagina 1 di 6 Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “- accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore di: nata in [...]- Parte_1
Brasile), in data 16 Gennaio 1976, cittadina Brasiliana, ; 2 ) Parte_2
, nato in [...]-Brasile), in data 21 Dicembre 2012, cittadino Brasiliano, minorenne
[...]
e rappresentato ai fini del presente atto e procedimento dal proprio genitore esercente la potestà parentale 3) nata Parte_1 Parte_3 in AN AO (SP-Brasile), in data 03 Agosto 2015, cittadina Brasiliana, , minorenne e- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadino italiano iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano nata Controparte_2
il 2 febbraio 1885 in Nizza Monferrato e figlia legittima di e di , , come Persona_1 Persona_2
risultante dal Certificato di nascita (cfr. doc. in atti n. 3) ; la quale emigrata in Brasile ed ivi deceduta senza essersi mai naturalizzato brasiliano, come riportato nel “Certificato Negativo di
Naturalizzazione” rilasciato dal Ministero di Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale di Giustizia ,
n.000.127.024.216/2023 datato 09.11.2023, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge che l'avo italiano “CERTIFICA, su richiesta di ovvero come ovvero come ovvero CP_2 Parte_4 Controparte_3
come - che NON RISULTA, fino alla presente data, registro di Controparte_4
naturalizzazione in nome di ovvero come ovvero come CP_2 Parte_4 [...]
ovvero come ” (cfr. doc. in atti n. 4 ). CP_3 Controparte_4
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1
dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero in data nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 20.3.2025 la parte insisteva per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi pagina 2 di 6 dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
In secondo luogo con riguardo ai minori e Parte_2 [...]
si ritiene legittimato ad agire la sig . Parte_3 Parte_1
anche in nome e per conto della figlia minore: in tema di esercizio della
[...]
responsabilità genitoriale la giurisprudenza maggioritaria (ex multis Cass. Civ. Sent. 743/2012) reputa che ai fini della richiesta di riconoscimento di una cittadinanza sia sufficiente la presenza in giudizio di un solo genitore, in quanto si ritiene che questo atto possa farsi rientrare tra quelli vantaggiosi per il minore e quindi costituisca atto di ordinaria amministrazione.
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- l'ava , in data 12/02/1921 , si sposava con il signor Controparte_2 CP_5
e contestualmente alla celebrazione del matrimonio, i coniugi e Controparte_2
dichiaravano espressamente e riconoscevano formalmente che, ante matrimonio, dalla CP_5
loro unione erano nati figli, tra cui la sora citata , che veniva legittimata Persona_3 Parte_5
ad ogni effetto di legge, come attestato nel “Certificato integrale di Matrimonio” (cfr. doc. in atti n. 6);
- la signora in data 02 Marzo 1935, in AN AO (SP-Brasile), contraeva Parte_6
matrimonio con il signor cittadino Brasiliano iure soli (“nato in Persona_4
Juquery”) e passava ad adottare il cognome -, come comprovato dal ”Certificato Parte_7 integrale di Matrimonio” (cfr. doc. in atti n. 7);
- dall'unione tra la signora e (denominata in atto, ed il Parte_7 Controparte_6
signor nasceva, in AN AO (SP-Brasile), in data 05 Aprile 1937, il Persona_4
signor (cfr. doc. in atti n. 8), il quale in data 02/09/1967 , contraeva matrimonio con Persona_5
(da coniugata, (cfr. doc. in atti n. 9); Persona_6
- dalla predetta unione nasceva in data a 16 Gennaio 1976, la signora Parte_1
(cfr. doc. in atti n. 10), la quale in data 29/08/2009 contraeva matrimonio con Persona_7
ed passava ad adottare il cognome
[...] Parte_1
pagina 3 di 6 _ Dall'unione coniugale , tra la signora ed il signor Parte_1
nascevano, in AN AO (SP-Brasile), due (2) figli : Persona_7 [...]
in data 21 Dicembre 2012,e Parte_2 Parte_3
,in data 03/08/2015.
[...]
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.
25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora, come nel caso di specie, i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica non figuri un ascendente di sesso femminile nata prima del 1948 spetta al
[...]
e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità CP_1 consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione pagina 4 di 6 analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto al ricorrente essendo pacifico e di dominio comune che presso il Consolato Italiano in Brasile, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni concretizzandosi di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Quindi se non vi sono dubbi che l'ava nato nel Comune diNIzza Controparte_2
Monferrato in data 12.02.1885 (cfr. doc. in atti n. 3) fosse cittadina italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 e che i suoi discendenti siano diventati cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile. La figlia Parte_6
nasceva, infatti, in Brasile nella città di ANta Cecilia di AN AO in data 28/06/2014 (cfr. doc. in atti n.5).
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero
e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel
Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
pagina 5 di 6 Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda deve essere accolta dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a Parte_1
nata in [...]-Brasile), in data 16 Gennaio 1976, codice Fiscale/CPF. nr.295.759.368-84; 2 )
nato in [...]-Brasile), in data 21 Dicembre Parte_2
2012, codice Fiscale/CPF. nr.571.245.148- 43, minorenne;
3) Parte_3
, nata in [...]-Brasile), in data 03 Agosto 2015, codice Fiscale/CPF. nr.571.246.908-
[...]
11, minorenne, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_7
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 21.3.2025
Il giudice unico
Roberta Dotta
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 8481/2024 promossa da:
nata in [...]-Brasile), in data 16 Gennaio 1976, Parte_1
cittadina Brasiliana, residente in [...](SP-Brasile), Avenida Ministro Gabriel de Rezende Passos
n.319, apto 141, codice Fiscale/CPF. nr.295.759.368-84; 2 ) Parte_2
, nato in [...]-Brasile), in data 21 Dicembre 2012, cittadino Brasiliano, residente in
[...]
AN AO (SP-Brasile), Avenida Ministro Gabriel de Rezende Passos n.319, apto 141, codice
Fiscale/CPF. nr.571.245.148- 43, minorenne e rappresentato ai fini del presente atto e procedimento dal proprio genitore esercente la potestà parentale 3) Parte_1 [...]
nata in [...]-Brasile), in data 03 Agosto 2015, cittadina Parte_3
Brasiliana, residente in [...](SP-Brasile), Avenida Ministro Gabriel de Rezende Passos n.319, apto 141, codice Fiscale/CPF. nr. , minorenne e rappresentato ai fini del presente atto e PartitaIVA_1
procedimento dal proprio genitore esercente la potestà parentale Parte_1 tutti elettivamente domiciliati in in Milano via Larga n.6 presso lo studio dell' Avv. Antonio
[...]
Achille Cattaneo (C.F. ) come da procura in atti C.F._1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
pagina 1 di 6 Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “- accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore di: nata in [...]- Parte_1
Brasile), in data 16 Gennaio 1976, cittadina Brasiliana, ; 2 ) Parte_2
, nato in [...]-Brasile), in data 21 Dicembre 2012, cittadino Brasiliano, minorenne
[...]
e rappresentato ai fini del presente atto e procedimento dal proprio genitore esercente la potestà parentale 3) nata Parte_1 Parte_3 in AN AO (SP-Brasile), in data 03 Agosto 2015, cittadina Brasiliana, , minorenne e- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadino italiano iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano nata Controparte_2
il 2 febbraio 1885 in Nizza Monferrato e figlia legittima di e di , , come Persona_1 Persona_2
risultante dal Certificato di nascita (cfr. doc. in atti n. 3) ; la quale emigrata in Brasile ed ivi deceduta senza essersi mai naturalizzato brasiliano, come riportato nel “Certificato Negativo di
Naturalizzazione” rilasciato dal Ministero di Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale di Giustizia ,
n.000.127.024.216/2023 datato 09.11.2023, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge che l'avo italiano “CERTIFICA, su richiesta di ovvero come ovvero come ovvero CP_2 Parte_4 Controparte_3
come - che NON RISULTA, fino alla presente data, registro di Controparte_4
naturalizzazione in nome di ovvero come ovvero come CP_2 Parte_4 [...]
ovvero come ” (cfr. doc. in atti n. 4 ). CP_3 Controparte_4
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1
dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero in data nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 20.3.2025 la parte insisteva per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi pagina 2 di 6 dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
In secondo luogo con riguardo ai minori e Parte_2 [...]
si ritiene legittimato ad agire la sig . Parte_3 Parte_1
anche in nome e per conto della figlia minore: in tema di esercizio della
[...]
responsabilità genitoriale la giurisprudenza maggioritaria (ex multis Cass. Civ. Sent. 743/2012) reputa che ai fini della richiesta di riconoscimento di una cittadinanza sia sufficiente la presenza in giudizio di un solo genitore, in quanto si ritiene che questo atto possa farsi rientrare tra quelli vantaggiosi per il minore e quindi costituisca atto di ordinaria amministrazione.
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- l'ava , in data 12/02/1921 , si sposava con il signor Controparte_2 CP_5
e contestualmente alla celebrazione del matrimonio, i coniugi e Controparte_2
dichiaravano espressamente e riconoscevano formalmente che, ante matrimonio, dalla CP_5
loro unione erano nati figli, tra cui la sora citata , che veniva legittimata Persona_3 Parte_5
ad ogni effetto di legge, come attestato nel “Certificato integrale di Matrimonio” (cfr. doc. in atti n. 6);
- la signora in data 02 Marzo 1935, in AN AO (SP-Brasile), contraeva Parte_6
matrimonio con il signor cittadino Brasiliano iure soli (“nato in Persona_4
Juquery”) e passava ad adottare il cognome -, come comprovato dal ”Certificato Parte_7 integrale di Matrimonio” (cfr. doc. in atti n. 7);
- dall'unione tra la signora e (denominata in atto, ed il Parte_7 Controparte_6
signor nasceva, in AN AO (SP-Brasile), in data 05 Aprile 1937, il Persona_4
signor (cfr. doc. in atti n. 8), il quale in data 02/09/1967 , contraeva matrimonio con Persona_5
(da coniugata, (cfr. doc. in atti n. 9); Persona_6
- dalla predetta unione nasceva in data a 16 Gennaio 1976, la signora Parte_1
(cfr. doc. in atti n. 10), la quale in data 29/08/2009 contraeva matrimonio con Persona_7
ed passava ad adottare il cognome
[...] Parte_1
pagina 3 di 6 _ Dall'unione coniugale , tra la signora ed il signor Parte_1
nascevano, in AN AO (SP-Brasile), due (2) figli : Persona_7 [...]
in data 21 Dicembre 2012,e Parte_2 Parte_3
,in data 03/08/2015.
[...]
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.
25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora, come nel caso di specie, i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica non figuri un ascendente di sesso femminile nata prima del 1948 spetta al
[...]
e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità CP_1 consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione pagina 4 di 6 analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto al ricorrente essendo pacifico e di dominio comune che presso il Consolato Italiano in Brasile, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni concretizzandosi di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Quindi se non vi sono dubbi che l'ava nato nel Comune diNIzza Controparte_2
Monferrato in data 12.02.1885 (cfr. doc. in atti n. 3) fosse cittadina italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 e che i suoi discendenti siano diventati cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile. La figlia Parte_6
nasceva, infatti, in Brasile nella città di ANta Cecilia di AN AO in data 28/06/2014 (cfr. doc. in atti n.5).
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero
e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel
Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
pagina 5 di 6 Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda deve essere accolta dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a Parte_1
nata in [...]-Brasile), in data 16 Gennaio 1976, codice Fiscale/CPF. nr.295.759.368-84; 2 )
nato in [...]-Brasile), in data 21 Dicembre Parte_2
2012, codice Fiscale/CPF. nr.571.245.148- 43, minorenne;
3) Parte_3
, nata in [...]-Brasile), in data 03 Agosto 2015, codice Fiscale/CPF. nr.571.246.908-
[...]
11, minorenne, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_7
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 21.3.2025
Il giudice unico
Roberta Dotta
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