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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/04/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
Contenzioso Civile e Volontaria CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia Musola
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2298/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (c.f. , entrambi Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Palermo, Via Gioacchino Ventura, 5, presso lo studio dell'avv. ROMEO
SALVATORE, che li rappresenta e difende per mandato in atti
ATTORI
contro in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f.-P.I. Controparte_1
), difesa e rappresentata dall'avv. SINAGRA FULVIO per procura in atti ed P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Termini Imerese, Corso Umberto e Margherita, 61 presso lo studio dell'Avv. MARIA TERSA D'ASARO
CONVENUTA
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f.-P.I. ), e, per Controparte_2 P.IVA_2
essa, la procuratrice mandataria , difesa e rappresentata dall'avv. SINAGRA Controparte_3
FULVIO per procura in atti ed elettivamente domiciliata in Termini Imerese, Corso Umberto e
Margherita, 61 presso lo studio dell'Avv. MARIA TERSA D'ASARO
INTERVENIENTE
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 23/1/2025, che qui si intendono richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato e depositato in data 18.09.2020, gli attori Parte_1
e hanno proposto opposizione all'atto di precetto, convenendo in giudizio la
[...] Parte_2
, al fine di sentir dichiarare l'inefficacia del precetto opposto, ricevuto Controparte_1
in notifica il 31.7.2020, in forza di contratto di Mutuo Fondiario del 25/02/2011, rep. n. 24.326, racc.
n. 11.279, a rogito Notaio Dott. di Palermo, con il quale era stato chiesto il pagamento del Per_1
debito residuo dovuto, in dipendenza del menzionato contratto di mutuo, ed ammontante, alla data del 02/12/2019, ad €.110.204,92 a titolo di capitale residuo, per rate impagate ed interessi di mora.
Gli opponenti, premesso di aver stipulato con l'anzidetto contratto di Mutuo Controparte_4
Fondiario, per l'importo di euro 100.000,00, e di aver provveduto a pagare 48 rate, fino alla data dell'1.11.2016, hanno contestato l'importo precettato eccependo svariate criticità contrattuali, tali da determinare la nullità totale o parziale del mutuo stipulato.
Tali criticità, in particolare, sono state rivenute con riferimento al TAEG, ritenuto superiore alla soglia di usura, all'applicazione di interessi anatocistici, al superamento della soglia di usura con riferimento all'ipotesi di mora ed all'applicazione del sistema di ammortamento alla francese.
Alla luce di tali irregolarità gli attori hanno chiesto, previa declaratoria di sospensione dell'eventuale azione esecutiva, di accettarsi la nullità parziale del mutuo per applicazione di interessi usurari, con condanna della alla restituzione delle somme versate a titolo di interessi, di disporre CP_5
l'espunzione dal contratto di tutti gli interessi, di dichiarare che il debito residuo ammonta
€.67.880,47, con rimodulazione del piano di ammortamento in 312 rate mensili da €.217,57 cadauna, di accettarsi la responsabilità precontrattuale e contrattuale della con conseguente condanna al CP_5
risarcimento danni pari ad €.5.000,00. Con vittoria di spese ed onorari.
Si è costituita parte opposta, la quale ha eccepito l'infondatezza della presente opposizione, evidenziando come, alla luce delle condizioni contrattuali pattuite, non fosse evincibile alcuna condizione illegittima o violativa delle norme antiusura, ed ha contestato in modo analitico ogni censura mossa dagli attori, chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree. In via riconvenzionale, parte opposta, premesso di essere creditrice, alla data del 21/12/2020, dell'importo di €.116.293,12 (di cui euro 85.800,42, a titolo di capitale residuo;
euro 27.891,83, per rate impagate;
euro 2.600,87, per interessi di mora), ha chiesto la condanna degli attori al pagamento della complessiva somma di
€.116.293,12, oltre gli ulteriori interessi di mora, maturati e maturandi, nella misura convenuta, e comunque nei limiti di legge, e di ogni altra somma dovuta ai sensi delle norme contrattuali e di legge sul Credito Fondiario, dalla data di spettanza al soddisfo.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, con provvedimento del
10.6.2021, e concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, cpc, la causa è stata istruita documentalmente e con licenziamento di CTU contabile.
Con comparsa di costituzione ed intervento ex art. 111 c.p.c., depositata il 27/02/2024, si è costituita in giudizio , e, per essa, la procuratrice mandataria , in qualità CP_2 Controparte_3
di cessionaria del credito di rappresentando che, con contratto di cessione di Controparte_4
crediti concluso del 12.12.2023 (con efficacia giuridica dal 18.12.2023 ed effetti economici dal 31 marzo 2023) aveva ceduto pro soluto ad Controparte_1 Controparte_2
rappresentata da il credito vantato nei confronti degli odierni attori. La Controparte_3
cessionaria, quindi, è intervenuta nel procedimento, subentrando ed insistendo in tutte le domande, eccezioni, deduzioni, produzioni, conclusioni di cui alla comparsa di costituzione con domanda riconvenzione della convenuta.
Dopo alcuni differimenti d'ufficio a causa del carico del ruolo, all'udienza del 23.01.2025, tenutasi in modalità cartolare, il Giudice tratteneva la causa per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente va rigettata la richiesta di estromissione di in difetto dei Controparte_4
presupposti normativi previsti dall'art. 111 del codice di rito, ovvero il consenso di tutte le parti (Cfr..
Tribunale Cassino, Sent., 16/03/2021-Tribunale Potenza sez. I, 13/02/2023, n.156)
Sul punto la Corte di Cassazione ha evidenziato che la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cass. n. 22424/2009).
Ed infatti il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, ma parte, in quanto titolare della res litigiosa, e il suo intervento nel processo, regolato dall'art. 111 c.p.c., non è riferibile alle fattispecie dell'art. 105 c.p.c. (Cass. n. 2889/2002; 649/2000; 2200/1999; 6220/1993), con la conseguenza che la sua successione nel processo, della quale la cessione di credito costituisce il titolo, sia che il dante causa o il successore a titolo universale siano estromessi, sia nel caso contrario, lo espone agli effetti della decisione pronunciata, ed è da lui impugnabile, quanto da lui fruibile in sede esecutiva;
e ciò a riprova della continuità del processo e della conservazione degli atti e provvedimenti posti in essere anteriormente al suo ingesso nel giudizio (Cass. n. 15674/2007).
Dagli atti di causa non è emersa alcuna manifestazione di consenso all'estromissione da parte degli attori. Ne consegue che, in mancanza di consenso reso in maniera esplicita da tutte le parti, non può darsi luogo alla estromissione della società cedente richiesta dalla cessionaria.
Quanto sopra premesso, passando all'esame del merito, la presente opposizione non è meritevole di accoglimento per le considerazioni di seguito esposte.
Con il primo motivo di opposizione, parte attrice ha assunto l'illegittimità degli addebiti effettuati dalla convenuta in ragione della presunta violazione, da parte del creditore, della disciplina in CP_5
materia di superamento della soglia usura.
In particolare, secondo la tesi prospettata dagli attori, il TAEG contrattuale, seppur fittiziamente indicato dalla Banca opposta nella misura del 5,35%, sarebbe stato, secondo la rideterminazione compiuta dal consulente di parte, superiore al tasso soglia di riferimento per il periodo in esame, pari a 6,2850%.
In relazione alla censurata usurarietà va preliminarmente rilevato che, mentre il TAEG viene impiegato come tasso di riferimento per le operazioni di credito al consumo, il TEG (Tasso Effettivo
Globale) viene impiegato per le verifiche di usurarietà delle operazioni di credito praticate da banche ed altri intermediari finanziari: la Suprema Corte ha precisato che, ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, occorre avere riguardo al tasso effettivo globale (TEG) e cioè al tasso che indica il costo complessivo dell'operazione (Cass. civ. ord. 39898/2021).
La Banca d'Italia, trimestralmente comunica i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) applicati dagli intermediari, rilevati su delega del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in base alle categorie omogenee di operazioni definite annualmente dal MEF stesso. I valori medi derivanti dalla rilevazione statistica periodica, corretti per le eventuali variazioni dei tassi sulle operazioni di politica monetaria successive al trimestre di riferimento, costituiscono la base per il calcolo dei “tassi soglia”.
Questi ultimi rappresentano il limite oltre il quale gli interessi sono considerati “usurari”, da chiunque pretesi o incassati.
Sul punto è stata disposta, nel corso del giudizio, perizia tecnico-contabile depositata in data
23.1.2023 dal Dott. , il quale, in risposta ai quesiti posti, ha concluso, che “il TEG, Persona_2 calcolato in conformità alle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della
Legge sull'usura edizione Agosto 2009, ammonta al 5,358%, ovvero inferiore nella misura del
0,927% rispetto al tasso soglia pro-tempore vigente 6,285%”.
Il Ctu, in particolare, nell'applicazione della formula di calcolo, prevista nelle istruzioni della Banca
d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, ha evidenziato che l'importo erogato è stato pari ad euro 99.350,00 in quanto la a fronte di Euro 100.000,00 CP_5
concessi, ha trattenuto euro 400,00 quali spese di istruttoria ed euro 250,00, quali spese di perizia, nonché ulteriori euro 250,00 a titolo di imposta sostitutiva (0,25% su Euro 100.000,00), importo che, tuttavia, non rileva espressamente, ai fini del calcolo del T.E.G.
In relazione ai costi delle polizze assicurative stipulate dall'attore con EurizonVita s.p.a e
EurizonTutela s.p.a, per un costo complessivo pari ad euro 8.297,00, il Ctu ha chiarito come tale costo non rientri ai fini del calcolo del T.E.G. del mutuo, sulla scorta delle istruzioni emanate dalla Banca
d'Italia, la quale ha chiarito gli oneri che rientrano nel suddetto calcolo, fornendo anche i criteri di individuazione.
Il Consulente, infatti, dopo aver chiarito che trattasi di polizza per la copertura assicurativa caso decesso (polizza assicurativa n. 300.500.018 prestata da EurizonVita SpA) e di polizza per la copertura assicurativa caso invalidità totale permanente da infortunio o malattia non inferiore al 60%, inabilità temporanea totale da infortunio o malattia, disoccupazione e ricovero ospedaliero (polizza assicurativa n. 104.05.501 prestata da EurizonTutela SpA) ha evidenziato, che, nel caso specifico, beneficiario, in caso di sinistro, risulta essere lo stesso mutuatario, come si evince dall'esame del modulo di adesione sottoscritto, ragione per la quale tali polizze, pur essendo state sottoscritte contestualmente al contratto di mutuo, non sono volte ad assicurare il rimborso del credito, esulando dagli oneri e spese presi in considerazione nel calcolo del TEG.
Tale conclusione risulta condivisibile tenuto conto che, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., purché le stesse risultino collegate alla concessione del credito (Cfr. Cass. Civ. sez. 1, n. 31734/23).
Nel caso di specie, il contratto di mutuo, oggetto di controversia, non prevede alcun obbligo, in capo al mutuatario, di stipulare una determinata tipologia di polizza quale condizione necessaria per l'ottenimento del prestito;
la contestualità della sottoscrizione potrebbe essere, in realtà, l'unico indizio eventualmente utile a ritenere le polizze in esame collegate all'erogazione del finanziamento;
pur tuttavia, il contenuto delle stesse (interesse assicurato, indicazione del beneficiario) porta ad escludere che tali polizze siano finalizzate a realizzare la piena soddisfazione dell'interesse del finanziatore al contenimento del rischio di solvibilità del cliente e che sussista un vincolo di obbligatorietà delle due polizze ai fini dell'erogazione del finanziamento a quelle condizioni. Ne discende, per quanto evidente, che tali costi non possono essere inclusi nel calcolo del T.E.G. come oneri sostenuti per il finanziamento
Il Consulente, quindi, ha correttamente concluso affermando che: “il contratto di mutuo n°
0600060918269, per un totale di euro 100.000,00, tra le parti e Controparte_1 Parte_1
e , al momento della stipula, presentava un T.E.G. inferiore dello 0,927%,
[...] Parte_2 rispetto al tasso soglia pro tempore vigente” e che, di conseguenza, “non occorre procedere con la riformulazione del piano di ammortamento ex art. 1815 co. 2 c.c.” (cfr. pag. 21 perizia).
Peraltro, solo per completezza, il Ctu ha provveduto ad effettuare una seconda ipotesi di calcolo, includendo tra i costi anche la somma di euro 8.297,00, pagata a tiolo di premio assicurativo, ed anche tale ipotesi ha escluso un superamento del tasso soglia da parte del T.E.G. così individuato.
Con riferimento al secondo motivo di opposizione, relativo alla lamentata violazione del divieto di anatocismo per applicazione dell'interesse di mora sull'intera rata, il Ctu ha rilevato che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, delle condizioni contrattuali e del criterio di quantificazione riportato sul contratto, il tasso mora al momento della stipula, risultava pari al 5,75%
(1,75+4). Il Ctu, quindi, dopo aver provveduto ad individuare il tasso mora soglia, in conformità ai dettami della Sentenza SS.UU. Cassazione n.19597/20 del 18 settembre 2020, per la categoria di riferimento, risultato pari al 9,435% ha concluso affermando: “il tasso mora contrattuale risulta pattuito nella misura del 5,75% annuo, ne scaturisce che , per il contratto Controparte_1
di mutuo fondiario rep n°0600060918269 del 25 febbraio 2011 di Euro 100.000,00, ha fissato un tasso mora in misura inferiore del 3,685% rispetto al livello soglia mora pro-tempore vigente” (cfr. pag. 16 perizia).
Peraltro, non essendo contestato l'inadempimento degli attori, come dagli stessi allegato e documentalmente provato, il Consulente ha chiarito l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione del secondo comma dell'art.1815 c.c., essendo stata confermata la debenza degli interessi di mora nella misura convenuta. Per tali motivi è stato ritenuto superfluo rispondere agli ulteriori quesiti (C e
D), non essendo presente nel contratto in esame alcuna clausola di salvaguardia ed essendo stato accertato che il tasso degli interessi moratori non risulta superiore al tasso usurario.
Da ultimo, gli attori hanno dedotto che il piano di ammortamento alla francese comporti di per sé stesso l'applicazione di interessi anatocistici, in quanto “prevede una meccanismo di capitalizzazione composta non concordato con il cliente che prevede un incremento patologico del costo del finanziamento che oltre ad incidere sul TAEG ha ovviamente l'effetto di generare ulteriore indeterminatezza del tasso corrispettivo”. Sul punto si osserva che “nell'ammortamento alla francese il sistema matematico di formazione delle rate risulta predisposto in modo che, in relazione a ciascuna rata, la quota di interessi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi” (Corte App. Milano 14.5.2019, n.2118). In particolare, “il metodo alla francese comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va a estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia la capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti” (Cass. n.544/2020).
La giurisprudenza prevalente ritiene, pertanto, che “l'opzione per l'ammortamento alla francese non comporti l'applicazione di interessi anatocistici e che non si pongano problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali, perché una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali : il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo” (v. Cass. sentenza
30 gennaio 2020 n.731; Trib. Roma 9 febbraio 2022 n.2102; Trib. Milano 29 gennaio 2015).
Alla luce dei principi sopra illustrati deve ritenersi che il piano di ammortamento alla francese non sia, in sé, cioè in mancanza di specifica e concreta dimostrazione, viziato da anatocismo (Corte App.
Venezia 19 febbraio 2021; Corte App. Milano 27 giugno 2019 n.2580; Corte App. Milano 14 maggio
2019 n.2118). Anche detta doglianza di parte attrice, quindi, deve ritenersi infondata.
Orbene, le conclusioni rassegnate dal Consulente d'ufficio, secondo il quale deve confermarsi il contenuto non usurario delle condizioni pattuite, con riferimento sia al T.E.G. che al tasso mora, restando confermata la debenza degli interessi di mora nella misura convenuta, vanno integralmente condivise in quanto immuni da vizi giuridici e tecnici. Il CTU ha, inoltre, compiutamente risposto alle osservazioni mosse dal CTP di parte convenuta, Dott. , il quale ha, Persona_3
sostanzialmente, aderito alle conclusioni formulate, mentre non sono state sollevate osservazioni da parte degli attori. Tenuto conto della completezza e del pregio della relazione, nonché della esaustiva risposta alle osservazioni mosse, questo Tribunale non ha ritenuto la sussistenza di motivi per richiedere chiarimenti al Ctu.
Tale convincimento merita di essere ribadito anche in questa sede, nonostante le ulteriori doglianze manifestate dagli attori in sede di comparsa conclusionale. Ed infatti, non pare pertinente il richiamo all'Ordinanza n.18664 del 3.07.2023, pronunciata dalla I sezione civile della Corte di Cassazione, in materia validità della clausola anatocistica nei contratti di conto corrente;
sebbene tale pronuncia possa essere estesa anche all'ipotesi di mutuo, in quanto soggetto alle stesse disposizioni della delibera CICR 9.2.00, nel caso in esame non è rinvenibile alcuna ipotesi di nullità per indeterminatezza del tasso d'interesse. Le risultanze della Ctu svolta, infatti, consentono di affermare che il contratto di mutuo fondiario n°0600060918269, stipulato tra le parti in data 25 febbraio 2011, risulta conforme ai requisiti legali previsti dagli artt. 1813 e ss. c.c., in quanto contiene l'indicazione dell'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso, il tasso di interesse e l'indicazione del pagamento del debito a rate costanti;
allo stesso, inoltre, è stato allegato il piano di ammortamento, il quale contiene per ciascuna delle rate la determinazione esatta della quota capitale da versare, e della quota di interessi fino all'integrale rimborso del prestito.
Alla luce di quanto dedotto, la presente opposizione deve essere rigettata;
resta assorbita ogni valutazione in ordine alla domanda risarcitoria per responsabilità precontrattuale e contrattuale della svolta dagli attori. CP_5
Appare, invece, meritevole di accoglimento la domanda, svolta in via riconvenzionale, da parte convenuta e reiterata dalla terza intervenuta, volta ad accertare l'effettivo debito in capo agli attori, quantificato dal Consulente, alla data del 21 dicembre 2020, nella somma di euro 116.293,12, oltre gli interessi di mora maturati e maturandi, nella misura convenuta.
***
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono da liquidare come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, tenuto conto del valore della controversia
(scaglione da 52.001,00 a 260.000,00-importi minimi) e dell'attività defensionale effettuata.
In particolare, in merito alla quantificazione delle spese, va precisato che l'opposta principale ha svolto le fasi di studio della controversia, redazione dell'atto Controparte_1
introduttivo e trattazione/istruzione, mentre la cessionaria del credito , e, per essa, la CP_2
procuratrice mandataria , intervenuta con atto di costituzione del 27/02/2024, Controparte_3
ha svolto la fase di studio della controversia e la fase decisionale. Le spese di ctu, come liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro.
PQM
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
• RIGETTA l'opposizione proposta da e;
Parte_1 Parte_2
• ACCERTA E DICHIARA che e , risultano debitori, alla data del Parte_1 Parte_2
21/12/2020, in forza di contratto di Mutuo Fondiario del 25/02/2011, rep. n. 24.326, racc. n.
11.279, della complessiva somma di €.116.293,12, oltre agli interessi di mora maturati e maturandi, nella misura convenuta, fino al saldo;
• CONDANNA, e in solido tra loro, al pagamento delle spese di Parte_1 Parte_2
lite, che liquida a favore di in euro 4.000,00 per competenze, oltre Controparte_1
Spese Generali, CPA e IVA nella misura legalmente dovuta ed a favore di , e, per CP_2
essa, la procuratrice mandataria , in euro 3.052,00 oltre Spese Generali, Controparte_3
CPA e IVA nella misura legalmente dovuta;
Termini Imerese il 28.4.2025
Il Giudice
Claudia Musola