Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/03/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Fedora
Cavalcanti, in funzione di giudice del lavoro all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 3240/2023 R.G.L. e Prev. vertente tra
Parte_3 Parte 2 Parte 1
'rappresentati e difesi, per procure in Parte 4 Parte 5
atti, dall'Avv. Domenico Menorello e dall'Avv. Andrea Scuttari entrambi del foro di
Padova, con domicilio eletto presso il loro studio in Padova, Piazza De Gasperi n. 22;
Ricorrenti
E
Controparte_1 in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
Resistente
Controparte 2 in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
Resistente
ED ALTRESÌ
CP 3 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (PCM) in persona del Presidente pro tempore del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
Resistente
NONCHÉ
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
Resistente
Avente ad oggetto: emolumenti retributivi.
Conclusioni delle parti:
per i ricorrenti:
1) accogliere le domande dei ricorrenti e per l'effetto, accertata e dichiarata nei confronti
,Con e idelle amministrazioni convenute la dovuta equiparazione fra i dipendenti dell” dipendenti del Controparte_4 disporre ogni ordine e statuizione al fine di '
assicurare verso i ricorrenti stessi la piena esecuzione dell'art. 1, comma 143, della legge n. 160/2019 ovvero delle norme della contrattazione collettiva in narrativa citate, riferibili alle voci accessorie della retribuzione e, in particolare, all'indennità di amministrazione come perequata, tra l'altro in forza dello stesso art. 1, comma 143, legge 160/2019 e della
Tabella G del CCNL 2019-2021, a titolo di arretrati per gli anni 2020, 2021 e 2022, fino alla data di quiescenza di ciascun ricorrente;
2) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti in epigrafe indicati nei confronti delle
Amministrazioni convenute agli incrementi delle voci accessorie della retribuzione e, in particolare, dell'indennità di amministrazione come perequata, prevista, fra l'altro, dall'art. 56 CCNL Comparto 2019/2021 e da ogni Controparte_5 disposizione della contrattazione collettiva connessa, in attuazione dell'art. 1, comma
143, della legge n. 160/2019 e del DPCM 23.12.2021 pubblicato in GU dell'11.03.2022 fino al 31.10.2022, nonché della Tabella G del CCNL Comparto Funzioni CP_5
2019/2021 dall'1.11.2022, previa, in via subordinata e per quanto occorrer possa, la disapplicazione del citato DPCM 23.12.2021 nella parte in cui venga ritenuto ostativo all'applicazione degli incrementi previsti nell'indennità di amministrazione citata ivi esposti anche ai dipendenti dell' Parte_6 di cui al D.
Lgs n. 149/2015, specie per gli anni 2020, 2021 e 2022;
3) condannare il Controparte_6 in quanto ente pagatore dei dipendenti ricorrenti in costanza del loro rapporto di lavoro fino alla data di pensionamento, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 48, comma 1, D.lgs. n.
165/2001, e/o l' quale datore di lavoro dei ricorrenti, Controparte_2
,
anche in qualità di soggetto concorrente e/o coobbligato solidalmente con il
[...] Controparte_1 o di altra Amministrazione che codesto Ecc. Tribunale
adìto ritenga avere titolo, a corrispondere ai ricorrenti almeno le somme indicate sulla base del DPCM 23.12.2021, aggiornate nella misura minima di diritto, più precisamente individuata in corso di causa, maggiorate di interessi e rivalutazione dalla debenza al saldo, ovvero come segue: Parte 1 (Area III, F2), in pensione dall'1.11.2021: 2020 € 1.275; 2021 €
1.829,16; per complessivi € 3.104,16;
(Area Pt 7) in pensione dall'1.1.2021: 2020 € 1.003, per Parte_2
complessivi € 1.003;
(Area II, F3) in pensione dall'1.12.2021: 2020 € 1.003; 2021 € Parte 3
1.646,30, per complessivi € 2.649,30;
• Parte 4 (Area II, F5) in pensione dall'1.11.2022: 2020 € 1.003; 2021 € 1.796;
2022 € 1.496,60; per complessivi € 4.295,60;
Parte 5 (Area II, F4) in pensione dall' 1.6.2022: 2020 € 1.003; 2021 € 1.796;
2022 € 748,33; per complessivi € 3.547,30.
4) in subordine, disapplicare e/o dichiarare nullo e/o, in subordine, accertare la illegittimità e annullare, per quanto occorrer possa, ogni atto nelle parti che risultano incoerenti con quanto in narrativa rappresentato e richiesto, ivi compreso, nei sensi indicati al motivo n. 4), lett. b), il DPCM 23.12.2021, pubblicato in GU 11.03.2022;
5) in ulteriore subordine, sollevare questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 143, della legge n. 160/2019 nei termini esposti alla lettera c) del motivo n. 4) di ricorso, con ogni riserva di ulteriore precisazione e deduzione;
6) condannare il CP 1 resistente ovvero, anche in qualità di soggetto concorrente e/o coobbligato solidalmente l' o altra Amministrazione Controparte_2
,
ritenuta avere titolo, alla corresponsione delle somme dovute, maggiorate di interessi e rivalutazione dalla debenza delle stesse al saldo, nonché al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi nell'ammontare che sarà dimostrato in corso di causa ovvero ritenuto di
Giustizia;
7) con la condanna alla rifusione delle spese e con ogni altro conseguenziale effetto di legge. Per le parti resistenti:
1.- in via pregiudiziale, dichiarare il ricorso inammissibile nei confronti della
[...]
e del CP 4 Controparte_7 del Controparte_1
per difetto di legittimazione passiva degli stessi;
[...]
2.- nel merito, in via principale, dichiarare la cessata materia del contendere stante la modifica normativa intervenuta solo in corso di causa;
3.- nel merito, in via subordinata, dichiarare il ricorso in parte inammissibile e, comunque, respingerlo, in quanto infondato, per le ragioni sovra esposte.
Conclusioni rassegnate nelle note scritte sostitutive dell'udienza di discussione del 20
marzo 2025:
per i ricorrenti: 1) attese le nuove circostanze legislative dell'art.
1-bis della Legge n.
191/2023, dichiarare, rispetto agli anni 2020, 2021, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per i ricorrenti, fatta salva la concreta erogazione di quanto spettante agli stessi ai sensi del richiamato art.
1-bis della Legge n. 191/2023, con la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle relative spese legali e di giustizia;
2) attese le nuove circostanze legislative dell'art.
1-bis della Legge n. 191/2023 e considerata la sentenza della Corte costituzionale n. 4/2025 del 23 gennaio 2025, condannare le Amministrazioni resistenti a corrispondere, ai ricorrenti Pt_4 e Parte_5, le somme a titolo di indennità di amministrazione come perequata anche per l'anno 2022
(pagamento non ancora effettuato), oltre alle relative spese legali e di giustizia;
3) comunque, per quanto ancora occorrer possa, accogliere le conclusioni tutte dimesse Con in atti dal patrocinio dei dipendenti ricorrenti.
Si insiste in ogni caso per la condanna delle controparti alla rifusione delle spese legali, anche sulla base dell'accertata soccombenza virtuale delle stesse, dichiarandosi i sottoscritti difensori antistatari.
Per le parti resistenti: declaratoria di cessazione della materia del contendere, si insiste per la integrale compensazione delle spese di lite ex art. 92, co. 2, cpc, attesa la novità e la particolare complessità delle questioni dedotte in giudizio, come si desume, da un lato, dalla necessità di una pronuncia della Corte costituzionale e, dall'altro, dal contrasto giurisprudenziale e dalla presenza di decisioni in primo grado di opposto orientamento nonché di una decisione in appello favorevole alla Amministrazione, per come già
rappresentato.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 4.8.2023 e ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati, hanno convenuto in giudizio tutte le amministrazioni in epigrafe, per il riconoscimento del proprio diritto agli incrementi delle voci accessorie della retribuzione e, in particolare, dell'indennità di amministrazione di cui all'art. 56 CCNL periodo
2019/2021 e di ogni disposizione della contrattazione collettiva connessa, in attuazione dell'art. 1, comma 143, della legge n. 160/2019 e del DPCM 23.12.2021 pubblicato in
GU dell'11.3.2022 fino al 31.10.2022 e dalla Tabella G del CCNL Comparto Funzioni
Centrali dall'1.11.2022, previa, in via subordinata e ove necessaria, disapplicazione del citato DPCM 23.12.2021 nella parte in cui venga ritenuto ostativo all'applicazione degli incrementi dell'indennità di amministrazione citata ivi esposti anche ai dipendenti dell' di cui al D. Lgs n. 149/2015; nonché per la Parte 6
,in quanto ente pagatore condanna del Controparte_6 dei dipendenti ricorrenti in costanza del rapporto di lavoro, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 48, comma 1, del D.lgs. 165/2001 ovvero, dell' Controparte 2
[...] , quale datore di lavoro dei ricorrenti, anche in qualità di soggetto concorrente e/o coobbligato solidalmente con il o di altra Controparte_1
Amministrazione che il Tribunale adìto ritenga avere titolo, a corrispondere ai ricorrenti le somme indicate nelle conclusioni del ricorso per ciascuno di essi a titolo di arretrati dell'indennità di amministrazione di cui all'art. 56 CCNL 2019/2021 Comparto [...]
Controparte_8 per gli anni 2020, 2021 e 2022, sulla base del DPCM 23.12.2021, in attuazione dell'art. 1, comma 143, legge n. 160/2019, nella misura minima di diritto come aggiornata in corso di causa, maggiorate di interessi e rivalutazione dalla debenza al saldo, anche considerando che gli odierni ricorrenti si trovano in stato di quiescenza.
I ricorrenti, attualmente in quiescenza ciascuno con diversa decorrenza, esponevano che a seguito del superamento di un concorso per i ruoli del Ministero del Lavoro, venivano incardinati nelle strutture dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro della provincia di
Cosenza, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e applicazione del
CCNL del Comparto CP 5 e Funzioni centrali di cui all'art. 3 del CCNQ 13.7.2016.
Successivamente, in attuazione dell'art. 1, comma 7, lettera 1) del c.d. Jobs act (legge delega n. 183 del 10.12.2014), il d.lgs. n. 149 del 14.9.2015 istituiva l' Pt_6 Con (anche 0 CP 2 ) con lo scopo denominata Controparte_2
dichiarato di "razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché al fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi" -, il quale integra, subentrandovi, “i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dell'CP_9 e dell'CP_10" (art. 1)
.Con Con l'istituzione dell' avrebbero cessato di operare le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e attribuiti alle sedi territoriali dell' CP 2 i compiti a esse già assegnati;
nella dotazione organica dell' CP 2 venivano "ricomprese le unità di personale già in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e presso la direzione generale per l'attività ispettiva del CP_4 lavoro e delle politiche sociali" (art. 6, comma 1 del d.lgs. n. 149/2015); si disponeva che al personale traferito, dirigenziale e non dirigenziale, di ruolo dell' CP 2 veniva applicata la contrattazione collettiva dell'Area I e del comparto CP 5 (art. 6, comma 1, secondo periodo del d.lgs. n. 149/2015) e mantenuto il diritto alla fruizione degli istituti normativi e contrattuali riconosciuti o maturati alla data del trasferimento all' CP_2 (DPCM
23.2.2016).
Con l'art. 1, comma 143, della legge 27.12.2019 n. 160 (legge di stabilità 2020), al fine della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigente dei CP_5 si disponeva, nello stato patrimoniale del l'istituzione di un Controparte_1
Fondo da ripartire, destinato “nella misura del 90 per cento alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei CP 5 al fine di ridurne il differenziale e, per la restante parte, all'armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni", rinviando a successivi DPCM il compito di provvedere alla per il ripartizione del fondo tra le amministrazioni “di cui al primo periodo”" ( CP_5 finanziamento del trattamento accessorio di ciascuna di esse e alla conseguente rideterminazione delle relative «indennità di amministrazione».
Con il DPCM 23.12.2021 si provvedeva dunque a determinare gli incrementi dell'indennità di amministrazione del personale delle aree professionali dei CP_5 secondo quanto indicato nelle allegate tabelle ove veniva anche individuato quanto dovuto per gli arretrati degli anni 2020 e 2021 per le diverse amministrazioni, comprese le Funzioni centrali -, prevedendosi inoltre che tali incrementi fossero recepiti nei rinnovi contrattuali.
Il 10.5.2022 entrava in vigore il nuovo CCNL del comparto Funzioni centrali (sottoscritto Con il 5.1.2022) per il triennio 2019-2021, applicabile anche al personale dell' a norma del citato art. 6, comma 2, d.lgs. n. 149/2015, nel quale venivano recepiti gli incrementi di cui all'art. 1, co. 143, legge 160/2019 e DPCM 23.12.2021.
Con circolare del 19.4.2022, con oggetto “Applicazione DPCM 23/12/2021 Incremento
Contr dell'Indennità di Amministrazione per il personale dei CP_5 il comunicava di aver provveduto sulla rata di maggio all'adeguamento dell'indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei CP 5 ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti accessori del predetto personale, con pagamento degli arretrati per gli anni 2020 e 2021 attraverso emissione urgente.
I ricorrenti, dipendenti dell' Controparte_2 lamentano il mancato riconoscimento nei loro confronti dell'adeguamento in oggetto, che invece è stato riconosciuto ai dipendenti del Controparte_4 Rassegnavano quindi le su trascritte conclusioni.
Con memoria difensiva depositata in data 27.2.2024 si costituivano ritualmente le
Amministrazioni chiamate in giudizio, eccependo in via pregiudiziale il difetto di legittimazione passiva della del [...] Controparte_7
Controparte_1 e del ritenendo doversi riconoscere Controparte 4
,
la legittimazione passiva unicamente all' Controparte_2 nella qualità di 3
datore di lavoro dei ricorrenti.
Controparte_2 evidenziava che ilNel merito, in prima istanza, l' mancato riconoscimento del diritto agli incrementi delle voci accessorie della retribuzione e, in particolare, dell'indennità di amministrazione, oggetto del ricorso, deriva direttamente dalle fonti normative;
che non ha, pertanto, alcuna responsabilità rispetto alla suddetta pretesa, derivando il mancato riconoscimento del diritto de quo direttamente dalla disciplina normativa, di fonte primaria e secondaria che, nel fare riferimento al personale “appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei CP 5 prevede la c.d. perequazione delle indennità di
,
amministrazione per il solo personale dei CP 5 in tal modo escludendo il personale
وcon conseguente disparità di trattamento. dell' Parte_6
Stante la disciplina di fonte statale, si sostiene, qualora l' CP 2 avesse proceduto autonomamente alla detta perequazione, eventualmente attingendo alle proprie fonti in bilancio, lo avrebbe fatto in violazione dei richiamati atti normativi e della contrattazione collettiva.
Con In seconda istanza, sempre nel merito, formulava istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della L. n. 191/2023. Evidenziava in particolare che, a seguito dell'approvazione in corso di causa della legge 15 dicembre 2023, n. 191 che in sede di conversione del decreto- legge 18 ottobre 2023, n. 145, ha introdotto l'art. 1 bis, a norma del quale “Al fine di perseguire, anche in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022, l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'art. 1, commi 334, 335, 336 e 337, della legge
29 dicembre 2022, n. 197, per il personale delle Aree dell' Controparte_2
e dell Controparte_12
[...],dell Controparte_11
[...] il beneficio di cui al citato articolo 1, comma 334, della legge 29
,
dicembre 2022, n. 197, è riconosciuto anche per i predetti anni tenendo conto degli importi attribuiti per le medesime annualità al personale del Controparte_4
[…] e scomputando, per il personale dell Controparte_2
dalle somme da riconoscere per l'anno 2022 l'indennità una tantum di cui all'articolo 32- bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2022, n. 91", disposizione alla quale le strutture territoriali del Ministero dell'Economia e delle Finanze competenti stanno dando esecuzione.
Nel merito in via subordinata, argomentava diffusamente in merito all'infondatezza del ricorso e alla legittimità dell'operato dell'Amministrazione.
Nelle note sostitutive di udienza, la difesa attorea - muovendo dalla novella legislativa intervenuta in corso di causa chiedeva di dichiarare, rispetto agli anni 2020 e 2021, anche con sentenza parziale, l'integrale sopravvenuta cessazione della materia del contendere per i ricorrenti Pt 1 , Pt 2 e Pt 3 in ragione dell'art.
1-bis della Legge
n. 191/2023, perciò disponendo la condanna delle Amministrazioni resistenti alle relative spese legali e di Giustizia;
attese le nuove circostanze legislative di cui in narrativa, dichiarare, rispetto agli anni 2020 e 2021, anche con sentenza parziale, la parziale sopravvenuta cessazione della materia del contendere per i ricorrenti Pt 4 e Parte 5, in ragione dell'art.
1-bis della Legge n. 191/2023, perciò disponendo la condanna delle
Amministrazioni resistenti alle relative spese legali e di Giustizia;
sospendere il presente procedimento solo con riferimento alle domande relative all'anno 2022 dei ricorrenti Pt 4 e Parte 5 in attesa della conclusione del giudizio di legittimità costituzionale, allegando l'ordinanza con cui il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 bis del D.L. 145/2023 (per come inserito, in sede di conversione, dall'art. 1, co. 1, Legge 191/2023) limitatamente all'inciso "e scomputando, per il personale dell' dalle somme da riconoscere per l'annoControparte_2
2022 l'indennità una tantum di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91".
Le amministrazione resistenti, nelle note scritte sostitutive di udienza, ribadito preliminarmente che la perequazione dell'indennità in questione è stata prevista, a far Con data dal 1.1.2023, anche in favore dei dipendenti dalla legge n. 197/2022, legge di bilancio 2023, mentre la successiva legge n. 191/2023, che ha convertito, con modifiche, Con il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, ha riconosciuto ai dipendenti una indennità al medesimo titolo anche per gli anni 2020, 2021 e 2022, evidenziavano che alle richiamate disposizioni l' Controparte_2 ha dato piena attuazione erogando a tutti i propri dipendenti, e tra questi gli odierni ricorrenti, quanto ex lege dovuto al predetto titolo a decorrere dal 1.1.2023 oltre che corrispondendo le somme dovute per gli anni
2020-2022, per il tramite delle competenti RTS, con emissione speciale nel cedolino del mese di maggio 2024.
Disposto rinvio della causa per la ritenuta opportunità di attendere la pronuncia della
Corte Costituzionale e assegnato termine per note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere siccome nelle more del giudizio, è entrata in vigore la previsione di cui all'art. 1bis D.L. 145/2023 (inserito, in sede di conversione, dall'art. 1, co. 1, Legge 191/2023), rubricato "Armonizzazione dei trattamenti economici del personale dell' [...]
Controparte 2 dell' CP 13 e dell' ", che al fine Controparte 12
di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori anche del personale dell' - ha riconosciuto, per tutte e tre leControparte_2 annualità per cui è causa (2020/2021 e 2022), l'indennità di amministrazione “tenendo conto degli importi attribuiti per le medesime annualità al personale del CP 4 [...] delle politiche sociali". La suddetta previsione consente di ritenere cessata la materia del contendere relativamente alle annualità 2020 e 2021, anche in ragione dei pagamenti medio tempore intervenuti in favore dei ricorrenti.
In particolare, è pacifico che, in attuazione della novella legislativa, in corso di causa, come peraltro comprovato da allegati prospetti paga, sono stati eseguiti i seguenti pagamenti:
'Parte 1 cessato dal servizio il cessato dal 01/11/2021, ha percepito i seguenti importi indicati a lordo dipendente: per l'anno 2020 € 1.275,01, per l'anno 2021 €
1.829,20, per complessivi € 3.104,21 (lordo dipendente);
,cessata dal servizio il 01/01/2021, ha percepito per l'anno Parte 2
2020 complessivi € 1.002,95 (lordo dipendente);
Parte_3 cessata dal servizio il 01/12/2021, ha percepito i seguenti importi indicati a lordo dipendente: per l'anno 2020€ 1.002,96, per l'anno 2021 €1.646,37, per complessivi € 2.649,33 € (lordo dipendente); Parte 4 ha percepito i seguenti importi indicati a lordo dipendente: per l'anno
2020 € 1.002,97, per l'anno 2021 € 1.796,04, per l'anno 2022 € 299,34, per complessivi €
3.098,35 (lordo dipendente); Parte 5 ha percepito i seguenti importi indicati a lordo dipendente: per l'anno
2020€ 1.002,96, per l'anno 2021 € 1.796,05, per l'anno 2022 € 299,34, per complessivi €
3.098,35 (lordo dipendente).
La materia del contendere è, pertanto, cessata integralmente in relazione ai ricorrenti
Pt 1, Pt 2 e Pt 3 e, parzialmente, relativamente cioè agli anni 2020 e 2021, in relazione ai ricorrenti Pt 4 e Parte_5.
Per contro, in relazione ai ricorrenti Pt 4 e Parte 5, per il capo di domanda inerente il
2022, la materia del contendere non può dirsi cessata siccome la somma corrisposta in corso di causa per tale annualità è stata liquidata in misura inferiore a quanto domandato e tanto siccome in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 bis del DL 145/23, come introdotto dalla citata legge di conversione, sono state scomputate le somme relative alla Con c.d. indennità "una tantum" corrisposta in relazione all'anno 2022 a tutti i dipendenti ai sensi dall'art. 32 bis D.L. n. 50/2022.
Invero, in relazione all'anno 2022, l'art. 1bis D.L. 145/2023 ha previsto lo scomputo, per il personale dell' Controparte_2 dalle somme da riconoscere per l'anno 2022 dell'indennità una tantum di cui all'articolo 32- bis del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91".
Come noto, nelle more del giudizio, è intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.
1-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2023, n. 191, promosso dal Tribunale ordinario di Milano, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento vertente tra Pt_8 e altri e […]
Controparte 14
[...] e altri, con ordinanza del 29 maggio 2024, iscritta al n. 134 del registro ordinanze
2024 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2024.
Con sentenza n. 4/2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
1-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2023, n.
191, limitatamente all'inciso «e scomputando, per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere per l'anno 2022 l'indennità una tantum di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91».
Alla luce di tale pronuncia, deve affermarsi il diritto dei ricorrenti Pt 4 e Parte_5 alla percezione, per l'anno 2022, dell'indennità in questione senza l'applicazione della detrazione dell'ammontare corrispondente a tale emolumento.
Nelle note del 29.1.2025 le amministrazioni resistenti hanno dato atto che, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, l' Controparte_2 si è attivato presso il
Con Controparte_4 Amministrazione vigilante dell' al fine "
di individuare le procedure per riconoscere al personale, anche per le mensilità marzo- dicembre 2022, le somme previste per l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, commi 334, 335, 336 e 337, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197, sino ad oggi non erogate in ragione del previsto scomputo della c.d. una tantum di cui all'art. 32 bis, D.L. 50/2022, come conv.
Pertanto, in assenza di effettivo pagamento, in parte qua la cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata e, avuto riguardo ai conteggi - non contestati – di- parte ricorrente, l'Ispettorato territoriale del lavoro deve essere condannato al residuo pagamento di euro 1.197,50 in favore di Pt 4 ed euro 449,00 in favore di Parte_5, somma calcolata avuto riguardo all'importo già erogato (euro 299,34).
Invero, mentre sussiste la legittimazione passiva del datore di lavoro dei ricorrenti, non sussiste la legittimazione del Ministero del Lavoro Controparte_2
,
estranei al rapporto di lavoro dei ricorrenti.e della Controparte_7
Contr Deve affermarsi anche il difetto di legittimazione passiva del poiché non è il titolare del rapporto di lavoro ed a esso spetta il pagamento dei dipendenti statali: trattasi pertanto dell'ente pagatore" ovvero ordinatore di seconda spesa.
Le spese di lite, avuto riguardo alla novità e la particolare complessità delle questioni dedotte in giudizio, e, dall'altro, al contrasto giurisprudenziale e alla esistenza di decisioni in primo grado di opposto orientamento prima dell'intervento legislativo e della Contr Cont Cont Consulta, nonché alla carenza di legittimazione dei convenuti con conseguente soccombenza in rito dei ricorrenti rispetto ai convenuti privi di legittimazione sono integralmente compensate.
p.q.m.
Contr Cont dichiara la carenza di legittimazione passiva del del CP 4 e della
dichiara la cessazione della materia del contendere nei limiti di cui in parte motiva e, nel resto, accoglie la domanda dei ricorrenti Pt 4 e Parte_5 per l'anno 2022 e, per l'effetto, Con condanna l' al pagamento del credito residuo pari ad euro 1.197,50 in favore di Pt 4 ed euro 449,00 in favore di Parte 5, oltre interessi dalla maturazione al saldo;
compensa integralmente le spese di lite.
Cosenza, 21 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti