Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/03/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza dell'11 marzo 2025 sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.7906/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Cavaliere n. 41, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. CodiceFiscale_1
Fabio Di Prima per procura in atti
- Ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti
Vincenza Marina MARINELLI, Pier Luigi TOMASELLI, Maria Rosaria
BATTIATO, Livia GAEZZA, tutti per procura generale alle liti del 23.01.2023 a rogito del Notaio di Roma rep. n. 37590/ raccolta 7131. Persona_1
- Resistente -
Oggetto: Opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/08/2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dalla domanda amministrativa (22/02/2023) dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno di invalidità civile.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva in giudizio l' che CP_1 contestava la pretesa.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
L'udienza dell'11 marzo 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
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Il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione. Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che le patologie da cui è affetta la ricorrente (“broncopneumopatia cronica con enfisema e interstiziopatia polmonare con pattern indeterminato per UIP, di sospetta origine autoimmune, con lieve
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(Cfr Relazione di CTU – in atti). E venendo altresì in rilevo le conclusioni del CTU in sede di ATP che ha ritenuto di riconoscere invalidità nella percentuale del 61% dalla domanda amministrativa del 22/02/2023 (epoca dell'accertamento medico legale).
La relazione di C.T.U., immune da vizi, tenuto conto della esaustività e condivisibilità delle argomentazioni svolte, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi e alla percentuale di invalidità riconosciuta.
Invero, il CTU ha dato conto della incidenza delle patologie e delle ragioni di ciò, prendendo in esame le singole patologie invalidanti ed applicando le percentuali delle nuove tabelle in conformità al D.M. del 05/02/92, effettuando il calcolo riduzionistico, così argomentando: “Applicando, quindi, con le percentuali dianzi individuate (11+31+45) il cosiddetto “calcolo riduzionistico” (noto anche come formula a scalare di Balthazard), previsto dallo stesso DM 5/2/92 per le infermità coesistenti, si raggiunge un valore numerico che può essere convenientemente arrotondato alla percentuale del 67%. Si ritiene congrua tale percentuale risultante, che scaturisce da una attenta disamina del caso in esame in relazione all'obiettività constatata e alla documentazione sanitaria prodotta ed esibita, acquisita in atti.” (cfr Relazione di CTU).
Pertanto il CTU è giunto alle predette conclusioni.
Le spese di lite – con riferimento ad entrambe le fasi del giudizio - vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp.att. c.p.c., sussistendo in atti la relativa dichiarazione.
Le spese delle consulenze tecniche del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle di questa fase di opposizione, liquidate con separati decreti vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7906/2024 R.G.;
Disattesa ogni altra domanda ed eccezione, rigetta il ricorso, dichiarando che la ricorrente è invalida nella misura del 61% dalla domanda amministrativa del 22/02/2023 e nella misura del 67% dal mese di giugno
2024; dichiara irripetibili le spese di lite con riferimento ad entrambe le fasi del giudizio;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, CP_1 espletate nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania, in data 11 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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