Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/01/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 17576/2019 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 24.01.2025, alle ore 11,30, nella 2 SEZIONE civile del Tribunale di
Napoli, all'udienza del Giudice dott. Vincenzo Scalzone, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- OPPONENTE
E
Controparte_1
- OPPOSTA
Sono presenti: per il sig. l'avv. Marco Avecone il quale si riporta alle note depositate Parte_1 agli atti insistendo per l'accoglimento dell'opposizione proposta.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. La parte si riporta ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che se- gue. Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinar- lo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da in- serire nel fascicolo di ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Tribunale, dott. Vincenzo Scalzone, pronunzia la
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S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 17576/2019 r.g.a.c.
TRA
(cf. ), anche in qualità rapp.te legale della Parte_1 C.F._1 società (cf con sede a Napoli dichiarata falli- Controparte_2 P.IVA_1 ta con sentenza n. 225/2017 del 10.11.2017 emessa dal Tribunale di Napoli, rappresen- tato e difeso dall'avv. Marco Avecone, presso il cui studio domicilia in Napoli alla via A. D'Isernia n. 45,
-OPPONENTE–
E
P. IVA ), in persona del legale rapp.te pro tempo- Controparte_1 P.IVA_2 re dott. -Direttore Generale- rappresentata e difesa, con mandato allegato al ri- CP_3 corso per decreto ingiuntivo che viene nuovamente depositato, dall' Avv. Francesco Cap- puccio e dall'avv. Elena Cappuccio, con studio in Napoli alla Piazza dei Martiri, 30,
- OPPOSTA- CONCLUSIONI Le parti alla udienza del 24.01.2025 hanno concluso come da verbali in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Si premette che la decisione che segue, è redatta in attuazione dell'art. 45 comma 17, legge 18.6.09 n. 69, entrata in vigore in data 4.7.09, che, novellando l'art. 132 n. 4 c.p.c. dispone che la sentenza sia redatta mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con atto di citazione la parte opponente adiva l'intestato Tri- bunale proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2421 dell'1.04.2019, chiedendo In via preliminare, accertare a mezzo di perizia tecnica ed econometrica, da chiedersi la correttezza formale e contabile dei contratti sottoscritti dal sig. , anche Pt_1 a nome della sua società Costruzioni P.A. srl, con;
accertare a mezzo di CP_1 CTU medico legale, lo status fisico e psicologico del sig. alla base dello Parte_1 stato di necessità che determinò la sottoscrizione del contratto di conto corrente;
in ri- convenzionale, accertati tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi da parte oppo- nente, in conseguenza della vicenda in atti, condannare parte opposta in persona del le- gale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. , a tito- Parte_1 lo di risarcimento danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, della somma complessiva di euro 5.000.00 o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre in- teressi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto;
condannare l'opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante;
condannare l'opposta, che risulta avere agito con mala fede o colpa grave, al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, che si quantificano in euro 5,000,00 Si costi- tuiva la banca opposta la quale chiedeva di rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo per infondatezza, o subordinatamente, in qualsiasi altro ipotetico caso di revoca del de- creto, condannare l'opponente al pagamento delle somme che si accerteranno dovute al- la per i titoli e le causali dedotti in giudizio, con gli interessi dovuti;
rigettare per CP_1 infondatezza la domanda riconvenzionale per danni e la condanna per responsabilità ag- gravata ex art. 96 cpc;
condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze del
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giudizio giudizio monitorio e di opposizione. Espletato il giudizio, durante il quale era svolta la CTU, la causa è stata riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare va rilevato che è stato espletato il procedimento di mediazione obbli- gatoria ex D. Lgvo 28/2010 in data 22.01.2020. Va precisato che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'a- dempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il rela- tivo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'ina- dempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si av- valga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui ina- dempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per viola- zione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., al contraente non inadempiente è concessa la facoltà di sce- gliere tra due vie: o insistere per l'adempimento, chiedendo la c.d. manutenzione del contratto e la condanna di controparte a eseguire la prestazione non ancora adempiuta;
oppure chiedere la risoluzione del contratto, e quindi di sciogliere il vincolo contrattuale come se non fosse mai intercorso. In entrambi i casi, è fatto salvo il diritto del con- traente in bonis di pretendere il risarcimento dei danni subiti, che vanno tuttavia ap- prezzati in modo diverso a seconda dell'azione prescelta: (a) se la parte non inadem- piente insiste per la manutenzione del contratto (e, quindi, la controprestazione è ancora realizzabile), potrà (i) chiedere l'esecuzione della prestazione dovuta in origine (restan- do obbligato a eseguire la propria), e (ii) agire altresì per il risarcimento del danno deri- vante dal ritardo nell'adempimento (che non può equivalere, quindi, al controvalore della prestazione originaria); (b) se la parte non inadempiente non intende rimanere vincolata al contratto stipulato e chiederne la risoluzione, (i) non sarà più tenuta ad adempiere la propria prestazione, oppure, ove l'abbia già eseguita, avrà diritto di chie- derne la restituzione, e (ii) potrà chiedere il risarcimento del danno subito, commisurato non al semplice ritardo, bensì all'inadempimento assoluto di controparte per non aver ricevuto la prestazione. La domanda di adempimento non preclude il diritto di chiedere, in un secondo momento, la risoluzione del contratto, ove sia più conveniente;
viceversa, una volta chiesta la risoluzione, non è più possibile esigere l'adempimento (art. 1453, secondo comma, c.c.). Dalla data della domanda di risoluzione, il contraente inadem- piente non può più rimediare alla precedente violazione;
pertanto, l'altra parte è legitti- mata a rifiutare la prestazione che gli venga proposta, ove non preferisca accettare un adempimento tardivo (art. 1453, terzo comma, c.c.). La risoluzione per inadempimento è una ipotesi di risoluzione giudiziale, nel senso che deve essere richiesta all'autorità giudiziaria, la quale pronuncerà una sentenza costitutiva di scioglimento del contratto soltanto qualora accerti che: (i) vi è stato inadempimento del contratto;
(ii) tale inadem- pimento è imputabile per colpa al convenuto;
e (iii) l'inadempimento non ha 'scarsa im- portanza', ossia la violazione contestata sia tale da alterare l'equilibrio di interessi sotte- so al contratto, così da travolgere l'intero regolamento negoziale. Quanto all'onere di
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prova, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza del 30 ottobre 2001, n. 13533 ha stabilito che il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del con- tratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitando- si ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere di dimostrare il fatto estintivo costituito dall'adempimento (o dalla impossibilità di adempiere). La risoluzione ha efficacia retroattiva (art. 1458 c.c.): pertanto il contratto risolto non pro- duce più effetti per l'avvenire e le parti sono liberate dalle rispettive obbligazioni per il futuro, ma sono anche rimossi gli effetti medio tempore prodotti, sicché le prestazioni eseguite devono essere restituite. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimen- to dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accesso- ri, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligen- za, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Inoltre, va ricordato, co- me chiarito anche dalla Cass. Civ., III, n. 5071 del 3.3.2009 che il giudizio di opposi- zione a decreto ingiuntivo si configura - come noto - quale giudizio ordinario di cogni- zione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, se- condo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudi- zio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Va ri- levato, a tal riguardo, che la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo deter- mina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quan- to è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende au- tomaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Cass., 5 gennaio 2010, n. 28). Va quindi evidenziato che nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione, il creditore opposto conserva la qualità di parte at- trice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio: ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la quali- tà di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modifi- cativi o impeditivi. (così tra le altre Cass., 17 novembre 2003 n. 17371)”. E nel caso di specie il sig. , con le sue argomentazioni, non ha offerto elementi in grado di con- Pt_1 futare le ragioni poste alla base del decreto ingiuntivo e della pretesa creditoria avanza- ta, nemmeno atte a confutare la sua decadenza dal beneficio del termine, dopo che dall'estratto contabile si evince come lo stesso si sia reso moroso di rate scadute. Sulla Fideiussione. Per quanto concerne la fideiussione rilasciata in favore della banca da parte del sig. in data 19.01.2009, è statuito che il fideiussore si impegna a Pt_1 rimborsare alla banca tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché che il fideiussore è tenuto a pagare immedia- tamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi spese tasse ed ogni altro accessorio;
inoltre dalle condizioni contrattuali si evince che i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che sia tenuta ad escutere il debitore o il fi- deiussore o garante o qualsiasi altro coobbligato entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. che viene derogato, e quindi le eccezioni relative a questa norma non possono esse- re sollevate. Per la problematica in esame va rilevato che il contratto autonomo di ga- ranzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ.,
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ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimen- to della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fi- deiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale al- trui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal ga- rante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un sog- getto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una presta- zione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'in- teresse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qua- litativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il credi- tore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeter- minata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore. Inoltre le S.U., ri- solvendo il contrasto rilevato dalla Terza Sezione della Corte con ordinanza interlocuto- ria del 5 marzo 2009 n. 5326, hanno superato quell'orientamento secondo il quale < deroga all'art. 1957 cod. civ. non può ritenersi implicita nell'inserimento, nella fideius- sione, di una clausola di "pagamento a prima richiesta" o di altra equivalente, sia perché detta norma è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che prescinde dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del de- bitore principale e può essere considerata meritevole di tutela anche nelle ipotesi in cui tale collegamento sia assente, sia perché, comunque, la presenza di una clausola siffatta non assume rilievo decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome) sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accen- tuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia infine a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, (non all'e- sclusione, ma) a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre azione giudiziaria >>; da tali considerazioni ne deriva che l'atto di garanzia sottoscritto dai fideiussori è da considerarsi come tale, ovvero una fideiussione, e pertanto la stessa deve considerarsi come negozio accessorio al contratto bancario principale. Inoltre se- condo Cass., sez. unite, sent. n. 3947/2010: “L'inserimento in un contratto di fideiussio- ne di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fi- deiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”. “La caratteristica fondamentale che distingue il contratto au- tonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c.”. Per raggiungere tali effetti è pertanto necessario che il contratto di garanzia (che sia chiamato “contratto autonomo di garanzia” o “fi- deiussione”, poco importa, non rilevando quale sia stata la titolazione del contratto) pre- veda espressamente l'inciso “senza eccezioni” o neghi comunque, in deroga all'art. 1945 c.c., la facoltà per il garante di opporre eccezioni al creditore. Alla luce di tali considerazioni in diritto e da un esame della documentazione in atti si può evincere che
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le fideiussioni sottoscritte possono essere considerate contratto autonomo di garanzia, considerando che il pagamento delle somme può essere effettuato a semplice richiesta e anche nel caso di declaratoria di invalidità della fideiussione prestata. Infatti va precisa- to che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a pri- ma richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto au- tonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di ac- cessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale. (…) La caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclu- sa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c.”. Più recentemente, sempre la Cass. Civ., sez. I, sent. n. 32402/2019: “a differenza della fideiussione, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma ri- spetto all'obbligo primario di prestazione essendo qualitativamente diversa da quella ga- rantita e non necessariamente sovrapponibile ad essa, in quanto non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”. Al contratto autonomo di garanzia non è di conseguenza applicabile il regime sull'opponibilità delle eccezioni previsto dall'art. 1297 c.c., nè la disciplina della prescrizione, quale stabilita in materia di fi- deiussione dall'art. 1957 c.c., comma 4, e dall'art. 1310 c.c., per le obbligazioni solidali in generale. Tuttavia nel caso di specie in base a quanto disposto dalle disposizioni, in particolare all'art. 8, il fideiussore si obbligava al pagamento anche nel caso di declara- toria di invalidità dell'obbligazione principale. Relativamente al difetto di legittimazione ad agire da parte della società fallita, ad opera del suo legale rapp.te, va rilevato che, come anche statuito dalla SS.UU del 28.4.2023 n. 11287 che la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta, a norma della l.fall., art. 43, la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la le- gittimazione processuale esclusivamente al curatore;
se, però, l'amministrazione falli- mentare rimane inerte, il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, "sempre che l'inerzia del curatore sia stata de- terminata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando conse- gua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia" (Cass.n. Sez. 5 n. 34529/21, con richiamo a Cass.Sez.5" n. 13814/16, ord. ed a Cass. Sez.5" n. 8132/18, ord.). Inoltre nel corso del giudizio era conferito incarico peritale al Dott. , il qua- Persona_1 le, tra l'altro, nell'ambito dell'esame della documentazione in atti, ha accertato, nel pro- prio elaborato, che il contratto di conto corrente del 19.01.2009 per il c/c n. 2011 riporta l'indicazione di tutte le condizioni economiche (tassi, aliquota c.m.s., spese, valute, capita- lizzazione trimestrale, ecc…); il contratto di affidamento del 27.01.2009 specifica un affi- damento complessivo per € 80.000,00 con validità fino a revoca. Tale valutazione non og- getto di contestazioni dalle parti, che non hanno presentato osservazioni né argomentazioni incompatibili, attesta la validità della documentazione afferente i rapporti contrattuali tra la società Costruzioni P.A. srl e la banca opposta. Ragion per cui, le richieste della parte opponente vanno respinte, dal momento che le con- testazioni e le argomentazioni esposte dalla parte opponente nel libello introduttivo non hanno avuto alcun sostegno probatorio, rimanendo indimostrate e carenti di prova, non riuscendo gli stessi istanti a superare quanto previsto dall'art. 2697 c.c.. Va parimenti esclusa e rigettata la richiesta di condanna per responsabilità aggravata prevista dal primo comma dell'art. 96 cpc, in quanto ancorata alla domanda della parte 6
interessata, essendo esclusa la pronuncia d'ufficio; inoltre, la parte che assume di essere stata danneggiata dalla condotta processuale del soccombente ha l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti normativi della responsabilità della controparte, ossia la sussistenza dell'elemento "oggettivo" e di quello "soggettivo" della fattispecie (cfr Cassazione civile sez. lav., 27/11/2007, n.24645 in Giust. civ. Mass. 2007, 11 e Giust. civ. 2008, 4, I, 906). Siffatte complessive argomentazioni risultano quindi esau- stive dell'accoglimento delle ragioni secondo le motivazioni esposte, sul punto, peraltro la Suprema Corte (Cass. Civ., II, n. 10921 del 18.5.2011) ha evidenziato di recente che perchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4, e degli artt. 115 e 116 cpc, non si richiede al giudice del merito di dare conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica e adeguata dell'adottata de- cisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la ca- renza di esse. Non può, pertanto, imputarsi al detto giudice d'aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé idonee e sufficienti a giustificarlo. Se ne deduce che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto a occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione e argomen- tazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 cpc che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento delle sua decisione, dovendo ritenersi, per implicito. Disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. Civ., VI, 17.5.2013 n. 12123, Cass. Civ., III, n. 4346 del 21.2.2013, Cass. Civ., I. n. 8451 del 28.5.2012). Ragion per cui va rigettata l'opposizione, con conseguente conferma del decreto opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, così come quelle di CTU, liquidate con decreto del 2.12.2022.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in ordine al giudizio avente RG n. 17576/2019 in-
trodotto mediante atto di citazione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 2421 dell'1.04.2019;
- Condanna il sig. al pagamento della spese di lite, liquidate in € 2800,00, oltre Iva e Cpa Pt_1
come per legge, in favore della parte opposta;
-Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con provvedimento del 2.12.2022, a carico della parte opponente.
E' verbale, ore 17,40.
Il Giudice
dott. Vincenzo Scalzone
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