Ordinanza cautelare 13 dicembre 2018
Sentenza 23 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 23/11/2022, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/11/2022
N. 01830/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01000/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1000 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
GI ET, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Maresca e Donato Lettieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
S.G.M. – Società Gestione Multipla S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Malena e Vitaliano Mastrorosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Min. Infr. Direzione Generale Territ. Sud e Sicilia Ustif Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via Rubichi n. 39;
nei confronti
LU CC, rappresentato e difeso dall'avvocato ES Orlandini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore 16;
ES De AO, non costituito; in giudizio;
per l'annullamento
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dei verbali della Commissione di selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore di Esercizio n.1 del 26.03.2018 e n.2 del 23.04.2018 conosciuti a seguito di istanza di accesso ai documenti del 13.05.2018 e relativa ostensione con nota prot. 1465 del 08.06.2018, trasmessa a mezzo pec in pari data;
della graduatoria finale della predetta selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore di Esercizio pubblicata sul sito internet dell'Ente in data 09.05.2018 e dell'eventuale atto di approvazione di cui si ignorano estremi e contenuti;
delle note SGM nn. 715, 716, 717, 718 del 20.03.2018 di proroga/conferma degli incarichi ai componenti la Commissione di selezione, precedentemente nominata con nota del 06.02.2018 per la selezione poi annullata in autotutela, anch'esse conosciute a seguito di istanza di accesso agli atti del 13.05.2018 e relativa ostensione con nota prot. 1465 del 08.06.2018, trasmessa a mezzo pec in pari data;
degli atti di nulla osta tecnico del Ministero dei Trasporti e di assenso regionale ai sensi del DPR 753 del 1980 alla nomina del nuovo direttore di esercizio SGM, se e in quanto intervenuti;
ove occorra dei verbali del Cda SGM del 15.2.2018 di annullamento in autotutela dell'originario Avviso di selezione del 15.11.2017 e del 16.02.2018 di indizione nuova procedura di selezione ivi compreso il nuovo Avviso di selezione pubblica se e in quanto lesivi;
di tutti gli altri atti e/o provvedimenti preordinati, connessi e conseguenti, anche solo richiamati di cui si ignorano estremi e contenuti se e in quanto lesivi.
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TT GI il 18\2\2019:
del parere favorevole USTIF Bari prot. 1345 del 18.9.2018 al rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza all'assenso alla nomina dell'Ing. CC LU quale direttore di esercizio SGM S.p.A. depositato in giudizio dalla difesa erariale il 06.12.2018 se e in quanto lesivo;
della determina dirigenziale Regione Puglia n.132 del 31.10.2018 di assenso alla nomina dell'Ing. LU CC quale direttore di esercizio SGM depositata in giudizio dalla resistente SGM e dal controinteressato LU CC in data 05.12.2018;
del nulla osta ai fini della sicurezza all'assenso regionale rilasciato dal MIT con prot. n.8244 del 18.10.2018 di cui si ignorano gli esatti contenuti ma richiamato nel predetto atto di assenso regionale;
se e in quanto occorra, della nota di integrazioni Metro Brescia S.r.l. del 25.7.2018, anch'essa depositata in data 05.12.2018 da resistente e controinteressato, così come della nota SGM del 22.5.2018, delle note MIT prot. 914 del 24.7.2018, 1345 del 18.9.2018, 367 del 9.10.2018 e della nota Regione Puglia 2170 del 19.7.2018 depositate in data 06.12.2018 dalla difesa erariale
di tutti gli altri atti preordinati, connessi e conseguenti se e in quanto lesivi ivi compresi tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di S.G.M – Società Gestione Multipla S.r.l., Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di LU CC e Min. Infr. Direzione Generale Territ. Sud e Sicilia Ustif Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 ottobre 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, l’Ing. GI ET ha impugnato gli atti della procedura selettiva con cui SGM S.p.a. (Società mista pubblico-privata partecipata al 51% dal Comune di Lecce e per il restante 49% da soci privati operante nel campo della mobilità urbana) aveva affidato l’incarico di direttore di esercizio dell’impianto filoviario della città di Lecce all’Ing. LU CC.
I.I. A sostegno del ricorso sono articolate le censure di seguito rubricate.
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 11 DPR 487 DEL 1994 – ART. 97 COSTITUZIONE – ART. 51 E 52 C.P.C. - BANDO DI CONCORSO - NULLITA’/INESISTENZA DEL VERBALE IMPUGNATO – PRINCIPI DI CORRETTEZZA E TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – PRINCIPIO DI SEGRETEZZA – CARENZA SITRUTTORIA E MOTIVAZIONALE – PERSEGUIMENTO INTERESSE PUBBLICO.
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE AVVISO DI SELEZIONE – D.M. 7.8.2017 - DPR 753 DEL 1980 – ECCESSO DI POTERE – INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI - ERRONEA ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE.
3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEX SPECIALIS – MANIFESTA ILLOGICITA’ – ERRONEITA’ ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONALE.
I.II. Con motivi aggiunti depositati il 18.02.2019 il ricorrente ha anche impugnato gli ulteriori atti di seguito indicati:
- parere favorevole USTIF Bari prot. 1345 del 18.9.2018 al rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza all’assenso alla nomina dell’Ing. CC LU quale direttore di esercizio SGM S.p.A. depositato in giudizio dalla difesa erariale il 06.12.2018;
- determina dirigenziale Regione Puglia n.132 del 31.10.2018 di assenso alla nomina dell’Ing. LU CC quale direttore di esercizio SGM depositata in giudizio dalla resistente SGM e dal controinteressato LU CC in data 05.12.2018;
- nulla osta ai fini della sicurezza all’assenso regionale rilasciato dal MIT con prot. n.8244 del 18.10.2018 di cui si ignorano gli esatti contenuti ma richiamato nel predetto atto di assenso regionale;
- se e in quanto occorra della nota di integrazioni Metro Brescia S.r.l. del 25.7.2018, anch’essa depositata in data 05.12.2018, così come la nota S.G.M. del 22.5.2018, le note MIT prot. 914 del 24.7.2018, 1345 del 18.9.2018, 367 del 9.10.2018 e la nota Regione Puglia 2170 del 19.7.2018 depositate in data 06.12.2018 dalla difesa erariale.
I.III. A sostegno dei motivi aggiunti sono articolate le censure di seguito rubricate.
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 89 E 90 D.P.R. 753 DEL 1980 – ARTT. 1 E 2 D.M. 7.8.2017 – ART. 97 COST – C.C.N.L. AUTOFILOFERROTRANVIERI ENTERNAVIGATORI - ECCESSO DI POTERE – INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI – TRAVISAMENTO DELLA FATTISPECIE - CARENTE E/O OMESSA ISTRUTTORIA – ERRONEA MOTIVAZIONE –– ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’.
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 89, 90 E 91 D.P.R. n.743 DEL 1980 – ART. 3 D.M. 7.8.2017 – CARENZA ISTRUTTORIA ANCHE IN RELAZIONE AL DPR 445 DEL 2000 E ALL’INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO PER IL RILASCIO DEL PARERE – ECCESSO DI POTERE.
3. ILLEGITTIMITA’ DERIVATA.
I.IV. Il 4 settembre 2018 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per l’Amministrazione intimata.
Il 7 settembre 2028 e il 18 settembre 2018 si sono costituiti in giudizio, rispettivamente, la S.G.M. Società Gestione Multipla S.r.l. e il controinteressato CC LU, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e, in particolare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Tribunale Amministrativo adito.
Con ordinanza n.642/2018 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare formulata dal ricorrente rilevando che: “1) in relazione al fumus appaiono sussistere fondate ragioni per condividere le eccezioni, sollevate dalle parti costituite, di: a) difetto di giurisdizione, stante la previsione dell’art.19 del d.lgs.175/2016 (che attribuisce alla giurisdizione ordinaria la cognizione della validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale); b) quand’anche voglia ritenersi sussistere la G.A, tardività della costituzione del ricorrente, in relazione al deposito del ricorso (3.9.2018) rispetto al perfezionamento dell’ultima notificazione utile (17.7.2018); 2) l’intervenuta stipulazione del contratto e l’insediamento del vincitore nell’incarico impediscono di ritenere anche la sussistenza del presupposto del periculum, in considerazione del doveroso bilanciamento degli interessi in gioco .”
Alla udienza di smaltimento del 20 ottobre 2022, svolta mediante collegamento da remoto in videoconferenza tramite applicativo Microsoft Teams, la causa è stata trattenuta per la decisione.
II. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
II.I. Osserva, il Tribunale, che la controversia in esame attiene agli atti relativi al conferimento di un incarico ad un professionista esterno adottati da una Società di capitali mista pubblico-privata, partecipata al 51% dal Comune di Lecce e per il restante 49% da soci privati operante nel campo della mobilità urbana.
Il rapporto di lavoro instaurando con la Società resistente (partecipata dall’ente locale) è di tipo privatistico, peraltro da incardinarsi con professionista privato, sicchè non rileva, al fine di poter incardinare la giurisdizione di questo Giudice, neppure l’eventuale circostanza che essa sia una società in house (cfr.: Tar Palermo- sez. III, 9 dicembre 2019, n. 2844; Tar Cagliari- sez. II, 1 dicembre 2017, n. 755; Cons. Stato- sez. V, 2 novembre 2017, n. 5074).
Ciò è espressamente stabilito dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 175 del 2016, secondo cui: "ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa".
Non sposta la giurisdizione il fatto che in questa sede sia contestata una selezione per il reclutamento del personale.
Posta l'obbligatorietà di una selezione nel rispetto dei principi di "trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" (comma 2), a pena di nullità, si precisa, infatti, al secondo periodo del comma 4 della medesima disposizione: "Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti delle procedure di reclutamento del personale" (in tal senso TAR Bari 24-07-2020, n. 1039)
Né rilievo alcuno assume il presunto obbligo per SGM S.p.A. di conformarsi ai principi propri del reclutamento del personale pubblico.
Ed invero lo stesso art. 19, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016 mantiene “ ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale ”.
III. Il ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito G.A., spettando la cognizione della controversia alla giurisdizione del G.O.
Il rilevato difetto di giurisdizione del ricorso introduttivo del giudizio riverbera i suoi effetti anche sui motivi aggiunti.
III. I. Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno parzialmente poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione del G.A, in favore del G.O, innanzi al quale parte ricorrente potrà riassumere il giudizio nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell’art. 11 c.p.a..
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate complessivamente in €2.000,00 oltre accessori di legge, di cui €1.000,00 in favore della S.G.M. S.p.A. ed € 1.000,00 in favore del controinteressato CC LU, oltre gli accessori di legge.
Spese compensate nei confronti dei Ministeri intimati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO