Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/04/2025, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14792 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente tra nata a [...] in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in VIA P.PE di BELMONTE N.90, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. NADIA PISCITELLO, che la rappresenta e difende per mandato in atti
– parte ricorrente –
Contro
nato in [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA GOETHE n. 22, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. MARIA CONCETTA CASCINO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
– parte resistente –
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni delle parti: con nota di precisazione delle conclusioni depositate il 7/1/2025 la ricorrente ha chiesto di confermare l'affidamento esclusivo
“rafforzato” del minore;
disporre che gli incontri padre-figlio avvengano, compatibilmente con la disponibilità di ad incontrare il padre, presso i Per_1
confermare a carico del signor quale contributo al mantenimento di Controparte_1
, la somma di € 170,00 mensili oltre al 50 % delle spese straordinarie Per_1 da individuarsi in base al “Protocollo su spese extra-assegno per mantenimento dei figli” adottato dal Tribunale di Palermo, al quale si fa riferimento anche per i criteri di rimborsabilità.
Con note depositate il 7/1/2025 il resistente ha concluso insistendo nelle domande formulate in comparsa, e quindi ha chiesto di disporre l'affidamento congiunto del figlio a entrambi i genitori;
regolamentare gli incontri Per_1 padre-figlio prevedendo che il sig. possa tenere con sé il Controparte_1 figlio almeno due pomeriggi a settimana e due week end al mese;
disporre che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio minore Controparte_1 mediante il versamento di un assegno pari ad € 150,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese.
Nessuna conclusione è pervenuta dal Pubblico Ministero, che “visto” nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questa sentenza segue a quella parziale del 14 novembre 2024, pubblicata da questo Tribunale il 17 novembre 2024, con cui è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti.
Il procedimento è proseguito per istruire e decidere le domande relative all'affidamento e al mantenimento del figlio minore , nato il 15 giugno Per_1
2015.
2. Va in primo luogo confermato il regime di affidamento esclusivo rafforzato
(cd. superesclusivo) alla ricorrente sig.ra Parte_2
Sono rimaste infatti inalterate le ragioni per le quali questo regime è stato disposto con la sentenza di separazione emessa da questo Tribunale il 22-23 giugno 2023, meno di due anni fa, cioè la dipendenza da stupefacenti del sig.
(che dopo aver intrapreso un percorso di disintossicazione, lo ha poi CP_1 volontariamente interrotto) e il suo sostanziale disinteresse per il figlio, che si
è concretizzato, fra l'altro, nel non aver mai attivato lo Spazio Neutro per gli incontri con lui e nel non aver versato, se non sporadicamente, il contributo al mantenimento (fissato nella misura di € 170,00 in sede di udienza presidenziale, confermata con la sentenza di separazione).
La ricorrente, al riguardo, ha dedotto che dopo la sentenza di separazione il comportamento del sig. non è in nulla mutato né sul versante della CP_1 tossicodipendenza né soprattutto nei confronti del figlio, che si limita a sentire telefonicamente per pochi minuti ogni settimana, in situazioni nelle quali l'iniziativa delle chiamate è comunque presa sempre dalla ricorrente.
Il resistente, dal canto suo, nella propria comparsa si è limitato a riferire molto genericamente di essere sempre stato legato al figlio da un profondo affetto;
di avere fatto sforzi “al fine di poter risolvere i problemi legati alla tossicodipendenza che in passato hanno compromesso il rapporto padre-figlio”
e di essere in una “situazione completamente differente rispetto a quella vissuta dalla coppia genitoriale negli anni della separazione”, senza supportare con elementi concreti tali generiche affermazioni e confermando espressamente, nel corso dell'udienza di prima comparizione, di non avere mai attivato lo spazio neutro per iniziare gli incontri con il figlio “perché non ne vede il motivo, non essendo né un drogato né una persona aggressiva, per cui ha preferito non vedere il figlio piuttosto che incontralo in un posto dove viene osservato dagli assistenti sociali”; ha aggiunto di non aver pagato il mantenimento con regolarità, ma di avere inviato in alcuni mesi somme maggiori per compensare le mancanze dei mesi precedenti.
Agli elementi indicati, già ampiamente sufficienti per giustificare la conferma della decisione adottata in sede di separazione, deve aggiungersi che, come risulta documentalmente, il resistente è stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia, con l'aggravante di essere stati commessi alla presenza del figlio minore, nonché dei reati di cui all'art. 612 bis co.2 e 61 n.11 quinquies c.p. (atti persecutori) e all'art. 582 e 585 in relazione all'art. 577 co.
1. n.1 5 bis e 576 n.1 in relazione all'art. 61 n.2 c.p.
(lesioni personali). Alla luce di quanto emerso e di quanto dichiarato dalle parti, va dunque confermato il regime di affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” di alla Per_1 madre, alla quale competerà, pertanto, anche l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse, restando salvo soltanto il diritto e il dovere del padre di vigilare sull'istruzione e sull'educazione del bambino e la possibilità di ricorrere al giudice ove ritenesse che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Va confermato anche il regime di frequentazione tra padre e figlio, che prevede la possibilità di ripresa degli incontri soltanto alla presenza degli operatori specializzati, in ambiente protetto presso i locali del Servizio Spazio
Neutro del Comune di residenza, oltre ai contatti telefonici, una volta a settimana, tramite videochiamata, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore.
3. Sotto il profilo economico, la sig.ra ha riferito e documentato Pt_2 di percepire l'assegno di inclusione per un importo mensile di circa 550,00 euro, oltre a una pensione di invalidità per il suo stato di salute di circa 300,00 euro e l'assegno unico per il figlio che attualmente ammonta a 200,00 euro
(da lei interamente percepito in ragione dell'affidamento esclusivo); vive con il figlio in una casa di sua proprietà, ricevuta in donazione dai genitori, senza avere altre fonti di reddito, tanto da essere sostenuta economicamente della famiglia di origine.
Il sig. in sede di udienza ha riferito di lavorare occasionalmente, CP_1 anche come lavapiatti e di essere “alla ricerca di un nuovo lavoro in cui non venga economicamente sfruttato”, senza tuttavia specificare o produrre documentazione attestante la propria disponibilità reddituale.
Nel caso di specie, quindi, dovendosi tenere conto anche della obiettiva capacità lavorativa del padre, va confermato il suo obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura già fissata due anni fa di 170 euro al mese, posto che il bambino vive costantemente con la madre, che di fatto è gravata in via esclusiva dagli oneri economici correlati al soddisfacimento delle ordinarie, quotidiane sue esigenze di vita. Restano a carico di ciascun genitore le spese straordinarie nella misura del
50% ciascuno, secondo quanto indicato dal “Protocollo su spese extra-assegno per mantenimento dei figli” adottato dal Tribunale di Palermo.
4. Il resistente, in ossequio al criterio legale della soccombenza, dev'essere infine condannato a rifondere le spese, che si liquidano come in dispositivo, di cui va disposto il pagamento in favore dell'erario ai sensi dell'art. 133 D.Lgs.
n. 115/2002, poiché la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a carico dello
Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 25.7.2024.
Al riguardo, giova evidenziare che, come ha avuto occasione di precisare la
Suprema Corte, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite
l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto
e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. civ. n.
22017/2018, conf. n. 11590/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando e richiamata la sentenza parziale emessa il 14 / 17 novembre 2024 con la quale è stata pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 28 dicembre 2011, così provvede:
- conferma l'affidamento esclusivo del figliominore , nato il Persona_2
15/6/2015, alla madre sig.ra alla quale conferma Parte_2 l'attribuzione della facoltà di adottare ogni decisione di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse del figlio (affidamento esclusivo cd. rafforzato), con facoltà per il padre di incontrarlo secondo le modalità indicate in motivazione;
-conferma l'obbligo di di corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
la somma di euro 170,00 mensili a titolo di contributo al Pt_2 mantenimento del figlio , da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da Per_1 rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
- dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese Controparte_1 straordinarie da sostenere in favore del figlio, nell'accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019;
- condanna RA a rimborsare alla ricorrente le spese di lite CP_1 CP_1 che si liquidano in complessivi euro 3.400,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario.
Così deciso in Palermo, in data 23/04/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sot-toscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato di-sposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009,
n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.