TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 14/04/2026, n. 6724
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Decreto cautelare 19 novembre 2025
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Ordinanza cautelare 27 novembre 2025
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Sentenza 14 aprile 2026

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  • Accolto
    Omessa indicazione dei costi della manodopera nell'offerta economica

    Il Tribunale ha ritenuto che l'appalto fosse di fornitura con posa in opera, data la complessità degli obblighi previsti dal capitolato (assistenza tecnica, installazione, formazione, ecc.), e che pertanto l'omessa indicazione dei costi della manodopera, a pena di esclusione secondo il disciplinare e l'art. 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, dovesse comportare l'esclusione dell'aggiudicataria.

  • Accolto
    Mancato inserimento dei riferimenti dei documenti tecnici nella busta offerta tecnica

    Il Tribunale ha accolto questo motivo, ritenendo che la mancata allegazione dei riferimenti documentali, espressamente prevista a pena di esclusione dal Capitolato, costituisse una violazione della lex specialis non sanabile, che impediva la verifica delle dichiarazioni e alterava la par condicio tra i concorrenti.

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Quater, ha esaminato il ricorso proposto dalla società Medika Vision S.r.l. Unipersonale avverso la deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Roma 1 n. 1270 del 09.10.2025, con cui è stata aggiudicata la procedura aperta per la fornitura in "full service" di sistemi multifunzionali Faco-Vitrectomi per chirurgia oftalmica alla società Tec Med S.r.l. La ricorrente ha sollevato tre motivi di impugnazione: il primo, concernente la mancata esclusione della Tec Med per omessa indicazione dei costi della manodopera nell'offerta economica; il secondo, relativo al mancato inserimento dei riferimenti dei documenti tecnici a supporto delle caratteristiche migliorative proposte, in violazione del disciplinare di gara; il terzo, in via subordinata, contestante l'erronea attribuzione dei punteggi tecnici per i parametri VP2, VP3 e G2. Si sono costituiti in giudizio l'ASL Roma 1 e la Tec Med S.r.l., sostenendo, tra l'altro, la natura "senza posa in opera" dell'appalto, l'irrilevanza dell'omessa indicazione dei costi della manodopera, la natura valutativa e non escludente del criterio V14, e l'insindacabilità delle valutazioni discrezionali sui punteggi tecnici.

Il TAR Lazio ha accolto i primi due motivi di ricorso, dichiarando fondati i rilievi della ricorrente. In particolare, il Collegio ha ritenuto che l'appalto in questione configurasse una fornitura "con posa in opera", in virtù degli obblighi di assistenza tecnica "full risk", manutenzione, installazione, allacciamenti, smaltimento, formazione, supporto scientifico, trasferimenti e aggiornamenti tecnologici previsti dal capitolato, che eccedevano la mera consegna del bene e rendevano necessaria l'indicazione dei costi della manodopera a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023. Inoltre, è stata accolta la censura relativa alla mancata allegazione dei riferimenti dei documenti tecnici a supporto delle caratteristiche migliorative, considerata una violazione diretta e non emendabile della lex specialis che incideva sulla permanenza in gara e sulla par condicio dei concorrenti. L'accoglimento dei primi due motivi ha comportato l'assorbimento del terzo motivo di ricorso. Di conseguenza, il Tribunale ha annullato parzialmente gli atti impugnati, dichiarando l'inefficacia del contratto eventualmente stipulato e ordinando alla Stazione Appaltante di procedere a una nuova aggiudicazione in favore della ricorrente. Le spese di lite sono state poste a carico della resistente e della controinteressata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 14/04/2026, n. 6724
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6724
    Data del deposito : 14 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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