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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 3821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3821 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del .2025 la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa iscritta al n. 3406/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Antonio Parte_1
MA AS
APPELLANTE
rappresentato e difeso, come procura in atti, dall'avv. Francesco Controparte_1
Russo
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data 10.8.2021, , premesso di aver lavorato dall'1.12.2006 al Parte_1
27.03.2020, secondo l'articolazione oraria indicata in ricorso e svolgendo mansioni di operaio addetto alla sostituzione e montaggio degli pneumatici, all'equilibratura e convergenza degli
[... stessi ed alla riparazione in caso di forature, alle dipendenze della ditta “ Controparte_2
esercente attività di vulcanizzazione e commercio al dettaglio di Controparte_3 pneumatici, con sede legale in Torre del Greco alla via Sciacca n.1, assunto con un contratto di lavoro a tempo indeterminato con trattamento economico e normativo di cui alla VI categoria del
CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane dei settori Meccanica e Installazione di impianti, dolendosi dell'inquadramento nel VI piuttosto che nel V livello e della retribuzione percepita, chiedeva al giudice adito di:
“a – accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti per il periodo indicato in premessa, dal 09.10.2013 al 28.03.2018, e dichiarare il diritto del ricorrente, in ragione delle mansioni svolte, all'inquadramento nel 5° livello della classificazione del personale del CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane dei settori Meccanica, Installazione di impianti, Orafi, Argentieri ed affini od anche di quel diverso livello che il Giudice riterrà corrispondente alle mansioni effettivamente svolte;
b – previo accertamento degli orari di lavoro effettivamente osservati dal ricorrente e delle circostanze di fatto indicate in premessa, condannare il sig. , titolare della Parte_1 ditta di (c.f.: ), con sede Controparte_2 Parte_1 C.F._1
legale in Torre del Greco alla via Sciacca n.1, all'immediato pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 207.031,84 di cui euro 19.571,37 a titolo di TFR, come risultante dagli allegati conteggi e per i titoli e causali ivi specificamente indicati, od a quella diversa, od anche maggiore somma, che il Giudice adito riterrà dovuta, anche in ragione delle risultanze istruttorie, oltre maggior danno da svalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate;
c – condannare la società sopra indicata al pagamento dei compensi professionali e delle spese legali in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Resisteva in giudizio , che eccepita preliminarmente l'assoluta estraneità Parte_1
e, comunque, la carenza di legittimazione passiva della Controparte_4
rispetto all'attività svolta, in maniera più o meno occasionale, dal sig.
[...] CP_1
“alle direttive/dipendenze del Sig. e/o del Sig.
[...] Parte_2 CP_5
e della società a quest'ultimo riconducibile,
[...] Controparte_6
, chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa di . Invocava, in
[...] Parte_2
ogni caso, il rigetto del ricorso e spiegava domanda riconvenzionale, onde sentirne accertare e dichiarare la grave responsabilità del per avere, in costanza di rapporto di lavoro, CP_1
intrapreso attività concorrenziale con quella del datore di lavoro, sviando clientela e divulgando false notizie.
Ammessa ed espletata l'istruttoria orale mediante l'escussione dei testi di entrambe le parti, con sentenza n. 2084/2024 il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, che per il resto rigettava, condannava al pagamento della somma di € 75.547,48, di cui Parte_1
euro 4343,55 a titolo di TFR, al lordo delle ritenute, nei confronti di , oltre Controparte_1
accessori ex art. 429 c.p.c., dal giorno della maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo;
rigettava la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto;
poneva definitivamente le spese della CTU contabile, liquidate come da separato decreto, a carico del resistente;
compensava le spese di giudizio in ragione di un terzo e le poneva per la restante parte a carico del resistente, liquidandole in € 4240,00 (2/3 di € 6360,00), comprensivi di spese generali al 15%, oltre accessori come per legge con attribuzione per distrazione;
fissava termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
A sostegno della decisione, il Tribunale, ritenuta sostanzialmente pacifica la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato quanto all'attività svolta dal a favore della parte CP_1 convenuta in questo giudizio, osservava, poi, che “in base all'istruttoria espletata ed ai documenti depositati è emersa un' attività lavorativa svolta dall'odierno ricorrente, con inquadramento nella 5° categoria del CCNL applicabile dal 01.12.2006 al 27.03.2020, godendo di una settimana di ferie nel periodo di ferragosto. Si dovrà inoltre ritenere che l'odierno ricorrente non abbia lavorato 2 mesi nel 2013 (cfr. la deposizione di ). …” (cfr. Testimone_1
sentenza di primo grado).
Considerata raggiunta una prova sufficiente dello svolgimento dell'orario normale di lavoro e del godimento di una sola settimana di ferie nel periodo di ferragosto ed esclusa la prova del lavoro straordinario anche festivo, osservava, quanto al perceptum che dovesse innanzitutto considerarsi quanto indicato nelle buste paga, poiché dall'istruttoria non era emerso alcun elemento idoneo a inficiare la loro valenza probatoria;
con riferimento ai periodi non coperti dalle stesse, viceversa, occorreva avere riguardo a quanto il ricorrente aveva ammesso (nei conteggi depositati) di aver ricevuto, in assenza di ogni elemento probatorio (da parte del datore di lavoro, gravato del relativo onere della prova) in ordine ai pagamenti effettuati, salvo il versamento dell'importo di euro 13.000, a titolo di TFR, come emergente dalla scrittura versata in atti, avente il valore di quietanza.
Recepiti, pertanto, i conteggi effettuati dal C.T.U., in relazione all'ipotesi sopra prospettata, concludeva per il riconoscimento in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive, della somma indicata in dispositivo.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, a prescindere da ogni considerazione sulla sua specificità, comunque non era stata provata in modo idoneo. Infatti, le deposizioni testimoniali apparivano generiche, prive di indicazioni sulle generalità dei clienti che sarebbero stati sviati dal ricorrente e indicazioni sulle circostanze di tempo nelle quali sarebbe avvenuto lo sviamento di clientela;
né una minima partecipazione azionaria appariva idonea, di per sé, ad integrare una fattispecie di concorrenza sleale.
Avverso la pronuncia di condanna al pagamento di differenze retributive, oltre che delle spese di lite e di CTU, proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data 18.12.2024,
e censuratala con plurimi motivi ne invocava la riforma, con vittoria di Parte_1
spese.
Si costituiva l'appellata e resisteva al gravame, chiedendone il rigetto.
Tentato, invano, il bonario componimento della lite, con ordinanza del 3.6.2025 la Corte disponeva una integrazione a cura del medesimo consulente tecnico di ufficio dott. Per_1
alla relazione tecnica contabile svolta in primo grado.
[...]
All'odierna udienza i difensori presenti in aula rappresentavano che le parti erano addivenute ad un bonario componimento della lite, come da verbale di conciliazione sottoscritto dinanzi al CTU,
e chiedevano alla Corte di dichiarare cessata la materia del contendere anche con riferimento alle spese di lite.
Alla luce della sopravvenuta conciliazione della lite, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa, la rinuncia all'azione; la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) e, al contempo, di consentire all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuta conciliazione della lite, anche con riferimento alle spese di lite, intervenuta successivamente alla proposizione dell'appello determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Le spese di CTU del presente grado, liquidate con separato decreto, si pongono, come previsto nello stesso verbale di conciliazione, a carico di entrambe di entrambe le parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
la Corte così decide: in riforma della sentenza di primo grado dichiara cessata la materia del contendere, anche in ordine alle spese di lite;
pone le spese di CTU del presente grado, liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
Napoli, 11.11.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del .2025 la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa iscritta al n. 3406/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Antonio Parte_1
MA AS
APPELLANTE
rappresentato e difeso, come procura in atti, dall'avv. Francesco Controparte_1
Russo
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data 10.8.2021, , premesso di aver lavorato dall'1.12.2006 al Parte_1
27.03.2020, secondo l'articolazione oraria indicata in ricorso e svolgendo mansioni di operaio addetto alla sostituzione e montaggio degli pneumatici, all'equilibratura e convergenza degli
[... stessi ed alla riparazione in caso di forature, alle dipendenze della ditta “ Controparte_2
esercente attività di vulcanizzazione e commercio al dettaglio di Controparte_3 pneumatici, con sede legale in Torre del Greco alla via Sciacca n.1, assunto con un contratto di lavoro a tempo indeterminato con trattamento economico e normativo di cui alla VI categoria del
CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane dei settori Meccanica e Installazione di impianti, dolendosi dell'inquadramento nel VI piuttosto che nel V livello e della retribuzione percepita, chiedeva al giudice adito di:
“a – accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti per il periodo indicato in premessa, dal 09.10.2013 al 28.03.2018, e dichiarare il diritto del ricorrente, in ragione delle mansioni svolte, all'inquadramento nel 5° livello della classificazione del personale del CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane dei settori Meccanica, Installazione di impianti, Orafi, Argentieri ed affini od anche di quel diverso livello che il Giudice riterrà corrispondente alle mansioni effettivamente svolte;
b – previo accertamento degli orari di lavoro effettivamente osservati dal ricorrente e delle circostanze di fatto indicate in premessa, condannare il sig. , titolare della Parte_1 ditta di (c.f.: ), con sede Controparte_2 Parte_1 C.F._1
legale in Torre del Greco alla via Sciacca n.1, all'immediato pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 207.031,84 di cui euro 19.571,37 a titolo di TFR, come risultante dagli allegati conteggi e per i titoli e causali ivi specificamente indicati, od a quella diversa, od anche maggiore somma, che il Giudice adito riterrà dovuta, anche in ragione delle risultanze istruttorie, oltre maggior danno da svalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate;
c – condannare la società sopra indicata al pagamento dei compensi professionali e delle spese legali in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Resisteva in giudizio , che eccepita preliminarmente l'assoluta estraneità Parte_1
e, comunque, la carenza di legittimazione passiva della Controparte_4
rispetto all'attività svolta, in maniera più o meno occasionale, dal sig.
[...] CP_1
“alle direttive/dipendenze del Sig. e/o del Sig.
[...] Parte_2 CP_5
e della società a quest'ultimo riconducibile,
[...] Controparte_6
, chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa di . Invocava, in
[...] Parte_2
ogni caso, il rigetto del ricorso e spiegava domanda riconvenzionale, onde sentirne accertare e dichiarare la grave responsabilità del per avere, in costanza di rapporto di lavoro, CP_1
intrapreso attività concorrenziale con quella del datore di lavoro, sviando clientela e divulgando false notizie.
Ammessa ed espletata l'istruttoria orale mediante l'escussione dei testi di entrambe le parti, con sentenza n. 2084/2024 il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, che per il resto rigettava, condannava al pagamento della somma di € 75.547,48, di cui Parte_1
euro 4343,55 a titolo di TFR, al lordo delle ritenute, nei confronti di , oltre Controparte_1
accessori ex art. 429 c.p.c., dal giorno della maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo;
rigettava la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto;
poneva definitivamente le spese della CTU contabile, liquidate come da separato decreto, a carico del resistente;
compensava le spese di giudizio in ragione di un terzo e le poneva per la restante parte a carico del resistente, liquidandole in € 4240,00 (2/3 di € 6360,00), comprensivi di spese generali al 15%, oltre accessori come per legge con attribuzione per distrazione;
fissava termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
A sostegno della decisione, il Tribunale, ritenuta sostanzialmente pacifica la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato quanto all'attività svolta dal a favore della parte CP_1 convenuta in questo giudizio, osservava, poi, che “in base all'istruttoria espletata ed ai documenti depositati è emersa un' attività lavorativa svolta dall'odierno ricorrente, con inquadramento nella 5° categoria del CCNL applicabile dal 01.12.2006 al 27.03.2020, godendo di una settimana di ferie nel periodo di ferragosto. Si dovrà inoltre ritenere che l'odierno ricorrente non abbia lavorato 2 mesi nel 2013 (cfr. la deposizione di ). …” (cfr. Testimone_1
sentenza di primo grado).
Considerata raggiunta una prova sufficiente dello svolgimento dell'orario normale di lavoro e del godimento di una sola settimana di ferie nel periodo di ferragosto ed esclusa la prova del lavoro straordinario anche festivo, osservava, quanto al perceptum che dovesse innanzitutto considerarsi quanto indicato nelle buste paga, poiché dall'istruttoria non era emerso alcun elemento idoneo a inficiare la loro valenza probatoria;
con riferimento ai periodi non coperti dalle stesse, viceversa, occorreva avere riguardo a quanto il ricorrente aveva ammesso (nei conteggi depositati) di aver ricevuto, in assenza di ogni elemento probatorio (da parte del datore di lavoro, gravato del relativo onere della prova) in ordine ai pagamenti effettuati, salvo il versamento dell'importo di euro 13.000, a titolo di TFR, come emergente dalla scrittura versata in atti, avente il valore di quietanza.
Recepiti, pertanto, i conteggi effettuati dal C.T.U., in relazione all'ipotesi sopra prospettata, concludeva per il riconoscimento in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive, della somma indicata in dispositivo.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, a prescindere da ogni considerazione sulla sua specificità, comunque non era stata provata in modo idoneo. Infatti, le deposizioni testimoniali apparivano generiche, prive di indicazioni sulle generalità dei clienti che sarebbero stati sviati dal ricorrente e indicazioni sulle circostanze di tempo nelle quali sarebbe avvenuto lo sviamento di clientela;
né una minima partecipazione azionaria appariva idonea, di per sé, ad integrare una fattispecie di concorrenza sleale.
Avverso la pronuncia di condanna al pagamento di differenze retributive, oltre che delle spese di lite e di CTU, proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data 18.12.2024,
e censuratala con plurimi motivi ne invocava la riforma, con vittoria di Parte_1
spese.
Si costituiva l'appellata e resisteva al gravame, chiedendone il rigetto.
Tentato, invano, il bonario componimento della lite, con ordinanza del 3.6.2025 la Corte disponeva una integrazione a cura del medesimo consulente tecnico di ufficio dott. Per_1
alla relazione tecnica contabile svolta in primo grado.
[...]
All'odierna udienza i difensori presenti in aula rappresentavano che le parti erano addivenute ad un bonario componimento della lite, come da verbale di conciliazione sottoscritto dinanzi al CTU,
e chiedevano alla Corte di dichiarare cessata la materia del contendere anche con riferimento alle spese di lite.
Alla luce della sopravvenuta conciliazione della lite, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa, la rinuncia all'azione; la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) e, al contempo, di consentire all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuta conciliazione della lite, anche con riferimento alle spese di lite, intervenuta successivamente alla proposizione dell'appello determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Le spese di CTU del presente grado, liquidate con separato decreto, si pongono, come previsto nello stesso verbale di conciliazione, a carico di entrambe di entrambe le parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
la Corte così decide: in riforma della sentenza di primo grado dichiara cessata la materia del contendere, anche in ordine alle spese di lite;
pone le spese di CTU del presente grado, liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
Napoli, 11.11.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone