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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 02/02/2026, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 847/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LOPES SANTO, Presidente
GIONGRANDI CARMELO, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8535/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239014329854000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 203/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: vedi svolgimento del processo
Resistente: vedi svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania e notificato in data 4.10.2024 all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania ed all'Agenzia delle Entrate –
Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione, meglio indicata in epigrafe, notificata in data 10.7.2024, (di pagamento della somma di € 14.303,10 dovuta per IRPEF, addizionale comunale e addizionale regionale, non versate nel 2008 e 2009, comprensiva di interessi e sanzioni, di cui ai due avvisi di accertamento presupposti ivi indicati), chiedendone l'annullamento, previa emissione di ordinanza di sospensione degli effetti, per i seguenti motivi di illegittimità:
1. per difetto di notifica dei due avvisi di accertamento presupposti;
2. per conseguente intervenuta decadenza dal potere impositivo;
3. per conseguente intervenuta prescrizione dei crediti azionati, (decennale per i crediti erariali e quinquennale per i crediti azionati a titolo di sanzioni ed interessi), maturata anche successivamente alla asserita notifica degli atti presupposti;
4. per difetto di congrua motivazione dell'atto opposto, in particolare per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e delle sanzioni applicate.
Vinte e distratte le spese ed i compensi del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, sebbene ritualmente convenute, non si costituivano in giudizio.
La Corte, all'odierna udienza, previa esposizione dei fatti e delle questioni controverse da parte del relatore, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Eccepisce parte ricorrente, tra le varie doglianze, l'omessa notifica dei due prodromici avvisi di accertamento.
L'eccezione è fondata non avendo le parti convenute, sebbene onerate, provato il contrario ed hanno anzi preferito non costituirsi in giudizio.
In base a consolidato assunto giurisprudenziale, la mancata notifica dei necessari atti prodromici di accertamento inficia tutta la procedura volta al conseguimento di quanto dovuto per pretese tributarie azionate, poiché si traduce nella impossibilità per il contribuente di conoscere tempestivamente gli elementi di fatto e di diritto fondanti la pretesa tributaria in questione e di esercitare adeguatamente e con efficacia il proprio diritto di difesa.
I crediti tributari per cui si procede, relativi agli anni di imposta 2008 e 2009, risultano inoltre prescritti in esito all'esame della documentazione in atti, atteso che, in difetto di prova dell'avvenuta notifica degli atti presupposti o di altri atti interruttivi, l'intimazione opposta risulta notificata ben oltre il termine prescrizionale di legge, (decennale per i crediti erariali e quinquennale per i crediti azionati a titolo di sanzioni e di interessi), ovverosia in data 10.7.2024.
Alla luce di quanto fin qui argomentato, resta assorbita la trattazione dei restanti motivi di impugnazione.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione nona, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
• condanna le parti convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento, in via solidale tra loro, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che quantifica in complessivi € 1.500,00, oltre IVA ed accessori come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avv.ti Difensore_2 e
Difensore_1, difensori che si sono dichiarati antistatari. Così deciso in data 22.1.2026 Il Giudice estensore
(C. Giongrandi) Il Presidente (S. Lopes)
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LOPES SANTO, Presidente
GIONGRANDI CARMELO, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8535/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239014329854000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 203/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: vedi svolgimento del processo
Resistente: vedi svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania e notificato in data 4.10.2024 all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania ed all'Agenzia delle Entrate –
Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione, meglio indicata in epigrafe, notificata in data 10.7.2024, (di pagamento della somma di € 14.303,10 dovuta per IRPEF, addizionale comunale e addizionale regionale, non versate nel 2008 e 2009, comprensiva di interessi e sanzioni, di cui ai due avvisi di accertamento presupposti ivi indicati), chiedendone l'annullamento, previa emissione di ordinanza di sospensione degli effetti, per i seguenti motivi di illegittimità:
1. per difetto di notifica dei due avvisi di accertamento presupposti;
2. per conseguente intervenuta decadenza dal potere impositivo;
3. per conseguente intervenuta prescrizione dei crediti azionati, (decennale per i crediti erariali e quinquennale per i crediti azionati a titolo di sanzioni ed interessi), maturata anche successivamente alla asserita notifica degli atti presupposti;
4. per difetto di congrua motivazione dell'atto opposto, in particolare per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e delle sanzioni applicate.
Vinte e distratte le spese ed i compensi del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, sebbene ritualmente convenute, non si costituivano in giudizio.
La Corte, all'odierna udienza, previa esposizione dei fatti e delle questioni controverse da parte del relatore, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Eccepisce parte ricorrente, tra le varie doglianze, l'omessa notifica dei due prodromici avvisi di accertamento.
L'eccezione è fondata non avendo le parti convenute, sebbene onerate, provato il contrario ed hanno anzi preferito non costituirsi in giudizio.
In base a consolidato assunto giurisprudenziale, la mancata notifica dei necessari atti prodromici di accertamento inficia tutta la procedura volta al conseguimento di quanto dovuto per pretese tributarie azionate, poiché si traduce nella impossibilità per il contribuente di conoscere tempestivamente gli elementi di fatto e di diritto fondanti la pretesa tributaria in questione e di esercitare adeguatamente e con efficacia il proprio diritto di difesa.
I crediti tributari per cui si procede, relativi agli anni di imposta 2008 e 2009, risultano inoltre prescritti in esito all'esame della documentazione in atti, atteso che, in difetto di prova dell'avvenuta notifica degli atti presupposti o di altri atti interruttivi, l'intimazione opposta risulta notificata ben oltre il termine prescrizionale di legge, (decennale per i crediti erariali e quinquennale per i crediti azionati a titolo di sanzioni e di interessi), ovverosia in data 10.7.2024.
Alla luce di quanto fin qui argomentato, resta assorbita la trattazione dei restanti motivi di impugnazione.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione nona, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
• condanna le parti convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento, in via solidale tra loro, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che quantifica in complessivi € 1.500,00, oltre IVA ed accessori come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avv.ti Difensore_2 e
Difensore_1, difensori che si sono dichiarati antistatari. Così deciso in data 22.1.2026 Il Giudice estensore
(C. Giongrandi) Il Presidente (S. Lopes)