Articolo 291 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 290Articolo 292
Versione
6 maggio 1952
Art. 291.
(Svolgimento delle prove orali e dell'esperimento pratico)


Le prove orali si svolgono alla presenza dell'intera commissione.
La durata dell'esperimento pratico e' stabilita dal programmata di esame.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952