Art. 291.
(Svolgimento delle prove orali e dell'esperimento pratico)
Le prove orali si svolgono alla presenza dell'intera commissione.
La durata dell'esperimento pratico e' stabilita dal programmata di esame.
(Svolgimento delle prove orali e dell'esperimento pratico)
Le prove orali si svolgono alla presenza dell'intera commissione.
La durata dell'esperimento pratico e' stabilita dal programmata di esame.