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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/03/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonina Giardina Giardina ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14517/2023 promossa da:
nata a [...] il [...] e res. in Parte_1
Palermo Via Patuano n.
6 - C.F. , rappresentata e difesa CodiceFiscale_1
dall'Avv. TINO SCAFFIDI del foro di Patti, con studio in Piraino (Me) Via Del sole n.
30/C, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec Email_1
RICORRENTE contro nato in [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
n.q. di legale rappresentante del “ (C.F. Controparte_2
) in Palermo - rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Buttelli con P.IVA_1
studio in Palermo, Via Libertà 193, elettivamente domiciliato presso la Posta
Elettronica Certificata del procuratore legale: Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 10 Con il presente giudizio la RA ha impugnato due Parte_1
delibere condominiali approvate, rispettivamente, il 2 agosto 2023 e il 12 ottobre 2023, sostenendo che, con la prima, l'assemblea condominiale ha deliberato la sospensione sine die dell'uso dell'impianto di riscaldamento centralizzato, a causa del mancato adeguamento di quest'ultimo alla più recente normativa di sicurezza e che, con la seconda, ha ratificato la delibera del 2 agosto 2023 con cui era stata approvata la dismissione dell'impianto termico centralizzato con la maggioranza degli intervenuti, ma con il voto contrario della odierna attrice presente per delega. I motivi della odierna impugnazione sono riconducibili alla mancata convocazione dell'odierna attrice all'assemblea del 2 agosto 2023 e all'approvazione della dismissione dell'impianto di riscaldamento centralizzato con la delibera del 12 ottobre 2023, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 1120 c.c. in materia di innovazioni. Secondo la suindicata norma, le innovazioni devono essere approvate con la maggioranza prevista dall'articolo 1136 comma quinto c.c., ossia con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio.
Per tali motivi l'odierna attrice ha chiesto, in via preliminare, la sospensione e, nel merito, l'annullamento delle due delibere, il risarcimento del danno patito per il mancato utilizzo dell'impianto di riscaldamento, da determinarsi in via equitativa, il rimborso della somma di € 500,00 anticipata alla ditta nel maggio del 2023, per i Controparte_3
lavori di manutenzione dell'impianto termico condominiale, al fine di riattivarlo e la condanna del Condominio al rimborso delle spese di lite.
L'odierno resistente si è costituito, contestando le domande formulate dalla ricorrente e precisando di avere riconosciuto il difetto di convocazione della RA
alla seduta assembleare del 2 agosto 2023 e di avere per tale motivo Parte_1
convocato altresì l'assemblea del 12/10/23, alla quale la ricorrente ha partecipato delegando il proprio legale.
Con riguardo alla asserita nullità della decisione di mettere l'impianto termico pagina 2 di 10 centralizzato fuori servizio, ha precisato che l'assemblea condominiale, già nella seduta del 26 ottobre 2022, aveva autorizzato il distacco dei singoli condomini dalla centrale termica, stante le pessime condizioni dell'impianto centralizzato e che tale decisione non
è stata mai impugnata, diventando pertanto definitiva.
Il resistente ha precisato altresì che con la successiva delibera del 12 ottobre 2023 non è stata approvata la dismissione dell'impianto centralizzato, ma solo la sospensione dell'uso dello stesso su parere tecnico dell'ingegnere , che non lo ha ritenuto a Tes_1
norma, rimettendo ad una successiva seduta assembleare la valutazione circa il ripristino dello stesso.
La delibera impugnata pertanto non può essere considerata nulla, non richiedendosi l'unanimità dei consensi, ai fini dell'approvazione della stessa.
Con riguardo alla richiesta formulata dalla ricorrente di rimborso della somma di euro 500,00 dalla stessa versata per la riparazione dell'impianto termico centralizzato, il resistente ha osservato che non sono rimborsabili le spese anticipate dal singolo condomino, anche se necessarie, se queste ultime non sono state autorizzate (o ratificate) dall'amministratore o dall'assemblea, salvo le spese urgenti.
Allo stesso modo il resistente ha chiesto il rigetto della domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla ricorrente, la quale avrebbe potuto munirsi di mezzi alternativi per il riscaldamento dell'acqua sanitaria e per il riscaldamento della casa, nell'attesa della decisione dell'assemblea condominiale, circa la possibilità di riattivare l'impianto termico centralizzato.
Il Condominio ha chiesto infine la condanna della RA al rimborso Parte_1
delle spese del presente giudizio e, in via istruttoria, la nomina di un Consulente Tecnico di Ufficio, al fine di accertare la possibilità e la convenienza economica del ripristino dell'impianto centralizzato.
La causa è stata istruita tramite Consulenza Tecnica d'Ufficio e, all'udienza del
26/2/2025, le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice si è riservato di depositare pagina 3 di 10 la sentenza ai sensi dell'articolo 281 sexies comma terzo c.p.c..
Motivi della decisione
All'esito dell'istruttoria e alla luce delle difese spiegate dalle parti, le domande della ricorrente appaiono parzialmente fondate.
Va rilevato infatti che, nella seduta assembleare del 26 ottobre 2022, il aveva autorizzato al distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato i CP_2
condomini che volessero installare un autonomo impianto di riscaldamento.
Con la delibera approvata il 2 agosto 2023 il ha Parte_2
stabilito di chiudere l'impianto centralizzato di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria, in considerazione della situazione di non conformità nella quale lo stesso versava e delle possibili sanzioni che sarebbero potute derivare a carico dell'amministratore, oltre che dei pericoli derivanti dalla situazione dei locali, ove è allocato l'impianto e dalla mancanza di conformità dello stesso alle normative di sicurezza vigenti, come rilevato dall'ingegnere nella sua relazione. Tes_1
Con la successiva delibera approvata il 12 ottobre 2023, con il voto contrario dell'avvocato Scaffidi, delegato a parteciparvi dalla RA , l'assemblea, Parte_1
ratificava la delibera del 2 agosto 2023, confermando la decisione di mettere fuori servizio l'impianto di riscaldamento centralizzato, Nella stessa assemblea, alla osservazione dell'avvocato Scaffidi circa l'illegittimità della delibera di dismissione dell'impianto centralizzato, i condomini rispondevano di avere deciso non la dismissione definitiva dell'impianto centralizzato, ma soltanto un'interruzione del servizio dello stesso, in attesa di valutare la possibilità di rendere quest'ultimo conforme alle norme di sicurezza vigenti, valutando altresì la possibilità di sostituirlo, ove non fosse possibile adattarlo.
Appare evidente l'annullabilità della delibera del 2 agosto 2023, impugnata da parte ricorrente, per il difetto di convocazione della stessa, la quale è stata ratificata dall'assemblea condominiale nella seduta assembleare del 12 ottobre 2023, e la nullità di pagina 4 di 10 quest'ultima delibera, in considerazione della decisione approvata dall'assemblea di dismettere l'impianto termico centralizzato, omettendo, fino ad oggi, qualsiasi decisione circa la sorte dell'impianto centralizzato di riscaldamento e di produzione dell'acqua calda sanitaria.
Va rilevato infatti altresì che già la società intervenuta su richiesta CP_3
della RA , aveva reso una relazione concernente la possibilità ed il costo Parte_1
dell'adeguamento dell'impianto di riscaldamento alla normativa vigente.
Con la relazione resa il Consulente Tecnico d'Ufficio nominato, ingegnere ha evidenziato che “in considerazione dello stato attuale Persona_1
dell'impianto termico non si ravvede la necessità di una dismissione di tale impianto ma che il medesimo possa essere adeguato alle normative vigenti”. Secondo quanto calcolato dal CTU, complessivamente, “per mettere in sicurezza la centrale termica in linea con le prescrizioni normative vigenti e per riattivarne la piena funzionalità sia dal punto di vista tecnico che amministrativo si avrà un costo stimato pari a 14.512,32 €”.
Alla luce di tali osservazioni, appare fondata la domanda di parte ricorrente di accertamento della nullità della suddetta delibera, non configurandosi la volontà dell'assemblea di provvedere al ripristino della caldaia centrale e di condanna del alla riattivazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato. CP_2
E' nulla, infatti, la delibera con cui l'assemblea condominiale ha inteso approvare un'innovazione, quale è, senza dubbio, la dismissione dell'impianto di riscaldamento centralizzato, senza il rispetto del quorum richiesto a tal fine dagli articoli 1120 e 1136 del codice civile.
Come è noto, la delibera che dispone l'eliminazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato, per creare singoli impianti autonomi, può essere adottata a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile, ove sia previsto che ciò avvenga nel rispetto delle previsioni della legge n. 10 del 1991 ossia “a garanzia sull'an e sul quomodo della riduzione del consumo specifico di energia, del miglioramento
pagina 5 di 10 dell'efficienza energetica, dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabili (pur non dovendo curarne previamente l'esecuzione)”.
Nel caso di specie la delibera non ha previsto che l'impianto centralizzato venisse trasformato in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria dotati di sistema automatico di regolazione della temperatura, con determinazione dei consumi per le singole unità immobiliari, come disposto dall'articolo
8 comma uno lettera g) della legge 10/1991; anzi, ciascun condomino é stato autorizzato ad installare il modo autonomo l'impianto che riteneva più opportuno, senza alcun vincolo. In tal modo, la delibera in oggetto, ponendo fuori servizio la caldaia condominiale ( ed essendo già stati autorizzati, precedentemente, i singoli condomini a procedere al distacco dalla stessa), ha costretto i dissenzienti a subire le decisioni della maggioranza in modo illegittimo, senza il rispetto delle previsioni normative in tema di risparmio energetico e senza il rispetto altresì del quorum prescritto dalle succitate norme del codice civile.
In alternativa il Condominio avrebbe potuto approvare la dismissione dell'impianto centralizzato, senza alcuna garanzia circa il passaggio agli impianti autonomi, mediante il raggiungimento dell'unanimità dei consensi. Non essendosi verificate, nel nostro caso, le suindicate circostanze, la delibera è nulla in quanto adottata a maggioranza, in violazione di legge.
Appare fondata, altresì, la domanda di parte ricorrente di restituzione della somma di euro 500,00 dalla stessa corrisposta alla per la riparazione della Controparte_3
caldaia condominiale, come risulta dalla fattura del 20 maggio 2023. L'odierna ricorrente infatti ha ritenuto opportuno intervenire prontamente al fine di riparare la caldaia condominiale, in considerazione della essenzialità del servizio di produzione di acqua calda sanitaria, oltre che di riscaldamento delle abitazioni condominiali. Non si può infatti negare che la spesa sostenuta dalla RA fosse abbastanza Parte_1
urgente, considerata la natura essenziale dei servizi prodotti dall'impianto di pagina 6 di 10 riscaldamento centralizzato.
Come è noto, l'articolo 1134 del codice civile prescrive che il condomino che abbia assunto la gestione delle cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.
Nella fattispecie che ci occupa, va rilevata, in primo luogo, la natura urgente della riparazione fatta eseguire dalla ricorrente sulla caldaia condominiale per la modica cifra di euro 500,00. Sebbene la spesa effettuata dalla singola condomina su un bene di natura condominiale non sia stata sottoposta alla preventiva autorizzazione o alla successiva ratifica dell'assemblea, va rilevato che il , già dall'anno precedente, era CP_2
perfettamente al corrente della necessità di fare eseguire i necessari lavori di adeguamento o di sostituzione della centrale termica e tuttavia non mostrava una particolare fretta di decidere quale soluzione adottare, lasciando i condomini privi di riscaldamento e di acqua calda sanitaria. Alla luce di queste considerazioni, rilevato che ancora ad oggi il non ha deciso le sorti dell'impianto centralizzato di CP_2
riscaldamento, la somma sostenuta dall'odierna ricorrente dovrà essere alla medesima rimborsata. Giova ricordare che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4330 del 2012 ha così ritenuto ” in materia di condominio, per avere diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune, il condomino deve dimostrarne l'urgenza, ai sensi dell'articolo 1134 codice civile, ossia la necessità di eseguirla senza ritardo
(…omissis..)”. Va considerata urgente la spesa, la cui erogazione non può essere differita senza danno o pericolo, secondo il criterio del buon padre di famiglia (cfr.
Cassazione n. 5256 del 1980).
Non appare, invece, meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti dalla ricorrente, dei quali quest'ultima non ha fornito alcun elemento probatorio.
Va ricordato che, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo avere pagina 7 di 10 identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno, quanto il suo impatto modificativo della vita quotidiana, atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile, alla luce dell'insegnamento della sentenza della
Corte Costituzionale n. 235 del 2014, “è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale nella sua realtà naturalistica, è risarcibile solo se provata caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti. Ne deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al danno biologico, ogni altro vulnus arrecato ad un valore o interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria e in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato” (cfr.
Cassazione numero 901 del 2018).
Giova ricordare, altresì, che, a norma dell'articolo 2697 del codice civile, “chi vuol far valere un diritto in giudizio, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Tale principio onera l'attore della prova dei fatti costitutivi del diritto azionato. Ne consegue che il danneggiato, che proponga una domanda risarcitoria protesa a conseguire il ristoro dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali derivanti da un fatto illecito, deve allegarne e provarne la sussistenza, la colpevolezza del danneggiante, il danno evento, il danno conseguenza e l'eziologia intercorrente tra fatto e danno evento
(causalità materiale) e tra quest'ultimo e il danno conseguenza (causalità giuridica).
Nella fattispecie che ci occupa, parte ricorrente non ha provato in alcun modo i danni che asserisce di avere subito, dei quali chiede la determinazione in via equitativa.
Con riguardo alla determinazione concernente le spese del presente giudizio, va osservata la fondatezza dell'impugnazione della delibera del 2 agosto 2023, vista la mancata convocazione dell'odierna ricorrente, come ammessa dallo stesso , CP_2
che ha provveduto alla ratifica della delibera impugnata con la successiva delibera del pagina 8 di 10 12 ottobre 2023. Poiché anche quest'ultima delibera va ritenuta nulla, avendo illegittimamente disposto la dismissione dell'impianto centralizzato di riscaldamento, le spese del presente giudizio e il compenso del CTU dovranno essere lasciati a carico di parte resistente, come liquidati in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
.- Dichiara cessata la materia del contendere con riguardo all'impugnazione della delibera del 2 agosto 2023 per la successiva ratifica della stessa;
.- dichiara nulla la delibera approvata da un , in data 12 Parte_2
ottobre 2023, per le ragioni spiegate in parte motiva;
.- condanna il alla riattivazione dell'impianto Controparte_4
centralizzato di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria, provvedendo all'adeguamento dello stesso alle vigenti normative di sicurezza, attenendosi alle indicazioni fornite dal Consulente Tecnico nominato nel presente giudizio;
.- rigetta l'istanza di risarcimento del danno formulata da parte ricorrente per il mancato uso dell'impianto centralizzato di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria;
.- condanna il resistente al rimborso a favore di della somma di Parte_1
euro 500,00 portata dalla fattura n. 341-2023 emessa in data 20 maggio 2023 dalla
CP_3
.- condanna il , in persona dell'amministratore pro Controparte_4
tempore a rimborsare a le spese del presente giudizio, che si Parte_3
liquidano in euro 545,00 per spese ed in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali ed iva e cpa;
.- condanna parte resistente al pagamento del compenso del CTU nominato come liquidato con separato decreto.
pagina 9 di 10 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c..
Palermo, 14 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonina Giardina Giardina ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14517/2023 promossa da:
nata a [...] il [...] e res. in Parte_1
Palermo Via Patuano n.
6 - C.F. , rappresentata e difesa CodiceFiscale_1
dall'Avv. TINO SCAFFIDI del foro di Patti, con studio in Piraino (Me) Via Del sole n.
30/C, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec Email_1
RICORRENTE contro nato in [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
n.q. di legale rappresentante del “ (C.F. Controparte_2
) in Palermo - rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Buttelli con P.IVA_1
studio in Palermo, Via Libertà 193, elettivamente domiciliato presso la Posta
Elettronica Certificata del procuratore legale: Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 10 Con il presente giudizio la RA ha impugnato due Parte_1
delibere condominiali approvate, rispettivamente, il 2 agosto 2023 e il 12 ottobre 2023, sostenendo che, con la prima, l'assemblea condominiale ha deliberato la sospensione sine die dell'uso dell'impianto di riscaldamento centralizzato, a causa del mancato adeguamento di quest'ultimo alla più recente normativa di sicurezza e che, con la seconda, ha ratificato la delibera del 2 agosto 2023 con cui era stata approvata la dismissione dell'impianto termico centralizzato con la maggioranza degli intervenuti, ma con il voto contrario della odierna attrice presente per delega. I motivi della odierna impugnazione sono riconducibili alla mancata convocazione dell'odierna attrice all'assemblea del 2 agosto 2023 e all'approvazione della dismissione dell'impianto di riscaldamento centralizzato con la delibera del 12 ottobre 2023, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 1120 c.c. in materia di innovazioni. Secondo la suindicata norma, le innovazioni devono essere approvate con la maggioranza prevista dall'articolo 1136 comma quinto c.c., ossia con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio.
Per tali motivi l'odierna attrice ha chiesto, in via preliminare, la sospensione e, nel merito, l'annullamento delle due delibere, il risarcimento del danno patito per il mancato utilizzo dell'impianto di riscaldamento, da determinarsi in via equitativa, il rimborso della somma di € 500,00 anticipata alla ditta nel maggio del 2023, per i Controparte_3
lavori di manutenzione dell'impianto termico condominiale, al fine di riattivarlo e la condanna del Condominio al rimborso delle spese di lite.
L'odierno resistente si è costituito, contestando le domande formulate dalla ricorrente e precisando di avere riconosciuto il difetto di convocazione della RA
alla seduta assembleare del 2 agosto 2023 e di avere per tale motivo Parte_1
convocato altresì l'assemblea del 12/10/23, alla quale la ricorrente ha partecipato delegando il proprio legale.
Con riguardo alla asserita nullità della decisione di mettere l'impianto termico pagina 2 di 10 centralizzato fuori servizio, ha precisato che l'assemblea condominiale, già nella seduta del 26 ottobre 2022, aveva autorizzato il distacco dei singoli condomini dalla centrale termica, stante le pessime condizioni dell'impianto centralizzato e che tale decisione non
è stata mai impugnata, diventando pertanto definitiva.
Il resistente ha precisato altresì che con la successiva delibera del 12 ottobre 2023 non è stata approvata la dismissione dell'impianto centralizzato, ma solo la sospensione dell'uso dello stesso su parere tecnico dell'ingegnere , che non lo ha ritenuto a Tes_1
norma, rimettendo ad una successiva seduta assembleare la valutazione circa il ripristino dello stesso.
La delibera impugnata pertanto non può essere considerata nulla, non richiedendosi l'unanimità dei consensi, ai fini dell'approvazione della stessa.
Con riguardo alla richiesta formulata dalla ricorrente di rimborso della somma di euro 500,00 dalla stessa versata per la riparazione dell'impianto termico centralizzato, il resistente ha osservato che non sono rimborsabili le spese anticipate dal singolo condomino, anche se necessarie, se queste ultime non sono state autorizzate (o ratificate) dall'amministratore o dall'assemblea, salvo le spese urgenti.
Allo stesso modo il resistente ha chiesto il rigetto della domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla ricorrente, la quale avrebbe potuto munirsi di mezzi alternativi per il riscaldamento dell'acqua sanitaria e per il riscaldamento della casa, nell'attesa della decisione dell'assemblea condominiale, circa la possibilità di riattivare l'impianto termico centralizzato.
Il Condominio ha chiesto infine la condanna della RA al rimborso Parte_1
delle spese del presente giudizio e, in via istruttoria, la nomina di un Consulente Tecnico di Ufficio, al fine di accertare la possibilità e la convenienza economica del ripristino dell'impianto centralizzato.
La causa è stata istruita tramite Consulenza Tecnica d'Ufficio e, all'udienza del
26/2/2025, le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice si è riservato di depositare pagina 3 di 10 la sentenza ai sensi dell'articolo 281 sexies comma terzo c.p.c..
Motivi della decisione
All'esito dell'istruttoria e alla luce delle difese spiegate dalle parti, le domande della ricorrente appaiono parzialmente fondate.
Va rilevato infatti che, nella seduta assembleare del 26 ottobre 2022, il aveva autorizzato al distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato i CP_2
condomini che volessero installare un autonomo impianto di riscaldamento.
Con la delibera approvata il 2 agosto 2023 il ha Parte_2
stabilito di chiudere l'impianto centralizzato di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria, in considerazione della situazione di non conformità nella quale lo stesso versava e delle possibili sanzioni che sarebbero potute derivare a carico dell'amministratore, oltre che dei pericoli derivanti dalla situazione dei locali, ove è allocato l'impianto e dalla mancanza di conformità dello stesso alle normative di sicurezza vigenti, come rilevato dall'ingegnere nella sua relazione. Tes_1
Con la successiva delibera approvata il 12 ottobre 2023, con il voto contrario dell'avvocato Scaffidi, delegato a parteciparvi dalla RA , l'assemblea, Parte_1
ratificava la delibera del 2 agosto 2023, confermando la decisione di mettere fuori servizio l'impianto di riscaldamento centralizzato, Nella stessa assemblea, alla osservazione dell'avvocato Scaffidi circa l'illegittimità della delibera di dismissione dell'impianto centralizzato, i condomini rispondevano di avere deciso non la dismissione definitiva dell'impianto centralizzato, ma soltanto un'interruzione del servizio dello stesso, in attesa di valutare la possibilità di rendere quest'ultimo conforme alle norme di sicurezza vigenti, valutando altresì la possibilità di sostituirlo, ove non fosse possibile adattarlo.
Appare evidente l'annullabilità della delibera del 2 agosto 2023, impugnata da parte ricorrente, per il difetto di convocazione della stessa, la quale è stata ratificata dall'assemblea condominiale nella seduta assembleare del 12 ottobre 2023, e la nullità di pagina 4 di 10 quest'ultima delibera, in considerazione della decisione approvata dall'assemblea di dismettere l'impianto termico centralizzato, omettendo, fino ad oggi, qualsiasi decisione circa la sorte dell'impianto centralizzato di riscaldamento e di produzione dell'acqua calda sanitaria.
Va rilevato infatti altresì che già la società intervenuta su richiesta CP_3
della RA , aveva reso una relazione concernente la possibilità ed il costo Parte_1
dell'adeguamento dell'impianto di riscaldamento alla normativa vigente.
Con la relazione resa il Consulente Tecnico d'Ufficio nominato, ingegnere ha evidenziato che “in considerazione dello stato attuale Persona_1
dell'impianto termico non si ravvede la necessità di una dismissione di tale impianto ma che il medesimo possa essere adeguato alle normative vigenti”. Secondo quanto calcolato dal CTU, complessivamente, “per mettere in sicurezza la centrale termica in linea con le prescrizioni normative vigenti e per riattivarne la piena funzionalità sia dal punto di vista tecnico che amministrativo si avrà un costo stimato pari a 14.512,32 €”.
Alla luce di tali osservazioni, appare fondata la domanda di parte ricorrente di accertamento della nullità della suddetta delibera, non configurandosi la volontà dell'assemblea di provvedere al ripristino della caldaia centrale e di condanna del alla riattivazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato. CP_2
E' nulla, infatti, la delibera con cui l'assemblea condominiale ha inteso approvare un'innovazione, quale è, senza dubbio, la dismissione dell'impianto di riscaldamento centralizzato, senza il rispetto del quorum richiesto a tal fine dagli articoli 1120 e 1136 del codice civile.
Come è noto, la delibera che dispone l'eliminazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato, per creare singoli impianti autonomi, può essere adottata a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile, ove sia previsto che ciò avvenga nel rispetto delle previsioni della legge n. 10 del 1991 ossia “a garanzia sull'an e sul quomodo della riduzione del consumo specifico di energia, del miglioramento
pagina 5 di 10 dell'efficienza energetica, dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabili (pur non dovendo curarne previamente l'esecuzione)”.
Nel caso di specie la delibera non ha previsto che l'impianto centralizzato venisse trasformato in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria dotati di sistema automatico di regolazione della temperatura, con determinazione dei consumi per le singole unità immobiliari, come disposto dall'articolo
8 comma uno lettera g) della legge 10/1991; anzi, ciascun condomino é stato autorizzato ad installare il modo autonomo l'impianto che riteneva più opportuno, senza alcun vincolo. In tal modo, la delibera in oggetto, ponendo fuori servizio la caldaia condominiale ( ed essendo già stati autorizzati, precedentemente, i singoli condomini a procedere al distacco dalla stessa), ha costretto i dissenzienti a subire le decisioni della maggioranza in modo illegittimo, senza il rispetto delle previsioni normative in tema di risparmio energetico e senza il rispetto altresì del quorum prescritto dalle succitate norme del codice civile.
In alternativa il Condominio avrebbe potuto approvare la dismissione dell'impianto centralizzato, senza alcuna garanzia circa il passaggio agli impianti autonomi, mediante il raggiungimento dell'unanimità dei consensi. Non essendosi verificate, nel nostro caso, le suindicate circostanze, la delibera è nulla in quanto adottata a maggioranza, in violazione di legge.
Appare fondata, altresì, la domanda di parte ricorrente di restituzione della somma di euro 500,00 dalla stessa corrisposta alla per la riparazione della Controparte_3
caldaia condominiale, come risulta dalla fattura del 20 maggio 2023. L'odierna ricorrente infatti ha ritenuto opportuno intervenire prontamente al fine di riparare la caldaia condominiale, in considerazione della essenzialità del servizio di produzione di acqua calda sanitaria, oltre che di riscaldamento delle abitazioni condominiali. Non si può infatti negare che la spesa sostenuta dalla RA fosse abbastanza Parte_1
urgente, considerata la natura essenziale dei servizi prodotti dall'impianto di pagina 6 di 10 riscaldamento centralizzato.
Come è noto, l'articolo 1134 del codice civile prescrive che il condomino che abbia assunto la gestione delle cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.
Nella fattispecie che ci occupa, va rilevata, in primo luogo, la natura urgente della riparazione fatta eseguire dalla ricorrente sulla caldaia condominiale per la modica cifra di euro 500,00. Sebbene la spesa effettuata dalla singola condomina su un bene di natura condominiale non sia stata sottoposta alla preventiva autorizzazione o alla successiva ratifica dell'assemblea, va rilevato che il , già dall'anno precedente, era CP_2
perfettamente al corrente della necessità di fare eseguire i necessari lavori di adeguamento o di sostituzione della centrale termica e tuttavia non mostrava una particolare fretta di decidere quale soluzione adottare, lasciando i condomini privi di riscaldamento e di acqua calda sanitaria. Alla luce di queste considerazioni, rilevato che ancora ad oggi il non ha deciso le sorti dell'impianto centralizzato di CP_2
riscaldamento, la somma sostenuta dall'odierna ricorrente dovrà essere alla medesima rimborsata. Giova ricordare che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4330 del 2012 ha così ritenuto ” in materia di condominio, per avere diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune, il condomino deve dimostrarne l'urgenza, ai sensi dell'articolo 1134 codice civile, ossia la necessità di eseguirla senza ritardo
(…omissis..)”. Va considerata urgente la spesa, la cui erogazione non può essere differita senza danno o pericolo, secondo il criterio del buon padre di famiglia (cfr.
Cassazione n. 5256 del 1980).
Non appare, invece, meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti dalla ricorrente, dei quali quest'ultima non ha fornito alcun elemento probatorio.
Va ricordato che, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo avere pagina 7 di 10 identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno, quanto il suo impatto modificativo della vita quotidiana, atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile, alla luce dell'insegnamento della sentenza della
Corte Costituzionale n. 235 del 2014, “è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale nella sua realtà naturalistica, è risarcibile solo se provata caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti. Ne deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al danno biologico, ogni altro vulnus arrecato ad un valore o interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria e in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato” (cfr.
Cassazione numero 901 del 2018).
Giova ricordare, altresì, che, a norma dell'articolo 2697 del codice civile, “chi vuol far valere un diritto in giudizio, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Tale principio onera l'attore della prova dei fatti costitutivi del diritto azionato. Ne consegue che il danneggiato, che proponga una domanda risarcitoria protesa a conseguire il ristoro dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali derivanti da un fatto illecito, deve allegarne e provarne la sussistenza, la colpevolezza del danneggiante, il danno evento, il danno conseguenza e l'eziologia intercorrente tra fatto e danno evento
(causalità materiale) e tra quest'ultimo e il danno conseguenza (causalità giuridica).
Nella fattispecie che ci occupa, parte ricorrente non ha provato in alcun modo i danni che asserisce di avere subito, dei quali chiede la determinazione in via equitativa.
Con riguardo alla determinazione concernente le spese del presente giudizio, va osservata la fondatezza dell'impugnazione della delibera del 2 agosto 2023, vista la mancata convocazione dell'odierna ricorrente, come ammessa dallo stesso , CP_2
che ha provveduto alla ratifica della delibera impugnata con la successiva delibera del pagina 8 di 10 12 ottobre 2023. Poiché anche quest'ultima delibera va ritenuta nulla, avendo illegittimamente disposto la dismissione dell'impianto centralizzato di riscaldamento, le spese del presente giudizio e il compenso del CTU dovranno essere lasciati a carico di parte resistente, come liquidati in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
.- Dichiara cessata la materia del contendere con riguardo all'impugnazione della delibera del 2 agosto 2023 per la successiva ratifica della stessa;
.- dichiara nulla la delibera approvata da un , in data 12 Parte_2
ottobre 2023, per le ragioni spiegate in parte motiva;
.- condanna il alla riattivazione dell'impianto Controparte_4
centralizzato di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria, provvedendo all'adeguamento dello stesso alle vigenti normative di sicurezza, attenendosi alle indicazioni fornite dal Consulente Tecnico nominato nel presente giudizio;
.- rigetta l'istanza di risarcimento del danno formulata da parte ricorrente per il mancato uso dell'impianto centralizzato di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria;
.- condanna il resistente al rimborso a favore di della somma di Parte_1
euro 500,00 portata dalla fattura n. 341-2023 emessa in data 20 maggio 2023 dalla
CP_3
.- condanna il , in persona dell'amministratore pro Controparte_4
tempore a rimborsare a le spese del presente giudizio, che si Parte_3
liquidano in euro 545,00 per spese ed in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali ed iva e cpa;
.- condanna parte resistente al pagamento del compenso del CTU nominato come liquidato con separato decreto.
pagina 9 di 10 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c..
Palermo, 14 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
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