Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 7703/2024 promossa da: ass. avv. LA MONACA VALENTINO e avv. CARAPELLE Parte_1
ROBERTO
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
Controparte_1
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1.
ha evocato in giudizio la chiedendo al Parte_1 Controparte_1
tribunale di accertare l'insussistenza dell'indebito retributivo, di ordinare alla resistente di interrompere la trattenuta di euro 213 mensili e di condannarla a restituirgli la somma complessiva di euro 4260 illegittimamente trattenuta sino al mese di luglio 2024 o la maggior somma trattenuta fino all'esito del giudizio, e , in via subordinata, la minor somma di euro 1396,40; di condannare la resistente al pagamento in proprio favore della complessiva somma netta di euro 2752,02 a titolo di rimborso chilometrico dal mese di luglio 2020 al mese di dicembre 2022; di condannare la convenuta al pagamento dell'importo lordo di euro 2446, pari all'importo netto di euro 1706, a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità del
2023; di accertare il proprio diritto al riconoscimento dei permessi ROL ed ex festività come stabilito dal C.C.N.L. terziario e di condannare il datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto da determinarsi mediante c.t.u. contabile;
1
che con sentenza n.
1407/2022 passata in giudicato tribunale di Torino aveva accertato il proprio diritto al pagamento di euro 450 mensili a titolo di rimborso chilometrico forfettario, unilateralmente ridotto dalla società resistente a euro 350 mensili, e al pagamento di una retribuzione mensile netta pari ad euro 1050; che la società resistente ha corrisposto quanto dovuto in forza di tale sentenza sino al mese di giugno 2020, provvedendo a ripristinare il rimborso chilometrico pari ad euro 450 mensili solo a decorrere dal mese di gennaio 2023; di essere creditore nei confronti della società convenuta della somma netta complessiva di euro 2752,02 a titolo di rimborso chilometrico da luglio 2020 a dicembre 2022; che la società convenuta a partire dal mese di dicembre 2022 gli ha trattenuto euro 213 mensili per recuperare la somma complessiva di euro 6281, 96 asseritamente riconducibile ad un errore contabile;
di vantare nei confronti della società convenuta un credito pari a complessivi euro 4260 illegittimamente trattenuti da dicembre 2022 a luglio 2024; che il datore di lavoro ha omesso di corrispondergli la tredicesima e la quattordicesima mensilità relativa all'anno 2023 per complessivi euro 2446 lordi;
che la società convenuta non ha mai conteggiato e retribuito ipermessi ROL ed ex festività;
2. la resistente, pur regolarmente evocata in giudizio, è rimasta contumace;
3.
Rimborso chilometrico con sentenza n. 1407/2022 passata in giudicato (doc. 3) il tribunale di Torino ha accertato il diritto del ricorrente alla somma di euro 450 mensili a titolo di rimborso chilometrico forfettario per il periodo luglio 2020-gennaio 2021; premesso che è incontestato che dal mese di gennaio 2023 la società convenuta abbia provveduto a ripristinare il rimborso chilometrico contrattualmente dovuto al ricorrente, preliminarmente deve essere respinta la domanda di condanna della convenuta al pagamento degli importi dovuti a titolo di rimborso chilometrico per il periodo da luglio 2020 a gennaio 2021 in quanto già richiesto nel precedente giudizio definito con la sentenza n. 1407/2022;
2 per quanto riguarda il periodo successivo ovvero da febbraio 2021 a dicembre 2022, deve rilevarsi che, come comprovato dall'allegato al contratto di lavoro del ricorrente
(doc. 2), al medesimo spetti, in aggiunta allo stipendio mensile, la somma di euro 450 quale rimborso spese per il costo carburante a condizione "che siano coperte le normali giornate lavorative ricomprese nel mese (20/21 giorni a seconda della cadenza)", con detrazione, quindi, dei corrispettivi giornalieri per i giorni di assenza dal lavoro e/o per ferie;
a ciò aggiungasi che con pec del 25/10/2024, prodotta da parte ricorrente in data
7/4/2025 sub doc. 8, la società convenuta ha riconosciuto il proprio debito, a titolo di
"differenza su rimborso chilometrico" da luglio 2020 sino a dicembre 2021 per l'importo calcolato da parte ricorrente di euro 2752,02; la società convenuta, pertanto, deve essere condannata a pagare al ricorrente importo netto di euro 2061, 89 a titolo di rimborso chilometrico da febbraio 2021 a dicembre 2022 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
4.
Tredicesima e quattordicesima mensilità del 2023 atteso che parte convenuta non ha dedotto né dimostrato di aver pagato al ricorrente la tredicesima e la quattordicesima mensilità dell'anno 2023, come sarebbe stato suo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c., la medesima deve essere condannata a corrispondere al lavoratore l'importo lordo di euro 2446 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
5.
Indebito dai documenti versati in atti dal ricorrente emerge che con lettera del 19/12 2022 la società resistente gli ha comunicato un "indebito retributivo oggettivo" pari a complessivi euro 6281, 96, derivante da un asserito errore contabile nelle somme erogate sotto la voce "rimborso chilometrico “ (cfr. all. 6) e che la medesima dal mese di dicembre 2022 sino al mese di febbraio 2025 gli ha trattenuto euro 213 mensili sotto la voce "recupero per indebito retr” (cfr. cedolini paga doc. 5 e doc. 10);
l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta grava su colui che sostiene di aver effettuato il pagamento dovuto solo in parte (tra le tante cfr. Cass. n. 11.294/2020);
3 la domanda del ricorrente di restituzione delle somme trattenute mensilmente dalla società resistente deve essere accolta, in quanto la società resistente, che afferma di aver effettuato un pagamento dovuto solo in parte, non ha assolto all'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa del pagamento per la parte che assume non dovuta;
la società resistente, dunque, deve essere condannata a restituire al ricorrente importo complessivo di euro 5964, illegittimamente trattenuto dalla sua retribuzione mensile nel periodo da dicembre 2022 a febbraio 2025, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal dovuto al saldo (cfr. conteggio sub doc. 10);
6.
Permessi ed ex festività in corso di causa parte ricorrente ha quantificato in complessivi euro 4761, 95 (di cui euro 1465, 22 a titolo di ex festività ed euro 3296, 73 per permessi ROL) l'importo che gli sarebbe dovuto a titolo di permessi ROL ed ex festività dal 21/8/2018 a febbraio 2025, in quanto nelle conclusioni rassegnate in calce al ricorso si era limitato a chiedere la condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto per tali titoli;
il conteggio depositato in data 7/8/2025 sub doc. 12 appare conforme alla normativa di settore applicabile (art. 158 del C.C.N.L. terziario Confcommercio versato in atti da parte ricorrente) e correttamente redatto;
parte convenuta non ha allegato né tanto meno provato di aver pagato in tutto o in parte a parte ricorrente le spettanze risultanti da tale conteggio, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., e, pertanto, deve essere condannata a pagare al ricorrente l'importo lordo di euro 4761, 95 a titolo di permessi ed ex festività maturati sino al mese di febbraio 2025 oltre agli accessori di legge;
7. in conclusione, in base a tutto quanto sin qui dedotto, la convenuta deve essere condannata a restituire al ricorrente euro 5964 e a pagargli euro 4761, 95 lordi a titolo di permessi ed ex festività, euro 2061, 89 netti a titolo di rimborso chilometrico ed euro 2446 lordi a titolo di titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità relativa all'anno 2023;
8.
4 le spese di lite, liquidate come da dispositivo in calce in base al D. M. 55/2014, seguono la soccombenza e vengono distratte a favore del difensore antistatario;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna la società convenuta a pagare al ricorrente la somma lorda di euro
4761,95 a titolo di permessi ed ex festività, la somma lorda di euro 2446 a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità dell'anno 2023, la somma netta di euro
2061,89 a titolo di rimborso chilometrico, e la somma netta di euro 5964 a titolo di indebite trattenute, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
condanna, infine, la società convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di causa liquidate in euro 5388, oltre al 15% per rimborso spese forfettario, Iva, Cpa e contributo unificato, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Torino, 10/6/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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