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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 11/12/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 391/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
CA OL, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 391/2021 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. MONASTRA GIUSEPPINA;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di
; Controparte_1
-resistente contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10.12.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
, chiedendone la condanna al pagamento del complessivo
[...] importo di euro 776,61, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, quale importo dovuto sia a titolo di retribuzione non corrisposta per la giornata di lavoro del 25.10.2016, che veniva indicata in busta paga come non lavorata, e sia a titolo di risarcimento del danno per l'avvenuta riduzione dell'indennità di disoccupazione in conseguenza dell'omessa rettifica del numero di giornate lavorate.
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1.1.- Pur correttamente evocata in giudizio, l' Controparte_1 non si costituiva, dovendosene dichiarare la
[...] contumacia.
1.- ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
, chiedendone la condanna al pagamento del complessivo
[...] importo di euro 776,61, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, quale importo dovuto sia a titolo di retribuzione non corrisposta per la giornata di lavoro del 25.10.2016, che veniva indicata in busta paga come non lavorata, e sia a titolo di risarcimento del danno per l'avvenuta riduzione dell'indennità di disoccupazione in conseguenza dell'omessa rettifica del numero di giornate lavorate.
1.1.- Pur correttamente evocata in giudizio, l' Controparte_1 non si costituiva, dovendosene dichiarare la
[...] contumacia.
2.- Il ricorso è parzialmente fondato.
3.- Con riferimento al mancato pagamento della retribuzione per il giorno 25.10.2016, parte ricorrente ha dato prova di aver svolto attività lavorativa in detta giornata, producendo il foglio presenze dell'ottobre del 2016, dal quale risulta che l'odierno ricorrente ha lavorato per 21 giorni nel predetto periodo ed, in particolare, in data
25.10.2016.
Al contrario, detta giornata viene indicata quale assenza nella busta paga relativa al periodo in oggetto.
3.1.- In assenza di eccezioni di parte resistente circa l'inesistenza del diritto del lavoratore a percepire la retribuzione anche in detta data ovvero di aver adempiuto al pagamento della stessa, si ritiene sussistente il diritto del lavoratore alla percezione dell'emolumento, con conseguente condanna dell' al pagamento della predetta CP_1 giornata lavorativa, oltre a rivalutazione ed interessi decorrenti dalla maturazione del credito sino all'effettiva soddisfazione.
4.- Al contrario, deve essere rigettata la domanda di condanna al risarcimento del danno per l'avvenuta riduzione dell'indennità di disoccupazione in conseguenza dell'omessa rettifica del numero di pagina2 di 3
giornate lavorate, attesa la genericità della domanda, sotto il profilo dell'individuazione degli elementi costitutivi della stessa (ammontare dell'indennità, incidenza dell'omissione imputata alla resistente sull'importo riconosciuto), nonché il difetto di qualsiasi prova circa la sussistenza del beneficio ed il suo importo.
5.- L'omessa indicazione degli importi pretesi a diverso titolo, non consente una condanna specifica di parte resistente.
6.- Stante la soccombenza reciproca, le spese di lite devono essere integralmente compensate fra le parti.
P Q M
CONDANNA l' resistente al pagamento in favore del ricorrente CP_1 della retribuzione per la giornata di lavoro del 25.10.2016, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
COMPENSA integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
Enna, 11/12/2025
Il giudice
CA OL
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