TAR Roma, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 3315
TAR
Decreto cautelare 22 novembre 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 9 dicembre 2024
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TAR
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Tardivo avvio del procedimento sanzionatorio

    Il termine di 90 giorni decorre dal perfezionamento dell'accertamento dell'illecito, che include la valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi, non dalla mera conoscenza dei fatti. L'istruttoria ha richiesto tempo per accertare cause, effetti e misure correttive.

  • Rigettato
    Illegittimità del Comitato per l'esame delle irregolarità

    Il Comitato è un organo consultivo interno di supporto, privo di efficacia esterna e non vincolante. La fase decisoria spetta all'organo di vertice. Il contraddittorio è garantito nelle fasi successive e in sede giurisdizionale.

  • Rigettato
    Assenza di pregiudizio per gli aderenti

    L'art. 19-quinquies del D.Lgs. 252/05 prevede l'esenzione dall'obbligo sanzionatorio solo in caso di 'mancanza' di pregiudizio, non di ridotta rilevanza. La società stessa ha ammesso un pregiudizio, seppur limitato.

  • Rigettato
    Insussistenza dell'elemento soggettivo e estraneità alle condotte

    Sui consiglieri grava un obbligo di diligenza qualificato. La presunzione di colpa non è superata dalla mera ricezione di dichiarazioni non verificate. La mancata verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei controlli configura una responsabilità per colpa.

  • Rigettato
    Violazione norme sulla pubblicazione del provvedimento sanzionatorio

    La Direttiva UE consente la disapplicazione, il rinvio o l'anonimizzazione solo in casi specifici di sproporzione o compromissione di interessi, lasciando alla valutazione discrezionale dell'autorità. La normativa nazionale prevede la pubblicazione con annotazione del ricorso.

  • Rigettato
    Erronea quantificazione delle sanzioni

    Le sanzioni sono state irrogate in misura inferiore alla media edittale, tenendo conto della gravità della condotta, della natura previdenziale del fondo e delle misure riparatorie. La quantificazione rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione e del giudice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 3315
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3315
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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