Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/03/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Onorario Marta Capuano, nella causa iscritta al N. 5239/2024 R.G.L.
______________________ promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to GULOTTA
Parte_1 Per ___________________
ed elettivamente domiciliato in via Nicolò Turrisi n.
Parte_2
38/A.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
, Via Laurana n. 59, con l'Avv. Marco Di Gloria che lo rappresenta e
CP_1 ere difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Per_1
[...]
[...]
- convenuto –
All'esito dell'udienza dell'11/03/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 4.4.2024 il ricorrente indicato in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per la percezione dell'assegno mensile d'invalidità e per il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art, 3, comma 1, L. 104/92, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Resistette in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso di cui CP_1
chiese il rigetto.
1
Il ricorso va respinto.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto il ricorrente invalido nella misura del 66% e che “non è da ritenere soggetto portatore di handicap lieve ex art.
3 - comma 1 – legge 104/92.” (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già CP_1
liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara che il ricorrente non è tenuto alla rifusione delle spese di lite.
Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Così deciso in Palermo il 14/03/2025
IL GIUDICE O.
Marta Capuano
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