Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento piano d'azione per il Mediterraneo".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.