Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/01/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Cristina Midulla Consigliere
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1363/2020 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 279/2020 del 27 febbraio 2020
PROMOSSA DA
nato ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
), ivi residente, in via Graceffo n. 22 , nonché elettivamente do- C.F._1
miciliato, presso lo studio dell'avv. Concetta Epiro che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto introduttivo del primo grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
1) (P.I.: ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede a Milano in viale Certosa n. 222 ed elet-
tivamente domiciliata in Agrigento presso lo studio dell'avv. Alberto Infantino
che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado del giudizio
2) nato ad [...] il [...] e ivi residente in [...]
Lacco Ameno, n. 6
APPELLATI, CONTUMACE IL SECONDO
1
Per l'appellante
1) Accogliere il presente appello e per l'effetto dichiarare unico respon-
sabile del sinistro per cui è causa il sig. . CP_2
2) Conseguentemente, condannare l' in persona del le- CP_1
gale rappresentante, ai sensi dell'art.148 Cds, in solido con il sig. , CP_2
a pagare, in favore del sig. la somma di €45.778,92, quale Parte_1
differenza tra il danno complessivo pari ad €85.778,92 e la somma di
€40.000,00 ricevuta in offerta o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo.
3) Condannare la in persona del legale rappresentante, CP_1
ed il sig. , in solido, al pagamento di spese ed onorari dei due gradi CP_2
di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del sottoscritto pro-
curatore che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari
Per Controparte_1
1) Rigettare l'appello e confermare la sentenza emessa dal Tribunale di
Agrigento;
2) subordinatamente, ridurre i danni a quelli che risulteranno provati e dovuti previa detrazione della somma di €40.000,00 già corrisposta e trattenuta dall'attore;
3) condannare l'appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione datato 5 maggio 2016, espose Parte_1
che l'8 maggio 2015, mentre era alla guida di un motociclo ON ad
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2 Agrigento, era stato investito da un'LF EO condotta da , il CP_2
quale, nello svoltare a sinistra per entrare nel parcheggio antistante lo stadio di calcio Esseneto, invadeva la sua corsia di marcia. Il Principato aggiungeva che che assicurava l'autovettura, gli aveva offerto la somma di qua- CP_1
rantamila euro, che veniva trattenuta a titolo di acconto sul maggior danno.
Chiese, quindi, al Tribunale di Agrigento la condanna di CP_1
e del al pagamento, in suo favore, di €45.778,92 quale differenza tra il CP_2
danno complessivamente patito nel sinistro e quanto già corrispostogli.
1.1. Con la sentenza n. 279/2020 del 27 febbraio 2020, il giudice adìto,
ritenuta la concorrente responsabilità del , nella determinazione del Parte_1
sinistro, per il 30%, ha quindi respinto la domanda del medesimo attore.
1.2. Questi ha quindi proposto appello per la riforma della sentenza del giudice di Agrigento;
dal canto suo, ha chiesto il Controparte_1
rigetto dell'impugnazione.
Anche in questo grado è rimasto contumace. CP_2
1.3. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 29 novembre 2024 sono stati concessi termini di venti giorni e di altri venti giorni per il deposito, rispettiva-
mente, di comparse conclusionali e memorie di replica;
decorsi detti termini, si procede quindi alla decisione della causa.
2. Con il primo motivo – intitolato «Violazione e falsa applicazione
dell'art. 2054 Cc - Violazione dell'art. 2697 Cc - Motivazione carente e/o con-
traddittoria e travisamento dei fatti» – l'appellante si duole, in buona sostanza,
che il Tribunale abbia affermato una sua concorrente responsabilità nella deter-
minazione del sinistro, quand'invece, «oltre al rapporto dei Vigili Urbani», che non gli avevano contestato alcuna violazione del codice della strada, «ad
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3 acclarare l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al sig. e CP_2
quindi l'assenza di [sua] responsabilità […] concorre la prova per testi del sig.
, unico teste chiesto da parte attrice», il quale aveva dichia- Testimone_1
rato che il conducente dell'autovettura aveva il telefono in mano e aveva girato verso il parcheggio senza segnalare la manovra mediante freccia.
Inoltre, avrebbe errato il Tribunale nel ritenere che egli, l'appellante,
avesse violato l'obbligo di tenere una velocità che consentisse di evitare peri-
coli per la sicurezza di persone e cose: secondo il , il giudice si sa- Parte_1
rebbe sostituito alla Polizia municipale, giacché «la velocità non è un elemento astratto desumibile da intuizioni e/o supposizioni personali, bensì un elemento tecnico soggetto a rigoroso riscontro probatorio che, nella fattispecie, non si rileva dagli atti del processo e che secondo la ripartizione dell'onere della prova, stabilita dall'art.2697 Cc, avrebbe dovuto essere dimostrato dalla com-
pagnia assicuratrice».
2.1. L'articolato motivo va respinto.
2.1.1. In punto di diritto va premesso che, secondo l'insegnamento della
Corte Suprema in materia di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancita dall'art. 2054, 2° comma, Cc, do-
vendo comunque il giudice accertare in pari tempo se l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune pru-
denza e abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Tanto che neppure un'infrazione anche grave quale l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto
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4 accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dan-
noso (Cass. 8386/1987, 1663/1994, 3726/1994, 343/1996, 2979/1998 e
477/2003).
Ora, è indiscusso che, al momento del sinistro, il avesse un te- CP_2
lefono in mano e stesse effettuando una manovra verso sinistra per immettersi in un parcheggio. E tuttavia, non solo non v'è prova che, nell'occorso, il
[...]
tenesse una condotta conforme alle generali regole di prudenza imposte CP_3
dal codice della strada con particolare riferimento al rispetto dell'obbligo di prudenza previsto in via generale dal 1° comma dell'art. 141 Cds (secondo cui il conducente deve regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato e al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e a ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e ogni altra causa di disordine per la circolazione); ma anzi, a giudizio di questo collegio, sussistono validi elementi che impongono di affermare una concor-
rente responsabilità del medesimo nella determinazione del sinistro Parte_1
di cui si discute, ciò potendosi inferire:
- dalla dichiarazione resa alla Polizia municipale da tale , Persona_1
il quale affermò, innanzi tutto, che egli, alla guida del proprio motociclo, era dietro una FI ND che, a sua volta, seguiva altro veicolo che si fermava per agevolare la svolta a sinistra di un'LF EO (evidentemente, il mezzo con-
dotto dal ); e aggiunse: «ero superato dal motociclo ON che superava CP_2
anche la FI ND e quindi accelerava per superare la seconda autovettura, ma andava a scontrarsi con l'autovettura LF EO […] che si trovava trasver-
salmente alla carreggiata per entrare nel parcheggio». Per completezza di
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5 motivazione, si rileva che l'appellante si duole che il Tribunale abbia valoriz-
zato, per ricostruire i fatti, le dichiarazioni del , al riguardo deducendo Per_1
che «nessuna delle parti [aveva] mai chiesto di provare la dinamica del sinistro mediante la prova per testi del sig. »; e tuttavia non può muoversi Persona_1
alcuna censura all'operato dello stesso giudice, giacché, essendo quelle dichia-
razioni riportate in un documento ritualmente in atti (in quanto contenuto nel fascicolo depositato dalla Polizia municipale a seguito di invito del giudice, su richiesta delle parti, all'invio di copia dell'originale del fascicolo relativo all'in-
cidente de quo, comprensivo delle dichiarazioni di eventuali testimoni), le stesse erano conosciute dalle parti in causa, e dunque il Tribunale, nel valoriz-
zarle nel proprio percorso motivazionale, non ha violato l'obbligo di decidere sulla base del materiale probatorio offerto al contraddittorio delle parti;
- dal rilievo che, secondo quanto dichiarato dal teste Testimone_2
sentito all'udienza del 18 dicembre 2017, il , dopo lo scontro,
[...] Parte_1
“volava” (sic: «ho visto il conducente della moto volare sulla macchina») e si fermava a tre o quattro metri dopo l'automobile.
2.1.2. Ora, premesso che fu il ad andare addosso all'LF Ro- Parte_1
meo (e non viceversa), ciò potendosi inferire dal rilievo che l'ON aveva avuto una «collisione con la ruota posteriore destra» della stessa autovettura
(così il rapporto della Polizia municipale di Agrigento), è dunque di palmare evidenza, a giudizio di questa Corte, che il “volo” che seguì allo scontro è ine-
quivocabile indice di una velocità di marcia del assolutamente ina- Parte_1
deguata rispetto alla manovra che egli stava effettuando – ossia il sorpasso di auto incolonnate –, essendo chiaro che lo stesso, ove avesse tenuto altra anda-
tura, avrebbe potuto arrestare la propria marcia per tempo (e così evitare
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6 l'impatto), o, quanto meno, ridurre le conseguenze dell'impatto.
Del tutto correttamente, quindi, il Tribunale ha affermato la concorrente responsabilità dell'allora attore, determinandola nel 30%, percentuale non og-
getto di richiesta di revisione da parte dell'appellata.
3. Con il secondo motivo – intitolato «Errata quantificazione del risar-
cimento del danno» – l'appellante si duole, innanzi tutto, che il tribunale abbia rigettato, perché ritenuta non provata, la sua richiesta di personalizzazione del danno.
3.1. La doglianza va respinta.
3.1.1. Secondo l'insegnamento della Corte Suprema in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giu-
diziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre gli esiti ordina-
riamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della me-
desima età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento.
In altri termini: le conseguenze generali e inevitabili per tutti coloro che abbiano patito l'identico tipo di lesione della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti dinamico-relazionali, non giusti-
ficano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patri-
moniale.
Solo nel caso in cui infortuni e malattie comportino esiti che non sono generali e inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma che, piuttosto, siano stati sofferti solo dal singolo danneggiato nel caso
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7 specifico a causa delle peculiarità della vicenda concreta, si giustifica allora un aumento del risarcimento di base del danno biologico.
Ma questo, non perché quegli esiti abbiano inciso, sic et simpliciter, su profili dinamico-relazionali: infatti, ai fini della personalizzazione del risarci-
mento non rileva quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso;
rileva, invece, che quella conseguenza sia straordinaria (cioè, non ordinaria),
perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, così consentendo al giudice di pro-
cedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (giurisprudenza pacifica;
si vedano, sulla questione, Cass. 23778/2014, 21939/2017,
28988/2019 e 5865/2021).
3.1.2. Ciò posto, si osserva che l'appellante non ha esposto, a sostegno della richiesta di personalizzazione, alcuna conseguenza specificamente e pe-
culiarmente (e dunque in modo straordinario rispetto all'id quod plerumque ac-
cidit) riferibile alla vicenda da lui vissuta, ossia profili di danno eccezionali rispetto al tipo di lesioni – già risarcite mediante la liquidazione del danno bio-
logico – patite in dipendenza del sinistro de quo, essendosi limitato ad affer-
mare che, in conseguenza del sinistro aveva «subito delle gravissime lesioni,
così come provato dalla documentazione medica, allegata al fascicolo di parte e dalla consulenza tecnica d'ufficio, svolta nell'ambito del giudizio» (pag. 19
dell'atto di appello); per quanto precede, dunque, non sussistono margini per il riconoscimento, a titolo di risarcimento della sofferenza interiore, di somme ulteriori rispetto a quelle stabilite dal Tribunale.
3.2. Ancora con il secondo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui non gli è stato riconosciuto il risarcimento per la
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8 riduzione della capacità lavorativa specifica.
3.2.1. Anche questo decisione non merita censure.
Per un verso, infatti, la consulente d'ufficio ha affermato che gli esiti di carattere permanente «incidono limitatamente sulla capacità lavorativa speci-
fica» del . Per altro verso, e soprattutto, il medesimo – Parte_1 Parte_1
come condivisibilmente affermato dall'appellata – non ha dato prova dell'atti-
vità lavorativa svolta al momento dell'incidente né ha dimostrato che, a causa dello stesso sinistro, abbia subito un decremento dei propri guadagni.
3.3. Infine, sempre con il secondo motivo, l'appellante si duole che il
Tribunale non gli abbia riconosciuto il diritto al risarcimento delle spese soste-
nute per l'assistenza stragiudiziale e per la consulenza tecnica di parte, pari,
rispettivamente, a €3.172,00 ed €488,00.
3.3.1. In ordine a tale questione è sufficiente rilevare che, anche a rico-
noscere il diritto al pagamento degli esborsi de quibus, gli stessi andrebbero liquidati in €2.562,00, pari al 70% di €3.660,00, ossia l'ammontare comples-
sivo dei due importi. E dunque, sommando €2.562,00 ed €31.238,85, l'ammon-
tare che il Tribunale ha ritenuto dovuto al (corrispondente al 70% di Parte_1
€44.626,92), si perviene a importi ampiamente inferiori ai quarantamila euro già liquidati dal Tribunale, di talché comunque non residua spazio per una mo-
difica, in melius per il medesimo, delle statuizioni del Tribunale. Parte_1
4. In conclusione, per quanto sin qui esposto, il gravame va respinto,
dovendo ritenersi che la sentenza impugnata sia immune dalle censure che le sono state mosse.
5. Alla soccombenza, infine, segue la condanna dell'appellante al rim-
borso, all'appellata costituita, delle spese di questo grado del giudizio, come
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9 liquidate in dispositivo;
inoltre, tenuto conto dell'esito del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, Dpr
115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella contumacia di CP_4
[...
sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribu- Parte_1
nale di Agrigento n. 279/2020 del 27 febbraio 2020, respinge il gravame;
condanna al rimborso, all'appellata, delle spese di Parte_1
questo grado del giudizio, che liquida in complessivi €3.966,00 per compensi,
oltre spese generali e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-
quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte della appellante, di un ulte-
riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 16 gennaio 2025.
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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