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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/12/2025, n. 4859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4859 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6000 /2025
Segue verbale di udienza del 16/12/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dott.ssa CL AR, udita la discussione orale e le conclusioni rassegnate dalle parti, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 6000/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. IEVA ALESSANDRO Parte_1 Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. FARETRA CP_1 ANNA Resistente
Oggetto: retribuzione ferie;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso del 23.04.2025, l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere dipendente dell' Pt_2
a far data dal 30.08.2021, con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere
[...] del CCNL Sanità comparto, di aver percepito: l'indennità di turno di cui all'art. 86, comma 3, del CCNL Comparto Sanità 2016- 2018 e all'art. 106, comma 2, del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, in ragione dei turni di servizio effettuati, per i tre turni (07:00-14:00;14:00-21:00 e 21:00-07:00), per un ammontare complessivo di 36 ore settimanali;
l'indennità “per lavoro notturno” ex art. 25 comma 1 del CCNL Sanità- comparto 2002/2005; nonché, per tutto l'anno 2024, l'indennità per l'operatività in particolari U.O./servizi ex art. 107 CCNL Sanità comparto 2019-2021.
Tanto premesso, si doleva della esclusione delle predette indennità dal calcolo della retribuzione mensile dovuto per ciascun giorno di ferie goduto. Concludeva, pertanto, con la richiesta di condannare la convenuta al pagamento di quanto spettante a titolo di differenze retributive per il complessivo periodo gennaio 2022-dicembre 2024, per una somma pari a € 699,20, con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi.
Costituitasi in giudizio, l'azienda sanitaria convenuta contestava la fondatezza delle avverse pretese, chiedendone il rigetto.
*
Il ricorso è fondato nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
I fatti di causa sono pacifici.
Non è in contestazione tra le parti che la parte ricorrente, nel periodo per cui è ricorso, ha svolto il proprio lavoro articolato su tre turni: mattina dalle 7:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 21:00, notte dalle 21.00 alle 7.00, smonto e riposo.
Parimenti pacifico tra le parti è che abbia sempre percepito, in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, una indennità giornaliera appunto denominata “di turno”, disciplinata all'art. 86, comma 3, del CCNL Comparto Sanità 2016 - 2018 e all'art. 106, comma 2, CCNL 2019- 2021 (in vigore dal 1° gennaio 2023 ad oggi), disciplina che, tuttavia, esclude tale indennità per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata.
Nemmeno è in contestazione che la parte ricorrente abbia percepito, per l'anno 2024, l'indennità per l'operatività in particolari U.O./servizi riconosciuta dall'art. 107 CCNL Sanità comparto 2019-2021 al personale, ad eccezione del personale di elevata qualificazione, che presta il proprio lavoro presso unità operative o servizi particolarmente disagiati, al fine di compensare il disagio dei lavoratori operanti in particolari unità operative o servizi (v. all. 4 del fascicolo di parte ricorrente).
Lamenta la parte ricorrente che le cennate indennità avrebbero dovuto essere corrisposte anche durante il periodo di ferie annuali godute nel complessivo periodo gennaio 2022-dicembre 2024 (cfr. doc. versati in atti delle timbrature presenze e buste paga) in cui, invero, l'istante ha ribadito di aver percepito una retribuzione inferiore al dovuto, in quanto carente di quell'elemento retributivo viceversa corrisposto in relazione ai periodi di lavoro effettivo.
Cont L a, al contrario, ribadito la correttezza degli emolumenti corrisposti alla parte ricorrente e che le previsioni derivanti dai contratti collettivi (delle quali fosse stata richiesta la disapplicazione) in materia di ferie e di retribuzione prevedono all'art. 23, comma 4 CCNL 2004 e artt. 49 e 106, co. 2 CCNL 02.11.2022 (di cui ha allegato il parere dell'ARAN del 07.08.2023 ai fini della corretta interpretazione ed applicazione)- l'esclusione della predetta indennità giornaliera per le ipotesi di
2 assenza a qualsiasi titolo, perciò postulando il requisito dello svolgimento effettivo della prestazione lavorativa “turnista”.
A confutazione di quanto dedotto nell'atto introduttivo della lite, parte resistente ha anche argomentato circa l'irrilevanza dei precedenti giurisprudenziali ivi richiamati. Ha infatti sottolineato la diversa natura dell'indennità di turno, rispetto alla indennità di volo integrativa cui si erano riferite le suddette pronunce, visto che la prima, sebbene connessa allo svolgimento dell'attività lavorativa, è corrisposta sul presupposto sia dell'effettivo servizio che dello svolgimento dello stesso su turni, postulando dunque l'effettiva prestazione ai fini della relativa elargizione retributiva.
Ciò detto ritiene lo scrivente di aderire alla giurisprudenza di merito richiamata dalla parte ricorrente;
in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c. si riportano le motivazioni già espresse nella sentenza n. 3797/24 del Tribunale di Bari ove testualmente si legge che: “Nel quadro giuridico preesistente rispetto all'emersione nel dibattito pretorio delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, era saldo il principio secondo cui al lavoratore spettasse, durante le ferie, la normale retribuzione, sebbene ciò non implicasse il conseguimento di tutte le voci percepite nel corso dell'anno. Tale affermazione comportava, pertanto, che il trattamento feriale fosse limitato alla retribuzione base ed alle voci più ricorrenti, secondo le scelte operate dalla contrattazione collettiva (in questa prospettiva, Cass. civ., Sez. lav., 23/10/2020, n. 23366). Sullo sfondo, v'era la previsione contenuta nell'art. 2109 c.c. che si limitava (e si limita) ad affermare che le ferie sono
“retribuite”, senza precisare che cosa dovesse intendersi per retribuzione. A questo proposito, negli studi dedicati alla materia, è stato osservato che, da un lato, non dovesse necessariamente essere garantito il 100% della retribuzione normalmente percepita negli altri mesi dell'anno e che, dall'altro lato, neanche fosse possibile l'evenienza opposta, ossia che la busta paga feriale fosse decurtata in misura troppo elevata rispetto alle altre mensilità (anche perché ciò avrebbe contraddetto lo spirito della legge). Sulla scorta delle decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, invece, l'attenzione degli operatori del diritto (si vedano Cass. civ., Sez. lav., 17/05/2019, n. 13425 e Cass. civ. Sez. lav., 15/10/2020, n. 22401) si è sempre più concentrata sulle fonti sovranazionali e, in particolare, sull'art. 7 della direttiva 2003/88/CE (“gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”) e sull'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (“ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”). Infatti, il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua Per_1 attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre CP_2 2011, e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa C-385/17, punto 24). Per Per_2 ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, Persona_3 e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C- 350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere CP_2
3 il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonché Persona_3 Per_4
altri, punto 60). Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte
[...] di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, LI e altri (punto 21), dove si afferma che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. Dunque, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore, di per sé, ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (v. sentenza LI e altri cit., punto 23). Pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza LI e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza LI e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza LI e altri cit., punto 28; sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31) e tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali.Compito del giudice di merito è dunque quello di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che Per_2 compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. Avviato questo percorso, la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE si è nuovamente espressa sul tema oggetto di causa e, parallelamente, quella interna si è confrontata con le previsioni della contrattazione collettiva, dettando principi senz'altro decisivi anche per la risoluzione della presente controversia. Sul primo versante, la sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Koch), tenuto conto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di usufruire effettivamente dei giorni di ferie cui ha diritto, ha osservato che il lavoratore rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite quando la retribuzione versata è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo. Come già chiarito dalla sentenza Lock del maggio 2014, l'effetto dissuasivo derivante dallo svantaggio finanziario può generarsi anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello di concreto godimento delle ferie annuali. La finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione), dunque, va preservata rispetto a qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo. Sul secondo versante, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. lav., 23/06/2022, n. 20216):
- ha escluso la possibilità di invocare il diritto sovranazionale, per i giorni eccedenti rispetto a quelli regolati dal diritto dell'Unione (sicché la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dall'art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della "onnicomprensività" ma demanda alla fonte contrattuale la
4 garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali);
- ha precisato che nessuna ragione ostativa ai principi dell'Unione possa essere ravvisata nelle scelte della contrattazione collettiva (perché le parti sociali avrebbero dovuto tenere conto degli orientamenti consolidati in materia);
- ha rimarcato che l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia UE delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico”, nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti;
- ha aggiunto che, quando la componente omessa è collegata a periodi di esecuzione delle mansioni, non è esclusa l'adozione di un criterio consistente nel riconoscimento di una media delle ore di lavoro effettivo.
Dunque, analizzando la voce retributiva oggetto di domanda, può affermarsi come essa sia effettivamente diretta a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare, tenuto conto in particolare dei disagi correlati ad una predeterminata articolazione dei turni. Peraltro, questa stessa voce retributiva, durante i periodi di lavoro effettivo, è stata erogata in modo fisso e continuativo. Piuttosto, procedendo all'individuazione del meccanismo di accertamento della spettanza delle differenze retributive, è indispensabile, come visto, limitare il possibile riconoscimento giudiziale delle pretese al solo periodo minimo di durata delle ferie annuali …”.
Ne deriva che sulla base della documentazione in atti, peraltro non contestata dalla resistente, si deve ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento delle pretese azionate per il periodo indicato in ricorso.
Ciò detto, discorso diverso deve essere svolto con riferimento all'indennità per lavoro notturno. Sul punto, va evidenziato che il requisito che colpisce di più nella Giurisprudenza della Corte di Giustizia, anche perché scandito dall'avverbio “intrinsecamente”, che è utilizzato più volte nella motivazione, è quello secondo cui la voce retributiva in questione deve essere, appunto intrinsecamente, collegata alla natura delle mansioni svolte dall'interessato. Questo carattere
“intrinseco” non si può che leggere in un senso contrapposto a “estrinseco”, e dunque nel senso che una voce soddisfa tale requisito quando va a remunerare la specifica professionalità dell'interessato, al punto tale da diventare un tutt'uno con tale professionalità, e non semplicemente una particolare e cangiante modalità, logistica, temporale o di altra natura, della prestazione lavorativa. Non è la prima volta, tra l'altro, che la giurisprudenza italiana è chiamata a lavorare su questi concetti. Lo ha già fatto a proposito del principio di irriducibilità della retribuzione previsto dal vecchio art. 2103 c.c., tramite la precisazione che la retribuzione che aveva titolo ad essere conservata anche in caso di mutamento di mansioni era la “sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti”, ma non anche “quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, e cioè caratteristiche estrinseche non correlate con le prospettate qualità professionali della stessa e, come tali, suscettibili di riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni, quelle caratteristiche estrinseche che ne risultavano compensate” (v. Cass. civ., sez. lav., 27.10.2003, n. 16106; in termini, Cass. civ., sez. lav., 10.11.1997, n. 11106). Lo stesso concetto è ritornato, questa volta normativamente, nel nuovo art. 2103 c.c., che al 6° comma esclude dalla conservazione della retribuzione in caso di mutamento di mansioni “gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”. Si tratta di concetti che possono essere rapportati con precisione al caso che ci occupa. Ne segue che la prima indagine che incombe sul giudice è quella se la voce retributiva de qua sia diretta a
5 compensare la professionalità che si esplica nelle mansioni assegnate al lavoratore, o invece modalità meramente estrinseche – si ripete, logistiche, temporali o di altra natura - della prestazione. Orbene, ad avviso del Giudicante, l'indennità per lavoro notturno non può essere considerata ai fini dell'inclusione nella retribuzione spettante per le ferie annuali in quanto detti emolumenti non risultano “intrinsecamente” connessi alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente. Il lavoro notturno citato nella premessa del ricorso, infatti, non integra una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma una semplice collocazione oraria del lavoro, comune a qualsiasi attività espletabile in regime di subordinazione. In altri termini, trattasi di una mera modalità temporale di espletamento della prestazione lavorativa. Difetta, pertanto, il primo requisito richiesto dalla Giurisprudenza della Corte di Giustizia, ovvero il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e indennità.
Ciò posto, in assenza della prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi e di contestazioni sui conteggi sufficientemente analitici di parte, la domanda dev'essere accolta nei limiti sopra esposti, essendo superfluo l'espletamento di apposita CTU. Parte convenuta ha infatti l'onere di contestare in modo specifico la quantificazione della pretesa dell'attore anche quando neghi in radice la sussistenza del credito (Cass. SSUU 23/1/2002 n. 761); la mancata o generica contestazione dei conteggi li rende accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice.
Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso dev'essere accolto nei termini e nei limiti innanzi esposti.
Pertanto, la parte convenuta dev'essere condannata al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 436,16, a titolo di differenze retributive maturate nel complessivo periodo gennaio 2022- dicembre 2024, oltre a interessi e rivalutazione come per legge dalla maturazione dei singoli diritti sino al soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore e della serialità della controversia, nonché dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il 23.04.2025, così
[...] provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di € 436,16, a titolo di differenze retributive maturate nel complessivo periodo gennaio 2022-dicembre 2024, oltre a interessi e rivalutazione come per legge dalla maturazione dei singoli diritti sino al soddisfo;
- condanna la parte resistente a rifondere le spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in € 260,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario spese 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 16/12/2025
Il Giudice
CL AR
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Segue verbale di udienza del 16/12/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dott.ssa CL AR, udita la discussione orale e le conclusioni rassegnate dalle parti, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 6000/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. IEVA ALESSANDRO Parte_1 Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. FARETRA CP_1 ANNA Resistente
Oggetto: retribuzione ferie;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso del 23.04.2025, l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere dipendente dell' Pt_2
a far data dal 30.08.2021, con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere
[...] del CCNL Sanità comparto, di aver percepito: l'indennità di turno di cui all'art. 86, comma 3, del CCNL Comparto Sanità 2016- 2018 e all'art. 106, comma 2, del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, in ragione dei turni di servizio effettuati, per i tre turni (07:00-14:00;14:00-21:00 e 21:00-07:00), per un ammontare complessivo di 36 ore settimanali;
l'indennità “per lavoro notturno” ex art. 25 comma 1 del CCNL Sanità- comparto 2002/2005; nonché, per tutto l'anno 2024, l'indennità per l'operatività in particolari U.O./servizi ex art. 107 CCNL Sanità comparto 2019-2021.
Tanto premesso, si doleva della esclusione delle predette indennità dal calcolo della retribuzione mensile dovuto per ciascun giorno di ferie goduto. Concludeva, pertanto, con la richiesta di condannare la convenuta al pagamento di quanto spettante a titolo di differenze retributive per il complessivo periodo gennaio 2022-dicembre 2024, per una somma pari a € 699,20, con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi.
Costituitasi in giudizio, l'azienda sanitaria convenuta contestava la fondatezza delle avverse pretese, chiedendone il rigetto.
*
Il ricorso è fondato nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
I fatti di causa sono pacifici.
Non è in contestazione tra le parti che la parte ricorrente, nel periodo per cui è ricorso, ha svolto il proprio lavoro articolato su tre turni: mattina dalle 7:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 21:00, notte dalle 21.00 alle 7.00, smonto e riposo.
Parimenti pacifico tra le parti è che abbia sempre percepito, in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, una indennità giornaliera appunto denominata “di turno”, disciplinata all'art. 86, comma 3, del CCNL Comparto Sanità 2016 - 2018 e all'art. 106, comma 2, CCNL 2019- 2021 (in vigore dal 1° gennaio 2023 ad oggi), disciplina che, tuttavia, esclude tale indennità per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata.
Nemmeno è in contestazione che la parte ricorrente abbia percepito, per l'anno 2024, l'indennità per l'operatività in particolari U.O./servizi riconosciuta dall'art. 107 CCNL Sanità comparto 2019-2021 al personale, ad eccezione del personale di elevata qualificazione, che presta il proprio lavoro presso unità operative o servizi particolarmente disagiati, al fine di compensare il disagio dei lavoratori operanti in particolari unità operative o servizi (v. all. 4 del fascicolo di parte ricorrente).
Lamenta la parte ricorrente che le cennate indennità avrebbero dovuto essere corrisposte anche durante il periodo di ferie annuali godute nel complessivo periodo gennaio 2022-dicembre 2024 (cfr. doc. versati in atti delle timbrature presenze e buste paga) in cui, invero, l'istante ha ribadito di aver percepito una retribuzione inferiore al dovuto, in quanto carente di quell'elemento retributivo viceversa corrisposto in relazione ai periodi di lavoro effettivo.
Cont L a, al contrario, ribadito la correttezza degli emolumenti corrisposti alla parte ricorrente e che le previsioni derivanti dai contratti collettivi (delle quali fosse stata richiesta la disapplicazione) in materia di ferie e di retribuzione prevedono all'art. 23, comma 4 CCNL 2004 e artt. 49 e 106, co. 2 CCNL 02.11.2022 (di cui ha allegato il parere dell'ARAN del 07.08.2023 ai fini della corretta interpretazione ed applicazione)- l'esclusione della predetta indennità giornaliera per le ipotesi di
2 assenza a qualsiasi titolo, perciò postulando il requisito dello svolgimento effettivo della prestazione lavorativa “turnista”.
A confutazione di quanto dedotto nell'atto introduttivo della lite, parte resistente ha anche argomentato circa l'irrilevanza dei precedenti giurisprudenziali ivi richiamati. Ha infatti sottolineato la diversa natura dell'indennità di turno, rispetto alla indennità di volo integrativa cui si erano riferite le suddette pronunce, visto che la prima, sebbene connessa allo svolgimento dell'attività lavorativa, è corrisposta sul presupposto sia dell'effettivo servizio che dello svolgimento dello stesso su turni, postulando dunque l'effettiva prestazione ai fini della relativa elargizione retributiva.
Ciò detto ritiene lo scrivente di aderire alla giurisprudenza di merito richiamata dalla parte ricorrente;
in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c. si riportano le motivazioni già espresse nella sentenza n. 3797/24 del Tribunale di Bari ove testualmente si legge che: “Nel quadro giuridico preesistente rispetto all'emersione nel dibattito pretorio delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, era saldo il principio secondo cui al lavoratore spettasse, durante le ferie, la normale retribuzione, sebbene ciò non implicasse il conseguimento di tutte le voci percepite nel corso dell'anno. Tale affermazione comportava, pertanto, che il trattamento feriale fosse limitato alla retribuzione base ed alle voci più ricorrenti, secondo le scelte operate dalla contrattazione collettiva (in questa prospettiva, Cass. civ., Sez. lav., 23/10/2020, n. 23366). Sullo sfondo, v'era la previsione contenuta nell'art. 2109 c.c. che si limitava (e si limita) ad affermare che le ferie sono
“retribuite”, senza precisare che cosa dovesse intendersi per retribuzione. A questo proposito, negli studi dedicati alla materia, è stato osservato che, da un lato, non dovesse necessariamente essere garantito il 100% della retribuzione normalmente percepita negli altri mesi dell'anno e che, dall'altro lato, neanche fosse possibile l'evenienza opposta, ossia che la busta paga feriale fosse decurtata in misura troppo elevata rispetto alle altre mensilità (anche perché ciò avrebbe contraddetto lo spirito della legge). Sulla scorta delle decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, invece, l'attenzione degli operatori del diritto (si vedano Cass. civ., Sez. lav., 17/05/2019, n. 13425 e Cass. civ. Sez. lav., 15/10/2020, n. 22401) si è sempre più concentrata sulle fonti sovranazionali e, in particolare, sull'art. 7 della direttiva 2003/88/CE (“gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”) e sull'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (“ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”). Infatti, il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua Per_1 attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre CP_2 2011, e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa C-385/17, punto 24). Per Per_2 ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, Persona_3 e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C- 350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere CP_2
3 il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonché Persona_3 Per_4
altri, punto 60). Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte
[...] di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, LI e altri (punto 21), dove si afferma che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. Dunque, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore, di per sé, ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (v. sentenza LI e altri cit., punto 23). Pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza LI e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza LI e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza LI e altri cit., punto 28; sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31) e tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali.Compito del giudice di merito è dunque quello di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che Per_2 compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. Avviato questo percorso, la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE si è nuovamente espressa sul tema oggetto di causa e, parallelamente, quella interna si è confrontata con le previsioni della contrattazione collettiva, dettando principi senz'altro decisivi anche per la risoluzione della presente controversia. Sul primo versante, la sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Koch), tenuto conto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di usufruire effettivamente dei giorni di ferie cui ha diritto, ha osservato che il lavoratore rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite quando la retribuzione versata è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo. Come già chiarito dalla sentenza Lock del maggio 2014, l'effetto dissuasivo derivante dallo svantaggio finanziario può generarsi anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello di concreto godimento delle ferie annuali. La finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione), dunque, va preservata rispetto a qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo. Sul secondo versante, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. lav., 23/06/2022, n. 20216):
- ha escluso la possibilità di invocare il diritto sovranazionale, per i giorni eccedenti rispetto a quelli regolati dal diritto dell'Unione (sicché la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dall'art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della "onnicomprensività" ma demanda alla fonte contrattuale la
4 garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali);
- ha precisato che nessuna ragione ostativa ai principi dell'Unione possa essere ravvisata nelle scelte della contrattazione collettiva (perché le parti sociali avrebbero dovuto tenere conto degli orientamenti consolidati in materia);
- ha rimarcato che l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia UE delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico”, nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti;
- ha aggiunto che, quando la componente omessa è collegata a periodi di esecuzione delle mansioni, non è esclusa l'adozione di un criterio consistente nel riconoscimento di una media delle ore di lavoro effettivo.
Dunque, analizzando la voce retributiva oggetto di domanda, può affermarsi come essa sia effettivamente diretta a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare, tenuto conto in particolare dei disagi correlati ad una predeterminata articolazione dei turni. Peraltro, questa stessa voce retributiva, durante i periodi di lavoro effettivo, è stata erogata in modo fisso e continuativo. Piuttosto, procedendo all'individuazione del meccanismo di accertamento della spettanza delle differenze retributive, è indispensabile, come visto, limitare il possibile riconoscimento giudiziale delle pretese al solo periodo minimo di durata delle ferie annuali …”.
Ne deriva che sulla base della documentazione in atti, peraltro non contestata dalla resistente, si deve ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento delle pretese azionate per il periodo indicato in ricorso.
Ciò detto, discorso diverso deve essere svolto con riferimento all'indennità per lavoro notturno. Sul punto, va evidenziato che il requisito che colpisce di più nella Giurisprudenza della Corte di Giustizia, anche perché scandito dall'avverbio “intrinsecamente”, che è utilizzato più volte nella motivazione, è quello secondo cui la voce retributiva in questione deve essere, appunto intrinsecamente, collegata alla natura delle mansioni svolte dall'interessato. Questo carattere
“intrinseco” non si può che leggere in un senso contrapposto a “estrinseco”, e dunque nel senso che una voce soddisfa tale requisito quando va a remunerare la specifica professionalità dell'interessato, al punto tale da diventare un tutt'uno con tale professionalità, e non semplicemente una particolare e cangiante modalità, logistica, temporale o di altra natura, della prestazione lavorativa. Non è la prima volta, tra l'altro, che la giurisprudenza italiana è chiamata a lavorare su questi concetti. Lo ha già fatto a proposito del principio di irriducibilità della retribuzione previsto dal vecchio art. 2103 c.c., tramite la precisazione che la retribuzione che aveva titolo ad essere conservata anche in caso di mutamento di mansioni era la “sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti”, ma non anche “quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, e cioè caratteristiche estrinseche non correlate con le prospettate qualità professionali della stessa e, come tali, suscettibili di riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni, quelle caratteristiche estrinseche che ne risultavano compensate” (v. Cass. civ., sez. lav., 27.10.2003, n. 16106; in termini, Cass. civ., sez. lav., 10.11.1997, n. 11106). Lo stesso concetto è ritornato, questa volta normativamente, nel nuovo art. 2103 c.c., che al 6° comma esclude dalla conservazione della retribuzione in caso di mutamento di mansioni “gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”. Si tratta di concetti che possono essere rapportati con precisione al caso che ci occupa. Ne segue che la prima indagine che incombe sul giudice è quella se la voce retributiva de qua sia diretta a
5 compensare la professionalità che si esplica nelle mansioni assegnate al lavoratore, o invece modalità meramente estrinseche – si ripete, logistiche, temporali o di altra natura - della prestazione. Orbene, ad avviso del Giudicante, l'indennità per lavoro notturno non può essere considerata ai fini dell'inclusione nella retribuzione spettante per le ferie annuali in quanto detti emolumenti non risultano “intrinsecamente” connessi alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente. Il lavoro notturno citato nella premessa del ricorso, infatti, non integra una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma una semplice collocazione oraria del lavoro, comune a qualsiasi attività espletabile in regime di subordinazione. In altri termini, trattasi di una mera modalità temporale di espletamento della prestazione lavorativa. Difetta, pertanto, il primo requisito richiesto dalla Giurisprudenza della Corte di Giustizia, ovvero il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e indennità.
Ciò posto, in assenza della prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi e di contestazioni sui conteggi sufficientemente analitici di parte, la domanda dev'essere accolta nei limiti sopra esposti, essendo superfluo l'espletamento di apposita CTU. Parte convenuta ha infatti l'onere di contestare in modo specifico la quantificazione della pretesa dell'attore anche quando neghi in radice la sussistenza del credito (Cass. SSUU 23/1/2002 n. 761); la mancata o generica contestazione dei conteggi li rende accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice.
Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso dev'essere accolto nei termini e nei limiti innanzi esposti.
Pertanto, la parte convenuta dev'essere condannata al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 436,16, a titolo di differenze retributive maturate nel complessivo periodo gennaio 2022- dicembre 2024, oltre a interessi e rivalutazione come per legge dalla maturazione dei singoli diritti sino al soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore e della serialità della controversia, nonché dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il 23.04.2025, così
[...] provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di € 436,16, a titolo di differenze retributive maturate nel complessivo periodo gennaio 2022-dicembre 2024, oltre a interessi e rivalutazione come per legge dalla maturazione dei singoli diritti sino al soddisfo;
- condanna la parte resistente a rifondere le spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in € 260,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario spese 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 16/12/2025
Il Giudice
CL AR
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