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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/01/2025, n. 2136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2136 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8189/2022 R.G. proposto da: AUTOSTRADE PER L'IA SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE PIZZONIA, CH LA ([...]), TORCHIA IS ([...]), giusta procura speciale a margine del ricorso per cassazione -ricorrente- contro ICA SRL, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato CARDOSI AL ([...]), giusta procura in calce al controricorso. -controricorrente- Civile Sent. Sez. 5 Num. 2136 Anno 2025 Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA Relatore: BALSAMO MILENA Data pubblicazione: 29/01/2025 2 di 27 nonchè contro COMUNE DI CAMPI BISENZIO -intimato- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSANA n. 1034/2021 depositata il 24/09/2021. Udita la relazione svolta all’udienza pubblica del 22/10/2024 dal Consigliere MILENA BALSAMO. Udito il P.G. che ha concluso per il rigetto del ricorso ed in subordine per la rimessione della questione alla Prima Presidente Uditi i difensori delle parti. FATTI DI CAUSA 1.La società ICA srl, nella qualità di concessionaria del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione della T.O.S.A.P. per il Comune di Campi Bisenzio (FI), notificava, in data 25.10.2017, alla società Autostrade per l’Italia s.p.a., l’avviso di accertamento T.O.S.A.P. n. 642/2012 relativamente all’anno 2012, per effetto dell’occupazione del soprassuolo comunale del Comune di Campi Bisenzio mediante cavalcavia autostradale in gestione della società Autostrade per l’Italia spa. La società Autostrade per l’Italia s.p.a., ritenendo illegittimo l’assoggettamento a tassazione, impugnava l’avviso di accertamento notificatole innanzi alla C.T.P. di Firenze, eccependo l’assenza dei presupposti di cui agli articoli 38 e 39, d.lgs. 15.11.1993, n.507, stante la <<peculiarità dell’occupazione del suolo comunale effettuata dalla società in regime di concessione statale>> e, subordinatamente, rilevando l’applicabilità al caso di specie dell’esenzione di cui all’articolo 49, comma 1, lettera a) d.lgs. 15.11.1993, n.507. I giudici di prossimità rigettavano il ricorso proposto da ASPI S.p.A. con sentenza numero 189 del 04.07.2018, che veniva impugnata dalla società contribuente. 3 di 27 La Commissione tributaria regionale della Toscana respingeva il gravame affermando < … è applicabile il disposto dell'art. 38 comma 2 del d.gs. n. 507/1993, non essendo dubbio che il viadotto autostradale costituisce un impianto ai fini della norma di cui si controverte. Né sussiste l'esenzione ai sensi dell' art. 49 lett.a) del richiamato decreto posto che la società Autostrade ha la gestione economica e funzionale del viadotto in forza della concessione per l' esecuzione dei lavori pubblici conferita dallo Stato a norma del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 143, con la conseguenza che l’occupazione medesima deve considerarsi propria dell'ente concessionario e vada dunque assoggettata alla tassa ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993 art. 38, comma 2, in quanto la società concessionaria è l'esecutrice della progettazione e della realizzazione dell'opera pubblica a fronte del corrispettivo costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i lavori realizzati ( art. 143 comma 2) per la durata di regola non superiore a trenta anni (art. 143 comma 6). . ..; a nulla rileva il fatto che il viadotto sia di proprietà del demanio e che al termine della concessione anche la gestione di esso ritorni in capo allo Stato poiché, nel periodo di durata della concessione stessa il bene che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità e gestione in regime di concessione da un ente che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni>. La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza nr. 1034/01/2021 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, insistendo sulla impossibilità di configurare l’illeceità dell’occupazione avvenuta sulla base della convenzione stipulata con il MIT, in precedenza Anas, convenzione approvata ex art. 2, commi 82 e ss. d.l. 262/2006. Replica con controricorso e memorie difensive la società concessionaria. Il Comune è rimasto intimato. La ricorrente ha 4 di 27 depositato memorie illustrative nelle quali richiama i principi giuridici affermati da recenti pronunce amministrative che si sono occupate dell’argomento (Cons. Stato, sentenze numeri 10010- 10011-10012-10013-10014-10015-10016- 10017-10018 del 22/11/2023 e n. 10130/2023 del 27/11/23). La Procura generale, nel ribadire la requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso ed in via subordinata ha chiesto la rimessione al Primo Presidente per l’eventuale rinvio alle S.U. MOTIVI DI DIRITTO 1. Con la prima censura si deduce la <<violazione e falsa applicazione delle leggi 21 maggio 1955, n. 463 (“provvedimento per la costruzione di autostrade strade”, in specie artt.1-2), 24 luglio 1961, 729 (“piano nuove costruzioni stradali ed autostradali”, artt.1-2-6-7-8-12) 28 marzo 1968, 385 (“modifiche integrazioni alla legge n.729, concernente il piano autostradali”); nonché violazione degli artt. 38 39 d.lgs. n.507 1993; 2-4-6 del regolamento t.o.s.a.p. comune campi bisenzio (approvato con deliberazione consiglio comunale n.78 30 6 1994 successive modifiche integrazioni), relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.>>. 2. La ricorrente assume che lo spazio sovrastante la strada comunale non è stato sottratto alla disponibilità generalizzata per volontà della Società, né per concessione del Comune, né per circostanza “di fatto”, ma per legge dello Stato stesso che ha pianificato e deciso la costruzione dell'autostrada e la localizzazione del suo tracciato, ivi incluso il cavalcavia assoggettato a T.o.s.a.p.; - che la Società concessionaria agisce come esecutrice della volontà statale, intervenuta nella gestione dell’impianto in un momento successivo alla acquisizione del suolo, soprasuolo e sottosuolo necessari alla realizzazione del tracciato autostradale, 5 di 27 con la conseguenza che non è possibile definire come abusiva l’occupazione posta in essere dal concessionario, atteso che la realizzazione del tracciato avviene secondo diritto e leggi statali;
- che l'autostrada rientra tra i beni demaniali ai sensi dell’art. 822, secondo comma, cod. civ.; - che l'attività della società autostradale, tanto nella fase di costruzione della rete, quanto in quella successiva della relativa gestione e manutenzione, è rigidamente vincolata alle decisioni statali ed in particolare al controllo dell'ente concedente (prima ANAS ora MIT) e che la costruzione dell'autostrada è stata, in particolare, stabilita con risalenti leggi dello Stato (legge 21 maggio 1955, n. 463 e legge 24 luglio 1961, n. 729), mentre la realizzazione della gestione dell'opera effettuata da Autostrade ha finalità di interesse generale, per cui opera l'esenzione di cui al suindicato art. 49, risultando sul punto irrilevante che la ricorrente sia oggi una public company dal momento che in origine la stessa era di proprietà pubblica, in quanto appartenente al gruppo IRI;
- che, di conseguenza, lo spazio soprastante la strada comunale così come lo spazio occupato dai pontoni non appartiene più ai Comuni, in quanto la costruzione dell’autostrada è riconducibile alla volontà dello Stato alla luce di risalenti norme, quali la legge 21 maggio 1955, n. 463, la legge 24 luglio 1961, n. 729, come integrata dalla legge 28 marzo 1968, n. 385, la quale prevede il piano di costruzione delle strade ed autostrade, attuato con convenzione stipulata con l’ANAS il 18 settembre, n. 9297 è stato deliberato dallo Stato ed attuato dall’allora concedente ANAS e che i tracciati autostradali sono stati approvati dallo Stato, approvazione che equivale a dichiarazione di pubblica utilità ex art. 11 della legge 729/1961; con la conseguenza che per effetto di dette leggi, spazi ed aree determinate dal tracciato sono state sottratte d’autorità all’uso generalizzato della comunità territoriale. 6 di 27 Si deduce, inoltre, che l’attrazione al demanio pubblico delle aree e dei volumi attraversati alla rete autostradale in origine appartenenti al demanio comunale, ha determinato la perdita di potere impositivo da parte degli enti territoriali, il che sarebbe dimostrato dalla circostanza che i Comuni non hanno in passato imposto la T.o.s.a.p. per le opere in oggetto né hanno proceduto alla loro rimozione;
- che il passaggio dal demanio comunale a quello statale spiegherebbe le ragione per le quali il Comune non ha alcun potere decisionale sulla delimitazione degli spazi da occupare, sulla durata dell’occupazione che sono elementi invece disciplinati dalla citata Convenzione stipulata tra la società e l’ANAS, convenzione che costituisce l’unico titolo giuridico che autorizza la ricorrente ad attraversare il Comune di Campi Bisenzio e porre in essere l’occupazione che si vorrebbe tassare;
- che le leggi citate non possono ritenersi superate dalla normativa in materia T.o.s.a.p., in quanto esse concernono e disciplinano ambiti diversi, atteso che le leggi nn. 463/1955 e 729/1961 hanno sottratto agli enti territoriali le volumetrie necessarie per la realizzazione delle opere pubbliche, mentre l’art. 38 d.lgs. 507/1998 disciplina la T.o.s.a.p. per le aree residue del demanio e patrimonio indisponibile degli enti locali;
- che la natura demaniale dell’opera impone le cd. fasce di rispetto costituite da pozioni di terreno contigue alle autostrade, il tutto confermato dal codice della strada – d.lgs n. 285/1992 - che, agli artt. 16- 18, impedisce di modificare le costruzioni o le piantagioni attigue alle reti autostradali;
- che, la riferibilità allo Stato della individuazione del tracciato della rete autostradale esclude l’assimilazione tra la fattispecie sub iudice e l’occupazione di impianti adibiti a pubblici servizi in regime di concessione amministrativa di cui all’art. 38 d.lgs. 507/1993, nel qual caso la distribuzione dei servizi pubblici (gas, acqua) è stabilita dal concessionario al momento della 7 di 27 richiesta al Comune per l’autorizzazione all’occupazione degli spazi pubblici. 3. Con il motivo formulato in via subordinata, la società Autostrade denuncia <<violazione e falsa applicazione delle leggi 21 maggio 1955, n. 463 (“provvedimento per la costruzione di autostrade strade”, in specie artt.1-2), 24 luglio 1961, 729 (“piano nuove costruzioni stradali ed autostradali”, artt.1-2-6-7-8-12) 28 marzo 1968, 385 (“modifiche integrazioni alla legge n.729, concernente il piano autostradali”); nonché violazione degli artt. 38 39 d.lgs. n.507 1993; 2-4-6 del regolamento t.o.s.a.p. comune campi bisenzio (approvato con deliberazione consiglio comunale n.78 30 6 1994 successive modifiche integrazioni), relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.>. Si sostiene che il Collegio d’appello ha erroneamente escluso l’esenzione riservata alle occupazioni disposte dallo Stato, sul rilievo che l'attività è svolta dalla società autostradale in modo autonomo, tanto nella fase di costruzione della rete, quanto in quella successiva della relativa gestione e manutenzione, ancorchè in realtà essa sia rigidamente vincolata alle decisioni statali ed in particolare al controllo dell'ente concedente sia per quanto concerne le tariffe che per quanto riguarda i bilanci e le attività sociali (prima ANAS ora MIT), trascurando che l’ente persegue finalità di interesse generale, il che legittimerebbe l'esenzione di cui all’art. 49 d.lgs. 507 del 1993. Si obietta che è irrilevante l’attuale natura dell’ente ricorrente - essendo indifferente che il concessionario sia un ente pubblico o una società privata - dal momento che in origine lo stesso era di proprietà pubblica, in quanto appartenente al gruppo IRI;
per tale via, l’autostrada risulterebbe inclusa nei beni demaniali ex art. 822 cod.civ., di guisa che le occupazioni finalizzate alla realizzazione di opere per soddisfare finalità di interesse della collettività nazionale superano l’interesse al prelievo fiscale per la sottrazione di un bene pubblico al godimento della comunità locale, e, pertanto, trova applicazione l’art. 49 d.lgs. 507/1993. Si aggiunge con le memorie difensive, che la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea ha chiarito che l’indifferenza rispetto alla natura pubblica o privata del regime proprietario non deve portare 8 di 27 a forme di discriminazione, poiché la difformità tra forme di proprietà pubblica o privata non produce l’effetto di sottrarre i regimi di proprietà esistenti negli stati membri alle norme fondamentali del trattato FUE tra cui quelle di non discriminazione, di libertà di stabilimento e di circolazione di capitali ( Corte di giustizia europea 22 ottobre 2013 cause riunite C 105/12 e C 107/12, Staat der Nederlanden). Pertanto, la disciplina applicabile al bene oggetto in concessione non può mutare a seconda della natura privata o pubblica del concessionario, il quale è sola la longa manus dello Stato. 4. In via subordinata, la società chiede la rimessione alla Corte di giustizia UE della questione relativa alla coerenza tra gli artt. 49, 56, 63 e 345 TFUE e l’applicazione, nei confronti dei concessionari di infrastrutture pubbliche, di un trattamento differenziato nei rapporti con gli enti locali, in funzione della natura pubblica o privata del concessionario. 5. In via preliminare, osserva la Corte che non si ravvisano i presupposti per la rimessione della decisione alle Sezioni Unite, se solo si consideri che le principali tematiche qui dedotte, come meglio si vedrà nel prosieguo della motivazione e come del resto riconosciuto anche dalle parti, sono già state innumerevoli volte affrontate e risolte da questa Corte (non solo dalla Sezione Tributaria ma anche dalla Prima Sezione Civile nella contigua materia C.o.s.a.p.), tanto che devono fin d’ora escludersi – fermi restando gli approfondimenti e le precisazioni di cui si darà conto – i requisiti di un contrasto interpretativo o di un ripensamento nomofilattico che, soli, potrebbero giustificare la rimessione. 6.La prima articolata censura deve essere disattesa. 6.1.Con riferimento alla dedotta carenza di potere impositivo del Comune, si afferma, nella illustrazione del primo mezzo censorio, che l’art. 11 legge 729/1961 - disciplina integralmente abrogata dall’art. 24 d.l. n. 112/2008 ( ma il cui art. 11 era già stato 9 di 27 abrogato dalla legge n. 327/2001) - prevedeva che <l'approvazione dei progetti esecutivi e delle relative varianti, concernenti le opere necessarie per la costruzione autostrade previste dalla presente legge…equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonché indifferibilità ed urgenza tutti gli effetti legge…..alle procedure espropriative indicate nel comma precedente si applicano i commi secondo, terzo quarto dell'articolo 8 della legge 21 maggio 1955, n. 463».
6.2.la testuale previsione normativa un procedimento espropriativo dell’area attraversamento del percorso autostradale – cui non vi è alcuna allegazione prova in atti smentisce l’articolata argomentazione ricorrente sia relazione alla dedotta sottrazione agli enti locali dello spazio volumetria occupate dai ponti stradali, che ordine ritenuto diverso ambito applicazione t.o.s.a.p., relegata secondo intendimenti dell’istante - alle «aree residue», sottratte disponibilità dell’ente.
6.3. rappresentava, difatti, solo il momento iniziale procedura espropriativa anche prima entrata vigore d.p.r. giugno 2001, 327 ha regolato modo organico materia con riferimento ai beni demaniali quelli appartenenti al patrimonio indisponibili stato degli altri pubblici quale doveva concludersi decreto esproprio, essendo l’occupazione aree piano particolareggiato l’esecuzione sufficiente consentire, come deduce parte ricorrente, trasferimento dall’originario proprietario all’ente espropriante, donde l’omessa adozione esproprio lasciato strade dal cavalcavia pontone proprietà comune;
assenza una ciò resta è, dunque, (sottostante viadotto e) sovrastante strada comunale, circostanza questa integra 10 27 proprio condizione oggettiva prevista dall’art. 38 d.lgs. 507 1993, ribadito quanto già previsto 192 r.d. 1175 1931. 6.4. se, senz'altro fondata nelle sue premesse l’affermata originaria imputabilità allo volontà occupazione, mezzo dell'attraversamento da autostradale, soprassuolo tuttavia portata va commisurata inosservanza disposizioni regola espropriativa, era necessaria l’adozione provvedimento che, nella specie, risulta tutto omesso mancanza dimostra, contrariamente assunto società, permanenza titolarità capo comune bisenzio sulle comunali sull’area ad esse sovrastante;
sotto altro versante, territoriali nulla oppongano realizzazione infrastrutture sul loro territorio denota legittimità dell’attività permane abusiva ovvero fatto assentita comune. l’art. 12, ultimo comma, 729 1961, vigente ratione temporis, prevedere proprietari potranno prescrivere esclusivamente cautele osservare provvisionali eseguire durante opere, conferma possibile appartenenza tratto amministrazioni diverse dallo stato, quali territoriali, senza tacere citata caratterizza occupazioni avvenute base concessorio nell’ipotesi fisiologico espletamento rapporto (cass. 15162 2024; cass. 15167 15186 15204 2283 2024).
6.5. definitiva, dell’autostrada soprasuolo determinato ipse iure perdita demanialità comunale strade, così 11 corte quale: “…sebbene rete stata approvata provvedimenti legislativi, comportato automaticamente interessate conseguente passaggio quelle provinciali demanio statale” ( v. 25614 2024 ne consegue l’attività inizialmente, avuto origine legislatore, concretizzata infrastruttura opera società concessionaria, esecutrice progettazione dell'opera pubblica, fronte corrispettivo costituito diritto gestire funzionalmente sfruttare economicamente lavori realizzati durata prevista, sui comunale.
6.6. qui condivisibilità dell’argomentazione contenuta sentenze consiglio citate memorie difensive “sono escluse dall’ambito applicativo c.o.s.a.p. necessitano concessione provinciale, ossia riferiscono o indisponibile dell’ente locale, ipotesi medesimo ente sprovvisto potere accordare (o negare) l’occupazione, involgenti interessi più ampio rilievo … “, atteso evidenziato nei paragrafi precedenti, perso sulla sovrastante, permanere suo impositivo indubbiamente appartengono demanio.
6.7. appare apprezzabile neppure tesi sostenuta quale, preventiva provinciale autostradali, argomentato troverebbe disciplina t.o.s.a.p.. 12 6.8. detto ragionamento, invero espresso sillogismo contrario lineare, osta primo luogo presenza originariamente adottata aveva assentire meno dell’opera infrastrutturale, avrebbero dovuto essere espropriati –previa sdemanializzazione dall’ente esso preposto, l’ovvia conseguenza definizione subito rispetto impositivo.
6.9.la t.o.s.a.p. fa alcun stregua viene gestita l’opera occupa evidentemente, legislatore fiscale sono irrilevanti;
regime servizi pubblici, contenuto 2 dell’art. vedere, l'occupazione suolo. argomenti sostegno conclusione appena esposta traggono dall'art. 39 ultima analisi, individua persona dell'occupante soggetto passivo d'imposta, autorizzazione.
6.10.il titolo convenzionale ricorrente- avente oggetto gestione concerne, poi, tra parti, ma può interferire dell’occupazione; medesima deve considerarsi propria dell'ente concessionario va, assoggettata tassa sensi dell'art. 38, 2, concessionaria l'esecutrice (art. 143, l, aprile 2006, 163) 13 2) durata, regola, superiore trenta anni 143,comma 6 ) rileva termine concessione, ritorni poiché, periodo stessa, bene, pure funzionale all'esercizio servizio utilità, gestito agisce piena autonomia mero sostituto nello sfruttamento beni. resto, dell’autostrada, attraverso concessorio, legittimava api manufatti autostradali ricavarne profitto, escludeva «la necessità richiedere l’autorizzazione occupare pertinenza territoriale esclude[va] soprattutto l’obbligo corrispondere canone, ove l’ente abbia optato tale tributo finanza locale (t.o.s.a.p.)» 2394 2024); esiste, vero, tertium genus occupazione: dell’atto concessione- autorizzazione all’articolo 39, 15.11.1993, n.507, ovvero, qualora insussistente atto qualsiasi ragione -, definibile occupazione fatto;
solco interpretativo sempre attestata giurisprudenza corte, ravvisa spazi vuoti terze vie mediante l’atto quella coperta amministrativo, individuando tutte ricadono nell’ambito categoria(così cass., sez. t., 25 luglio 2018, 19693 e, stesso senso, t, 1° dicembre 2022, 35408); 14 6.11. l’indiscussa natura demaniale inferibile dagli artt. 822, c.c. 22 2248 1865 «è comuni suolo comunali» «nell'interno città villaggi fanno piazze, vicoli adiacenti aperti pubblico, restando però ferme consuetudini, convenzioni esistenti diritti acquisiti ...» prevedono presunzione carattere relativo 1503 2020; 27054 2021; 9157 2795 2017; 32705 2009; s.u., 5522 1996) risulta, esser venuta ablativo 6.12. certamente riconoscersi linea principio concerne quello generale all’art. 840 c.c., estensione usque sideras et inferos relativa proprietà, risultando applichi, punto, privata. 3882 1985). disposto riferisce sottosuolo, significato parola, indica lo strato sottostante superficie terreno, zona esistente profondità superficiale campagna 6587 1986; 632 1983), comprende l’area sedime corrispondenza ponte viadotto, estendendosi aereo compreso proiezione ideale, altezza, bene 1379 1976). all’area desume l. due presupposti, uno spaziale senso vorrebbe contigua quantomeno comunicante 4975 2007), l’altra funzionale, vale dire 15 integrare funzione viaria 8876 2011; 238 2004). ricorrendo tali presupposti sorge iuris tantum 23705 2007; 1996; 2023).
6.13. coerente disposizione codicistica citata, fatta enel, avrebbe devoluto l’intero locali;
822 accidentale riunendo unica categoria ferrate. detta nazionali 1865, all. f, 9 ss. avevano, all’epoca, scopo militare, congiungendo principali regno l’elenco approvato reale. ma, accanto queste, stessa enumera provinciali, vicinali, rispettivamente provincia, fondi, distinguendo ab statale dimostra ripartizione discende devoluzione sostiene bensì origina sistema codicistico.
7. l’obiezione avere altre destinazioni se viaria, dovendo rispettare cd. fasce rispetto, coglie segno.
7.1. tal proposito, occorre precisare affermato 01 2127; 07 2020, 13598) «il vincolo inedificabilità prevale pianificazione programmazione urbanistica….dovendosi ritenere l'area corrispondente fascia (area 16 cavalcavia), prescindere dall'assoggettamento pur potenzialità edificatoria virtù dato desumere tenore letterale 37, 4, 2001» esenta ancorata all’occupazione anzi, dovuta derivante nonchè all'uso normale collettivo all'utilizzazione particolare eccezionale dell’area, pura semplice correlazione l'utilità diversa dall'uso generalità (cfr. 17495 2008; 3 1996, 19 5 1988, 3523; 2024, 15162; 28341 2019; 35408 2022).
8. canone censorio, proposto via subordinata, rivendica all’esenzione sarebbe identificabile stato.
8.1. motivo privo pregio.
8.2.la mera localizzazione tracciato, ivi inclusi cavalcavia, rende sua longa manus essenziale rilevanza pubblica: concessioni rientrano (che recita «le uso pubblico destinate circolazione pedoni, veicoli animali») affidato terzi diretta sottostare finalizzazione dell’interesse (quello pubblico), perseguimento vita appresta considerato benessere cfr. s.u. 1543 gennaio 2019). 17 8.3. autostrade, titolare rappresenta perseguendo, autonomia, fine lucro, ricavando rilevando ritornerà 11886 11689 17), contando, invece, fini interessano, occupato predetto tassazione chiara formulazione 1993; sé insita limitazioni utilizzative destinazione riconducibili soltanto infrastrutturale (v. 18385 altre).
8.4. dell'amministrazione laddove ricorrano requisiti dell'in house providing, configurati dalle direttive comunitarie recepiti nostra legislazione cioè, allorquando controllo analogo (ovvero esercitato dall'amministrazione proprie strutture) dell'oltre l'80% attività giuridica controllata svolgimento compiti essa affidati aggiudicatrice controllante soggetti controllati( art. 178 18 2016 50, codice appalti, abrogato 31 marzo 2023, 36; dominante, svolto strumenti derogatori ordinari meccanismi funzionamento sociale, incide sull'alterità soggettiva all'amministrazione centro imputazione rapporti posizioni giuridiche soggettive dall'ente partecipante (cass., un., 7759 17; 21299 7222 particolare, 5346 19, 21658 21; cass.n. 2164 464 2463 pubbliche incaricata ricompreso nell'infrastruttura, poiché pubblicistica contrassegnano l'opera valgono rendere persegue lucro "longa manus" statale, potendo perciò fruire esenzioni riservate attuate quest'ultima).
8.5. privatistica confermata dall’arresto sezioni unite (sez. u., 5594 2020) l’italia operatore economico privato inquadrabile organismo ex 3, co. 1, lett. d) 50 2016; tratta, infatti, finanziata maggioritario organismi oppure soggetta questi ultimi organo d'amministrazione, direzione vigilanza membri metà designata pubblico».
9. fondativa 93 applicabile temporis attiene fattispecie causa richiamano recepiscono, numerosissimi assai recenti precedenti controversie (cfr., ultime, 15171 17173 15201 16387 2255 2486 2498 2512 tante citate); analogamente, tema c.o.s.a.p., molteplici stati arresti segno negativo aspettative contribuente tante, 16395 22219 2023; 22183 15010 13051 10345 20708 24).
9.1.ricapitolando, principi affermati possono sintetizzarsi:- presupposto costituito, dall'occupazione, natura, aree, soprastanti sottostanti suolo, province, comporti un'effettiva oggettivo predetta indipendentemente dall'esistenza od autorizzazione, salvo sussista esenzione 49 cit.;- 1993 interpretato impianti (tale costituisce impianto completata strutture segnaletici illuminazione aumentano l'utilità) tassa, tratti sottostanti, sovrastanti pubblico;
- compete spazio, 20 beni, l'esenzione 49, a), citato spetta configura 9.2. cass.n.11689 nn. 2018). interferisce integrativa comune, cui, disponeva realizzava condotta «occupazione» 4 10351; 708, c.o.s.a.p.; 5, 509, 26 1 2512). elementi sufficienti radicare debenza dell’imposta occupante api, mentre marginale decisività indagare effettiva dell'infrastruttura pontoni occupano sottostante, attesa dirimente accertata indiscussa «occupazione».
9.3. rileva, riconducibilità dell'occupazione argomento ritenersi inconciliabile «[…] stretta interpretazione norme tributarie prevedano agevolazioni molte, recente, 2016, 8869; 2014, 7037, condiviso cost. novembre 2017, 242) segnatamente, specifico pubbliche, l'interpretazione a) d. lgs. enti, norma, postula l'occupazione, tributo, posta direttamente esente generale, agosto 2009, 18041) […]»; né poteri rimozione riappropriazione giacchè limite escludere l’imposizione fiscale, semmai confermarla, perdurante 19694 2018; cass n.18385 n.28341 civ., 20974 385 2022; n.6568 4116 2023;cass.
9.4. nemmeno tributario finalità la strada comunale;
la finalità pubblicistica pur evidenziata dalla ricorrente con il secondo strumento di ricorso, cui certamente è finalizzata la gestione e la manutenzione della rete autostradale, se pur imprime alla riscossione dei pedaggi una preminente destinazione dei ricavi al perseguimento delle finalità proprie della realizzazione del tracciato autostradale, non annulla il perseguimento del profitto 22 di 27 tipico dell'attività d'impresa svolta da società per azioni, quale indubbiamente è la Società Autostrade Cass., n. 15162/2024; Cass. n. 35408/2022; Cass. n.16395/2021; Cass. n. 19693/2018, in tema di T.O.S.A.P.).
9.5. A ciò si aggiunga che l’assoggettamento al tributo, con facoltà di eventuale previsione di speciali agevolazioni, non è prevista nelle ipotesi di “occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e in particolare per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali”; difatti ai sensi dell’art. 49 d.lgs. n. 507/1993 sono esenti oltre agli enti indicati dal primo comma lett. a) di detta disposizione e per le finalità indicate ( < sono esenti le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica>), solo le occupazioni di cui alla lett. e) vale a dire quelle realizzate < con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima>.
9.6. Rilevando unicamente la qualità soggettiva dell'occupante agli effetti dell'art. 49, lett. a), il riferimento all'interesse pubblico dell'opera potrebbe rilevare ai sensi dell'art. 49, lett. e), là dove, viceversa, dà rilievo all'interesse acquisitivo dell'ente territoriale, prescissa la qualità soggettiva dell'occupante; l'esenzione non spettante a norma dell'art. 49, lett. a), può competere a norma dell'art. 49, lett. e), purché gli atti concessori prevedano che l'impianto di pubblico servizio resti infine gratuitamente devoluto al Comune (Cass. 11 giugno 2004, n. 11175; Cass. 13 febbraio 2015, n. 2921; Cass. n.25300 del 25/10/2017). 23 di 27 9.7. Allo stesso modo, la destinazione del bene ad uso collettivo non esonera dalla imposizione tributaria, posto che l’attività di occupazione è posta in essere dalla società nello svolgimento, in piena autonomia, della propria attività di impresa (v. Cass. 10 giugno 2021, n. 16395) per cui è sufficiente l’utilizzazione del bene da parte di un soggetto diverso dall’ente pubblico titolare, mentre risulta indifferente la strumentalità di tale utilizzazione alla realizzazione di un pubblico interesse, in assenza di specifica ipotesi di esenzione. Le caratteristiche quindi del soggetto occupante, come titolare della concessione amministrativa che lo legittima alla realizzazione dell’opera, per eseguire la quale procede all’occupazione( di fatto) del soprassuolo comunale in ragione del tipo di attività svolta e del tipo di bene gestito rende del tutto legittima e conforme a diritto, in specie al comma secondo dell’articolo 38, d.lgs. 15.11.1993, n.507, la pretesa esercitata dall’amministrazione comunale(Cass., Sez. 1, 10 giugno 2021, n. 16395). 10. Neppure si ravvisano i presupposti per la rimessione della questione pregiudiziale alla CGUE ex art. 267 TFUE come anche richiesto, in estremo subordine, dalla società contribuente. Questa eventualità, com’è noto, non è assistita da alcun automatismo, tanto da integrare un obbligo del giudice di ultima istanza solo in quanto se ne ravvisino appunto i presupposti di dubbio interpretativo, di interferenza con il diritto unionale e di rilevanza in causa (tra le altre, v. Cass. SSUU n.14042/16; n. 26145/17; n. 30301/17; Corte EDU 8 settembre 2015, Wind Telecomunicazioni spa c/ Italia). Con sentenza 6 ottobre 2021 in causa C-561/19 (Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi c/ RFI spa), la CGUE ha ribadito (§ 33), sulla scorta di numerosi richiami, che il giudice di ultima istanza è esonerato dal rinvio pregiudiziale ogniqualvolta abbia constatato che “la questione sollevata non è rilevante, o che la disposizione del diritto dell’Unione di cui si tratta 24 di 27 è già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte, oppure che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi”. La Corte ha poi osservato (§ 50-57) che, ferma restando la doverosità di questa verifica, il giudice nazionale è tenuto a motivare le ragioni del ravvisato esonero da rinvio pregiudiziale, ponendosi questa scelta, da un lato, nell’ambito del sistema di cooperazione diretta tra Corte di Giustizia e giudici nazionali e, dall’altro, nell’esercizio di una funzione indipendente e non coercibile dalle parti. Ed i presupposti del rinvio pregiudiziale, in applicazione di questi consolidati principi, qui non sussistono. Ciò non tanto e soltanto per l’estraneità della T.o.s.a.p. all’ambito dei tributi oggetto di armonizzazione, quanto per la pratica ininfluenza del tema esonerativo, quantomeno se impostato e risolto nei termini che si sono detti, rispetto alle disposizioni del TFUE (§ 108) concernenti la libera concorrenza ed il divieto degli aiuti di Stato. Questione che recupererebbe teorica rilevanza allorquando l’esenzione (quand’anche davvero qualificabile appunto come aiuto di Stato) venisse in effetti riconosciuta ad una società di veste commerciale operante in campo concorrenziale (anche se in forza di concessione pubblica) per il solo fatto di svolgere attività pubblica ed a scapito di società ‘private’ concorrenti nello stesso ambito di mercato;
non anche quando l’esenzione, come nella specie, venisse invece negata proprio sul presupposto unionale della non discriminazione concorrenziale in ragione della natura economico-imprenditoriale dell’attività parimenti svolta dagli operatori, sia pubblici sia privati. In ciò il ragionamento svolto dalla società contribuente sembra anzi viziato da un ribaltamento logico di partenza, non ponendosi all’evidenza alcun dubbio di alterazione delle regole di libero mercato mediante il riconoscimento di aiuti di Stato (sub specie di esenzione fiscale) non comunicati ed autorizzati, in un contesto nel quale tanto i primi quanto i secondi siano esclusi dal beneficio. Né 25 di 27 sarebbe fondatamente sostenibile un contrasto con il diritto unionale avendo riguardo, non già al rapporto competitivo tra società concessionarie e private, bensì a quello in ipotesi stabilito tra le società (pubbliche e private) da un lato, e lo Stato (e gli altri enti contemplati dall’art. 49 lett.a)) dall’altro. Dal momento che se la natura dell’attività in concreto svolta è amministrativa, ad essere disattivata in radice è l’intera disciplina concorrenziale di mercato, mentre se è paritetica ed imprenditoriale (come tale svolta attraverso i vari strumenti a tal fine predisposti dall’ordinamento, quali appunto le società partecipate ed in house) si ritorna a quanto appena osservato circa il fatto che nessun contrasto con il diritto UE potrebbe originarsi da un sistema normativo nazionale che, come quello qui in esame, neghi indistintamente il beneficio, tranne che in ipotesi di attività ‘direttamente’ svolta dallo Stato nell’ambito di potestà di tipo autoritativo. E’ per questo che si è affermato (Cass. n. 2396/17, così Cass. n. 19779/20) che: “in tema di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato comune dalla decisione della Commissione Europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002, l’Agenzia delle entrate, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 10 del 2007, conv., con modif., dalla 1. n. 46 del 2007, ha l’obbligo di procedere mediante ingiunzione al recupero delle imposte non versate in forza del regime agevolativo previsto dall'art. 66, comma 14, del d.l. n. 331 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 427 del 1993, e dall'art. 3, comma 70, della l. n. 549 del 1995 anche nei confronti delle società "in house", a partecipazione pubblica totalitaria, risultando irrilevante la composizione del capitale sociale rispetto all'obiettivo di evitare che le imprese pubbliche, beneficiarie del trattamento agevolato, possano concorrere nel mercato delle concessioni dei cd. servizi pubblici locali, che è un mercato aperto alla concorrenza comunitaria, in condizioni di vantaggio rispetto ai concorrenti”. 26 di 27 A maggior ragione si giunge a questa conclusione considerando la più ampia nozione euro-unitaria d'impresa che, per giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, include qualsiasi entità che eserciti un'attività economica a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di funzionamento, laddove costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato (CG: 23/04/1991, OF & Elser;
16/11/1995, Federation Francaise des societes d'assurances; 11/12/1997, Job Centre;
16/06/1987, Commissione vs. Italia;
01/07/2008, Motoe;
26/03/2009, Selex Sistemi Integrati). Il che si raccorda sia con la normativa fiscale europea, per la quale è soggetto passivo d'imposta sul valore aggiunto "chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività (art. 9, 51, Direttiva UE, n. 2006/112/CE; conf. art. 4, Direttiva UE, n. 77/388/CE)", sia con la normativa europea sugli appalti pubblici, laddove si stabilisce che "i termini imprenditore, fornitore e prestatore di servizi designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti e servizi” (art. 1, §8, Direttiva UE, n. 2004/18/CE)". D’altra parte, la questione della possibile interferenza dell’esenzione T.o.s.a.p. in parola con il diritto UE della concorrenza non è nuova, in quanto già recentemente affrontata (v. Cass n. 15204/24, con richiamo a Cass. n. 2164/24) nel senso che: “(…) quanto alla compatibilità di tale soluzione con il diritto unionale va osservato che questa Corte ha già ritenuto che non sussista alcuna incertezza sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (v. Cass. Sez. T. 10 febbraio 2023, n. 4116), dovendo aggiungersi sul punto che i Trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri, come precisa l’art. 345 del Trattato 27 di 27 sul funzionamento dell’Unione Europea, mentre l’art. 106 vieta agli Stati membri di emanare o mantenere, nei confronti delle imprese pubbliche o delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusiva, misure contrarie alle norme dei trattati, sicché, anche sotto questo profilo, Autostrade per l’Italia non potrebbe beneficiare dell’esenzione riconosciuta allo Stato (cfr. sul punto, anche Cass., Sez. T, 22 gennaio 2024, n. 2164)”. 11.Alla stregua delle riflessioni che precedono, il ricorso deve essere respinto. 12. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 13. Va, infine, dato atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna Autostrade per l’Italia S.p.A. al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida a favore della società ICA s.r.l. nella misura di € 7.000,00 per competenze, oltre a 200,00 € per spese vive, rimborso forfettario ed accessori di legge. Si dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione
- che l'autostrada rientra tra i beni demaniali ai sensi dell’art. 822, secondo comma, cod. civ.; - che l'attività della società autostradale, tanto nella fase di costruzione della rete, quanto in quella successiva della relativa gestione e manutenzione, è rigidamente vincolata alle decisioni statali ed in particolare al controllo dell'ente concedente (prima ANAS ora MIT) e che la costruzione dell'autostrada è stata, in particolare, stabilita con risalenti leggi dello Stato (legge 21 maggio 1955, n. 463 e legge 24 luglio 1961, n. 729), mentre la realizzazione della gestione dell'opera effettuata da Autostrade ha finalità di interesse generale, per cui opera l'esenzione di cui al suindicato art. 49, risultando sul punto irrilevante che la ricorrente sia oggi una public company dal momento che in origine la stessa era di proprietà pubblica, in quanto appartenente al gruppo IRI;
- che, di conseguenza, lo spazio soprastante la strada comunale così come lo spazio occupato dai pontoni non appartiene più ai Comuni, in quanto la costruzione dell’autostrada è riconducibile alla volontà dello Stato alla luce di risalenti norme, quali la legge 21 maggio 1955, n. 463, la legge 24 luglio 1961, n. 729, come integrata dalla legge 28 marzo 1968, n. 385, la quale prevede il piano di costruzione delle strade ed autostrade, attuato con convenzione stipulata con l’ANAS il 18 settembre, n. 9297 è stato deliberato dallo Stato ed attuato dall’allora concedente ANAS e che i tracciati autostradali sono stati approvati dallo Stato, approvazione che equivale a dichiarazione di pubblica utilità ex art. 11 della legge 729/1961; con la conseguenza che per effetto di dette leggi, spazi ed aree determinate dal tracciato sono state sottratte d’autorità all’uso generalizzato della comunità territoriale. 6 di 27 Si deduce, inoltre, che l’attrazione al demanio pubblico delle aree e dei volumi attraversati alla rete autostradale in origine appartenenti al demanio comunale, ha determinato la perdita di potere impositivo da parte degli enti territoriali, il che sarebbe dimostrato dalla circostanza che i Comuni non hanno in passato imposto la T.o.s.a.p. per le opere in oggetto né hanno proceduto alla loro rimozione;
- che il passaggio dal demanio comunale a quello statale spiegherebbe le ragione per le quali il Comune non ha alcun potere decisionale sulla delimitazione degli spazi da occupare, sulla durata dell’occupazione che sono elementi invece disciplinati dalla citata Convenzione stipulata tra la società e l’ANAS, convenzione che costituisce l’unico titolo giuridico che autorizza la ricorrente ad attraversare il Comune di Campi Bisenzio e porre in essere l’occupazione che si vorrebbe tassare;
- che le leggi citate non possono ritenersi superate dalla normativa in materia T.o.s.a.p., in quanto esse concernono e disciplinano ambiti diversi, atteso che le leggi nn. 463/1955 e 729/1961 hanno sottratto agli enti territoriali le volumetrie necessarie per la realizzazione delle opere pubbliche, mentre l’art. 38 d.lgs. 507/1998 disciplina la T.o.s.a.p. per le aree residue del demanio e patrimonio indisponibile degli enti locali;
- che la natura demaniale dell’opera impone le cd. fasce di rispetto costituite da pozioni di terreno contigue alle autostrade, il tutto confermato dal codice della strada – d.lgs n. 285/1992 - che, agli artt. 16- 18, impedisce di modificare le costruzioni o le piantagioni attigue alle reti autostradali;
- che, la riferibilità allo Stato della individuazione del tracciato della rete autostradale esclude l’assimilazione tra la fattispecie sub iudice e l’occupazione di impianti adibiti a pubblici servizi in regime di concessione amministrativa di cui all’art. 38 d.lgs. 507/1993, nel qual caso la distribuzione dei servizi pubblici (gas, acqua) è stabilita dal concessionario al momento della 7 di 27 richiesta al Comune per l’autorizzazione all’occupazione degli spazi pubblici. 3. Con il motivo formulato in via subordinata, la società Autostrade denuncia <<violazione e falsa applicazione delle leggi 21 maggio 1955, n. 463 (“provvedimento per la costruzione di autostrade strade”, in specie artt.1-2), 24 luglio 1961, 729 (“piano nuove costruzioni stradali ed autostradali”, artt.1-2-6-7-8-12) 28 marzo 1968, 385 (“modifiche integrazioni alla legge n.729, concernente il piano autostradali”); nonché violazione degli artt. 38 39 d.lgs. n.507 1993; 2-4-6 del regolamento t.o.s.a.p. comune campi bisenzio (approvato con deliberazione consiglio comunale n.78 30 6 1994 successive modifiche integrazioni), relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.>. Si sostiene che il Collegio d’appello ha erroneamente escluso l’esenzione riservata alle occupazioni disposte dallo Stato, sul rilievo che l'attività è svolta dalla società autostradale in modo autonomo, tanto nella fase di costruzione della rete, quanto in quella successiva della relativa gestione e manutenzione, ancorchè in realtà essa sia rigidamente vincolata alle decisioni statali ed in particolare al controllo dell'ente concedente sia per quanto concerne le tariffe che per quanto riguarda i bilanci e le attività sociali (prima ANAS ora MIT), trascurando che l’ente persegue finalità di interesse generale, il che legittimerebbe l'esenzione di cui all’art. 49 d.lgs. 507 del 1993. Si obietta che è irrilevante l’attuale natura dell’ente ricorrente - essendo indifferente che il concessionario sia un ente pubblico o una società privata - dal momento che in origine lo stesso era di proprietà pubblica, in quanto appartenente al gruppo IRI;
per tale via, l’autostrada risulterebbe inclusa nei beni demaniali ex art. 822 cod.civ., di guisa che le occupazioni finalizzate alla realizzazione di opere per soddisfare finalità di interesse della collettività nazionale superano l’interesse al prelievo fiscale per la sottrazione di un bene pubblico al godimento della comunità locale, e, pertanto, trova applicazione l’art. 49 d.lgs. 507/1993. Si aggiunge con le memorie difensive, che la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea ha chiarito che l’indifferenza rispetto alla natura pubblica o privata del regime proprietario non deve portare 8 di 27 a forme di discriminazione, poiché la difformità tra forme di proprietà pubblica o privata non produce l’effetto di sottrarre i regimi di proprietà esistenti negli stati membri alle norme fondamentali del trattato FUE tra cui quelle di non discriminazione, di libertà di stabilimento e di circolazione di capitali ( Corte di giustizia europea 22 ottobre 2013 cause riunite C 105/12 e C 107/12, Staat der Nederlanden). Pertanto, la disciplina applicabile al bene oggetto in concessione non può mutare a seconda della natura privata o pubblica del concessionario, il quale è sola la longa manus dello Stato. 4. In via subordinata, la società chiede la rimessione alla Corte di giustizia UE della questione relativa alla coerenza tra gli artt. 49, 56, 63 e 345 TFUE e l’applicazione, nei confronti dei concessionari di infrastrutture pubbliche, di un trattamento differenziato nei rapporti con gli enti locali, in funzione della natura pubblica o privata del concessionario. 5. In via preliminare, osserva la Corte che non si ravvisano i presupposti per la rimessione della decisione alle Sezioni Unite, se solo si consideri che le principali tematiche qui dedotte, come meglio si vedrà nel prosieguo della motivazione e come del resto riconosciuto anche dalle parti, sono già state innumerevoli volte affrontate e risolte da questa Corte (non solo dalla Sezione Tributaria ma anche dalla Prima Sezione Civile nella contigua materia C.o.s.a.p.), tanto che devono fin d’ora escludersi – fermi restando gli approfondimenti e le precisazioni di cui si darà conto – i requisiti di un contrasto interpretativo o di un ripensamento nomofilattico che, soli, potrebbero giustificare la rimessione. 6.La prima articolata censura deve essere disattesa. 6.1.Con riferimento alla dedotta carenza di potere impositivo del Comune, si afferma, nella illustrazione del primo mezzo censorio, che l’art. 11 legge 729/1961 - disciplina integralmente abrogata dall’art. 24 d.l. n. 112/2008 ( ma il cui art. 11 era già stato 9 di 27 abrogato dalla legge n. 327/2001) - prevedeva che <l'approvazione dei progetti esecutivi e delle relative varianti, concernenti le opere necessarie per la costruzione autostrade previste dalla presente legge…equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonché indifferibilità ed urgenza tutti gli effetti legge…..alle procedure espropriative indicate nel comma precedente si applicano i commi secondo, terzo quarto dell'articolo 8 della legge 21 maggio 1955, n. 463».
6.2.la testuale previsione normativa un procedimento espropriativo dell’area attraversamento del percorso autostradale – cui non vi è alcuna allegazione prova in atti smentisce l’articolata argomentazione ricorrente sia relazione alla dedotta sottrazione agli enti locali dello spazio volumetria occupate dai ponti stradali, che ordine ritenuto diverso ambito applicazione t.o.s.a.p., relegata secondo intendimenti dell’istante - alle «aree residue», sottratte disponibilità dell’ente.
6.3. rappresentava, difatti, solo il momento iniziale procedura espropriativa anche prima entrata vigore d.p.r. giugno 2001, 327 ha regolato modo organico materia con riferimento ai beni demaniali quelli appartenenti al patrimonio indisponibili stato degli altri pubblici quale doveva concludersi decreto esproprio, essendo l’occupazione aree piano particolareggiato l’esecuzione sufficiente consentire, come deduce parte ricorrente, trasferimento dall’originario proprietario all’ente espropriante, donde l’omessa adozione esproprio lasciato strade dal cavalcavia pontone proprietà comune;
assenza una ciò resta è, dunque, (sottostante viadotto e) sovrastante strada comunale, circostanza questa integra 10 27 proprio condizione oggettiva prevista dall’art. 38 d.lgs. 507 1993, ribadito quanto già previsto 192 r.d. 1175 1931. 6.4. se, senz'altro fondata nelle sue premesse l’affermata originaria imputabilità allo volontà occupazione, mezzo dell'attraversamento da autostradale, soprassuolo tuttavia portata va commisurata inosservanza disposizioni regola espropriativa, era necessaria l’adozione provvedimento che, nella specie, risulta tutto omesso mancanza dimostra, contrariamente assunto società, permanenza titolarità capo comune bisenzio sulle comunali sull’area ad esse sovrastante;
sotto altro versante, territoriali nulla oppongano realizzazione infrastrutture sul loro territorio denota legittimità dell’attività permane abusiva ovvero fatto assentita comune. l’art. 12, ultimo comma, 729 1961, vigente ratione temporis, prevedere proprietari potranno prescrivere esclusivamente cautele osservare provvisionali eseguire durante opere, conferma possibile appartenenza tratto amministrazioni diverse dallo stato, quali territoriali, senza tacere citata caratterizza occupazioni avvenute base concessorio nell’ipotesi fisiologico espletamento rapporto (cass. 15162 2024; cass. 15167 15186 15204 2283 2024).
6.5. definitiva, dell’autostrada soprasuolo determinato ipse iure perdita demanialità comunale strade, così 11 corte quale: “…sebbene rete stata approvata provvedimenti legislativi, comportato automaticamente interessate conseguente passaggio quelle provinciali demanio statale” ( v. 25614 2024 ne consegue l’attività inizialmente, avuto origine legislatore, concretizzata infrastruttura opera società concessionaria, esecutrice progettazione dell'opera pubblica, fronte corrispettivo costituito diritto gestire funzionalmente sfruttare economicamente lavori realizzati durata prevista, sui comunale.
6.6. qui condivisibilità dell’argomentazione contenuta sentenze consiglio citate memorie difensive “sono escluse dall’ambito applicativo c.o.s.a.p. necessitano concessione provinciale, ossia riferiscono o indisponibile dell’ente locale, ipotesi medesimo ente sprovvisto potere accordare (o negare) l’occupazione, involgenti interessi più ampio rilievo … “, atteso evidenziato nei paragrafi precedenti, perso sulla sovrastante, permanere suo impositivo indubbiamente appartengono demanio.
6.7. appare apprezzabile neppure tesi sostenuta quale, preventiva provinciale autostradali, argomentato troverebbe disciplina t.o.s.a.p.. 12 6.8. detto ragionamento, invero espresso sillogismo contrario lineare, osta primo luogo presenza originariamente adottata aveva assentire meno dell’opera infrastrutturale, avrebbero dovuto essere espropriati –previa sdemanializzazione dall’ente esso preposto, l’ovvia conseguenza definizione subito rispetto impositivo.
6.9.la t.o.s.a.p. fa alcun stregua viene gestita l’opera occupa evidentemente, legislatore fiscale sono irrilevanti;
regime servizi pubblici, contenuto 2 dell’art. vedere, l'occupazione suolo. argomenti sostegno conclusione appena esposta traggono dall'art. 39 ultima analisi, individua persona dell'occupante soggetto passivo d'imposta, autorizzazione.
6.10.il titolo convenzionale ricorrente- avente oggetto gestione concerne, poi, tra parti, ma può interferire dell’occupazione; medesima deve considerarsi propria dell'ente concessionario va, assoggettata tassa sensi dell'art. 38, 2, concessionaria l'esecutrice (art. 143, l, aprile 2006, 163) 13 2) durata, regola, superiore trenta anni 143,comma 6 ) rileva termine concessione, ritorni poiché, periodo stessa, bene, pure funzionale all'esercizio servizio utilità, gestito agisce piena autonomia mero sostituto nello sfruttamento beni. resto, dell’autostrada, attraverso concessorio, legittimava api manufatti autostradali ricavarne profitto, escludeva «la necessità richiedere l’autorizzazione occupare pertinenza territoriale esclude[va] soprattutto l’obbligo corrispondere canone, ove l’ente abbia optato tale tributo finanza locale (t.o.s.a.p.)» 2394 2024); esiste, vero, tertium genus occupazione: dell’atto concessione- autorizzazione all’articolo 39, 15.11.1993, n.507, ovvero, qualora insussistente atto qualsiasi ragione -, definibile occupazione fatto;
solco interpretativo sempre attestata giurisprudenza corte, ravvisa spazi vuoti terze vie mediante l’atto quella coperta amministrativo, individuando tutte ricadono nell’ambito categoria(così cass., sez. t., 25 luglio 2018, 19693 e, stesso senso, t, 1° dicembre 2022, 35408); 14 6.11. l’indiscussa natura demaniale inferibile dagli artt. 822, c.c. 22 2248 1865 «è comuni suolo comunali» «nell'interno città villaggi fanno piazze, vicoli adiacenti aperti pubblico, restando però ferme consuetudini, convenzioni esistenti diritti acquisiti ...» prevedono presunzione carattere relativo 1503 2020; 27054 2021; 9157 2795 2017; 32705 2009; s.u., 5522 1996) risulta, esser venuta ablativo 6.12. certamente riconoscersi linea principio concerne quello generale all’art. 840 c.c., estensione usque sideras et inferos relativa proprietà, risultando applichi, punto, privata. 3882 1985). disposto riferisce sottosuolo, significato parola, indica lo strato sottostante superficie terreno, zona esistente profondità superficiale campagna 6587 1986; 632 1983), comprende l’area sedime corrispondenza ponte viadotto, estendendosi aereo compreso proiezione ideale, altezza, bene 1379 1976). all’area desume l. due presupposti, uno spaziale senso vorrebbe contigua quantomeno comunicante 4975 2007), l’altra funzionale, vale dire 15 integrare funzione viaria 8876 2011; 238 2004). ricorrendo tali presupposti sorge iuris tantum 23705 2007; 1996; 2023).
6.13. coerente disposizione codicistica citata, fatta enel, avrebbe devoluto l’intero locali;
822 accidentale riunendo unica categoria ferrate. detta nazionali 1865, all. f, 9 ss. avevano, all’epoca, scopo militare, congiungendo principali regno l’elenco approvato reale. ma, accanto queste, stessa enumera provinciali, vicinali, rispettivamente provincia, fondi, distinguendo ab statale dimostra ripartizione discende devoluzione sostiene bensì origina sistema codicistico.
7. l’obiezione avere altre destinazioni se viaria, dovendo rispettare cd. fasce rispetto, coglie segno.
7.1. tal proposito, occorre precisare affermato 01 2127; 07 2020, 13598) «il vincolo inedificabilità prevale pianificazione programmazione urbanistica….dovendosi ritenere l'area corrispondente fascia (area 16 cavalcavia), prescindere dall'assoggettamento pur potenzialità edificatoria virtù dato desumere tenore letterale 37, 4, 2001» esenta ancorata all’occupazione anzi, dovuta derivante nonchè all'uso normale collettivo all'utilizzazione particolare eccezionale dell’area, pura semplice correlazione l'utilità diversa dall'uso generalità (cfr. 17495 2008; 3 1996, 19 5 1988, 3523; 2024, 15162; 28341 2019; 35408 2022).
8. canone censorio, proposto via subordinata, rivendica all’esenzione sarebbe identificabile stato.
8.1. motivo privo pregio.
8.2.la mera localizzazione tracciato, ivi inclusi cavalcavia, rende sua longa manus essenziale rilevanza pubblica: concessioni rientrano (che recita «le uso pubblico destinate circolazione pedoni, veicoli animali») affidato terzi diretta sottostare finalizzazione dell’interesse (quello pubblico), perseguimento vita appresta considerato benessere cfr. s.u. 1543 gennaio 2019). 17 8.3. autostrade, titolare rappresenta perseguendo, autonomia, fine lucro, ricavando rilevando ritornerà 11886 11689 17), contando, invece, fini interessano, occupato predetto tassazione chiara formulazione 1993; sé insita limitazioni utilizzative destinazione riconducibili soltanto infrastrutturale (v. 18385 altre).
8.4. dell'amministrazione laddove ricorrano requisiti dell'in house providing, configurati dalle direttive comunitarie recepiti nostra legislazione cioè, allorquando controllo analogo (ovvero esercitato dall'amministrazione proprie strutture) dell'oltre l'80% attività giuridica controllata svolgimento compiti essa affidati aggiudicatrice controllante soggetti controllati( art. 178 18 2016 50, codice appalti, abrogato 31 marzo 2023, 36; dominante, svolto strumenti derogatori ordinari meccanismi funzionamento sociale, incide sull'alterità soggettiva all'amministrazione centro imputazione rapporti posizioni giuridiche soggettive dall'ente partecipante (cass., un., 7759 17; 21299 7222 particolare, 5346 19, 21658 21; cass.n. 2164 464 2463 pubbliche incaricata ricompreso nell'infrastruttura, poiché pubblicistica contrassegnano l'opera valgono rendere persegue lucro "longa manus" statale, potendo perciò fruire esenzioni riservate attuate quest'ultima).
8.5. privatistica confermata dall’arresto sezioni unite (sez. u., 5594 2020) l’italia operatore economico privato inquadrabile organismo ex 3, co. 1, lett. d) 50 2016; tratta, infatti, finanziata maggioritario organismi oppure soggetta questi ultimi organo d'amministrazione, direzione vigilanza membri metà designata pubblico».
9. fondativa 93 applicabile temporis attiene fattispecie causa richiamano recepiscono, numerosissimi assai recenti precedenti controversie (cfr., ultime, 15171 17173 15201 16387 2255 2486 2498 2512 tante citate); analogamente, tema c.o.s.a.p., molteplici stati arresti segno negativo aspettative contribuente tante, 16395 22219 2023; 22183 15010 13051 10345 20708 24).
9.1.ricapitolando, principi affermati possono sintetizzarsi:- presupposto costituito, dall'occupazione, natura, aree, soprastanti sottostanti suolo, province, comporti un'effettiva oggettivo predetta indipendentemente dall'esistenza od autorizzazione, salvo sussista esenzione 49 cit.;- 1993 interpretato impianti (tale costituisce impianto completata strutture segnaletici illuminazione aumentano l'utilità) tassa, tratti sottostanti, sovrastanti pubblico;
- compete spazio, 20 beni, l'esenzione 49, a), citato spetta configura 9.2. cass.n.11689 nn. 2018). interferisce integrativa comune, cui, disponeva realizzava condotta «occupazione» 4 10351; 708, c.o.s.a.p.; 5, 509, 26 1 2512). elementi sufficienti radicare debenza dell’imposta occupante api, mentre marginale decisività indagare effettiva dell'infrastruttura pontoni occupano sottostante, attesa dirimente accertata indiscussa «occupazione».
9.3. rileva, riconducibilità dell'occupazione argomento ritenersi inconciliabile «[…] stretta interpretazione norme tributarie prevedano agevolazioni molte, recente, 2016, 8869; 2014, 7037, condiviso cost. novembre 2017, 242) segnatamente, specifico pubbliche, l'interpretazione a) d. lgs. enti, norma, postula l'occupazione, tributo, posta direttamente esente generale, agosto 2009, 18041) […]»; né poteri rimozione riappropriazione giacchè limite escludere l’imposizione fiscale, semmai confermarla, perdurante 19694 2018; cass n.18385 n.28341 civ., 20974 385 2022; n.6568 4116 2023;cass.
9.4. nemmeno tributario finalità
la finalità pubblicistica pur evidenziata dalla ricorrente con il secondo strumento di ricorso, cui certamente è finalizzata la gestione e la manutenzione della rete autostradale, se pur imprime alla riscossione dei pedaggi una preminente destinazione dei ricavi al perseguimento delle finalità proprie della realizzazione del tracciato autostradale, non annulla il perseguimento del profitto 22 di 27 tipico dell'attività d'impresa svolta da società per azioni, quale indubbiamente è la Società Autostrade Cass., n. 15162/2024; Cass. n. 35408/2022; Cass. n.16395/2021; Cass. n. 19693/2018, in tema di T.O.S.A.P.).
9.5. A ciò si aggiunga che l’assoggettamento al tributo, con facoltà di eventuale previsione di speciali agevolazioni, non è prevista nelle ipotesi di “occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e in particolare per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali”; difatti ai sensi dell’art. 49 d.lgs. n. 507/1993 sono esenti oltre agli enti indicati dal primo comma lett. a) di detta disposizione e per le finalità indicate ( < sono esenti le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica>), solo le occupazioni di cui alla lett. e) vale a dire quelle realizzate < con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima>.
9.6. Rilevando unicamente la qualità soggettiva dell'occupante agli effetti dell'art. 49, lett. a), il riferimento all'interesse pubblico dell'opera potrebbe rilevare ai sensi dell'art. 49, lett. e), là dove, viceversa, dà rilievo all'interesse acquisitivo dell'ente territoriale, prescissa la qualità soggettiva dell'occupante; l'esenzione non spettante a norma dell'art. 49, lett. a), può competere a norma dell'art. 49, lett. e), purché gli atti concessori prevedano che l'impianto di pubblico servizio resti infine gratuitamente devoluto al Comune (Cass. 11 giugno 2004, n. 11175; Cass. 13 febbraio 2015, n. 2921; Cass. n.25300 del 25/10/2017). 23 di 27 9.7. Allo stesso modo, la destinazione del bene ad uso collettivo non esonera dalla imposizione tributaria, posto che l’attività di occupazione è posta in essere dalla società nello svolgimento, in piena autonomia, della propria attività di impresa (v. Cass. 10 giugno 2021, n. 16395) per cui è sufficiente l’utilizzazione del bene da parte di un soggetto diverso dall’ente pubblico titolare, mentre risulta indifferente la strumentalità di tale utilizzazione alla realizzazione di un pubblico interesse, in assenza di specifica ipotesi di esenzione. Le caratteristiche quindi del soggetto occupante, come titolare della concessione amministrativa che lo legittima alla realizzazione dell’opera, per eseguire la quale procede all’occupazione( di fatto) del soprassuolo comunale in ragione del tipo di attività svolta e del tipo di bene gestito rende del tutto legittima e conforme a diritto, in specie al comma secondo dell’articolo 38, d.lgs. 15.11.1993, n.507, la pretesa esercitata dall’amministrazione comunale(Cass., Sez. 1, 10 giugno 2021, n. 16395). 10. Neppure si ravvisano i presupposti per la rimessione della questione pregiudiziale alla CGUE ex art. 267 TFUE come anche richiesto, in estremo subordine, dalla società contribuente. Questa eventualità, com’è noto, non è assistita da alcun automatismo, tanto da integrare un obbligo del giudice di ultima istanza solo in quanto se ne ravvisino appunto i presupposti di dubbio interpretativo, di interferenza con il diritto unionale e di rilevanza in causa (tra le altre, v. Cass. SSUU n.14042/16; n. 26145/17; n. 30301/17; Corte EDU 8 settembre 2015, Wind Telecomunicazioni spa c/ Italia). Con sentenza 6 ottobre 2021 in causa C-561/19 (Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi c/ RFI spa), la CGUE ha ribadito (§ 33), sulla scorta di numerosi richiami, che il giudice di ultima istanza è esonerato dal rinvio pregiudiziale ogniqualvolta abbia constatato che “la questione sollevata non è rilevante, o che la disposizione del diritto dell’Unione di cui si tratta 24 di 27 è già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte, oppure che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi”. La Corte ha poi osservato (§ 50-57) che, ferma restando la doverosità di questa verifica, il giudice nazionale è tenuto a motivare le ragioni del ravvisato esonero da rinvio pregiudiziale, ponendosi questa scelta, da un lato, nell’ambito del sistema di cooperazione diretta tra Corte di Giustizia e giudici nazionali e, dall’altro, nell’esercizio di una funzione indipendente e non coercibile dalle parti. Ed i presupposti del rinvio pregiudiziale, in applicazione di questi consolidati principi, qui non sussistono. Ciò non tanto e soltanto per l’estraneità della T.o.s.a.p. all’ambito dei tributi oggetto di armonizzazione, quanto per la pratica ininfluenza del tema esonerativo, quantomeno se impostato e risolto nei termini che si sono detti, rispetto alle disposizioni del TFUE (§ 108) concernenti la libera concorrenza ed il divieto degli aiuti di Stato. Questione che recupererebbe teorica rilevanza allorquando l’esenzione (quand’anche davvero qualificabile appunto come aiuto di Stato) venisse in effetti riconosciuta ad una società di veste commerciale operante in campo concorrenziale (anche se in forza di concessione pubblica) per il solo fatto di svolgere attività pubblica ed a scapito di società ‘private’ concorrenti nello stesso ambito di mercato;
non anche quando l’esenzione, come nella specie, venisse invece negata proprio sul presupposto unionale della non discriminazione concorrenziale in ragione della natura economico-imprenditoriale dell’attività parimenti svolta dagli operatori, sia pubblici sia privati. In ciò il ragionamento svolto dalla società contribuente sembra anzi viziato da un ribaltamento logico di partenza, non ponendosi all’evidenza alcun dubbio di alterazione delle regole di libero mercato mediante il riconoscimento di aiuti di Stato (sub specie di esenzione fiscale) non comunicati ed autorizzati, in un contesto nel quale tanto i primi quanto i secondi siano esclusi dal beneficio. Né 25 di 27 sarebbe fondatamente sostenibile un contrasto con il diritto unionale avendo riguardo, non già al rapporto competitivo tra società concessionarie e private, bensì a quello in ipotesi stabilito tra le società (pubbliche e private) da un lato, e lo Stato (e gli altri enti contemplati dall’art. 49 lett.a)) dall’altro. Dal momento che se la natura dell’attività in concreto svolta è amministrativa, ad essere disattivata in radice è l’intera disciplina concorrenziale di mercato, mentre se è paritetica ed imprenditoriale (come tale svolta attraverso i vari strumenti a tal fine predisposti dall’ordinamento, quali appunto le società partecipate ed in house) si ritorna a quanto appena osservato circa il fatto che nessun contrasto con il diritto UE potrebbe originarsi da un sistema normativo nazionale che, come quello qui in esame, neghi indistintamente il beneficio, tranne che in ipotesi di attività ‘direttamente’ svolta dallo Stato nell’ambito di potestà di tipo autoritativo. E’ per questo che si è affermato (Cass. n. 2396/17, così Cass. n. 19779/20) che: “in tema di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato comune dalla decisione della Commissione Europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002, l’Agenzia delle entrate, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 10 del 2007, conv., con modif., dalla 1. n. 46 del 2007, ha l’obbligo di procedere mediante ingiunzione al recupero delle imposte non versate in forza del regime agevolativo previsto dall'art. 66, comma 14, del d.l. n. 331 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 427 del 1993, e dall'art. 3, comma 70, della l. n. 549 del 1995 anche nei confronti delle società "in house", a partecipazione pubblica totalitaria, risultando irrilevante la composizione del capitale sociale rispetto all'obiettivo di evitare che le imprese pubbliche, beneficiarie del trattamento agevolato, possano concorrere nel mercato delle concessioni dei cd. servizi pubblici locali, che è un mercato aperto alla concorrenza comunitaria, in condizioni di vantaggio rispetto ai concorrenti”. 26 di 27 A maggior ragione si giunge a questa conclusione considerando la più ampia nozione euro-unitaria d'impresa che, per giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, include qualsiasi entità che eserciti un'attività economica a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di funzionamento, laddove costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato (CG: 23/04/1991, OF & Elser;
16/11/1995, Federation Francaise des societes d'assurances; 11/12/1997, Job Centre;
16/06/1987, Commissione vs. Italia;
01/07/2008, Motoe;
26/03/2009, Selex Sistemi Integrati). Il che si raccorda sia con la normativa fiscale europea, per la quale è soggetto passivo d'imposta sul valore aggiunto "chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività (art. 9, 51, Direttiva UE, n. 2006/112/CE; conf. art. 4, Direttiva UE, n. 77/388/CE)", sia con la normativa europea sugli appalti pubblici, laddove si stabilisce che "i termini imprenditore, fornitore e prestatore di servizi designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti e servizi” (art. 1, §8, Direttiva UE, n. 2004/18/CE)". D’altra parte, la questione della possibile interferenza dell’esenzione T.o.s.a.p. in parola con il diritto UE della concorrenza non è nuova, in quanto già recentemente affrontata (v. Cass n. 15204/24, con richiamo a Cass. n. 2164/24) nel senso che: “(…) quanto alla compatibilità di tale soluzione con il diritto unionale va osservato che questa Corte ha già ritenuto che non sussista alcuna incertezza sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (v. Cass. Sez. T. 10 febbraio 2023, n. 4116), dovendo aggiungersi sul punto che i Trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri, come precisa l’art. 345 del Trattato 27 di 27 sul funzionamento dell’Unione Europea, mentre l’art. 106 vieta agli Stati membri di emanare o mantenere, nei confronti delle imprese pubbliche o delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusiva, misure contrarie alle norme dei trattati, sicché, anche sotto questo profilo, Autostrade per l’Italia non potrebbe beneficiare dell’esenzione riconosciuta allo Stato (cfr. sul punto, anche Cass., Sez. T, 22 gennaio 2024, n. 2164)”. 11.Alla stregua delle riflessioni che precedono, il ricorso deve essere respinto. 12. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 13. Va, infine, dato atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna Autostrade per l’Italia S.p.A. al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida a favore della società ICA s.r.l. nella misura di € 7.000,00 per competenze, oltre a 200,00 € per spese vive, rimborso forfettario ed accessori di legge. Si dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione