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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Nicoletta Giammarino Consigliere dott. Francesca Gomez De Ayala Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del
07/04/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1563 dell'anno 2024
TRA
n. il 14.4.1954 in Succivo (Ce) – Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico, dall'avv.
BIAGIO SAGLIOCCO presso lo studio del quale, in TRENTOLA DUCENTA alla
VIA DANTE ALIGHIERI N. 15, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
Presidente, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto notar di Roma del 22.03.2024, dagli avv. Erminio Per_1
Capasso, Mauro Elberti, Itala de Benedictis, Davide Catalano e Luca Cuzzupoli unitamente ai quali è elettivamente domiciliato in Napoli Via A de Gasperi presso la
CP_ Direzione Metropolitana di Napoli.
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 7 giugno 2024 , ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 2478 pronunziata in data 19 aprile 2024 con la quale il
Tribunale di Napoli nord in funzione di giudice del lavoro aveva rigettato la domanda
CP_ di accertamento della irripetibilità delle somme corrisposte dall' a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni dal 2004 al 2007. 1.1 Ha dedotto che erroneamente il Tribunale aveva omesso di considerare che l' non aveva mai notificato ad essa asserita debitrice il presunto il verbale CP_1
ispettivo che accertava l'insussistenza del rapporto di lavoro agricolo né il provvedimento con il quale era stata accertata la indebita erogazione delle indennità di malattia maternità e disoccupazione agricola per gli anni dal 2004 e fino al 2007.
1.2 Ha precisato che il primo Giudice aveva erroneamente ripartito l'onere probatorio: costantemente, infatti, la giurisprudenza di legittimità affermava che era onere dell' che pretendeva la restituzione dei contributi provare i fatti costitutivi CP_1
della propria pretesa.
1.3 Ha evidenziato, altresì, che neppure poteva condividersi la ritenuta inapplicabilità dell'art. 52 della legge 88/1989 e del dettato dell'art. 13 della legge
412/1991.
1.4 Ha eccepito, infine, che il primo Giudice pur avendo affermato l'applicabilità al caso di specie del termine ordinario di prescrizione erroneamente non lo aveva considerato maturato.
Da ultimo ha evidenziato l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui aveva condannato essa appellante alla rifusione delle spese del grado.
Ha concluso pertanto chiedendo che fosse accertata e dichiarata la nullità dei provvedimenti con i quali veniva portato a conoscenza di essa appellante il preteso indebito dopo oltre vent'anni e che fosse dichiarata la prescrizione del diritto dell'Istituto di procedere al recupero dell'indebito.
2. Ricostituito il contraddittorio, l' ha analiticamente contestato le censure CP_1
della assicurata ed ha concluso per il rigetto del gravame, vinte le spese.
3. Alla odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
4. L'appello proposto non è fondato e deve essere rigettato.
4.1 Giova premettere che, con il ricorso introduttivo del giudizio, la odierna appellante aveva dedotto di avere ricevuto dall' nel corso dell'anno 2022, CP_3 undici solleciti di pagamento relativi ad un presunto indebito di € 4.414,44.
Aveva precisato che le somme pretese in restituzione erano state asseritamente corrisposte dall' a titolo di prestazioni di disoccupazione, malattia e maternità CP_1
per gli anni dal 2004 al 2007 ed in dipendenze di un rapporto di lavoro in agricoltura sebbene essa lavoratrice non possedesse il prescritto requisito contributivo.
Aveva eccepito, altresì, che il diritto dell'Istituto alla restituzione era prescritto per il decorso di circa un ventennio dalla erogazione e che, ad onta di quanto precisato dall' nelle sue comunicazioni, essa assicurata non aveva ricevuto precedenti CP_3
comunicazioni della pretesa restitutoria.
Aveva chiesto, pertanto, fosse accertata la irripetibilità di quanto asseritamente versato dall' in applicazione delle norme di cui all'art. 52 della legge n. 88/1989 CP_1
e dell'art. 13 della legge n.412/1991.
4.2 L' si era costituito in giudizio ed aveva allegato di avere inoltrato le CP_3 richieste di restituzione fin dall'anno 2013.
4.3 Con la sentenza oggi gravata il Giudice del lavoro ha ritenuto comprovata la erogazione delle somme pretese in restituzione dall' per i titoli indicati nei CP_3 provvedimenti con i quali si instava per la restituzione dell'indebito, la rituale interruzione del termine di prescrizione decennale e la inapplicabilità delle norme speciali dettate in tema di irripetibilità dei ratei di prestazioni pensionistiche.
5. Con il primo motivo di appello, la difesa della sostiene che Parte_1
erroneamente il primo Giudice aveva ritenuto probante la documentazione prodotta dall' in copia, dalla quale non poteva evincersi la rituale notificazione dei CP_1
provvedimenti.
Ad avviso della Corte la censura non può essere accolta.
Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, infatti, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'articolo 2719 cod. civ., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (così Cass. Sez. II, 18/11/2024, n.29658 ma anche ib. sez. lav. 07/02/2025 ,
n. 3171).
Nel caso che qui ne occupa, nulla ha specificamente allegato la difesa della appellante né può omettersi di rilevare che, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, i provvedimenti comunicati dall' riportano il numero di raccomandata che CP_3
consente di accertare la pertinenza alla singola richiesta di ciascuno degli avvisi di ricevimento pure esibiti in copia dall' . CP_1
Dunque, correttamente il primo Giudice ha ritenuto dimostrato che l' aveva CP_3
trasmesso alla in data 6 agosto 2013 le diffide: Parte_1
- n. 61189398722- 7 relativa a prestazioni erogate nell'anno 2005 per € 881,74; - n. 618939774- 9 relativa a prestazioni erogate nell'anno 2003 per € 667,22;
- n. 61189398770 -4 relativa a prestazioni erogate nell'anno2007 per € 581,40;
-n. 61189398771– 6 relativa a prestazioni erogate nell'anno 2006 per € 566,10;
e, in data 28 maggio 2013, le diffide
- n. 61089812029-3 relativa a prestazioni erogate nell'anno 2005 per € 178,06;
- n. 61089812028 -2 relativa a prestazioni erogate nell'anno 2005 per € 201,48;
- n. 61089812030 – 5 relativa a prestazioni erogate nell'anno 2006 per € 509,04;
- n. 61089812025-0 relativa a prestazioni erogate nell'anno 2004 per € 198,28;
- n. 61089812031- 6 relativa a prestazioni erogate nell'anno 2006 per € 174,44;
- n. 61089812027 – 1 relativa a prestazioni erogate nell'anno 2004 per € 221,98;
- n. 61089812025-9 relativa a prestazioni erogate nell'anno 2004 per € 243,23.
6. Questa Corte condivide, altresì, la ritenuta idoneità dei detti atti alla interruzione del termine di prescrizione decennale. Come sopra accennato, infatti, l' ha CP_1 fornito prova documentale dell'avvenuto recapito delle raccomandate di sollecito né la parte oggi appellante ha formulato valide contestazioni in ordine alla ritualità delle consegne.
È appena, per altro, il caso di precisare che l'atto di costituzione in mora volto ad interrompere la prescrizione non deve essere notificato ma deve meramente entrare nella sfera di giuridica conoscibilità del debitore ex art. 1335 cod. civ..
6.1 Neppure, poi, può dubitarsi della tempestività della interruzione.
Come è noto, il termine di prescrizione decennale cui è soggetta la azione ex art. 2033 cod. civ., decorre dalla data del pagamento nel caso che qui ne occupa delle indebite prestazioni previdenziali.
Orbene, considerato che le prestazioni pretese in restituzione risalgono agli anni dal
2003 al 2007, il termine poteva essere validamente interrotto con atti comunicati entro l'anno 2013.
Le richieste di restituzione inserite nel fascicolo telematico con i numeri da 1 a 22 risultano, pertanto, tempestive atteso che la data di consegna più risalente, quella relativa alla richiesta di restituzione delle prestazioni per l'anno 2003 (raccomandata n.
618939774 -9), è il 21 agosto 2013 (cfr. doc 2.1. nella produzione di parte dell' . CP_3
Il nuovo termine decennale, che ha iniziato a decorrere dall'anno 2013, risulta, poi, tempestivamente interrotto con i solleciti che la stessa appellante deduce di avere ricevuto nel corso dell'anno 2022. Anche sotto detto profilo, dunque, la gravata sentenza ha correttamente valutato la produzione documentale dell' . CP_1
7. Non appare, poi, condivisibile la doglianza relativa alla mancata applicazione della norma dell'art. 52 della legge n. 88/1989 dettata, come è noto, per limitare la ripetibilità dei ratei di pensione erroneamente corrisposti.
Secondo il consolidato orientamento interpretativo del Giudice di legittimità, infatti
(cfr. da ultimo e tra molte altre Cassazione civile sez. lav., 19/04/2021, n.10274 e
Cassazione civile sez. lav., 02/12/2019, n.31373) la norma in questione ha carattere eccezionale e non è suscettibile di interpretazione analogica e di applicazione a qualunque prestazione previdenziale.
7.1 Analoghe considerazioni valgono in riferimento all'art. 13 della legge 412/1991 non disputandosi della ripetizione di ratei di pensioni per le quali la situazione reddituale incide sulla misura o sul diritto alle prestazioni.
Dunque, correttamente il primo Giudice ha ritenuto applicabile alla fattispecie che qui ne occupa la regola della integrale ripetibilità ex art. 2033 cod. civ..
8. Da ultimo, la censura mossa al governo delle spese risulta del tutto destituita di fondamento: anche nella materia previdenziale, infatti, vige la regola dell'art. 92 c.p.c. quando, come nel caso di specie, non sussista la esenzione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c..
9. La gravata sentenza, pertanto, deve essere integralmente confermata e la appellante condannata alla rifusione delle spese del grado nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei principi dettati dai D.D. M.M. 55/2014 e 147/2022
9.1 Sussistono, per quanto di competenza di questo Collegio, le condizioni di legge per il raddoppio del contributo unificato
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dell' che CP_3 liquida in € 961,50 oltre spese generali come per legge, IVA e CPA.
- dà atto – ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio – della sussistenza per parte appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002
In Napoli, il 07/04/2025
Il Presidente Estensore Mariavittoria Papa
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Nicoletta Giammarino Consigliere dott. Francesca Gomez De Ayala Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del
07/04/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1563 dell'anno 2024
TRA
n. il 14.4.1954 in Succivo (Ce) – Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico, dall'avv.
BIAGIO SAGLIOCCO presso lo studio del quale, in TRENTOLA DUCENTA alla
VIA DANTE ALIGHIERI N. 15, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
Presidente, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto notar di Roma del 22.03.2024, dagli avv. Erminio Per_1
Capasso, Mauro Elberti, Itala de Benedictis, Davide Catalano e Luca Cuzzupoli unitamente ai quali è elettivamente domiciliato in Napoli Via A de Gasperi presso la
CP_ Direzione Metropolitana di Napoli.
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 7 giugno 2024 , ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 2478 pronunziata in data 19 aprile 2024 con la quale il
Tribunale di Napoli nord in funzione di giudice del lavoro aveva rigettato la domanda
CP_ di accertamento della irripetibilità delle somme corrisposte dall' a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni dal 2004 al 2007. 1.1 Ha dedotto che erroneamente il Tribunale aveva omesso di considerare che l' non aveva mai notificato ad essa asserita debitrice il presunto il verbale CP_1
ispettivo che accertava l'insussistenza del rapporto di lavoro agricolo né il provvedimento con il quale era stata accertata la indebita erogazione delle indennità di malattia maternità e disoccupazione agricola per gli anni dal 2004 e fino al 2007.
1.2 Ha precisato che il primo Giudice aveva erroneamente ripartito l'onere probatorio: costantemente, infatti, la giurisprudenza di legittimità affermava che era onere dell' che pretendeva la restituzione dei contributi provare i fatti costitutivi CP_1
della propria pretesa.
1.3 Ha evidenziato, altresì, che neppure poteva condividersi la ritenuta inapplicabilità dell'art. 52 della legge 88/1989 e del dettato dell'art. 13 della legge
412/1991.
1.4 Ha eccepito, infine, che il primo Giudice pur avendo affermato l'applicabilità al caso di specie del termine ordinario di prescrizione erroneamente non lo aveva considerato maturato.
Da ultimo ha evidenziato l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui aveva condannato essa appellante alla rifusione delle spese del grado.
Ha concluso pertanto chiedendo che fosse accertata e dichiarata la nullità dei provvedimenti con i quali veniva portato a conoscenza di essa appellante il preteso indebito dopo oltre vent'anni e che fosse dichiarata la prescrizione del diritto dell'Istituto di procedere al recupero dell'indebito.
2. Ricostituito il contraddittorio, l' ha analiticamente contestato le censure CP_1
della assicurata ed ha concluso per il rigetto del gravame, vinte le spese.
3. Alla odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
4. L'appello proposto non è fondato e deve essere rigettato.
4.1 Giova premettere che, con il ricorso introduttivo del giudizio, la odierna appellante aveva dedotto di avere ricevuto dall' nel corso dell'anno 2022, CP_3 undici solleciti di pagamento relativi ad un presunto indebito di € 4.414,44.
Aveva precisato che le somme pretese in restituzione erano state asseritamente corrisposte dall' a titolo di prestazioni di disoccupazione, malattia e maternità CP_1
per gli anni dal 2004 al 2007 ed in dipendenze di un rapporto di lavoro in agricoltura sebbene essa lavoratrice non possedesse il prescritto requisito contributivo.
Aveva eccepito, altresì, che il diritto dell'Istituto alla restituzione era prescritto per il decorso di circa un ventennio dalla erogazione e che, ad onta di quanto precisato dall' nelle sue comunicazioni, essa assicurata non aveva ricevuto precedenti CP_3
comunicazioni della pretesa restitutoria.
Aveva chiesto, pertanto, fosse accertata la irripetibilità di quanto asseritamente versato dall' in applicazione delle norme di cui all'art. 52 della legge n. 88/1989 CP_1
e dell'art. 13 della legge n.412/1991.
4.2 L' si era costituito in giudizio ed aveva allegato di avere inoltrato le CP_3 richieste di restituzione fin dall'anno 2013.
4.3 Con la sentenza oggi gravata il Giudice del lavoro ha ritenuto comprovata la erogazione delle somme pretese in restituzione dall' per i titoli indicati nei CP_3 provvedimenti con i quali si instava per la restituzione dell'indebito, la rituale interruzione del termine di prescrizione decennale e la inapplicabilità delle norme speciali dettate in tema di irripetibilità dei ratei di prestazioni pensionistiche.
5. Con il primo motivo di appello, la difesa della sostiene che Parte_1
erroneamente il primo Giudice aveva ritenuto probante la documentazione prodotta dall' in copia, dalla quale non poteva evincersi la rituale notificazione dei CP_1
provvedimenti.
Ad avviso della Corte la censura non può essere accolta.
Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, infatti, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'articolo 2719 cod. civ., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (così Cass. Sez. II, 18/11/2024, n.29658 ma anche ib. sez. lav. 07/02/2025 ,
n. 3171).
Nel caso che qui ne occupa, nulla ha specificamente allegato la difesa della appellante né può omettersi di rilevare che, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, i provvedimenti comunicati dall' riportano il numero di raccomandata che CP_3
consente di accertare la pertinenza alla singola richiesta di ciascuno degli avvisi di ricevimento pure esibiti in copia dall' . CP_1
Dunque, correttamente il primo Giudice ha ritenuto dimostrato che l' aveva CP_3
trasmesso alla in data 6 agosto 2013 le diffide: Parte_1
- n. 61189398722- 7 relativa a prestazioni erogate nell'anno 2005 per € 881,74; - n. 618939774- 9 relativa a prestazioni erogate nell'anno 2003 per € 667,22;
- n. 61189398770 -4 relativa a prestazioni erogate nell'anno2007 per € 581,40;
-n. 61189398771– 6 relativa a prestazioni erogate nell'anno 2006 per € 566,10;
e, in data 28 maggio 2013, le diffide
- n. 61089812029-3 relativa a prestazioni erogate nell'anno 2005 per € 178,06;
- n. 61089812028 -2 relativa a prestazioni erogate nell'anno 2005 per € 201,48;
- n. 61089812030 – 5 relativa a prestazioni erogate nell'anno 2006 per € 509,04;
- n. 61089812025-0 relativa a prestazioni erogate nell'anno 2004 per € 198,28;
- n. 61089812031- 6 relativa a prestazioni erogate nell'anno 2006 per € 174,44;
- n. 61089812027 – 1 relativa a prestazioni erogate nell'anno 2004 per € 221,98;
- n. 61089812025-9 relativa a prestazioni erogate nell'anno 2004 per € 243,23.
6. Questa Corte condivide, altresì, la ritenuta idoneità dei detti atti alla interruzione del termine di prescrizione decennale. Come sopra accennato, infatti, l' ha CP_1 fornito prova documentale dell'avvenuto recapito delle raccomandate di sollecito né la parte oggi appellante ha formulato valide contestazioni in ordine alla ritualità delle consegne.
È appena, per altro, il caso di precisare che l'atto di costituzione in mora volto ad interrompere la prescrizione non deve essere notificato ma deve meramente entrare nella sfera di giuridica conoscibilità del debitore ex art. 1335 cod. civ..
6.1 Neppure, poi, può dubitarsi della tempestività della interruzione.
Come è noto, il termine di prescrizione decennale cui è soggetta la azione ex art. 2033 cod. civ., decorre dalla data del pagamento nel caso che qui ne occupa delle indebite prestazioni previdenziali.
Orbene, considerato che le prestazioni pretese in restituzione risalgono agli anni dal
2003 al 2007, il termine poteva essere validamente interrotto con atti comunicati entro l'anno 2013.
Le richieste di restituzione inserite nel fascicolo telematico con i numeri da 1 a 22 risultano, pertanto, tempestive atteso che la data di consegna più risalente, quella relativa alla richiesta di restituzione delle prestazioni per l'anno 2003 (raccomandata n.
618939774 -9), è il 21 agosto 2013 (cfr. doc 2.1. nella produzione di parte dell' . CP_3
Il nuovo termine decennale, che ha iniziato a decorrere dall'anno 2013, risulta, poi, tempestivamente interrotto con i solleciti che la stessa appellante deduce di avere ricevuto nel corso dell'anno 2022. Anche sotto detto profilo, dunque, la gravata sentenza ha correttamente valutato la produzione documentale dell' . CP_1
7. Non appare, poi, condivisibile la doglianza relativa alla mancata applicazione della norma dell'art. 52 della legge n. 88/1989 dettata, come è noto, per limitare la ripetibilità dei ratei di pensione erroneamente corrisposti.
Secondo il consolidato orientamento interpretativo del Giudice di legittimità, infatti
(cfr. da ultimo e tra molte altre Cassazione civile sez. lav., 19/04/2021, n.10274 e
Cassazione civile sez. lav., 02/12/2019, n.31373) la norma in questione ha carattere eccezionale e non è suscettibile di interpretazione analogica e di applicazione a qualunque prestazione previdenziale.
7.1 Analoghe considerazioni valgono in riferimento all'art. 13 della legge 412/1991 non disputandosi della ripetizione di ratei di pensioni per le quali la situazione reddituale incide sulla misura o sul diritto alle prestazioni.
Dunque, correttamente il primo Giudice ha ritenuto applicabile alla fattispecie che qui ne occupa la regola della integrale ripetibilità ex art. 2033 cod. civ..
8. Da ultimo, la censura mossa al governo delle spese risulta del tutto destituita di fondamento: anche nella materia previdenziale, infatti, vige la regola dell'art. 92 c.p.c. quando, come nel caso di specie, non sussista la esenzione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c..
9. La gravata sentenza, pertanto, deve essere integralmente confermata e la appellante condannata alla rifusione delle spese del grado nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei principi dettati dai D.D. M.M. 55/2014 e 147/2022
9.1 Sussistono, per quanto di competenza di questo Collegio, le condizioni di legge per il raddoppio del contributo unificato
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dell' che CP_3 liquida in € 961,50 oltre spese generali come per legge, IVA e CPA.
- dà atto – ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio – della sussistenza per parte appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002
In Napoli, il 07/04/2025
Il Presidente Estensore Mariavittoria Papa