TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 15/10/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2043/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2043/2024 promossa da:
(c.f./P. iva Parte_1 ede in Pavia, P.IVA_1 Parte_1 rappa 2F, G, H, L, rappresentata e difesa la Zamboni (c.f.
) del foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1 e De Gasperi, 4;
- attore - nei confronti di:
(c.f. / P. iva ), in Controparte_1 C.F._2 P.IVA_2 persona del titolare e legale rappresentante pro tempore, con sede in via San Giusto 29, Sant'Angelo Lodigiano (LO);
- convenuta contumace -
Conclusioni di parte attrice
“contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Giudice adito: In via preliminare:
-ad integrale accoglimento della domanda di parte attorea, per la causali di cui in narrativa, accertato e dichiarato il grave inadempimento di parte convenuta, condannare la ditta individuale (C.F. CP_1
/ P.IVA in persona del suo titolare e le pore, con C.F._2 P.IVA_2 STO 29, EL GI (LO) al pagamento/restituzione, in favore dell'attrice Parte_1 (C.F./P.IVA P.IVA_1 Parte_1 con sede in PA MONTEGRAPPA 2F,G,H,L, della somma di Euro 4 moratori e rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento sino al saldo effettivo, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi quantificati in Euro 34.244,90 o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia che si chiede di contenere nel limite di scaglione sino ad Euro 52.000,00; In ogni caso Con vittoria di spese di lite e onorari del presente giudizio. In via istruttoria […]”.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha domandato di Parte_1 accertare l'inadempimento contrattuale della ditta per l'effetto, di CP_1 condannarla alla restituzione del corrispettivo di € 4.500,00 già versato, nonché al risarcimento dei danni, quantificati in € 34.244,90, il tutto oltre interessi e rivalutazione.
A fondamento della domanda, parte attrice ha allegato le seguenti circostanze di fatto:
- nel luglio 2022 il sig. titolare del , si rivolgeva alla ditta di Parte_1 Parte_1 [...]
per riparare il ura Merced CDI targata EV438ZL; CP_1
- il titolare dell'officina preventivava in € 4.500,00 i costi necessari alla riparazione e il sig. proponeva di saldare tale importo vendendo alla ditta un altro veicolo di pari Pt_1 CP_1 ercedes CLS 320 targata CR587EB) intestato alla soci e;
- concluso l'accordo, in data 05.08.2022 le parti effettuavano il passaggio di proprietà dell'autovettura al prezzo pattuito di € 4.500,00 (cfr. dichiarazione di vendita, fattura e dichiarazione sig. – doc. 1); CP_1
- il 12.11.2022 il sig. si rivolgeva al sig. fratello del titolare Pt_1 CP_2 dell'autofficina, per ag ti sulla riparazione de nato tre mesi prima e veniva informato dei controlli ancora in atto sugli ammortizzatori della vettura;
- nuovamente contattato nel dicembre 2022, il sig. replicava di dover terminare il CP_2 montaggio dei cerchioni;
già in tale occasione il si deva la restituzione del veicolo Pt_1 nello stato di fatto in cui si trovava, al fine di far riparare il mezzo da altra autofficina in tempi più rapidi (cfr. chat whatsapp – doc. 2);
- seguiva una copiosa corrispondenza whatsapp tra le parti, in cui il sig. quasi Pt_1 quotidianamente sollecitava la riconsegna dell'auto ed il sig. ava i CP_2 termini, garantendo in ogni caso la restituzione del veicolo entr
- fidandosi delle rassicurazioni fornite, i fratelli attendevano, dapprima, il termine Pt_1 natalizio e, quindi, fino alla tarda primavera 2023;
- nel giugno 2023 il sig. fratello del titolare del , chiedeva chiarimenti Parte_1 Parte_1 in merito all'effettiva riconsegna e avvisava il meccanico di essersi rivolto ad un legale per la tutela dei propri interessi (cfr. chat whatsapp – doc. 4);
- nonostante ulteriori interlocuzioni e rassicurazioni sull'immediata restituzione del veicolo (cfr. doc. 5), la convenuta non riconsegnava il mezzo, né proponeva date per organizzare il ritiro, deducendo la necessità di ordinare un nuovo motore in sostituzione del ricambio già installato che, benché nuovo, si era già deteriorato;
- a fine luglio 2023 la società attrice recuperava l'automobile mediante carro attrezzi, trovandola in stato di abbandono e priva di diverse componenti ancora smontate. Sottoposta a controllo presso un'altra carrozzeria, veniva appurato che sulla vettura era montato il motore originale, a riprova del fatto che nessun intervento fosse stato realizzato nel corso dei mesi (cfr. dichiarazione concessionaria – doc. 6);
- il 15.10.2023 l'attrice sottoscriveva un contratto di noleggio di un veicolo sostitutivo (cfr. contratto – doc. 10);
- la società attrice domandava la restituzione del veicolo Mercedes consegnato in pagamento o, quantomeno, il versamento di € 4.500,00, somma pari al valore del mezzo e al corrispettivo preventivato per la riparazione della prima automobile;
- stante l'assenza di riscontri, parte attrice intimava mediante diffida il pagamento di € 4.500,00, con missiva che veniva restituita al mittente per compiuta giacenza (cfr. diffida – doc. 7);
2 - per quanto avvenuto la società attrice sporgeva querela, archiviata su richiesta della Procura della Repubblica di Pavia (cfr. doc. 8);
- l'ulteriore proposta di definizione bonaria della controversia è rimasta priva di riscontro (cfr. doc. 9).
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, parte attrice:
- ha dedotto il grave inadempimento della ditta convenuta, che non ha eseguito i lavori di riparazione del mezzo, né ha provveduto alla restituzione della somma di € 4.500,00 pattuita come corrispettivo, già pagato mediante il trasferimento di proprietà del veicolo Mercedes CLS 320 targata CR587EB;
- ha quantificato in € 34.244,90 i danni patiti, di cui € 28.942,20 per il noleggio del mezzo sostitutivo (482,37 x 60 mesi) ed € 5.302,70 di costi di riparazione, importo pari alla differenza tra quanto speso per la riparazione del veicolo (€ 9.802,70) ed il preventivo originario formulato dalla ditta convenuta (€ 4.500,00).
1.2. La ditta individuale non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la CP_1 contumacia.
1.3. All'esito dell'udienza del 20.06.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il G.I. ha fissato l'udienza di discussione e decisione ex art. 281 sexies e 127 ter c.p.c. al 16.09.2025, trattenendo all'esito la causa in decisione.
2. Sull'inadempimento contrattuale di parte convenuta
Parte attrice ha domandato di accertare il grave inadempimento contrattuale della ditta convenuta alla obbligazione avente ad oggetto la riparazione della vettura Mercedes CLS 350 CDI targata EV438ZL e, per l'effetto, di condannarla alla restituzione di € 4.500,00, somma pari al corrispettivo dei lavori concordati, già corrisposto, oltre al risarcimento del danno.
Parte attrice non ha espressamente chiesto la risoluzione del contratto, ma tale domanda può desumersi dalla domanda di accertamento della gravità dell'inadempimento, che ne costituisce l'antecedente logico (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza n. 24947 del 23/10/2017, a tenore della quale “La volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione”; in termini, Cass. civ. Sez. II, Sentenza n. 19513 del 18/09/2020).
Per delibare in ordine alla domanda formulata giova preliminarmente richiamare i pertinenti principi sull'onere probatorio, per poi valutare la gravità dell'inadempimento eventualmente ravvisato.
Nel caso di specie viene in rilievo un'ipotesi di responsabilità contrattuale, in quanto tra la società
[...] e la ditta è stato stipulato un contratto di prestazione d'opera ex art. Parte_1 CP_1 oggetto el veicolo, con saldo del corrispettivo di € 4.500,00 mediante consegna all'officina di un'ulteriore autovettura di pari valore.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. Un., sent. n. 13533/2001), il creditore che agisce per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento deve fornire la mera prova del titolo negoziale e allegare l'inadempimento della controparte, gravando in capo al debitore la dimostrazione del fatto estintivo dell'adempimento.
2.1. Parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio producendo le conversazioni whatsapp intercorse con la controparte, la dichiarazione di vendita del veicolo consegnato a saldo del corrispettivo, la relativa fattura, la dichiarazione con cui la ditta ha confermato di voler CP_1 emettere una fattura di importo pari a quella emessa per la vendita olo, una volta terminati i lavori di riparazione. Tali documenti attestano il complessivo accordo raggiunto dalle parti in ordine alle modalità di pagamento delle riparazioni e costituiscono prova del titolo negoziale.
3 Di contro, parte convenuta – rimasta contumace nel corso dell'intero giudizio – non ha assolto all'onere di provare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte contrattualmente o la sussistenza di ragioni impeditive all'adempimento medesimo. Non costituendosi in giudizio, la parte non ha neppure fornito al Tribunale una diversa ricostruzione degli accordi intercorsi, né ha eccepito nulla in ordine alla validità dei documenti allegati.
Di conseguenza, accertato l'accordo intercorso, documentato l'adempimento di parte attrice alla propria obbligazione di consegna del veicolo Mercedes CLS 320 targata CR587EB e appurato che nessuna riparazione è stata effettuata nell'anno di ricovero in autofficina, deve ritenersi integrato l'inadempimento lamentato a carico del convenuto.
2.2. Parte attrice ha domandato di accertare la gravità dell'inadempimento ascritto alla convenuta che, com'è noto, è una valutazione strettamente connessa alla pronuncia risolutoria e deve commisurarsi
“all'interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto e non alla convenienza, per detta parte, della domanda di risoluzione rispetto a quella di condanna all'adempimento” (cfr. Cass. civ. sez. III, ord. n. 4022 del 20.02.2018). Nel caso di specie, può ritenersi la gravità dell'inadempimento alla luce del lasso di tempo (circa un anno) trascorso dalla consegna dell'autovettura da riparare senza che l'officina abbia effettivamente eseguito alcun intervento, come appurato dalla carrozzeria a cui in seguito il mezzo è stato portato per le riparazioni necessarie.
Il grave inadempimento, che legittima la risoluzione del contratto, giustifica l'accoglimento della domanda di restituzione dell'importo di € 4.500,00, pari al valore del veicolo trasferito in proprietà alla ditta quale corrispettivo delle riparazioni non eseguite. CP_1
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali decorrenti dalla data di trasferimento della proprietà del veicolo consegnato in luogo del pagamento del prezzo (ovvero dal 05.08.2022). Trattandosi di debito di valuta non è dovuta la rivalutazione monetaria in carenza di prova della sussistenza di un maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c..
2.3. Non può, invece, trovare accoglimento la domanda risarcitoria per complessivi € 34.244,90.
Com'è noto, nella responsabilità contrattuale, non diversamente da quella aquiliana, spetta al danneggiato fornire la prova sia dell'esistenza del danno lamentato, sia della sua riconducibilità al fatto – e quindi all'inadempimento – del debitore. Infatti, l'art. 1218 c.c., pur ponendo una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non esime il danneggiato dall'onere di provare l'effettiva esistenza del danno dallo stesso derivante.
Parte attrice ha quantificato in € 28.942,20 i danni patiti per il noleggio del mezzo sostitutivo ed in € 5.302,70 l'importo per le riparazioni affidate ad altra officina nel 2024.
Ebbene, quanto al noleggio del veicolo, occorre evidenziare che il relativo contratto non è stato sottoscritto nel periodo in cui la vettura era in riparazione, bensì in data 15.10.2023, ovvero tre mesi dopo il ritiro del mezzo e oltre un anno dopo la consegna dell'autovettura all'officina. Manca, dunque, la prova di una correlazione diretta tra l'esborso sostenuto e l'inadempimento, ben potendo il aver deciso di noleggiare un veicolo per motivi diversi dalla momentanea indisponibilità Parte_1 della Mercedes. Si osserva, infatti, che parte attrice non ha dimostrato che il veicolo da riparare fosse l'unica vettura rimasta nella sua disponibilità né ha dedotto il motivo per cui, ritirato il veicolo nel luglio 2023, abbia atteso più di un anno, fino al 10.09.2024, per chiedere ad un'altra officina il preventivo dei costi di riparazione del veicolo.
Dall'insieme di tali considerazioni, va escluso che il costo sostenuto per il noleggio possa essere conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.
Non trova accoglimento neanche la domanda risarcitoria di € 5.302,70, somma pari alla differenza tra l'importo speso per la riparazione del veicolo (€ 9.802,70) ed il preventivo originario formulato dalla ditta convenuta (€ 4.500,00). Parte attrice, onerata della relativa prova, non ha dimostrato che il secondo preventivo comprende tutti e soli gli interventi oggetto del contratto stipulato con il convenuto, né che il maggiore esborso sia riconducibile all'inadempimento di quest'ultimo. Parte attrice deduce, infatti, che il maggior costo delle riparazioni è imputabile all'aumento dei prezzi al consumo,
4 sennonché avrebbe dovuto dimostrare analiticamente la misura dell'incremento del costo dei pezzi di ricambio dal 2022 al 2024, producendo – a titolo esemplificativo – i listini dei prezzi.
Per tali ragioni, la domanda risarcitoria viene rigettata.
3. Sulle spese di lite.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite vengono poste integralmente a carico di parte convenuta e, tenuto conto dell'attività svolta in concreto, vengono liquidate in dispositivo applicati i valori medi del D.M. n. 147/2022 per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per la fase decisionale previsti per i giudizi di cognizione di valore corrispondente al decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Condanna la Ditta Individuale a rimborsare a parte attrice € 4.500,00, oltre interessi CP_1 come specificato in motivazione;
3) Rigetta la domanda risarcitoria formulata da parte attrice;
4) Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, che liquida in € 1.300,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa.
Lodi, 15 ottobre 2025
La Giudice dott.ssa Grazia C. Roca
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2043/2024 promossa da:
(c.f./P. iva Parte_1 ede in Pavia, P.IVA_1 Parte_1 rappa 2F, G, H, L, rappresentata e difesa la Zamboni (c.f.
) del foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1 e De Gasperi, 4;
- attore - nei confronti di:
(c.f. / P. iva ), in Controparte_1 C.F._2 P.IVA_2 persona del titolare e legale rappresentante pro tempore, con sede in via San Giusto 29, Sant'Angelo Lodigiano (LO);
- convenuta contumace -
Conclusioni di parte attrice
“contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Giudice adito: In via preliminare:
-ad integrale accoglimento della domanda di parte attorea, per la causali di cui in narrativa, accertato e dichiarato il grave inadempimento di parte convenuta, condannare la ditta individuale (C.F. CP_1
/ P.IVA in persona del suo titolare e le pore, con C.F._2 P.IVA_2 STO 29, EL GI (LO) al pagamento/restituzione, in favore dell'attrice Parte_1 (C.F./P.IVA P.IVA_1 Parte_1 con sede in PA MONTEGRAPPA 2F,G,H,L, della somma di Euro 4 moratori e rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento sino al saldo effettivo, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi quantificati in Euro 34.244,90 o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia che si chiede di contenere nel limite di scaglione sino ad Euro 52.000,00; In ogni caso Con vittoria di spese di lite e onorari del presente giudizio. In via istruttoria […]”.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha domandato di Parte_1 accertare l'inadempimento contrattuale della ditta per l'effetto, di CP_1 condannarla alla restituzione del corrispettivo di € 4.500,00 già versato, nonché al risarcimento dei danni, quantificati in € 34.244,90, il tutto oltre interessi e rivalutazione.
A fondamento della domanda, parte attrice ha allegato le seguenti circostanze di fatto:
- nel luglio 2022 il sig. titolare del , si rivolgeva alla ditta di Parte_1 Parte_1 [...]
per riparare il ura Merced CDI targata EV438ZL; CP_1
- il titolare dell'officina preventivava in € 4.500,00 i costi necessari alla riparazione e il sig. proponeva di saldare tale importo vendendo alla ditta un altro veicolo di pari Pt_1 CP_1 ercedes CLS 320 targata CR587EB) intestato alla soci e;
- concluso l'accordo, in data 05.08.2022 le parti effettuavano il passaggio di proprietà dell'autovettura al prezzo pattuito di € 4.500,00 (cfr. dichiarazione di vendita, fattura e dichiarazione sig. – doc. 1); CP_1
- il 12.11.2022 il sig. si rivolgeva al sig. fratello del titolare Pt_1 CP_2 dell'autofficina, per ag ti sulla riparazione de nato tre mesi prima e veniva informato dei controlli ancora in atto sugli ammortizzatori della vettura;
- nuovamente contattato nel dicembre 2022, il sig. replicava di dover terminare il CP_2 montaggio dei cerchioni;
già in tale occasione il si deva la restituzione del veicolo Pt_1 nello stato di fatto in cui si trovava, al fine di far riparare il mezzo da altra autofficina in tempi più rapidi (cfr. chat whatsapp – doc. 2);
- seguiva una copiosa corrispondenza whatsapp tra le parti, in cui il sig. quasi Pt_1 quotidianamente sollecitava la riconsegna dell'auto ed il sig. ava i CP_2 termini, garantendo in ogni caso la restituzione del veicolo entr
- fidandosi delle rassicurazioni fornite, i fratelli attendevano, dapprima, il termine Pt_1 natalizio e, quindi, fino alla tarda primavera 2023;
- nel giugno 2023 il sig. fratello del titolare del , chiedeva chiarimenti Parte_1 Parte_1 in merito all'effettiva riconsegna e avvisava il meccanico di essersi rivolto ad un legale per la tutela dei propri interessi (cfr. chat whatsapp – doc. 4);
- nonostante ulteriori interlocuzioni e rassicurazioni sull'immediata restituzione del veicolo (cfr. doc. 5), la convenuta non riconsegnava il mezzo, né proponeva date per organizzare il ritiro, deducendo la necessità di ordinare un nuovo motore in sostituzione del ricambio già installato che, benché nuovo, si era già deteriorato;
- a fine luglio 2023 la società attrice recuperava l'automobile mediante carro attrezzi, trovandola in stato di abbandono e priva di diverse componenti ancora smontate. Sottoposta a controllo presso un'altra carrozzeria, veniva appurato che sulla vettura era montato il motore originale, a riprova del fatto che nessun intervento fosse stato realizzato nel corso dei mesi (cfr. dichiarazione concessionaria – doc. 6);
- il 15.10.2023 l'attrice sottoscriveva un contratto di noleggio di un veicolo sostitutivo (cfr. contratto – doc. 10);
- la società attrice domandava la restituzione del veicolo Mercedes consegnato in pagamento o, quantomeno, il versamento di € 4.500,00, somma pari al valore del mezzo e al corrispettivo preventivato per la riparazione della prima automobile;
- stante l'assenza di riscontri, parte attrice intimava mediante diffida il pagamento di € 4.500,00, con missiva che veniva restituita al mittente per compiuta giacenza (cfr. diffida – doc. 7);
2 - per quanto avvenuto la società attrice sporgeva querela, archiviata su richiesta della Procura della Repubblica di Pavia (cfr. doc. 8);
- l'ulteriore proposta di definizione bonaria della controversia è rimasta priva di riscontro (cfr. doc. 9).
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, parte attrice:
- ha dedotto il grave inadempimento della ditta convenuta, che non ha eseguito i lavori di riparazione del mezzo, né ha provveduto alla restituzione della somma di € 4.500,00 pattuita come corrispettivo, già pagato mediante il trasferimento di proprietà del veicolo Mercedes CLS 320 targata CR587EB;
- ha quantificato in € 34.244,90 i danni patiti, di cui € 28.942,20 per il noleggio del mezzo sostitutivo (482,37 x 60 mesi) ed € 5.302,70 di costi di riparazione, importo pari alla differenza tra quanto speso per la riparazione del veicolo (€ 9.802,70) ed il preventivo originario formulato dalla ditta convenuta (€ 4.500,00).
1.2. La ditta individuale non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la CP_1 contumacia.
1.3. All'esito dell'udienza del 20.06.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il G.I. ha fissato l'udienza di discussione e decisione ex art. 281 sexies e 127 ter c.p.c. al 16.09.2025, trattenendo all'esito la causa in decisione.
2. Sull'inadempimento contrattuale di parte convenuta
Parte attrice ha domandato di accertare il grave inadempimento contrattuale della ditta convenuta alla obbligazione avente ad oggetto la riparazione della vettura Mercedes CLS 350 CDI targata EV438ZL e, per l'effetto, di condannarla alla restituzione di € 4.500,00, somma pari al corrispettivo dei lavori concordati, già corrisposto, oltre al risarcimento del danno.
Parte attrice non ha espressamente chiesto la risoluzione del contratto, ma tale domanda può desumersi dalla domanda di accertamento della gravità dell'inadempimento, che ne costituisce l'antecedente logico (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza n. 24947 del 23/10/2017, a tenore della quale “La volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione”; in termini, Cass. civ. Sez. II, Sentenza n. 19513 del 18/09/2020).
Per delibare in ordine alla domanda formulata giova preliminarmente richiamare i pertinenti principi sull'onere probatorio, per poi valutare la gravità dell'inadempimento eventualmente ravvisato.
Nel caso di specie viene in rilievo un'ipotesi di responsabilità contrattuale, in quanto tra la società
[...] e la ditta è stato stipulato un contratto di prestazione d'opera ex art. Parte_1 CP_1 oggetto el veicolo, con saldo del corrispettivo di € 4.500,00 mediante consegna all'officina di un'ulteriore autovettura di pari valore.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. Un., sent. n. 13533/2001), il creditore che agisce per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento deve fornire la mera prova del titolo negoziale e allegare l'inadempimento della controparte, gravando in capo al debitore la dimostrazione del fatto estintivo dell'adempimento.
2.1. Parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio producendo le conversazioni whatsapp intercorse con la controparte, la dichiarazione di vendita del veicolo consegnato a saldo del corrispettivo, la relativa fattura, la dichiarazione con cui la ditta ha confermato di voler CP_1 emettere una fattura di importo pari a quella emessa per la vendita olo, una volta terminati i lavori di riparazione. Tali documenti attestano il complessivo accordo raggiunto dalle parti in ordine alle modalità di pagamento delle riparazioni e costituiscono prova del titolo negoziale.
3 Di contro, parte convenuta – rimasta contumace nel corso dell'intero giudizio – non ha assolto all'onere di provare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte contrattualmente o la sussistenza di ragioni impeditive all'adempimento medesimo. Non costituendosi in giudizio, la parte non ha neppure fornito al Tribunale una diversa ricostruzione degli accordi intercorsi, né ha eccepito nulla in ordine alla validità dei documenti allegati.
Di conseguenza, accertato l'accordo intercorso, documentato l'adempimento di parte attrice alla propria obbligazione di consegna del veicolo Mercedes CLS 320 targata CR587EB e appurato che nessuna riparazione è stata effettuata nell'anno di ricovero in autofficina, deve ritenersi integrato l'inadempimento lamentato a carico del convenuto.
2.2. Parte attrice ha domandato di accertare la gravità dell'inadempimento ascritto alla convenuta che, com'è noto, è una valutazione strettamente connessa alla pronuncia risolutoria e deve commisurarsi
“all'interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto e non alla convenienza, per detta parte, della domanda di risoluzione rispetto a quella di condanna all'adempimento” (cfr. Cass. civ. sez. III, ord. n. 4022 del 20.02.2018). Nel caso di specie, può ritenersi la gravità dell'inadempimento alla luce del lasso di tempo (circa un anno) trascorso dalla consegna dell'autovettura da riparare senza che l'officina abbia effettivamente eseguito alcun intervento, come appurato dalla carrozzeria a cui in seguito il mezzo è stato portato per le riparazioni necessarie.
Il grave inadempimento, che legittima la risoluzione del contratto, giustifica l'accoglimento della domanda di restituzione dell'importo di € 4.500,00, pari al valore del veicolo trasferito in proprietà alla ditta quale corrispettivo delle riparazioni non eseguite. CP_1
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali decorrenti dalla data di trasferimento della proprietà del veicolo consegnato in luogo del pagamento del prezzo (ovvero dal 05.08.2022). Trattandosi di debito di valuta non è dovuta la rivalutazione monetaria in carenza di prova della sussistenza di un maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c..
2.3. Non può, invece, trovare accoglimento la domanda risarcitoria per complessivi € 34.244,90.
Com'è noto, nella responsabilità contrattuale, non diversamente da quella aquiliana, spetta al danneggiato fornire la prova sia dell'esistenza del danno lamentato, sia della sua riconducibilità al fatto – e quindi all'inadempimento – del debitore. Infatti, l'art. 1218 c.c., pur ponendo una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non esime il danneggiato dall'onere di provare l'effettiva esistenza del danno dallo stesso derivante.
Parte attrice ha quantificato in € 28.942,20 i danni patiti per il noleggio del mezzo sostitutivo ed in € 5.302,70 l'importo per le riparazioni affidate ad altra officina nel 2024.
Ebbene, quanto al noleggio del veicolo, occorre evidenziare che il relativo contratto non è stato sottoscritto nel periodo in cui la vettura era in riparazione, bensì in data 15.10.2023, ovvero tre mesi dopo il ritiro del mezzo e oltre un anno dopo la consegna dell'autovettura all'officina. Manca, dunque, la prova di una correlazione diretta tra l'esborso sostenuto e l'inadempimento, ben potendo il aver deciso di noleggiare un veicolo per motivi diversi dalla momentanea indisponibilità Parte_1 della Mercedes. Si osserva, infatti, che parte attrice non ha dimostrato che il veicolo da riparare fosse l'unica vettura rimasta nella sua disponibilità né ha dedotto il motivo per cui, ritirato il veicolo nel luglio 2023, abbia atteso più di un anno, fino al 10.09.2024, per chiedere ad un'altra officina il preventivo dei costi di riparazione del veicolo.
Dall'insieme di tali considerazioni, va escluso che il costo sostenuto per il noleggio possa essere conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.
Non trova accoglimento neanche la domanda risarcitoria di € 5.302,70, somma pari alla differenza tra l'importo speso per la riparazione del veicolo (€ 9.802,70) ed il preventivo originario formulato dalla ditta convenuta (€ 4.500,00). Parte attrice, onerata della relativa prova, non ha dimostrato che il secondo preventivo comprende tutti e soli gli interventi oggetto del contratto stipulato con il convenuto, né che il maggiore esborso sia riconducibile all'inadempimento di quest'ultimo. Parte attrice deduce, infatti, che il maggior costo delle riparazioni è imputabile all'aumento dei prezzi al consumo,
4 sennonché avrebbe dovuto dimostrare analiticamente la misura dell'incremento del costo dei pezzi di ricambio dal 2022 al 2024, producendo – a titolo esemplificativo – i listini dei prezzi.
Per tali ragioni, la domanda risarcitoria viene rigettata.
3. Sulle spese di lite.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite vengono poste integralmente a carico di parte convenuta e, tenuto conto dell'attività svolta in concreto, vengono liquidate in dispositivo applicati i valori medi del D.M. n. 147/2022 per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per la fase decisionale previsti per i giudizi di cognizione di valore corrispondente al decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Condanna la Ditta Individuale a rimborsare a parte attrice € 4.500,00, oltre interessi CP_1 come specificato in motivazione;
3) Rigetta la domanda risarcitoria formulata da parte attrice;
4) Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, che liquida in € 1.300,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa.
Lodi, 15 ottobre 2025
La Giudice dott.ssa Grazia C. Roca
5