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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/09/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati: 1) Dott. MARCELLO MAGGI - Presidente
2) Dott.ssa PATRIZIA NIGRI - Giudice
3) Dott.ssa ENRICA DI TURSI - Giudice rel.
ha emesso la seguente: S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 2436 – 2025 del R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale DA difeso e rappresentato dall'Avv. Failla Maria Provvidenza Parte_1
E ifesa e rappresentata dall'avv. Failla Maria Provvidenza CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE- MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato congiuntamente il 22/07/2025 le parti indicate in epigrafe dichiaravano quanto segue: che avevano contratto matrimonio in data 24/10/2008 in IN (TA), che dall'unione coniugale erano nati due figli, nato a [...] il [...] e Per_1 Per_2 nata a [...] il [...], che l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione.
Tanto premesso, le parti adivano questo Tribunale chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui all'atto di ricorso. La domanda è fondata e merita accoglimento. Va rilevato che per l'udienza del 16.09.2025, tenutasi mediante trattazione scritta ex art.127 ter cpc, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole, rispecchia la situazione patrimoniale e ne consente l'omologazione.
Ricorrono giustificati motivi per pronunciare la totale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede: 1. omologa la separazione consensuale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
03/12/1986 e la Sig.ra nata in [...] il [...], uniti in matrimonio in CP_1
IN (TA) il 24/10/2008, matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di IN (TA) Atto n. 13 parte 2 serie A - anno 2008;
2. disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e in Parte_1 CP_1 conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente nell'atto di ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di IN (TA);
4. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 16.09.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi
2) Dott.ssa PATRIZIA NIGRI - Giudice
3) Dott.ssa ENRICA DI TURSI - Giudice rel.
ha emesso la seguente: S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 2436 – 2025 del R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale DA difeso e rappresentato dall'Avv. Failla Maria Provvidenza Parte_1
E ifesa e rappresentata dall'avv. Failla Maria Provvidenza CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE- MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato congiuntamente il 22/07/2025 le parti indicate in epigrafe dichiaravano quanto segue: che avevano contratto matrimonio in data 24/10/2008 in IN (TA), che dall'unione coniugale erano nati due figli, nato a [...] il [...] e Per_1 Per_2 nata a [...] il [...], che l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione.
Tanto premesso, le parti adivano questo Tribunale chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui all'atto di ricorso. La domanda è fondata e merita accoglimento. Va rilevato che per l'udienza del 16.09.2025, tenutasi mediante trattazione scritta ex art.127 ter cpc, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole, rispecchia la situazione patrimoniale e ne consente l'omologazione.
Ricorrono giustificati motivi per pronunciare la totale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede: 1. omologa la separazione consensuale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
03/12/1986 e la Sig.ra nata in [...] il [...], uniti in matrimonio in CP_1
IN (TA) il 24/10/2008, matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di IN (TA) Atto n. 13 parte 2 serie A - anno 2008;
2. disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e in Parte_1 CP_1 conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente nell'atto di ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di IN (TA);
4. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 16.09.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi