Sentenza breve 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Aosta, sez. I, sentenza breve 02/02/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Aosta |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00007/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00037/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articolo 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 37 del 2025, proposto da
Société Agricole Passion De Reines S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Balì e Luigi Busso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Saint-Christophe, non costituito in giudizio;
nei confronti
ND NN, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Vinti e Angelo Buongiorno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione,
“della diffida e ordine, datata 7 maggio 2025, comunicata alla Soc. Passion de Reines s.s. in data successiva a quella della sua emissione, con la quale la predetta è stata diffidata a ripristinare lo stato dei luoghi ed a demolire i manufatti descritti in premessa (platea in cemento armato per stoccaggio e maturazione letame), insistenti sul terreno censito al C.T. del Comune di Saint-Christophe al Foglio 29, mappale n. 788, entro il 31 dicembre 2025, con l’avvertenza che, in caso di inutile decorso del termine assegnato, sarebbe stata emessa l’ordinanza di demolizione prevista dall’art. 77 L.R. n. 11/1998, e di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del geometra ND NN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. ES DO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – In data 17 novembre 2021 veniva rilasciato alla ricorrente dal Comune di Saint-Cristophe il permesso di costruire n. 11/2021, per la “Realizzazione di platea in c.a. per stoccaggio e maturazione letame”.
2. – Il permesso di costruire della società ricorrente veniva impugnato del sig. ND NN, odierno controinteressato.
3. – Il Tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta, con la sentenza n. 30/2022, pubblicata in data 11 maggio 2022, rigettata l’eccezione di difetto di interesse e di carenza di legittimazione, respingeva il ricorso ritenendo tra l’altro compatibile con la destinazione dell’area la realizzazione del “manufatto, da adibirsi a concimaia, posto a servizio di un’azienda agricola e zootecnica già esistente”, senza che potesse rilevare la circostanza che la tabella Eg4 delle NTA non indicasse espressamente – tra gli interventi ammissibili – quello di cui all’art. 10, comma 3, lett. y), delle NTA ( id est , “aree di stoccaggio reflui zootecnici e per la produzione di biogas”), “atteso che la predetta disposizione concerne gli impianti autonomi di stoccaggio dei reflui zootecnici, mentre nella specie si controverte di una concimaia accessoria rispetto all’attività agricola e zootecnica” svolta dalla società agricola “Passion de Reines”.
L’odierna ricorrente provvedeva a eseguire l’opera e a ultimarla.
4. – Tuttavia, interposto gravame da parte del sig. NN, il Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza n. 2227/2025, pubblicata in data 18 marzo 2025, accoglieva l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva il ricorso di primo grado, volto a ottenere l’annullamento del permesso di costruire n. 11/2021.
5. – Il Comune di Saint-Christophe, con il provvedimento datato 7 maggio 2025, ordinava quindi alla società ricorrente di ripristinare lo stato dei luoghi, demolendo i manufatti che aveva realizzato in conformità al titolo edilizio che aveva a suo tempo ottenuto, entro e non oltre il 31 dicembre 2025, con l’avvertenza che, in difetto, avrebbe emesso l’ordinanza di demolizione prevista dall’art. 77 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11.
6. – Con l’atto notificato in data 7 luglio 2025, la società ricorrente ha impugnato l’anzidetto provvedimento lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati:
I. “Violazione di legge con riferimento all’art. 77 e 83 L.R. 6 aprile 1998, n. 11 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto dei presupposti e della motivazione”;
II. “Violazione di legge con riferimento agli art. 77 e 83 L.R. 6 aprile 1998, n. 11, sotto altro profilo, e 8 L. 7 agosto 1990, n. 241, ed eccesso di potere per carenza della motivazione e per difetto di istruttoria”;
III. “Violazione di legge con riferimento agli art. 77 e 83 L.R. 6 aprile 1998, n. 11, sotto altro profilo, ed eccesso di potere per carenza della motivazione e per difetto di istruttoria”;
IV. “Violazione di legge con riferimento agli art. 77 e 83 L.R. 6 aprile 1998, n. 11, sotto altro profilo, ed eccesso di potere per carenza della motivazione e per difetto di istruttoria”.
7. – Il controinteressato si è costituito in giudizio per resistere al ricorso affidando le proprie difese alla memoria depositata in data 26 gennaio 2026.
8. – All’udienza camerale del 29 gennaio 2026 il Collegio ha dato avviso in ordine alla possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
9. – Sono sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 del codice del processo amministrativo per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare.
10. – Il ricorso è infondato per le ragioni appresso indicate.
10.1 - I quattro motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro reciproca connessione.
Con il primo motivo, la ricorrente contesta, siccome privo di fondamento, il sillogismo in base al quale l’Amministrazione, posto che il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e di conseguenza ha annullato il permesso di costruire n. 11/2021, ha dato esecuzione al giudicato ordinando la demolizione del manufatto e il ripristino dello stato dei luoghi in forza dell’art. 77 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11. L’interessata, a dimostrazione del fatto che il Comune sia venuto meno agli obblighi motivazionali e istruttori, richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 9243/2023, laddove il Giudice d’appello, in un caso asseritamente analogo, ha statuito che “il giudicato amministrativo formatosi … non ha conformato in senso vincolato l’azione amministrativa ad esso successiva che risulta, invece, connotata da un residuo margine di discrezionalità. Il giudicato, infatti, ha per oggetto il mero annullamento dei titoli edilizi e non si estende anche all’obbligo di demolizione delle opere realizzate sulla base dei titoli annullati”.
Con il secondo motivo d’impugnazione, la ricorrente deduce che, prima di adottare la diffida e l’ordine di ripristino, il Comune avrebbe dovuto valutare la possibilità di rilasciare un permesso di costruire “postumo”, così da sanare l’opera già realizzata; inoltre, l’interessata sostiene che il provvedimento gravato è illegittimo, non solo per avere ritenuto che il Comune fosse privo di qualsivoglia potere discrezionale all’esito del giudicato demolitorio, ma anche per non avere coinvolto la società ricorrente nel procedimento, onde consentirle d’instaurare un contraddittorio con l’Amministrazione in ordine al quomodo della rimozione dei vizi che, a giudizio del Consiglio di Stato, affliggevano l’originario permesso di costruire.
Con il terzo motivo di impugnazione, la ricorrente indica quale norma di riferimento, con funzione corrispondente all’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, l’art. 83 della legge regionale n. 11/1998, a mente del quale “In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il Sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, determinato dall’ufficio tecnico del Comune. L’integrale corresponsione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1 produce gli effetti della concessione in sanatoria”. La ricorrente ritiene che meriti di essere tutelato l’affidamento della società che ha realizzato un’opera nel convincimento di esservi legittimata. Sull’opportunità di tutelare l’affidamento del soggetto in buona fede si è pronunciato in varie occasioni il Consiglio di Stato, affermando i seguenti principi: “Rispetto al regime normale (demolitorio/ripristinatorio) per gli interventi sine titulo originariamente, il fondamento del regime speciale va rinvenuto, oltre che nell’impossibilità della demolizione con nocumento alle parti legittime della costruzione stessa, nella specifica salvaguardia dell’affidamento eventualmente riposto dall’autore dell’intervento circa la presunzione di legittimità e, comunque, sull’efficacia del titolo assentito. Sicché, per il titolo annullato in sede giurisdizionale, l’effetto conformativo, il quale discende dal decisum di annullamento, non comporta certo per il Comune l’obbligo sempre e comunque di disporre la demolizione di quanto realizzato in base al titolo annullato” (così Cons. Stato, Sez. VI. 9 aprile 2018, n. 2155). Nel caso di specie, l’Amministrazione resistente non avrebbe compiuto alcuna valutazione né in ordine alla emendabilità dei vizi rilevati dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2227/2025, né in ordine a eventuali sopravvenienze di fatto o di diritto.
Con il quarto motivo di impugnazione, la ricorrente – richiamata la sentenza n. 2227/2025 – deduce, tra l’altro, che non sarebbe stata oggetto di autonoma valutazione la possibilità di ritenere la concimaia una nuova costruzione funzionale all’ampliamento di aziende in atto. Il Comune avrebbe, quindi, dovuto valutare tale eventualità e, nel caso in cui si fosse posta la questione, avrebbe dovuto rispondere positivamente, in quanto la concimaia costituirebbe un ampliamento dell’azienda in atto, perfettamente funzionale e razionale, così come evidenziato dal giudizio di razionalità dell’Amministrazione regionale.
10.2 - I motivi di ricorso sopra compendiati sono privi di pregio.
L’annullamento in sede giurisdizionale del permesso di costruire determina la qualificazione di abusività delle opere edilizie realizzate in base ad esso, per cui l’Amministrazione comunale, stante l’efficacia conformativa, oltre che costitutiva e ripristinatoria, della sentenza del giudice amministrativo, è obbligata a dare esecuzione al giudicato, adottando i provvedimenti consequenziali, e, se è pur vero che questi ultimi non devono necessariamente avere a oggetto la demolizione delle opere realizzate, atteso che l’art. 38 del D.P.R. n. 380 del 2001 prevede una gamma articolata di possibili soluzioni, fa comunque capo all’Amministrazione l’obbligo di assumere determinazioni coerenti con il giudicato.
10.3 - Ciò posto, il provvedimento comunale datato 7 maggio 2025, recante diffida e ordine al ripristino dello stato dei luoghi e a demolire, risulta coerente con il giudicato amministrativo, nel quale il Consiglio di Stato ha rilevato, tra l’altro, che in relazione alla sottozona in questione non è prevista dalla tabella Eg4, ai sensi dell’art. 10, comma 3, delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore, la lettera y) “aree di stoccaggio reflui zootecnici e per la produzione di biogas”, sicché la concimaia non avrebbe potuto essere ivi realizzata.
10.4 - Non risulta pertinente il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 9243/2023 che ha riguardato il peculiare caso di un giudicato che non aveva conformato in senso vincolato l’azione amministrativa a esso successiva: in altri termini, il giudicato aveva imposto all’ente un mero obbligo di risultato, consistente nell’eliminazione dei riscontrati vizi di legittimità dei titoli edilizi e aveva demandato alla discrezionalità amministrativa il quomodo , ossia l’individuazione della modalità più opportuna, tra quelle consentite dall’ordinamento, per realizzarlo alla luce delle circostanze del caso concreto. Nell’esercizio della propria discrezionalità, l’Ente aveva disposto l’applicazione della sanzione pecuniaria che, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 380 del 2001, si pone come alternativa a quella demolitoria, al ricorrere dei presupposti ivi indicati.
Nel caso risolto dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 9243/2023, inoltre, l’eventuale demolizione della porzione di fabbricato oggetto di abuso avrebbe ridotto in modo significativo i livelli di sicurezza per la parte di fabbricato rimanente.
10.5 - Giova poi osservare che ove lo sviluppo attuativo del pregresso annullamento del permesso di costruire si incanali nell’alveo naturale della riduzione in pristino – che è la sola misura idonea ad arrecare una piena soddisfazione all’interesse pubblico alla rimozione delle opere in contrasto con la disciplina urbanistica ed edilizia e a soddisfare le esigenze di tutela del terzo – alcun onere di specifica motivazione ricade sull’amministrazione procedente (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 29 dicembre 2021, n. 2939), sicché anche la censura fondata su asserite carenze motivazionali del provvedimento deve essere respinta.
10.6 - Quanto alla possibilità di rilasciare un permesso di costruire “postumo” in sanatoria, non esiste nell’ordinamento un dovere dell’Amministrazione di valutare d’ufficio la possibilità di sanare un abuso edilizio. Infatti, la sanatoria costituisce un istituto eccezionale, attivabile solo su istanza del privato e solo in presenza del presupposto imprescindibile della doppia conformità, vale a dire la piena rispondenza dell’opera alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 24 novembre 2025, n. 9165).
10.7 - In via ulteriore, giova osservare che nel caso in esame l’Amministrazione non aveva alcun onere di instaurare il contraddittorio con la società ricorrente in ordine al quomodo della rimozione dei vizi rilevati, posto che la sentenza del Consiglio di Stato n. 2227/2025 ha evidenziato, con motivazione ampia, decisiva e non più contestabile, che le norme tecniche di attuazione del piano regolatore escludevano la realizzazione della concimaia nella sottozona in questione ( id est , Eg23), sicché l’eliminazione dei riscontrati vizi sostanziali del titolo edilizio potrebbe essere conseguita soltanto con la demolizione integrale del manufatto.
10.8 - Nel caso di specie non ricorrono poi i presupposti per l’applicazione dell’art. 83 della legge regionale n. 11/1998, in tema di cosiddetta fiscalizzazione dell’abuso.
Come è stato rilevato in giurisprudenza, i vizi cui fa riferimento l’art. 38 del D.P.R. n. 380/2001 – corrispondente per la Valle d’Aosta all’art. 83 della legge regionale n. 11/1998 – sono esclusivamente quelli che riguardano forma e procedura che, alla luce di una valutazione in concreto operata dall’amministrazione, risultino di impossibile rimozione. Il tenore letterale della norma giustifica l’operatività dell’eccezionale meccanismo di temperamento al più generale principio, in forza del quale la costruzione abusiva deve essere sempre demolita, solo dinanzi a vizi “delle procedure”, ossia quelle cause di invalidità attinenti al procedimento in senso stretto, rimanendo viceversa esclusi dall’operatività della deroga prevista dall’art. 38 del D.P.R. n. 380/2001 tutti quei vizi che involgano profili di compatibilità con le norme urbanistico-edilizie, che disciplinano, a loro volta, l’ an e il quomodo dell’attività edificatoria (cfr. Cons. Stato, Adunanza plenaria, 7 settembre 2020, n. 17). La fattispecie in esame ricade in quest’ultima casistica in ragione della presenza, non già di un vizio formale o procedimentale, ma di un vizio sostanziale: l’intervento si pone infatti in contrasto con la normativa urbanistica ed edilizia applicabile, sicché il Comune era tenuto a intimare la demolizione come automatica conseguenza dell’annullamento del permesso di costruire.
10.9 - L’invocata tutela dell’affidamento del privato attraverso l’eccezionale potere di sanatoria contemplato dall’art. 38 non può giungere sino a consentire una sorta di condono amministrativo affidato alla valutazione dell’amministrazione, in deroga a qualsivoglia previsione urbanistica, ambientale o paesaggistica, “pena l’inammissibile elusione del principio di programmazione e l’irreversibile compromissione del territorio, ma è piuttosto ragionevolmente limitata a vizi che attengono esclusivamente al procedimento autorizzativo, i quali non possono ridondare in danno del privato che legittimamente ha confidato sulla presunzione di legittimità di quanto assentito. A ciò si aggiunge, nei casi in cui l’annullamento del titolo sia intervenuto in sede giurisdizionale su istanza di proprietario limitrofo o associazioni rappresentative di interessi diffusi (giova sottolineare che l’art. 38 non si sofferma sulla natura giurisdizionale o amministrativa dell’annullamento), che la tutela dell’affidamento del costruttore, attraverso la fiscalizzazione dell’abuso anche in relazione a vizi sostanziali, di fatto vanificherebbe la tutela del terzo ricorrente, il quale, all’esito di un costoso e defatigante giudizio, si troverebbe privato di qualsivoglia utilità, essendo la sanzione pecuniaria incamerata dall’erario” (Cons. Stato, Adunanza plenaria, 7 settembre 2020, n. 17; cfr., altresì, Cons. Stato, Sez. VII, 9 gennaio 2024, n. 294; Cons. Stato, Sez. II, 19 gennaio 2024, n. 628; Cons. Stato, Sez. I, parere 30 giugno 2025, n. 664).
10.10 - Occorre poi considerare che, qualora il permesso di costruire sia stato annullato per vizi sostanziali, la “fiscalizzazione” dell’abuso è consentita solo nel caso in cui la restituzione in pristino risulti impossibile. Relativamente all’individuazione delle ipotesi che rendono impossibile la riduzione in pristino, la giurisprudenza ha chiarito che “nell’ambito delle conseguenze agli illeciti edilizi, deve rilevarsi come l’impossibilità di riduzione in pristino non possa che essere di ordine squisitamente tecnico costruttivo; diversamente opinando, l’art. 38 D.P.R. n. 380 del 2001 si presterebbe a letture strumentali, consentendo sanatorie ‘ ex officio ’ di abusi attraverso lo strumento dell’annullamento in autotutela del titolo edilizio originario” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 19 aprile 2022, n. 2919; Cons. Stato, Sez. VI, 4 gennaio 2023, n. 136; Cons. Stato, Sez. II, 19 settembre 2025, n. 7413).
Nel caso di specie non sussiste neanche il requisito della comprovata impossibilità di riduzione in pristino, posto che il provvedimento gravato riguarda l’intero immobile realizzato sine titulo e pertanto non è possibile ipotizzare danni per parti di edificio legittimamente costruite, né sono stati dedotti impedimenti di ordine tecnico.
10.11 - Anche la censura, con la quale la ricorrente deduce che non sarebbe stata oggetto di autonoma valutazione la possibilità di ritenere la concimaia una nuova costruzione funzionale all’ampliamento di aziende in atto, è priva di pregio, atteso che la sentenza del Consiglio di Stato n. 2227/2025, disattendendo la statuizione recata dalla sentenza del T.A.R. Valle d’Aosta n. 30/2022 sul punto, ha evidenziato che, nella sottozona in cui ricade l’intervento edilizio, non è prevista dalla tabella Eg4, ai sensi dell’art. 10, comma 3, delle NTA, la lettera y) “aree di stoccaggio reflui zootecnici e per la produzione di biogas”, sicché la concimaia non avrebbe potuto essere ivi realizzata, atteso che “la tabella Eg4 prevede la possibilità di realizzare nuove costruzioni per ampliamenti di aziende in atto e per manufatti interrati e accessori al fabbricato principale – a condizione che venga acquisito il giudizio di razionalità – ma la concimaia in parola non può essere considerata un accessorio o una pertinenza del fabbricato principale sia perché è incontestato che si situerebbe ad una notevole distanza rispetto all’edificio in cui è svolta l’attività principale (1,8 km) sia per la non coincidenza tra il concetto di pertinenza urbanistica e quello civilistico sicché, per costante giurisprudenza amministrativa, la pertinenza è invocabile unicamente in presenza di un manufatto «di modeste dimensioni, con funzioni soltanto accessorie dell’edificio principale, coessenziale quindi ad esso e privo di autonomo valore di mercato» (Cons. Stato, Sez. VI, 3 giugno 2019, n. 3716, Sez. VI, sent. n. 886 del 2023)”. Tali statuizioni, lungi dal lasciare spazio a una nuova valutazione discrezionale dell’Amministrazione, hanno definito il quadro giuridico della vicenda, escludendo anche la possibilità di ricondurre l’opera alla categoria delle nuove costruzioni legittime per ampliamento di aziende in atto, argomentazione che solo in questa sede viene prospettata per la prima volta dall’odierna ricorrente. Giova, inoltre, osservare che il fondo, su cui ricade la concimaia, è stato destinato a una nuova e autonoma costruzione e non già all’ampliamento di un manufatto aziendale già esistente, peraltro a una considerevole distanza dalla struttura asseritamente principale che risulta ricadere in un’altra sottozona di piano regolatore.
Alla luce del rilevato vizio sostanziale che inficia insanabilmente il permesso di costruire n. 11/2021, investendo l’intero manufatto realizzato, scolorano le censure attoree incentrate sulle ulteriori e autonome rationes decidendi che sorreggono la decisione del Consiglio di Stato n. 2227/2025 ( id est , il “difetto istruttorio” in ordine alla verifica che “l’attività della concimaia non abbia effetti sulla salubrità dell’ambiente circostante” e la mancata indizione della conferenza di servizi da parte del R.U.P.).
11. – Per quanto precede, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
12. – Attesa la peculiarità fattuale e giuridica della fattispecie esaminata, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NA AD, Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario
ES DO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES DO | NA AD |
IL SEGRETARIO