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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1061/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VETRANO ERNESTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 522/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gravina Di Catania - Viale Guglielmo Marconi 6 95030 Gravina Di Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZ.AD ADEM n. 272/2024 TARES 2013
- INTIMAZ.AD ADEM n. 272/2024 TARI 2014
- INTIMAZ.AD ADEM n. 272/2024 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 299/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato nel gennaio 2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione ad adempiere n. 272/2024, notificata il 29 novembre 2024, con la quale il Comune di Gravina di Catania intimava il pagamento della somma complessiva di € 1.466,05, relativa a TARES anno 2013, TARI anni 2014 e 2015, comprensiva di tributo, sanzioni, interessi e spese.
L'intimazione risultava fondata su precedenti avvisi di accertamento indicati come avviso n. F25/2017/1648 del 19.10.2017, notificato il 02.12.2017 (TARES 2013) e avviso n. 919 del 14.07.2021, notificato il 04.10.2021
(TARI 2014–2015).
Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto sotto plurimi profili, chiedendone l'annullamento.
Il Comune di Gravina di Catania depositava memoria in data 29 gennaio 2026 comunicaval'avvenuta risoluzione stragiudiziale del contenziosorichiedendo che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e quanto su esposto, Corte, in composizione monocratica dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Catania il 30 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
RN NO
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VETRANO ERNESTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 522/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gravina Di Catania - Viale Guglielmo Marconi 6 95030 Gravina Di Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZ.AD ADEM n. 272/2024 TARES 2013
- INTIMAZ.AD ADEM n. 272/2024 TARI 2014
- INTIMAZ.AD ADEM n. 272/2024 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 299/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato nel gennaio 2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione ad adempiere n. 272/2024, notificata il 29 novembre 2024, con la quale il Comune di Gravina di Catania intimava il pagamento della somma complessiva di € 1.466,05, relativa a TARES anno 2013, TARI anni 2014 e 2015, comprensiva di tributo, sanzioni, interessi e spese.
L'intimazione risultava fondata su precedenti avvisi di accertamento indicati come avviso n. F25/2017/1648 del 19.10.2017, notificato il 02.12.2017 (TARES 2013) e avviso n. 919 del 14.07.2021, notificato il 04.10.2021
(TARI 2014–2015).
Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto sotto plurimi profili, chiedendone l'annullamento.
Il Comune di Gravina di Catania depositava memoria in data 29 gennaio 2026 comunicaval'avvenuta risoluzione stragiudiziale del contenziosorichiedendo che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e quanto su esposto, Corte, in composizione monocratica dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Catania il 30 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
RN NO