Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 29/05/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 29 maggio 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Emanuele Burgada in sostituzione dell'avv. Annalisa Ciociani per parte appellante e l'avv. Fabrizio Pagniello per parte appalleto.
L'Avv. Burgada, per la parte appellante, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Pagniello, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta, in grado di appello, al n. 2721 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Luciano Mariani e dall'avv. Annalisa Ciociano che lo rappresentano e lo difendono in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
( ), elettivamente domiciliato CP_1 C.F._2 av o in Roma via Oglio n. 5, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio al fine di o CP_1 sentenza n. 745/2023 7.02.2023, con la quale il Giudice di pace di Civitavecchia aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da
“condannando parte convenuta al pagamento della somma CP_1
1.150,00, di cui € 400,00 per risarcimento danno da mancato godimento o disagevole utilizzo del balcone ed € 750,00 per risarcimento dei danni causati alle pareti dell'appartamento, oltre ad € 515,00 per CTU, nonché le spese di lite, liquidate in € 266,95 per spese esenti ed € 1.800,00 per compensi, comprensivi anche di quelli del procedimento per atp, oltre spese generali al 15%, IVA e CA come per legge”. Prestava acquiescenza in relazione alla condanna per il danno da mancato utilizzo del balcone e contestava la sentenza: 1) in quanto non vi era stata prova dei danni e del nesso causale in relazione alle infiltrazioni interne all'immobile dell'attore; 2) le spese del giudizio di atp non erano imputabili al convenuto in quanto estraneo al giudizio di istruzione preventiva, intentato nei confronti della di lui madre, già defunta al momento della instaurazione di quel giudizio;
3) le spese di lite del giudizio di primo grado erano state erroneamente liquidate. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o riformare la sentenza n. 745/2023 – cron. n. 2301/2023 (rep. n. 276/2023) emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Civitavecchia, in persona del dott. Giacomantonio Russo, nella causa civile R.G. N. 2731/2021, depositata in cancelleria il 27 febbraio 2023 e comunicata in data 2 marzo 2023, salvo che sul punto sul quale si è prestata acquiescenza, per le ragioni di cui in parte motiva e/o comunque dichiarare l'infondatezza della domanda proposta in primo grado dall'avv. . Con condanna al CP_1 pagamento in favore dell'appellante delle spe ado di giudizio”.
2.Si costituiva in giudizio chiedendo la conferma della CP_1 sentenza e il rigetto dell'ap dato in fatto ed in diritto.
3.Rilevata la natura documentale del gravame, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado e la causa veniva rinviata all'udienza odierna per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.L'appello è infondato. Il primo motivo di doglianza afferente il risarcimento dei danni per le infiltrazioni comparse all'interno dei locali dell'abitazione va respinto. Ed infatti condivisibilmente il Giudice di Pace ha ritenuto che il chiaro tenore delle fotografie in atti appare tale da desumere per collocazione ed estensione delle infiltrazioni la provenienza delle macchie dall'appartamento sovrastante. Del resto, il proprietario dei locali sovrastanti, oltre ad una generica contestazione e a riferimenti di scarso significato probatorio alla corrispondenza scambiata dalle parti, nulla ha dimostrato e allegato su possibili ricostruzioni o possibilità alternative, alla luce della conformazione e distribuzione delle macchie. Attesa la entità delle infiltrazioni e le caratteristiche delle pareti e dei soffitti interessati, la liquidazione dei danni per le spese di ripristino operata dal Giudice di Pace appare corretta, coerente ed adeguata. Il primo motivo di appello va, quindi, respinto.
5.Va anche respinto il secondo motivo di appello. Vale premettere che il Giudice di Pace ha ritenuta cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta risarcitoria connessa alle spese di ripristino delle infiltrazioni comparse sul balcone -in quanto le relative lavorazioni erano state eseguite dal nel corso del giudizio di primo grado- e ha liquidato, invece, il CP_2 da to utilizzo del balcone attinto dalle infiltrazioni nella somma di euro 450,00. Su tale parte della sentenza l'appellante ha espresso la propria acquiescenza alla sentenza di primo grado. Dunque, costituisce circostanza oggetto di giudicato la responsabilità del proprietario del balcone sovrastante per quanto concerne la causazione delle infiltrazioni sul soffitto del balcone dell'attore. A questo punto va richiamato che l'orientamento della Suprema Corte è nel senso che "Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. La parte vittoriosa ha, poi, diritto di vedersi rimborsate anche le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue" (Cass. ass. civ., Sez. II, Ordinanza, 19/07/2023, n. 21085; Cass. Civ. Sent. n. 14268/2017). Ne consegue che, essendo acclarata la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni al balcone, per il suo mancato godimento e per le infiltrazioni ai locali interni, allora le spese del giudizio di atp (compenso del ctu di euro 515,00 anticipato come da documentazione in atti da e spese legali da CP_1 liquidare secondo il Dm vigente) vanno rego soccombenza in capo al proprietario responsabile dell'appartamento sovrastante, a prescindere dalla sua convocazione e partecipazione nel precedente giudizio di accertamento preventivo, essendosi questo svolto per il necessario accertamento dei fatti di causa per i quali vi è stata soccombenza dell'odierno appellante (convenuto in primo grado). La sopravvenuta conoscenza della pregressa morte di non Persona_1 comporta una regolazione diversa delle spese del giudizio di atp, in quanto necessario, funzionale e pertinente all'oggetto del giudizio di merito e svoltosi senza colpa del ricorrente essendo tutte le notificazioni e comunicazioni di quel procedimento preventivo apparentemente pervenute alla destinataria
Persona_1 ivo è, in conclusione, infondato.
6.Va respinto, infine, il terzo e ultimo motivo di appello, in quanto la liquidazione delle spese di lite in euro 1.800,00 per compenso oltre accessori è del tutto in linea con la somma degli importi medi previsti dal DM vigente per il giudizio di atp e per il giudizio dinanzi al Giudice di Pace, tenuto conto di tutte le fasi svolte e del valore della somma accordata in primo grado all'attore.
7.In conclusione, l'appello va respinto con la conferma della sentenza di primo grado.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del DM vigente, del valore della causa e della attività in concreto svolta. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado di appello, così provvede:
-RIGETTA l'appello e CONFERMA la sentenza di primo grado n. 745/2023 emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia;
-CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle di appello da liquidarsi nella
[...]
00,00 per compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Fabrizio Pagniello difensore dichiaratosi antistatario;
-Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani