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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/09/2025, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 827/2022
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2^ SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 827/2022 promossa da:
P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ludovica Cesaroni e Alessio D'Amato ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Roma, in Via Nizza n. 159;
-Appellante- contro
C.F. Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall' Avv. Michele Binni ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Bologna, in Via Farini n. 24;
-Appellata e
Appellante incidentale-
e
(C.F. ) _3 P.IVA_3 pagina 1 di 19 ) Controparte_4 P.IVA_4 rappresentate e difese dagli Avv.ti Martin Cordella e Carlo Malossi ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo, sito in Modena, in Via Verdi n. 15;
-Appellate-
AD OGGETTO: CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE IN GRADO DI APPELLO – PAGAMENTO
SOMME – RISOLUZIONE – RISARCIMENTO DANNI
CONCLUSIONI come da note scritte per l'udienza cartolare del 08.10.2024:
APPELLANTE: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, In via principale annullare e/o revocare e/o riformare la Sentenza n. 2601/2021 resa dal
Tribunale di Bologna Sez. II, in persona del Giudice Dott. Marco Gattuso, in data 27.10.2021 e pubblicata in data 5.11.2021, nel giudizio al R.G. 1380/2020 Tribunale di Roma, nelle statuizioni di cui ai punti 3 e 4 del dispositivo e nei collegati passaggi motivazionali oggetto di impugnazione indicati nel presente Atto di appello e per l'effetto: i) per le ragioni esposte in narrativa accertato
l'inadempimento di agli obblighi discendenti dal contratto di Controparte_4 distribuzione sottoscritto con in data 3.8 - 19.10.2017 e, conseguentemente, Controparte_1 accertata la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 cod. civ. per inadempimento di
[...]
a far data dalla comunicazione del 25.2.2019 condannare la medesima Controparte_4 al pagamento in favore di a titolo di Controparte_4 Controparte_1 risarcimento del danno, della somma di Euro 4.687.562,6, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 9 ottobre
2002, n. 231; ovvero in subordine per le ragioni esposte nel presento atto, accertato il grave inadempimento di agli obblighi discendenti dal contratto di Controparte_4 distribuzione sottoscritto con in data 3.8-19.10.2017, dichiarare la risoluzione Controparte_1 del contratto ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. a far data dalla comunicazione del 25.2.2019 per il grave inadempimento di , per l'effetto, condannare la medesima Controparte_4 [...] al pagamento in favore di a titolo di risarcimento del Controparte_4 Controparte_1 danno, della somma di Euro 4.687.562,6, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231; ii) per le ragioni esposte in narrativa, accertata la responsabilità risarcitoria di , ex art. _3
2043 cod. civ., per il danno patito da e, per l'effetto, condannare CP_1 CP_1 _3
in solido con al pagamento in favore di
[...] Controparte_4 CP_1 della somma di Euro 4.687.562,6, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;
[...]
pagina 2 di 19 ovvero, in subordine, per le ragioni esposte nel presente atto, accertata la responsabilità risarcitoria di
, ex art. 2497 cod. civ., per il danno patito da affermarne la _3 CP_1 CP_1 responsabilità, in solido con al pagamento in favore di Controparte_4 CP_1 della somma di Euro 4.687.562,6, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;
[...]
iii) per le ragioni esposte in narrativa, accertata la sussistenza del credito di di Controparte_1
Euro 281.160,02 nei confronti di condannare quest'ultima società al Controparte_2 pagamento in favore di della somma di Euro 281.160,02, oltre interessi moratori Controparte_1 ex D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, ovvero in via subordinata, accertato il diritto di alla CP_1 restituzione degli importi versati a titolo di acconti e depositi, al netto degli acquisti effettuati a far data dal 16.6.2010, condannare le società convenute al pagamento nei confronti di CP_1 della somma di € 281.160,02 o del diverso importo che risulterà in corso di causa».
APPELLANTE INCIDENTALE: «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello intestata, adita ex adverso, contrariis rejectis, previe le più opportune e necessarie declaratorie ed accertamenti, 1) nel merito - respingere in toto ed in ogni suo specifico motivo o punto di doglianza il gravame spiegato da CP_1 avverso la sentenza del Giudice a quo per le ragioni ampiamente illustrate e dedotte in atti, ivi comprese le pregresse difese spiegate nell'interesse della parte nostra Assistita in entrambi i gradi di giudizio;
- respingere, siccome comunque infondate – e, in ogni caso, non provate – tutte le domande avanzate in causa da;
- respingere, parimenti, siccome comunque infondate – e, in ogni caso, CP_1 non pro-vate – tutte le domande formulate in causa da e da Controparte_4 _3 per le ragioni ampiamente illustrate e dedotte nei loro confronti in entrambi i gradi di giudizio e per quelle che si andranno a dedurre, a contrasto, nelle difese finali. In ogni caso, - accogliere l'appello incidentale ritualmente e tempestivamente dedotto nell'interesse di e, quindi, Controparte_2 riformare tutti i capi e le statuizioni dalla medesima impugnati e gravati della sentenza n. 2601/2021, dal Tribunale di Bologna, II Sezione Civile, resa inter partes il 27.10.2021, pubblicata il successivo
5.11.2021 (Repert. n. 3259/2021 in pari data), nel procedimento n. 1380/2020 di R.G., mai notificata;
e pertanto in via principale - accertare e dichiarare, pure in ratifica di quanto in punto già corretta- mente statuito dal Tribunale, che l'importo residuo degli acconti e dei depositi all'epoca dei fatti Contr pagati al Produttore a – somma oggi di pertinenza di CP_6 Controparte_2 all'esito della scissione della come da relativi progetto ed atto Parte_1 di scissione, agli atti di causa – a seguito e per effetto degli acquisti di veicoli nelle more effettuati da medesima, è pari a complessivi euro 148.248,02 (=euro 120.390,00 + euro 27.858,02) CP_1 ovvero a quell'ammontare diverso, maggiore o minore, che, a tal titolo, anche ex art. 1226 C.c., si pagina 3 di 19 riterrà corretto e/o equo e/o di Giustizia;
- accertare e dichiarare che per i Controparte_2 motivi ampia-mente illustrati e dedotti in atti, ha pieno diritto e titolo di trattenere ed incamerare, in termini definitivi, detto importo complessivo di euro 148.248,02 ovvero quell'ammontare diverso, Contr maggiore o minore, che, a tal titolo (acconti e depositi all'epoca dei fatti pagati al Produttore a parte di somma oggi di pertinenza di capitale Euro 148.248,02, interessi c.d. Controparte_1 commerciali Euro 32.980,10, compensi Euro 9.000,00, spese generali Euro 1.350,00, C.P.A. Euro
414,00, registrazione della Sentenza dal 29.11.2022, quanto alla somma di Euro 50.000,00;
[...]
all'esito della scissione della come da relativi Controparte_2 Parte_1 progetto ed atto di scissione), anche ex art. 1226 C.c., si riterrà corretto e/o equo e/o comunque di
Giustizia; - dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro CP_6 tempore, a pagare a a titolo di risarcimento danni, contrattuali ovvero extra- Controparte_2 contrattuali, per il nocumento dalla convenuta patito in dipendenza ed a causa dell'occorso sub judice, relativamente al mancato incasso del saldo-prezzo dovutole per i quaranta (40) veicoli , per Parte_2 cui è causa, la somma complessiva di euro 613.751,98 [=19.050,00 x n. 40 = 762.000,00 –
148.248,02] – ovvero quella diversa, maggiore o minore, che, anche ex art. 1226 C.c., si riterrà dovuta
o che parrà equa e di Giustizia – oltre interessi e rivalutazione monetaria all'effettivo soddisfo;
- dato atto che, con espressa riserva di ripetizione, senza rinuncia alcuna alle domande, eccezioni e difese svolte nel corso della presente controversia, all'unico fine di evitare la esecuzione forzata altrimenti prospettata da le ha pagato le seguenti somme per i seguenti titoli: CP_1 Controparte_2 pagando, altresì, per la di primo grado Euro 5.083,00, il tutto, quindi, per un esborso complessivo pari
a euro 191.992,12, - dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rap-presentante CP_1 pro tempore, alla restituzione – e, quindi, al pagamento – delle somme pagatele in corso di causa in forza della sentenza appellata e non sospesa ovvero Euro 191.992,12, oltre interessi commerciali fino al saldo effettivo, e ciò a decorrere dalle date dei singoli versamenti ut supra effettuati e documentati dall'Assistita di chi scrive e, dunque, dal 29.11.2022, quanto alla somma di Euro 50.000,00; dal
28.12.2022, quanto alla somma di ulteriori Euro 50.000,00; dal 30.01.2023, quanto alla somma di ulteriori Euro 50.000,00 e dal 6.03.2023, quanto alla somma di ulteriori 41.992,12. In via subordinata
Per l'inconcessa, comunque non creduta, ipotesi in cui anche l'Ecc.mo Giudicante in epigrafe, andando di diverso avviso, accolga, invece, la domanda restitutoria formulata da nei confronti CP_1 di confermando la condanna al pagamento di qualunque somma a beneficio Controparte_2 di ., - ferma e comunque ribadita la superiore domanda di accertare e dichiarare, pure in CP_7 ratifica di quanto in punto già correttamente statuito dal Tribunale, che l'importo resi-duo degli Contr acconti e dei depositi all'epoca dei fatti pagati al Produttore a – somma oggi di CP_6
pagina 4 di 19 pertinenza di all'esito della scissione della Controparte_2 Parte_1
come da relativi progetto ed atto di scissione – a seguito e per effetto degli acquisti di veicoli
[...] nelle more effettuati da medesima, è pari a complessivi euro 148.248,02 (= euro CP_6
120.390,00 + euro 27.858,02) ovvero a quell'ammontare diverso, maggiore o minore, che, a tal titolo, anche ex art. 1226 C.c., si riterrà dovuto e/o equo e/o di Giustizia, - dichiarare tenute e condannare, in via solidale fra loro, le due con-venute appellate, ed in Controparte_4 _3 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a garantire, manlevare e tenere indenne da ogni e qualsivoglia esborso e/o pagamento che la stessa sia condannata ad Controparte_2 effettuare a beneficio di per effetto, in conseguenza ed in relazione al presente CP_6 giudizio e all'emananda sentenza – restituzione acconti e/o depositi de quibus, spese legali ed eventuali C.T.U. compresi – ovvero a rifondergliene, comunque, l'intero ammontare, a titolo di risarcimento danni, contrattuali e/o extracontrattuali, nonché - dichiarare tenute e condannare, in via solidale fra loro, le altre due convenute appellate, ed in Controparte_4 _3 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a pagare a a titolo di Controparte_2 risarcimento danni, contrattuali ovvero extra-contrattuali, per il nocumento dalla medesima patito in dipendenza ed a causa dell'occorso sub judice, relativamente al mancato incasso del saldo-prezzo dovutole per i quaranta (40) veicoli , per cui è causa, la somma complessiva di 613.751,98 Parte_2
[=19.050,00 x n. 40 = 762.000,00 – 148.248,02] – ovvero quella diversa, maggiore o minore, che, anche ex art. 1226 C.c., si riterrà dovuta o che parrà equa e di Giustizia – oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di lite afferenti a entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi a carico della parte ovvero delle parti soccombenti rispetto alle domande svolte da oltre accessori di legge». Controparte_2
APPELLATA «In via preliminare: - nell'ipotesi in cui ritenesse Controparte_4 applicabile la disciplina ex art. 269 c.p.c. al caso di specie, autorizzare la chiamata in causa di
[...]
già comunque appellata nel presente giudizio, al fine di spiegare nei suoi confronti la Controparte_2 domanda di manleva di cui nel prosieguo, fissando all'uopo nuova udienza;
- accertare il difetto di Contr legittimazione passiva e comunque di titolarità del rapporto controverso da parte di oggi
[...]
con per le ragioni esposte in atti;
In via principale: - Controparte_4 Controparte_1 rigettare nel merito il gravame e respingere le domande di nei confronti delle Controparte_1 appellate in quanto infondate in fatto e in diritto e, in subordine, accertare Controparte_4
e dichiarare l'impossibilità di adempiere da parte di (oggi alla CP_8 Controparte_4 prestazione richiesta per le ragioni esposte in atti;
- rigettare nel merito le domande proposte da pagina 5 di 19 con l'appello incidentale nei confronti dell'appellata Controparte_2 Controparte_4
in quanto infondate in fatto e in diritto. In via principale subordinata: - nella denegata ipotesi di
[...] accoglimento, anche parziale delle domande attoree, condannare in via esclusiva Controparte_2
a risarcire/pagare direttamente l'attrice delle somme di cui risulterà creditrice, così manlevando
[...]
e tenendo indenne la società appellata per le ragioni esposte Controparte_4 nell'atto; - in ulteriore subordine, condannare a pagare in favore della Controparte_2 società appellata quanto da queste dovuto in favore dell'attrice». Controparte_4
LA CORTE
Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore Dott. Pietro Iovino, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. La società israeliana (anche solo citava in giudizio le società CP_1 CP_1 [...]
(all'epoca dei fatti anche solo Controparte_4 Parte_1
Contr
e anche solo sostenendo: _3 Controparte_2 CP_2
Contr
- d'avere intrapreso sin dal 2010 con la una trattativa diretta ad assicurare all'attrice la distribuzione in Israele di veicoli elettrici denominati , prodotti dalla medesima;
Parte_2
-d'avere verificato già nel 2010 l'incompatibilità di tali veicoli con la normativa israeliana e di aver Contr corrisposto alla 'importo di € 480.091,50 a titolo di contributo allo sviluppo delle modifiche necessarie per rendere il veicolo idoneo per il mercato israeliano, con l'intesa che lo stesso sarebbe stato imputato ad acconto dei futuri acquisti, oppure che, in caso di insuccesso, sarebbe stato restituito;
-d'avere svolto negli anni un'attività di lobbying e interlocuzione con il Ministero dei trasporti israeliano, al fine di ottenere la modifica della normativa;
Contr
-d'avere concluso, in data 3.08.2017, con la il contratto di distribuzione, parzialmente modificato il 19.10.2017, col quale la società italiana affidava alla società israeliana, sino al 3.08.2024,
l'incarico di promuovere, distribuire e commercializzare in Israele i veicoli contratto Parte_2 parzialmente eseguito con la consegna di alcuni modelli e l'ordinazione di altri;
Contr
-d'avere ricevuto in data 22.11.2018 una comunicazione dalla (le cui quote erano state nel contempo integralmente acquisite dalla società tedesca , pure convenuta in giudizio) _3 della sua volontà di non procedere più alla produzione e distribuzione dei detti veicoli Parte_2 avendo ceduto il progetto ad altra società, offrendo soltanto l'evasione degli ordini già pervenuti e la distribuzione in futuro di veicoli Zero Opensky, sostitutivi dei primi;
pagina 6 di 19 -d'avere rifiutato tale offerta, in data 25.02.2019, comunicando l'avvenuta risoluzione per inadempimento della convenuta e formulando richiesta di risarcimento dei danni patiti, ravvisando nella condotta di controparte una grave violazione dei doveri di leale collaborazione e buona fede nell'esecuzione del contratto, in particolare per avere taciuto la pendenza di trattative per l'acquisizione della società da parte dell' e per avere interrotto repentinamente e _3 senza preavviso l'esecuzione del contratto di distribuzione senza tenere conto degli impegni presi con l'attrice e degli ingenti costi già sostenuti in funzione dell'affare de qua.
In conclusione, l' chiedeva al Tribunale di accertare che la risoluzione del contratto CP_1
Contr intervenuto fra l'attrice e la poi, fosse da imputare a Controparte_4 quest'ultima, con conseguente sua condanna al risarcimento dei danni sofferti (indicati in €
4.687.562,60) e, altresì, la condanna in solido dell'altra convenuta, , per illecito ex _3 art. 2043 c.c.; chiedeva, inoltre, la condanna della convenuta alla ripetizione Controparte_2 dell'importo residuo di € 291.160,02 già versato dall'attrice nel maggior importo di € 480.091,50 a titolo di acconto sui futuri acquisiti.
B. Si costituivano tempestivamente le società convenute e Controparte_4
, con un'unica comparsa di costituzione e risposta, nella quale rappresentavano: _3
Contr
- come la convenuta avesse acquistato nel 2018 le quote sociali della divenuta _3 nel contempo previa scissione della stessa, avvenuta in data Controparte_4
29.10.2018, e scorporo del ramo di azienda relativo, fra l'altro, all'operazione commerciale oggetto di causa e sua acquisizione dalla neocostituita CP_2
- come in seguito alle rimostranze di , le parti avessero ulteriormente precisato, con un CP_1
Contr Amendement Agreement del 13.03.2019, come nella on fosse rimasto alcun rapporto di credito o di debito relativo all'operazione commerciale intrapresa con l' , da intendersi integralmente CP_1 rimasta in capo alla con espressa manleva da parte di quest'ultima; CP_2
- come l'accordo di distribuzione non contenesse né delle clausole di esclusività né un obbligo minimo Contr di vendita a carico della ma soltanto un obbligo in capo all' di acquistare «almeno 1 CP_1
(uno) veicolo», né diritti dell'attrice in relazione alle attività di distribuzione e pubblicità, essendo inoltre espressamente previsto che «il rivenditore dichiara che in caso di risoluzione del contratto per qualsiasi causa non avrà diritto ad alcun rimborso compenso e/o indennità di avviamento o qualsiasi altra indennità»;
- come in corso di esecuzione del contratto non fossero state deliberate delle modifiche, per cui, peraltro, le parti avevano indicato la necessità di forma scritta (art. 14.3);
pagina 7 di 19 - come non sussistessero i presupposti oggettivi e soggettivi di un illecito aquiliano in capo alla
, chiedendo la reiezione di tutte le domande e, comunque, autorizzazione a chiamare _3 in causa in manleva l'altra convenuta già citata, la CP_2
C. Si costituiva la convenuta la quale negava ogni responsabilità in ordine all'avvenuta CP_2 risoluzione del contratto, rilevando semmai come il lungo tempo decorso dall'inizio delle trattative fosse imputabile all'inerzia della stessa , come non fosse mai cessata la produzione dei CP_1 veicoli , e contestava altresì il quantum del credito restitutorio vantato dall'attrice, eccependo Parte_2 comunque la compensazione con proprio credito di natura risarcitoria, in relazione al quale svolgeva anche domanda riconvenzionale, ritenendo di aver il diritto di ottenere il pagamento del prezzo dei 40 veicoli ancora in sospeso in relazione al primo ordine.
D. Con sentenza n. 2601/2021, il Tribunale di Bologna 1) rigettava la domanda attorea proposta nei confronti delle convenute e;
2) accoglieva Controparte_4 _3 parzialmente la domanda attorea proposta nei confronti della CP_2
E. Avverso la suddetta sentenza propone appello l' , sostenendo l'errata interpretazione del CP_1 contratto di distribuzione per aver il Giudice violato i canoni ermeneutici ex artt. 1362 e ss. c.c., laddove avrebbe dovuto, invece, indagare la funzione economico-individuale del negozio e la corrispondenza intercorsa tra le parti, dalle quali emergerebbe l'imputabilità della risoluzione in capo alla produttrice, con tutte le conseguenze risarcitorie del caso.
F. Si costituisce in giudizio la sostenendo l'infondatezza dell'appello principale in fatto ed CP_2 in diritto, in relazione all'interpretazione del contratto di distribuzione, e proponendo appello incidentale con peculiare riguardo 1) sia alla ricostruzione del momento dello scioglimento del contratto di distribuzione, che andava invece imputa all'appellante principale;
2) sia al ruolo e alla condotta singolarmente tenuti da ciascuna delle altre parti in quel peculiare passaggio;
3) sia, sempre consequenzialmente, al rigetto della domanda riconvenzionale risarcitoria di formulata dal CP_2 duplice profilo della pretesa di trattenere gli acconti pagati da in relazione alla vendita dei CP_1 veicoli, oltre che della invocata condanna del cessato Distributore al pagamento del loro saldo prezzo –
e della istanza di manleva e/o, comunque, risarcitoria, formulate, in via subordinata, versus
, per il caso di ravvisata imputabilità dell'occorso alle due società anziché ad P_ _3
, come richiesto in via principale. CP_1
G. Si costituiscono altresì in giudizio e _3 Controparte_4 sostenendo la totale estraneità alla vicenda de qua, non essendo mai subentrate in alcun rapporto con e come nessuna responsabilità potesse essere loro imputata a titolo solidale per gli ordini CP_1 pendenti prima del closing, in ragione delle chiare determinazioni in sede di scissione, per cui venivano pagina 8 di 19 attribuiti a utti gli acconti e i depositi ricevuti in relazione all'affare , fra cui anche CP_2 Parte_2 specificamente gli acconti ricevuti da . CP_1
H. In data 8.11.2022, la Corte rigettava l'istanza ex art. 283 c.p.c. proposta dall'appellante incidentale ritenendo che«la delibazione dei motivi di gravame non consenta di ravvisare la riformabilità dell'impugnata sentenza in termini di manifesta erroneità della stessa;
che in siffatta situazione neppure debba procedersi alla valutazione del periculum in mora poiché ciò determinerebbe ingiustificata deroga al principio della provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado stabilita dalla legge. Tale presupposto, peraltro, è allegato in modo generico con riferimento alla mancanza di patrimonio della società appellante per il caso di condanna della stessa alla restituzione della somma dovuta in forza della sentenza (condizione che non risulta diversa da quella in cui la stessa versava all'epoca dei lunghissimi rapporti precontrattuali) e senza allegazione del pericolo di alcun pregiudizio ulteriore e diverso da quello conseguente all'esecuzione della sentenza».
I. All'esito delle conclusioni, precisate dalle parti con note scritte per l'udienza dell'8.10.2024, la Corte tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella estensione massima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La causa de qua ha ad oggetto una complessa vicenda commerciale intercorsa originariamente tra la società israeliana e la società italiana CP_1 [...] le quali per un lungo periodo – dal 2010 al 2017 – portavano avanti una Parte_1 complessa interlocuzione, dovuta alla necessità di ottenere l'omologazione ministeriale per la Contr circolazione dei veicoli elettrici, prodotti dalla in Israele, dove la società israeliana aveva intenzione di distribuirli. Per tale ragione, posto che i primi veicoli proposti dalla produttrice non avrebbero ottenuto tale omologazione per via di alcune restrizioni esistenti nella normativa israeliana,
l' versava l'importo di € 480.091,50 in favore della produttrice italiana al fine di apportare le CP_1 opportune modifiche al veicolo elettrico, con l'intesa di qualificare tale somma come acconto sui futuri ordini o, in caso di risoluzione del contratto, come somma da restituire. Ottenuta l'omologazione, le parti addivenivano, in data 3.08.2017, alla stipulazione della versione definitiva di un contratto di Contr distribuzione, con il quale l' acquistava dalla veicoli elettrici denominati da CP_1 Parte_2 distribuire in Israele e al quale veniva data parziale esecuzione con la consegna di alcuni modelli e l'ordinazione di altri.
pagina 9 di 19 1.1 In data 6.11.2018, la società di diritto tedesco, , diventava l'unico socio _3
Contr della produttrice della quale mutava anche il legale rappresentante amministrativo (già appartenente alla famiglia e referente, insieme alla dirigenza commerciale, della società CP_2 israeliana). Contr 1.2 In data 13.03.2019, la già facente parte del gruppo operava una scissione CP_2 del ramo d'azienda, che conteneva i rapporti con l' in favore della società e poco CP_1 CP_2 tempo diveniva Controparte_4
Contr 1.3 In data 22.11.2018, l' riceveva una comunicazione dalla on la quale la CP_1 informava che non avrebbe più prodotto i veicoli , offrendo però l'evasione degli ordini già Parte_2 pervenuti e la distribuzione in futuro di veicoli del nuovo modello, denominato Zero Opensky, che avrebbe sostituito il primo. Contr 1.4 In data 26.02.2019, non ritenendo l'offerta formulata dalla ufficientemente idonea,
l' decideva di risolvere il contratto di distribuzione per inadempimento della produttrice e le CP_1 inoltrava una richiesta di risarcimento per i danni in conseguenza patiti e legati agli impegni economici sostenuti e sostenendi per la commercializzazione del veicolo e per le mancate vendite.
1.5 L'excursus storico-fattuale appena descritto risultava, a parer della Corte, necessario al fine di comprendere le rispettive posizioni societarie e per meglio definire le pretese sia dell'odierna appellante principale sia dell'appellante incidentale. La prima, infatti, già attrice in primo grado, Contr decideva di convenire in giudizio l' (già l' e la Controparte_4 _3 chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare che la risoluzione del contratto di CP_2 distribuzione fosse dipesa dalla scorretta condotta della prima consistita, a suo dire, in una grave violazione dei doveri di leale collaborazione e buona fede nell'esecuzione del contratto, e per avere, sempre a suo dire, taciuto la pendenza di trattative per l'acquisizione della società da parte dell' e per avere interrotto repentinamente e senza preavviso l'esecuzione del _3 contratto di distribuzione senza tenere conto degli impegni presi e degli ingenti costi dalla stessa già sostenuti in funzione dell'affare de qua. L' chiedeva altresì la condanna in solido della CP_1 società tedesca per illecito ex art. 2043 c.c. e, infine, della er la ripetizione dell'importo di CP_2
€ 291.160,02 già versato dalla stessa a titolo di acconto sui futuri acquisiti.
1.6 Il Tribunale di Bologna rigettava la domanda attorea proposta nei confronti dell' _3
e dell' Infatti, a seguito di un'approfondita disamina circa i
[...] Controparte_4 poteri ed i doveri discendenti dal contratto di distribuzione – qualificato come contratto quadro – il Contr Giudice addiveniva alle seguenti considerazioni: a) non si evinceva che la avesse assunto l'obbligazione di consegnare alla controparte un numero minimo di veicoli;
b) non emergeva la pagina 10 di 19 Contr specifica obbligazione di i accettare gli ordini inoltrati dalla controparte;
c) non era previsto un diritto d'esclusiva del distributore israeliano;
d) non era previsto un obbligo a contrarre;
e) prevedeva la necessarietà della forma scritta per ogni ulteriore accordo o modifica.; e) era esclusa ogni forma di indennizzo o risarcimento in caso di risoluzione del rapporto.
1.6.1 Il Giudice riteneva, pertanto, come la risoluzione del contratto fosse intervenuta a seguito della proposta di modifica della vettura – condotta legittima in quanto consentita dal testo contrattuale – ma non accettata dalla distributrice, che si determinava conseguentemente a risolvere il contratto.
Il Tribunale accoglieva, invece, parzialmente la domanda attorea proposta nei confronti della avente ad oggetto la restituzione di quanto pagato a titolo d'acconto per i veicoli non CP_2 consegnati.
1.7 Avverso la sentenza propone appello l' , lamentando l'errata interpretazione del CP_1 contratto, così come effettuata dal primo Giudice, in quanto da una diversa lettura delle disposizioni contrattuali e da una corretta disamina della corrispondenza e-mail emergerebbe, a suo dire, la prova Contr secondo la quale i sarebbe obbligata a produrre n. 185 veicoli, ragion per cui la messa fuori produzione di quella vettura avrebbe spinto l'appellante a risolvere il contratto. L'appellante censura, dunque, la sentenza nel suo punto principale afferente al mancato riconoscimento dell'an della domanda risarcitoria, posta al vaglio del Tribunale, e prosegue sviluppando argomentazioni relative al quantum. Infatti, l'appellante si sofferma, per un verso, sulla presunta erronea interpretazione del contratto di distribuzione, in cui sarebbe incorso il Giudice, e, per un altro, sulla non condivisibilità della statuizione avente ad oggetto la condanna della a restituire solo parzialmente quanto CP_2 rivendicato dal cessato distributore circa gli acconti ed i depositi versati per l'acquisto dei veicoli. A parer dell'appellante, infatti, dalla documentazione allegata agli atti emergerebbero degli elementi indicativi della volontà delle parti di impegnarsi reciprocamente e, in particolare, a) gli investimenti Contr eseguiti da e da er lo sviluppo di un modello di veicolo compatibile con la normativa CP_1 israeliana;
b) il deposito, versato da nel 2010, di Euro 444.000,08 per l'acquisto di n. 185 CP_1 veicoli;
c) il business plan 2012-2016 redatto dal Gruppo Tazzari, in cui si legge come la previsione di vendita fosse di “più di mille auto in 4 anni con la sostanziale possibilità che diventi il primo mercato per numero di auto e redditività”.
2. L'appello principale è infondato per le ragioni che seguono.
2.1 Preliminarmente, la Corte osserva come, con note scritte depositate per l'udienza dell'8.10.2024, i difensori delle convenute e davano Controparte_4 _3
pagina 11 di 19 atto dell'intervenuto fallimento della seconda, dichiarato dal Tribunale di Darmstadt in data 1.04.2024, ragion per cui chiedevano l'interruzione del processo nei suoi confronti.
Pertanto, ai sensi dell'art. 299 c.p.c., la Corte dichiara l'interruzione del giudizio limitatamente alla posizione processuale di e alla domanda di condanna in solido ex art. 2043 c.c. _3 proposta dall'appellante nei suoi confronti.
3. Relativamente alle altre posizioni, quella nei confronti di e Controparte_4 quella nei confronti di i osserva quanto segue. CP_2
Contr 3.1 In ordine al primo rapporto – ovverosia quello intercorrente tra l'allora produttrice
(divenuta per l'appunto e la distributrice – come Controparte_4 CP_1 correttamente statuito dal primo Giudice, anche la Corte ritiene fondamentale procedere con l'analisi del contratto di distribuzione stipulato dalle parti in data 3.08.2017, in modo da chiarire definitivamente se ed a chi sia imputabile la risoluzione dello stesso e, conseguentemente, se abbia o meno CP_1 diritto al risarcimento dei danni asseritamente patiti e richiesti.
3.2 In primis, la Corte intende rimarcare e condividere la qualificazione giuridica data dal primo Giudice, il quale ha definito il testo contrattuale de quo come contratto quadro, trattandosi, nello specifico, di un accordo commerciale con il quale un produttore concede ad un distributore il diritto di vendere i suoi prodotti in una determinata area geografica, fungendo tale accordo come possibile base per futuri contratti esecutivi come ordini e conferme d'ordini, senza la necessità di rinegoziare i termini principali ad ogni transazione.
3.3 Dalla disamina del testo contrattuale emerge ictu oculi la semplicità e la brevità delle clausole in esso contenute, le quali permettono alla Corte di dedurre la comune volontà delle parti di non essere intenzionate ad obbligarsi rigidamente l'una all'altra. Ciò, del resto, ha la sua spiegazione razionale nel fatto che la distribuzione in Israele si dimostrava particolarmente difficile per le significative restrizioni alla circolazione dei veicoli elettrici, tanto è vero che nel corso dei sette anni precedenti i contratti di distribuzione stipulati tra le parti si sono via via assottigliati quanto ad obbligazioni reciproche, giungendo alla versione finale oggi in contesa, che oggettivamente si limita ad una disciplina scarna ed essenziale, senza precisi vincoli e con facoltà di mutamento della versione dei veicoli da produrre e distribuire e di scioglimento del rapporto senza alcuna penale o risarcimento del danno. Pattuita espressamente è altresì l'intesa che il contratto di distribuzione de quo sostituisse tutte le precedenti intese e pattuizioni nelle more succedutesi.
pagina 12 di 19 3.4 Ciò posto, risultano di fondamentale rilevanza tre articoli: a) l'art. 1, in quanto prevede che Contr cegliesse il proprio distributore senza esser obbligato ad alcun tipo di esclusività1; b) l'art. 2, il quale prevede che “lo scopo dell'accordo è esclusivamente il veicolo elettrico modello CP_10 Contr Contr
e tutti i futuri veicoli elettrici prodotti da progettati e costruiti solo da 2; c) l'art. 8.3, il
[...]
quale sancisce che «a titolo di contropartita per l'acquisizione dei diritti di distribuzione nel territorio, il distributore si impegna a comprare almeno 1 veicolo TAZZARI modello Zero City, da acquistare e pagare entro 30 giorni dall'approvazione del prodotto per la vendita in Israele, per il raggiungimento del quale il distributore ha sei mesi»3. Rilevanza riveste, poi, anche il fatto che il contratto non prevede neppure l'obbligazione del produttore di evadere tutti gli ordini del distributore, essendo previsto all'art.
9.2 il diritto del produttore di accettare o rifiutare l'ordine entro un termine4. Aspetti questi tutti peraltro ben messi in luce dal Tribunale nell'interpretazione del contratto e nell'indagine sulla comune intenzione delle parti.
3.4.1 Le citate clausole permettono alla Corte di smentire sin da subito quanto riferito Contr dall'appellante circa l'obbligazione assunta da di fornire n. 185 veicoli, in quanto non Contr espressamente prevista dal contratto, e di asserire pacificamente come la osse libera di produrre e, dunque, fornire alla distributrice, anche altri e diversi modelli di veicoli elettrici, oltre ai c.d. Zero Contr City. Pertanto, la condotta realizzata dalla consistita nella comunicazione alla distributrice del futuro cambio modello – può definirsi perfettamente legittima.
A fortiori, non si comprende in che modo gli artt.
4.3 e 4.4 del contratto citati dall'appellante, i quali prevedevano che «anche dopo il termine del contratto, il Distributore si obbligava a prestare nei confronti di tutti i compratori, subcompratori, proprietari, guidatori e, in generale, al PRODOTTO nel
Territorio una garanzia efficiente» e che «il DISTRIBUTORE si obbliga a condurre una compagna di Contr richiami o azioni similari riguardanti i TAZZARI veicoli nel Territorio, quando richiesto da , possano far riferimento ad un qualche tipo di obbligo a contrarre.
3.5 Parimenti legittima risulta esser stata la condotta realizzata dall' . Quest'ultima, CP_1
Contr infatti, ricevuta la comunicazione da parte della ha inteso risolvere il contratto, in quanto non interessata al nuovo modello propostole. 4. In ogni caso, in disparte da ogni considerazione circa la condotta tenuta dall'una o dall'altra parte, risultano dirimenti ai fini del decidere due articoli: a) l'art. 13 secondo il quale «il distributore dichiara che, alla cessazione del rapporto contrattuale per qualsiasi causa, non avrà diritto ad alcun rimborso, compenso e/o indennità di avviamento o altro indennizzo»5; b) l'art. 14.3 che prevede, a pena di nullità, l'obbligo della forma scritta per ogni eventuale modifica all'accordo.
4.1 In base al primo, risulta evidente come la cessazione del contratto non dia luogo ad alcun tipo di risarcimento, indipendentemente dalla causa che l'ha determinata. Pertanto, anche nel caso in Contr cui si aderisse alla tesi dell'appellante principale e, dunque, si ritenesse che la condotta della bbia integrato gli estremi del grave inadempimento – e così non è – comunque l' non avrebbe CP_1 diritto ad alcun indennizzo, risarcimento, remunerazione o indennità, a norma dell'art. 13.
Ne consegue che corretta è la decisione del Tribunale quando afferma <Tale disposizione contrattale chiarisce e circoscrive il perimetro delle obbligazioni assunte dalle parti, escludendo che le stesse si siano obbligate a concludere un numero determinato di contratti, sicché è del tutto inconferente al riguardo il richiamo dell'attrice al principio di cui all'art. 1229 c.c., atteso che qui non si verte in ipotesi di esonero della responsabilità per l'inadempimento d'una obbligazione effettivamente assunta dalla parte. Dall'attento esame del regolamento voluto dalle parti non emerge, infatti, uno specifico obbligo in capo al produttore a accettare gli ordini sino al termine indicato dalle parti del 3 agosto 2024. In forza del contratto, in conclusione, non può dirsi che le parti abbiano inteso obbligarsi a perfezionare un numero minimo di contratti, e, anzi, hanno inteso assicurare ad entrambe le parti la più ampia libertà negoziale, consentendo al produttore di rivolgersi in costanza di contratto anche ad altri distributori, non impegnandolo ad accettare gli ordini, prevedendo che il contratto potesse avere ad oggetto anche diversi modelli, stabilendo in modo espresso e univoco la possibilità di provocare la risoluzione del contratto senza alcun diritto delle parti a qualsiasi rimborso o indennità di alcun tipo, venendo esclusa in caso di risoluzione del contratto quadro ogni «reimbursement, remuneration and/or goodwill indemnity or any other indemnity». >> (Cfr. Sentenza pag. 7/8).
Affermazione questa che l'appello non è in grado di scalfire o validamente contrastare.
4.2 Il secondo, invece, inserito all'interno dell'art. 14 rubricato “Final clauses”, ha una evidente funzione di chiusura del testo contrattuale, laddove sancisce che l'unica forma valida per eventuali modifiche dell'accordo è quella scritta, a pena di nullità. Risultano, pertanto, inconferenti le tesi addotte dall'appellante principale in ordine all'asserita condotta tenuta dalle parti successivamente alla stipulazione del contratto, quale presunta e pretesa fonte della sua invocata integrazione nel senso 5 art. 13. «Agreement termination. The DEALER declares that, upon agreement termination for whatever cause, it shall not be entitled to any reimbursement, remuneration and/or goodwill indemnity or any other indemnity» pagina 14 di 19 Contr dell'assunzione, da parte di di obblighi di vendita nei confronti di , in quanto non CP_1 esistendo, agli atti, alcun altro testo contrattuale/accordo sottoscritto dalle parti, l'unico contratto di riferimento è quello oggetto della disamina de qua.
5. In ordine al primo rapporto, in Controparte_11 conclusione, la Corte ritiene che la distributrice sia legittimamente receduta dal contratto di distribuzione a seguito della comunicazione, da parte della produttrice, della cessata produzione dei veicoli e la sostituzione di questi con altri veicoli, denominati Zero Opensky, non avendo la Parte_2 prima alcun interesse a distribuire tale secondo modello, avendo già predisposto tutta una serie di attività – commerciali, pubblicitarie – volte alla promozione del veicolo , per il quale aveva Parte_2 altresì versato un consistente anticipo, che sarà oggetto di disamina a seguire. Parimenti è priva di Contr responsabilità la er aver realizzato una condotta consentita dal contratto, in particolare dall'art. 2, il quale enucleava come scopo dell'accordo fosse esclusivamente il veicolo elettrico modello Zero City Contr e tutti i futuri veicoli in sostituzione prodotti dalla
5.1 Per tali ragioni, la Corte ritiene che nessuna colpa possa essere addebitata in capo Contr all'appellante o alla convenuta (già e, pertanto, l'appello, Controparte_4 relativamente alla domanda di accertamento della responsabilità della controparte e conseguente domanda di risarcimento danni, non può trovare accoglimento e andrà rigettata, come correttamente affermato dal Tribunale.
5.2 Infine, va ricordato quanto già brevemente anticipato in precedenza e proprio per la finalità investigativa del comune intento delle parti, che il contratto del 2017 sostituiva qualsiasi altro accordo
“scritto o verbale o implicito” in precedenza intervenuto tra le parti6, che val la pena ricordare essere due società solide e strutturate nonché di evidente pari peso contrattuale.
Ne consegue che l'appello non convince quando ricerca aliunde elementi di non chiaro ed inequivoco inquadramento per diversamente opinare e che la statuizione di prime cure è corretta e condivisibile quando sostiene che <Il canone di cui all'art. 1362 c.c. non legittima affatto una interpretazione in aperto contrasto col dato letterale, men che meno ove il contratto sia stato perfezionato fra due parti aventi pari forza contrattuale, aventi entrambe specifiche cognizioni tecnico- giuridiche e la possibilità di accedere a specifica assistenza tecnico-giuridica. I principi di buona fede
e correttezza nell'esecuzione del contratto non consentono nel caso di specie di assumere sussistente una obbligazione che le parti non hanno inteso assumere ma hanno, anzi, evidentemente escluso, come emerge dal chiaro tenore della clausola n. 13, per cui, sul presupposto che le parti mantenevano piena 6 art. 14.1: «the present agreement shall replace any other written or verbal or implicit agreement that may have intervened between the parties on the same subject-matter regulated by the present agreement» pagina 15 di 19 autonomia negoziale e libertà contrattuale in ordine all'evasione di eventuali ordini, stabilivano espressamente che in caso di cessazione del contratto «per qualsiasi causa» il distributore non avrebbe avuto diritto ad alcun risarcimento.>> (Cfr. Sentenza pag. 8/9).
Ne consegue, quindi, che il contratto del 3 agosto 2017 configura certamente un contratto quadro, che disciplina i rapporti fra le parti sino al 3 agosto 2024, e che univocamente e consapevolmente, visti i trascorsi travagliatissimi per i rigidi paletti, posti dall'establishment israeliano, omette la previsione di una obbligazione delle due parti a contrarre ed espressamente esclude un diritto del distributore al risarcimento dei danni in caso di recesso della controparte dal contratto quadro.
5.3 Infine, pur essendo astrattamente possibile derogare, anche verbalmente o per comportamenti concludenti, alla clausola con cui le parti contrattuali convengano una determinata forma per future intese, nella specie l'appellante non è stata in grado di fornire la prova di pretesi accordi verbali, per quanto, va ribadito, è scarsamente verosimile che le parti non abbiano lasciato alcuna traccia scritta di essi, come del resto l'ampio carteggio hic et inde prodotto dimostra e come è consuetudine delle contrattazioni commerciali di una simile importanza economica specie internazionali. Ad ogni modo è evidente che il relativo capitolo per prova testimoniale indotto è assolutamente ed insanabilmente generico, non essendo indicati neppure i soggetti fra cui sarebbe stato raggiunto l'accordo contrattuale, né i tempi, né le modalità, sicché trattasi di capitolo di prova manifestamente inammissibile (cap. 8, seconda memoria istruttoria attrice: «vero che il quantitativo di Contr automobili che e oncordavano di vendere sul territorio israeliano era circa 120 veicoli CP_1
l'anno?») e ben ha fatto il Tribunale a ritenerlo tale con decisione lucida e condivisibile, perché
l'assenza di connotati spazio-temporali e personali rende impossibile, tra l'altro, l'articolazione di una prova contraria. Ciò va detto non senza tralasciare un certo comportamento ondivago dell'appellante circa i pretesi minimi contrattuali (185 o 120 veicoli ?).
6. In ordine al rapporto intercorrente tra l' e la , dunque, alla domanda CP_1 CP_2 di restituzione – oggetto sia dell'appello principale sia dell'appello incidentale – avente ad oggetto la Contr richiesta di restituzione di quanto pagato dall' in favore della titolo di acconto sui CP_1 futuri acquisti, occorre chiarire quanto segue.
6.1 È preliminarmente opportuno specificare come sia pacifico, in quanto non contestato da Contr nessuna delle parti, che l' abbia effettivamente versato alla controparte 'importo di € CP_1
480.091,50, a titolo di acconto sui futuri acquisti. Altrettanto pacifica, in quanto provata (doc. 49-50 Contr fasc. appellante), è l'avvenuta scissione della del ramo d'azienda facente capo ai rapporti intercorrenti con l' , in favore della beneficiaria la quale ha, dunque, acquisito i CP_1 CP_2 crediti ed i debiti della società scissa. pagina 16 di 19 6.2 Sul punto si distingue, da un lato, la posizione dell' che ritiene di aver diritto CP_1 alla restituzione dell'importo totale, pari a € 281.160,02, laddove, a suo parere, la decisione impugnata sarebbe illogica nella parte in cui afferma che dall'importo assegnato in sede di scissione andrebbe detratto il prezzo dei veicoli da essa acquistati, quantificato in € 132.912,00, e, dall'altro, la posizione della la quale ritiene di nulla dovere alla prima, in quanto le imputa l'inadempimento del CP_2 contratto di distribuzione e, conseguentemente, ritenendola responsabile della risoluzione, ritiene abbia il diritto di trattenere la somma.
6.2.1 Al fine di una migliore comprensione della decisione, la Corte intende procedere dapprima con una breve disamina della pretesa di ribadendosi come non si ravveda, nel CP_2 caso di specie, alcuna responsabilità né in capo all' né in capo alla , CP_1 Controparte_12 in quanto entrambe hanno realizzato delle condotte legittime, per le ragioni già esposte. Pertanto,
l'appello incidentale della isulta infondato sia con riferimento alla sua pretesa di non dover CP_2 restituire quanto richiesto dall' sia con riferimento alla propria domanda riconvenzionale CP_1 proposta in primo grado, avente ad oggetto il risarcimento danni per il mancato incasso del prezzo di vendita degli ordini rimasti inevasi a seguito della risoluzione del contratto. Conseguentemente, la
è tenuta a restituire ad quanto versato a titolo di acconto e ciò in ragione CP_2 CP_1 dell'avvenuta scissione, in virtù della quale quest'ultima ha chiaramente acquisito anche i debiti della società scissa. Al riguardo non è superata da alcun appello l'affermazione di prime cure secondo la quale << …… è documentale che nel progetto di scissione in data 29 ottobre 2018 della società
[...] sia stato disposto il trasferimento del debito de quo alla società Parte_1 CP_2
(cfr. docc. 49 e 50, attrice). In particolare la situazione patrimoniale «alla data del 30 giugno
[...]
2018», registra, nell'Allegato A al detto progetto di scissione, il debito come «Acconti Zero – Aurora» per € 144.390,00 e «Deposito zero » per l'importo di € 136.770,02, dunque per complessivi € CP_1
281.160,02 (cfr. doc. 50, attrice). >> (Cfr. sentenza pag.11)
6.2.2 Individuato il debitore, appunto la e non l' CP_2 Controparte_4 occorre comprendere se la prima debba essere obbligata a restituire l'intero importo, così come preteso dall'appellante, o l'importo ridotto in ragione della parziale estinzione del debito secondo quanto riferito dall'appellante incidentale.
6.2.3 Come correttamente evidenziato dal primo Giudice, la Corte ritiene provata la parziale estinzione del debito da parte della in quanto, a scapito di quello che sostiene l'appellante CP_2 principale, dalla documentazione allegata dall'appellante incidentale emergono solo due somme rubricate come debiti residui in favore di per un totale di € 148.248,02 (docc. 33-36, fasc. CP_1
dovuto alla parziale esecuzione del contratto in epoca successiva alla data del closing della CP_2
pagina 17 di 19 scissione (30.06.2008), così ribadendosi, insieme al primo Giudice, come l'appellante principale non offra spunti concreti e provati per aderire alla tesi dalla stessa prospettata, per cui si sarebbe data esecuzione a contratti di vendita di veicoli anche in data successiva alla scissione. Si sottolinea, infatti, come oggetto dell'appello sia esclusivamente il contratto di distribuzione – ed i rapporti da questo discendenti – il quale non è in alcun modo dipendente dagli eventuali contratti di vendita ad esso conseguenti e che sono esecuzione del primo. Del resto la tesi dell'appellante, che vorrebbe far retroagire gli effetti della risoluzione del contratto di distribuzione fino a ricomprendere e, quindi, travolgere, tutte le vendite di veicoli già avvenute è irricevibile, così come non è giustificabile e non è comportamento di buona fede, non indicare quali i differenti conteggi che dovrebbero prendersi in esame.
7. In conclusione, per tutto quanto detto, la Corte ritiene infondato sia l'appello principale sia l'appello incidentale, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza nella sua totalità.
8. Le spese di lite, tenuto conto delle fasi e del corrispondente scaglione di valore desunto dal disputandum e dal DM 147/2022 e succ. mod., applicabile ratione temporis, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, mentre la soccombenza reciproca nei rapporti Controparte_1
e ntegra giustificati motivi per una loro compensazione. Controparte_2
9. Ricorre sia per l'appellante principale sia per l'appellante incidentale la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale <Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso>>.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' nei confronti di CP_1
e e sull'appello incidentale Controparte_4 Controparte_2 proposta da vverso la sentenza n. 2601/2021 del Tribunale di Bologna, Controparte_2 disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
-dichiara l'interruzione del giudizio nei confronti dell' ; _3
-rigetta l'appello principale di nei confronti di CP_1 Controparte_4
e nei confronti di per l'effetto conferma la sentenza gravata;
[...] Controparte_2
pagina 18 di 19 -rigetta l'appello incidentale della e per l'effetto conferma la sentenza Controparte_2 gravata;
-compensa le spese di lite tra e Controparte_1 Controparte_2
-condanna alla rifusione a favore di della CP_13 Controparte_4 somma di euro 28.000,00 euro, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
-condanna la alla rifusione a favore di Controparte_2 Controparte_4 della somma di euro 10.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
[...]
-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico sia della parte appellante principale sia dell'appellante incidentale di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Deciso in Bologna il 30.07.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pietro Iovino Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 1.1 «TMI appoints the Dealer without exclusive rights» 2 art. 2: «the scope of the agreeement is exclusively the electric vehicle Tazzari model Zero City and all future electric Con Con cars made by designed and built only by nd referred to as “THE PRODUCT”» 3 art. 8.3: «T ALER undertakes, in exc e for acquisition of the distribution rights on the TERRITORY, to purchase at least 1 (one) TAZZARI vehicle model Zero City which is to be purchased and paid for within 30 (thirty) days following the approval of the PRODUCT for sale in Israel, for which achievement the DEALER has 6 months». 4 art. 9.2: «TMI reserves the right to accept orders within 48 hours from receipt». pagina 13 di 19
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2^ SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 827/2022 promossa da:
P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ludovica Cesaroni e Alessio D'Amato ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Roma, in Via Nizza n. 159;
-Appellante- contro
C.F. Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall' Avv. Michele Binni ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Bologna, in Via Farini n. 24;
-Appellata e
Appellante incidentale-
e
(C.F. ) _3 P.IVA_3 pagina 1 di 19 ) Controparte_4 P.IVA_4 rappresentate e difese dagli Avv.ti Martin Cordella e Carlo Malossi ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo, sito in Modena, in Via Verdi n. 15;
-Appellate-
AD OGGETTO: CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE IN GRADO DI APPELLO – PAGAMENTO
SOMME – RISOLUZIONE – RISARCIMENTO DANNI
CONCLUSIONI come da note scritte per l'udienza cartolare del 08.10.2024:
APPELLANTE: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, In via principale annullare e/o revocare e/o riformare la Sentenza n. 2601/2021 resa dal
Tribunale di Bologna Sez. II, in persona del Giudice Dott. Marco Gattuso, in data 27.10.2021 e pubblicata in data 5.11.2021, nel giudizio al R.G. 1380/2020 Tribunale di Roma, nelle statuizioni di cui ai punti 3 e 4 del dispositivo e nei collegati passaggi motivazionali oggetto di impugnazione indicati nel presente Atto di appello e per l'effetto: i) per le ragioni esposte in narrativa accertato
l'inadempimento di agli obblighi discendenti dal contratto di Controparte_4 distribuzione sottoscritto con in data 3.8 - 19.10.2017 e, conseguentemente, Controparte_1 accertata la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 cod. civ. per inadempimento di
[...]
a far data dalla comunicazione del 25.2.2019 condannare la medesima Controparte_4 al pagamento in favore di a titolo di Controparte_4 Controparte_1 risarcimento del danno, della somma di Euro 4.687.562,6, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 9 ottobre
2002, n. 231; ovvero in subordine per le ragioni esposte nel presento atto, accertato il grave inadempimento di agli obblighi discendenti dal contratto di Controparte_4 distribuzione sottoscritto con in data 3.8-19.10.2017, dichiarare la risoluzione Controparte_1 del contratto ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. a far data dalla comunicazione del 25.2.2019 per il grave inadempimento di , per l'effetto, condannare la medesima Controparte_4 [...] al pagamento in favore di a titolo di risarcimento del Controparte_4 Controparte_1 danno, della somma di Euro 4.687.562,6, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231; ii) per le ragioni esposte in narrativa, accertata la responsabilità risarcitoria di , ex art. _3
2043 cod. civ., per il danno patito da e, per l'effetto, condannare CP_1 CP_1 _3
in solido con al pagamento in favore di
[...] Controparte_4 CP_1 della somma di Euro 4.687.562,6, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;
[...]
pagina 2 di 19 ovvero, in subordine, per le ragioni esposte nel presente atto, accertata la responsabilità risarcitoria di
, ex art. 2497 cod. civ., per il danno patito da affermarne la _3 CP_1 CP_1 responsabilità, in solido con al pagamento in favore di Controparte_4 CP_1 della somma di Euro 4.687.562,6, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;
[...]
iii) per le ragioni esposte in narrativa, accertata la sussistenza del credito di di Controparte_1
Euro 281.160,02 nei confronti di condannare quest'ultima società al Controparte_2 pagamento in favore di della somma di Euro 281.160,02, oltre interessi moratori Controparte_1 ex D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, ovvero in via subordinata, accertato il diritto di alla CP_1 restituzione degli importi versati a titolo di acconti e depositi, al netto degli acquisti effettuati a far data dal 16.6.2010, condannare le società convenute al pagamento nei confronti di CP_1 della somma di € 281.160,02 o del diverso importo che risulterà in corso di causa».
APPELLANTE INCIDENTALE: «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello intestata, adita ex adverso, contrariis rejectis, previe le più opportune e necessarie declaratorie ed accertamenti, 1) nel merito - respingere in toto ed in ogni suo specifico motivo o punto di doglianza il gravame spiegato da CP_1 avverso la sentenza del Giudice a quo per le ragioni ampiamente illustrate e dedotte in atti, ivi comprese le pregresse difese spiegate nell'interesse della parte nostra Assistita in entrambi i gradi di giudizio;
- respingere, siccome comunque infondate – e, in ogni caso, non provate – tutte le domande avanzate in causa da;
- respingere, parimenti, siccome comunque infondate – e, in ogni caso, CP_1 non pro-vate – tutte le domande formulate in causa da e da Controparte_4 _3 per le ragioni ampiamente illustrate e dedotte nei loro confronti in entrambi i gradi di giudizio e per quelle che si andranno a dedurre, a contrasto, nelle difese finali. In ogni caso, - accogliere l'appello incidentale ritualmente e tempestivamente dedotto nell'interesse di e, quindi, Controparte_2 riformare tutti i capi e le statuizioni dalla medesima impugnati e gravati della sentenza n. 2601/2021, dal Tribunale di Bologna, II Sezione Civile, resa inter partes il 27.10.2021, pubblicata il successivo
5.11.2021 (Repert. n. 3259/2021 in pari data), nel procedimento n. 1380/2020 di R.G., mai notificata;
e pertanto in via principale - accertare e dichiarare, pure in ratifica di quanto in punto già corretta- mente statuito dal Tribunale, che l'importo residuo degli acconti e dei depositi all'epoca dei fatti Contr pagati al Produttore a – somma oggi di pertinenza di CP_6 Controparte_2 all'esito della scissione della come da relativi progetto ed atto Parte_1 di scissione, agli atti di causa – a seguito e per effetto degli acquisti di veicoli nelle more effettuati da medesima, è pari a complessivi euro 148.248,02 (=euro 120.390,00 + euro 27.858,02) CP_1 ovvero a quell'ammontare diverso, maggiore o minore, che, a tal titolo, anche ex art. 1226 C.c., si pagina 3 di 19 riterrà corretto e/o equo e/o di Giustizia;
- accertare e dichiarare che per i Controparte_2 motivi ampia-mente illustrati e dedotti in atti, ha pieno diritto e titolo di trattenere ed incamerare, in termini definitivi, detto importo complessivo di euro 148.248,02 ovvero quell'ammontare diverso, Contr maggiore o minore, che, a tal titolo (acconti e depositi all'epoca dei fatti pagati al Produttore a parte di somma oggi di pertinenza di capitale Euro 148.248,02, interessi c.d. Controparte_1 commerciali Euro 32.980,10, compensi Euro 9.000,00, spese generali Euro 1.350,00, C.P.A. Euro
414,00, registrazione della Sentenza dal 29.11.2022, quanto alla somma di Euro 50.000,00;
[...]
all'esito della scissione della come da relativi Controparte_2 Parte_1 progetto ed atto di scissione), anche ex art. 1226 C.c., si riterrà corretto e/o equo e/o comunque di
Giustizia; - dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro CP_6 tempore, a pagare a a titolo di risarcimento danni, contrattuali ovvero extra- Controparte_2 contrattuali, per il nocumento dalla convenuta patito in dipendenza ed a causa dell'occorso sub judice, relativamente al mancato incasso del saldo-prezzo dovutole per i quaranta (40) veicoli , per Parte_2 cui è causa, la somma complessiva di euro 613.751,98 [=19.050,00 x n. 40 = 762.000,00 –
148.248,02] – ovvero quella diversa, maggiore o minore, che, anche ex art. 1226 C.c., si riterrà dovuta
o che parrà equa e di Giustizia – oltre interessi e rivalutazione monetaria all'effettivo soddisfo;
- dato atto che, con espressa riserva di ripetizione, senza rinuncia alcuna alle domande, eccezioni e difese svolte nel corso della presente controversia, all'unico fine di evitare la esecuzione forzata altrimenti prospettata da le ha pagato le seguenti somme per i seguenti titoli: CP_1 Controparte_2 pagando, altresì, per la di primo grado Euro 5.083,00, il tutto, quindi, per un esborso complessivo pari
a euro 191.992,12, - dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rap-presentante CP_1 pro tempore, alla restituzione – e, quindi, al pagamento – delle somme pagatele in corso di causa in forza della sentenza appellata e non sospesa ovvero Euro 191.992,12, oltre interessi commerciali fino al saldo effettivo, e ciò a decorrere dalle date dei singoli versamenti ut supra effettuati e documentati dall'Assistita di chi scrive e, dunque, dal 29.11.2022, quanto alla somma di Euro 50.000,00; dal
28.12.2022, quanto alla somma di ulteriori Euro 50.000,00; dal 30.01.2023, quanto alla somma di ulteriori Euro 50.000,00 e dal 6.03.2023, quanto alla somma di ulteriori 41.992,12. In via subordinata
Per l'inconcessa, comunque non creduta, ipotesi in cui anche l'Ecc.mo Giudicante in epigrafe, andando di diverso avviso, accolga, invece, la domanda restitutoria formulata da nei confronti CP_1 di confermando la condanna al pagamento di qualunque somma a beneficio Controparte_2 di ., - ferma e comunque ribadita la superiore domanda di accertare e dichiarare, pure in CP_7 ratifica di quanto in punto già correttamente statuito dal Tribunale, che l'importo resi-duo degli Contr acconti e dei depositi all'epoca dei fatti pagati al Produttore a – somma oggi di CP_6
pagina 4 di 19 pertinenza di all'esito della scissione della Controparte_2 Parte_1
come da relativi progetto ed atto di scissione – a seguito e per effetto degli acquisti di veicoli
[...] nelle more effettuati da medesima, è pari a complessivi euro 148.248,02 (= euro CP_6
120.390,00 + euro 27.858,02) ovvero a quell'ammontare diverso, maggiore o minore, che, a tal titolo, anche ex art. 1226 C.c., si riterrà dovuto e/o equo e/o di Giustizia, - dichiarare tenute e condannare, in via solidale fra loro, le due con-venute appellate, ed in Controparte_4 _3 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a garantire, manlevare e tenere indenne da ogni e qualsivoglia esborso e/o pagamento che la stessa sia condannata ad Controparte_2 effettuare a beneficio di per effetto, in conseguenza ed in relazione al presente CP_6 giudizio e all'emananda sentenza – restituzione acconti e/o depositi de quibus, spese legali ed eventuali C.T.U. compresi – ovvero a rifondergliene, comunque, l'intero ammontare, a titolo di risarcimento danni, contrattuali e/o extracontrattuali, nonché - dichiarare tenute e condannare, in via solidale fra loro, le altre due convenute appellate, ed in Controparte_4 _3 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a pagare a a titolo di Controparte_2 risarcimento danni, contrattuali ovvero extra-contrattuali, per il nocumento dalla medesima patito in dipendenza ed a causa dell'occorso sub judice, relativamente al mancato incasso del saldo-prezzo dovutole per i quaranta (40) veicoli , per cui è causa, la somma complessiva di 613.751,98 Parte_2
[=19.050,00 x n. 40 = 762.000,00 – 148.248,02] – ovvero quella diversa, maggiore o minore, che, anche ex art. 1226 C.c., si riterrà dovuta o che parrà equa e di Giustizia – oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di lite afferenti a entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi a carico della parte ovvero delle parti soccombenti rispetto alle domande svolte da oltre accessori di legge». Controparte_2
APPELLATA «In via preliminare: - nell'ipotesi in cui ritenesse Controparte_4 applicabile la disciplina ex art. 269 c.p.c. al caso di specie, autorizzare la chiamata in causa di
[...]
già comunque appellata nel presente giudizio, al fine di spiegare nei suoi confronti la Controparte_2 domanda di manleva di cui nel prosieguo, fissando all'uopo nuova udienza;
- accertare il difetto di Contr legittimazione passiva e comunque di titolarità del rapporto controverso da parte di oggi
[...]
con per le ragioni esposte in atti;
In via principale: - Controparte_4 Controparte_1 rigettare nel merito il gravame e respingere le domande di nei confronti delle Controparte_1 appellate in quanto infondate in fatto e in diritto e, in subordine, accertare Controparte_4
e dichiarare l'impossibilità di adempiere da parte di (oggi alla CP_8 Controparte_4 prestazione richiesta per le ragioni esposte in atti;
- rigettare nel merito le domande proposte da pagina 5 di 19 con l'appello incidentale nei confronti dell'appellata Controparte_2 Controparte_4
in quanto infondate in fatto e in diritto. In via principale subordinata: - nella denegata ipotesi di
[...] accoglimento, anche parziale delle domande attoree, condannare in via esclusiva Controparte_2
a risarcire/pagare direttamente l'attrice delle somme di cui risulterà creditrice, così manlevando
[...]
e tenendo indenne la società appellata per le ragioni esposte Controparte_4 nell'atto; - in ulteriore subordine, condannare a pagare in favore della Controparte_2 società appellata quanto da queste dovuto in favore dell'attrice». Controparte_4
LA CORTE
Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore Dott. Pietro Iovino, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. La società israeliana (anche solo citava in giudizio le società CP_1 CP_1 [...]
(all'epoca dei fatti anche solo Controparte_4 Parte_1
Contr
e anche solo sostenendo: _3 Controparte_2 CP_2
Contr
- d'avere intrapreso sin dal 2010 con la una trattativa diretta ad assicurare all'attrice la distribuzione in Israele di veicoli elettrici denominati , prodotti dalla medesima;
Parte_2
-d'avere verificato già nel 2010 l'incompatibilità di tali veicoli con la normativa israeliana e di aver Contr corrisposto alla 'importo di € 480.091,50 a titolo di contributo allo sviluppo delle modifiche necessarie per rendere il veicolo idoneo per il mercato israeliano, con l'intesa che lo stesso sarebbe stato imputato ad acconto dei futuri acquisti, oppure che, in caso di insuccesso, sarebbe stato restituito;
-d'avere svolto negli anni un'attività di lobbying e interlocuzione con il Ministero dei trasporti israeliano, al fine di ottenere la modifica della normativa;
Contr
-d'avere concluso, in data 3.08.2017, con la il contratto di distribuzione, parzialmente modificato il 19.10.2017, col quale la società italiana affidava alla società israeliana, sino al 3.08.2024,
l'incarico di promuovere, distribuire e commercializzare in Israele i veicoli contratto Parte_2 parzialmente eseguito con la consegna di alcuni modelli e l'ordinazione di altri;
Contr
-d'avere ricevuto in data 22.11.2018 una comunicazione dalla (le cui quote erano state nel contempo integralmente acquisite dalla società tedesca , pure convenuta in giudizio) _3 della sua volontà di non procedere più alla produzione e distribuzione dei detti veicoli Parte_2 avendo ceduto il progetto ad altra società, offrendo soltanto l'evasione degli ordini già pervenuti e la distribuzione in futuro di veicoli Zero Opensky, sostitutivi dei primi;
pagina 6 di 19 -d'avere rifiutato tale offerta, in data 25.02.2019, comunicando l'avvenuta risoluzione per inadempimento della convenuta e formulando richiesta di risarcimento dei danni patiti, ravvisando nella condotta di controparte una grave violazione dei doveri di leale collaborazione e buona fede nell'esecuzione del contratto, in particolare per avere taciuto la pendenza di trattative per l'acquisizione della società da parte dell' e per avere interrotto repentinamente e _3 senza preavviso l'esecuzione del contratto di distribuzione senza tenere conto degli impegni presi con l'attrice e degli ingenti costi già sostenuti in funzione dell'affare de qua.
In conclusione, l' chiedeva al Tribunale di accertare che la risoluzione del contratto CP_1
Contr intervenuto fra l'attrice e la poi, fosse da imputare a Controparte_4 quest'ultima, con conseguente sua condanna al risarcimento dei danni sofferti (indicati in €
4.687.562,60) e, altresì, la condanna in solido dell'altra convenuta, , per illecito ex _3 art. 2043 c.c.; chiedeva, inoltre, la condanna della convenuta alla ripetizione Controparte_2 dell'importo residuo di € 291.160,02 già versato dall'attrice nel maggior importo di € 480.091,50 a titolo di acconto sui futuri acquisiti.
B. Si costituivano tempestivamente le società convenute e Controparte_4
, con un'unica comparsa di costituzione e risposta, nella quale rappresentavano: _3
Contr
- come la convenuta avesse acquistato nel 2018 le quote sociali della divenuta _3 nel contempo previa scissione della stessa, avvenuta in data Controparte_4
29.10.2018, e scorporo del ramo di azienda relativo, fra l'altro, all'operazione commerciale oggetto di causa e sua acquisizione dalla neocostituita CP_2
- come in seguito alle rimostranze di , le parti avessero ulteriormente precisato, con un CP_1
Contr Amendement Agreement del 13.03.2019, come nella on fosse rimasto alcun rapporto di credito o di debito relativo all'operazione commerciale intrapresa con l' , da intendersi integralmente CP_1 rimasta in capo alla con espressa manleva da parte di quest'ultima; CP_2
- come l'accordo di distribuzione non contenesse né delle clausole di esclusività né un obbligo minimo Contr di vendita a carico della ma soltanto un obbligo in capo all' di acquistare «almeno 1 CP_1
(uno) veicolo», né diritti dell'attrice in relazione alle attività di distribuzione e pubblicità, essendo inoltre espressamente previsto che «il rivenditore dichiara che in caso di risoluzione del contratto per qualsiasi causa non avrà diritto ad alcun rimborso compenso e/o indennità di avviamento o qualsiasi altra indennità»;
- come in corso di esecuzione del contratto non fossero state deliberate delle modifiche, per cui, peraltro, le parti avevano indicato la necessità di forma scritta (art. 14.3);
pagina 7 di 19 - come non sussistessero i presupposti oggettivi e soggettivi di un illecito aquiliano in capo alla
, chiedendo la reiezione di tutte le domande e, comunque, autorizzazione a chiamare _3 in causa in manleva l'altra convenuta già citata, la CP_2
C. Si costituiva la convenuta la quale negava ogni responsabilità in ordine all'avvenuta CP_2 risoluzione del contratto, rilevando semmai come il lungo tempo decorso dall'inizio delle trattative fosse imputabile all'inerzia della stessa , come non fosse mai cessata la produzione dei CP_1 veicoli , e contestava altresì il quantum del credito restitutorio vantato dall'attrice, eccependo Parte_2 comunque la compensazione con proprio credito di natura risarcitoria, in relazione al quale svolgeva anche domanda riconvenzionale, ritenendo di aver il diritto di ottenere il pagamento del prezzo dei 40 veicoli ancora in sospeso in relazione al primo ordine.
D. Con sentenza n. 2601/2021, il Tribunale di Bologna 1) rigettava la domanda attorea proposta nei confronti delle convenute e;
2) accoglieva Controparte_4 _3 parzialmente la domanda attorea proposta nei confronti della CP_2
E. Avverso la suddetta sentenza propone appello l' , sostenendo l'errata interpretazione del CP_1 contratto di distribuzione per aver il Giudice violato i canoni ermeneutici ex artt. 1362 e ss. c.c., laddove avrebbe dovuto, invece, indagare la funzione economico-individuale del negozio e la corrispondenza intercorsa tra le parti, dalle quali emergerebbe l'imputabilità della risoluzione in capo alla produttrice, con tutte le conseguenze risarcitorie del caso.
F. Si costituisce in giudizio la sostenendo l'infondatezza dell'appello principale in fatto ed CP_2 in diritto, in relazione all'interpretazione del contratto di distribuzione, e proponendo appello incidentale con peculiare riguardo 1) sia alla ricostruzione del momento dello scioglimento del contratto di distribuzione, che andava invece imputa all'appellante principale;
2) sia al ruolo e alla condotta singolarmente tenuti da ciascuna delle altre parti in quel peculiare passaggio;
3) sia, sempre consequenzialmente, al rigetto della domanda riconvenzionale risarcitoria di formulata dal CP_2 duplice profilo della pretesa di trattenere gli acconti pagati da in relazione alla vendita dei CP_1 veicoli, oltre che della invocata condanna del cessato Distributore al pagamento del loro saldo prezzo –
e della istanza di manleva e/o, comunque, risarcitoria, formulate, in via subordinata, versus
, per il caso di ravvisata imputabilità dell'occorso alle due società anziché ad P_ _3
, come richiesto in via principale. CP_1
G. Si costituiscono altresì in giudizio e _3 Controparte_4 sostenendo la totale estraneità alla vicenda de qua, non essendo mai subentrate in alcun rapporto con e come nessuna responsabilità potesse essere loro imputata a titolo solidale per gli ordini CP_1 pendenti prima del closing, in ragione delle chiare determinazioni in sede di scissione, per cui venivano pagina 8 di 19 attribuiti a utti gli acconti e i depositi ricevuti in relazione all'affare , fra cui anche CP_2 Parte_2 specificamente gli acconti ricevuti da . CP_1
H. In data 8.11.2022, la Corte rigettava l'istanza ex art. 283 c.p.c. proposta dall'appellante incidentale ritenendo che«la delibazione dei motivi di gravame non consenta di ravvisare la riformabilità dell'impugnata sentenza in termini di manifesta erroneità della stessa;
che in siffatta situazione neppure debba procedersi alla valutazione del periculum in mora poiché ciò determinerebbe ingiustificata deroga al principio della provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado stabilita dalla legge. Tale presupposto, peraltro, è allegato in modo generico con riferimento alla mancanza di patrimonio della società appellante per il caso di condanna della stessa alla restituzione della somma dovuta in forza della sentenza (condizione che non risulta diversa da quella in cui la stessa versava all'epoca dei lunghissimi rapporti precontrattuali) e senza allegazione del pericolo di alcun pregiudizio ulteriore e diverso da quello conseguente all'esecuzione della sentenza».
I. All'esito delle conclusioni, precisate dalle parti con note scritte per l'udienza dell'8.10.2024, la Corte tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella estensione massima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La causa de qua ha ad oggetto una complessa vicenda commerciale intercorsa originariamente tra la società israeliana e la società italiana CP_1 [...] le quali per un lungo periodo – dal 2010 al 2017 – portavano avanti una Parte_1 complessa interlocuzione, dovuta alla necessità di ottenere l'omologazione ministeriale per la Contr circolazione dei veicoli elettrici, prodotti dalla in Israele, dove la società israeliana aveva intenzione di distribuirli. Per tale ragione, posto che i primi veicoli proposti dalla produttrice non avrebbero ottenuto tale omologazione per via di alcune restrizioni esistenti nella normativa israeliana,
l' versava l'importo di € 480.091,50 in favore della produttrice italiana al fine di apportare le CP_1 opportune modifiche al veicolo elettrico, con l'intesa di qualificare tale somma come acconto sui futuri ordini o, in caso di risoluzione del contratto, come somma da restituire. Ottenuta l'omologazione, le parti addivenivano, in data 3.08.2017, alla stipulazione della versione definitiva di un contratto di Contr distribuzione, con il quale l' acquistava dalla veicoli elettrici denominati da CP_1 Parte_2 distribuire in Israele e al quale veniva data parziale esecuzione con la consegna di alcuni modelli e l'ordinazione di altri.
pagina 9 di 19 1.1 In data 6.11.2018, la società di diritto tedesco, , diventava l'unico socio _3
Contr della produttrice della quale mutava anche il legale rappresentante amministrativo (già appartenente alla famiglia e referente, insieme alla dirigenza commerciale, della società CP_2 israeliana). Contr 1.2 In data 13.03.2019, la già facente parte del gruppo operava una scissione CP_2 del ramo d'azienda, che conteneva i rapporti con l' in favore della società e poco CP_1 CP_2 tempo diveniva Controparte_4
Contr 1.3 In data 22.11.2018, l' riceveva una comunicazione dalla on la quale la CP_1 informava che non avrebbe più prodotto i veicoli , offrendo però l'evasione degli ordini già Parte_2 pervenuti e la distribuzione in futuro di veicoli del nuovo modello, denominato Zero Opensky, che avrebbe sostituito il primo. Contr 1.4 In data 26.02.2019, non ritenendo l'offerta formulata dalla ufficientemente idonea,
l' decideva di risolvere il contratto di distribuzione per inadempimento della produttrice e le CP_1 inoltrava una richiesta di risarcimento per i danni in conseguenza patiti e legati agli impegni economici sostenuti e sostenendi per la commercializzazione del veicolo e per le mancate vendite.
1.5 L'excursus storico-fattuale appena descritto risultava, a parer della Corte, necessario al fine di comprendere le rispettive posizioni societarie e per meglio definire le pretese sia dell'odierna appellante principale sia dell'appellante incidentale. La prima, infatti, già attrice in primo grado, Contr decideva di convenire in giudizio l' (già l' e la Controparte_4 _3 chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare che la risoluzione del contratto di CP_2 distribuzione fosse dipesa dalla scorretta condotta della prima consistita, a suo dire, in una grave violazione dei doveri di leale collaborazione e buona fede nell'esecuzione del contratto, e per avere, sempre a suo dire, taciuto la pendenza di trattative per l'acquisizione della società da parte dell' e per avere interrotto repentinamente e senza preavviso l'esecuzione del _3 contratto di distribuzione senza tenere conto degli impegni presi e degli ingenti costi dalla stessa già sostenuti in funzione dell'affare de qua. L' chiedeva altresì la condanna in solido della CP_1 società tedesca per illecito ex art. 2043 c.c. e, infine, della er la ripetizione dell'importo di CP_2
€ 291.160,02 già versato dalla stessa a titolo di acconto sui futuri acquisiti.
1.6 Il Tribunale di Bologna rigettava la domanda attorea proposta nei confronti dell' _3
e dell' Infatti, a seguito di un'approfondita disamina circa i
[...] Controparte_4 poteri ed i doveri discendenti dal contratto di distribuzione – qualificato come contratto quadro – il Contr Giudice addiveniva alle seguenti considerazioni: a) non si evinceva che la avesse assunto l'obbligazione di consegnare alla controparte un numero minimo di veicoli;
b) non emergeva la pagina 10 di 19 Contr specifica obbligazione di i accettare gli ordini inoltrati dalla controparte;
c) non era previsto un diritto d'esclusiva del distributore israeliano;
d) non era previsto un obbligo a contrarre;
e) prevedeva la necessarietà della forma scritta per ogni ulteriore accordo o modifica.; e) era esclusa ogni forma di indennizzo o risarcimento in caso di risoluzione del rapporto.
1.6.1 Il Giudice riteneva, pertanto, come la risoluzione del contratto fosse intervenuta a seguito della proposta di modifica della vettura – condotta legittima in quanto consentita dal testo contrattuale – ma non accettata dalla distributrice, che si determinava conseguentemente a risolvere il contratto.
Il Tribunale accoglieva, invece, parzialmente la domanda attorea proposta nei confronti della avente ad oggetto la restituzione di quanto pagato a titolo d'acconto per i veicoli non CP_2 consegnati.
1.7 Avverso la sentenza propone appello l' , lamentando l'errata interpretazione del CP_1 contratto, così come effettuata dal primo Giudice, in quanto da una diversa lettura delle disposizioni contrattuali e da una corretta disamina della corrispondenza e-mail emergerebbe, a suo dire, la prova Contr secondo la quale i sarebbe obbligata a produrre n. 185 veicoli, ragion per cui la messa fuori produzione di quella vettura avrebbe spinto l'appellante a risolvere il contratto. L'appellante censura, dunque, la sentenza nel suo punto principale afferente al mancato riconoscimento dell'an della domanda risarcitoria, posta al vaglio del Tribunale, e prosegue sviluppando argomentazioni relative al quantum. Infatti, l'appellante si sofferma, per un verso, sulla presunta erronea interpretazione del contratto di distribuzione, in cui sarebbe incorso il Giudice, e, per un altro, sulla non condivisibilità della statuizione avente ad oggetto la condanna della a restituire solo parzialmente quanto CP_2 rivendicato dal cessato distributore circa gli acconti ed i depositi versati per l'acquisto dei veicoli. A parer dell'appellante, infatti, dalla documentazione allegata agli atti emergerebbero degli elementi indicativi della volontà delle parti di impegnarsi reciprocamente e, in particolare, a) gli investimenti Contr eseguiti da e da er lo sviluppo di un modello di veicolo compatibile con la normativa CP_1 israeliana;
b) il deposito, versato da nel 2010, di Euro 444.000,08 per l'acquisto di n. 185 CP_1 veicoli;
c) il business plan 2012-2016 redatto dal Gruppo Tazzari, in cui si legge come la previsione di vendita fosse di “più di mille auto in 4 anni con la sostanziale possibilità che diventi il primo mercato per numero di auto e redditività”.
2. L'appello principale è infondato per le ragioni che seguono.
2.1 Preliminarmente, la Corte osserva come, con note scritte depositate per l'udienza dell'8.10.2024, i difensori delle convenute e davano Controparte_4 _3
pagina 11 di 19 atto dell'intervenuto fallimento della seconda, dichiarato dal Tribunale di Darmstadt in data 1.04.2024, ragion per cui chiedevano l'interruzione del processo nei suoi confronti.
Pertanto, ai sensi dell'art. 299 c.p.c., la Corte dichiara l'interruzione del giudizio limitatamente alla posizione processuale di e alla domanda di condanna in solido ex art. 2043 c.c. _3 proposta dall'appellante nei suoi confronti.
3. Relativamente alle altre posizioni, quella nei confronti di e Controparte_4 quella nei confronti di i osserva quanto segue. CP_2
Contr 3.1 In ordine al primo rapporto – ovverosia quello intercorrente tra l'allora produttrice
(divenuta per l'appunto e la distributrice – come Controparte_4 CP_1 correttamente statuito dal primo Giudice, anche la Corte ritiene fondamentale procedere con l'analisi del contratto di distribuzione stipulato dalle parti in data 3.08.2017, in modo da chiarire definitivamente se ed a chi sia imputabile la risoluzione dello stesso e, conseguentemente, se abbia o meno CP_1 diritto al risarcimento dei danni asseritamente patiti e richiesti.
3.2 In primis, la Corte intende rimarcare e condividere la qualificazione giuridica data dal primo Giudice, il quale ha definito il testo contrattuale de quo come contratto quadro, trattandosi, nello specifico, di un accordo commerciale con il quale un produttore concede ad un distributore il diritto di vendere i suoi prodotti in una determinata area geografica, fungendo tale accordo come possibile base per futuri contratti esecutivi come ordini e conferme d'ordini, senza la necessità di rinegoziare i termini principali ad ogni transazione.
3.3 Dalla disamina del testo contrattuale emerge ictu oculi la semplicità e la brevità delle clausole in esso contenute, le quali permettono alla Corte di dedurre la comune volontà delle parti di non essere intenzionate ad obbligarsi rigidamente l'una all'altra. Ciò, del resto, ha la sua spiegazione razionale nel fatto che la distribuzione in Israele si dimostrava particolarmente difficile per le significative restrizioni alla circolazione dei veicoli elettrici, tanto è vero che nel corso dei sette anni precedenti i contratti di distribuzione stipulati tra le parti si sono via via assottigliati quanto ad obbligazioni reciproche, giungendo alla versione finale oggi in contesa, che oggettivamente si limita ad una disciplina scarna ed essenziale, senza precisi vincoli e con facoltà di mutamento della versione dei veicoli da produrre e distribuire e di scioglimento del rapporto senza alcuna penale o risarcimento del danno. Pattuita espressamente è altresì l'intesa che il contratto di distribuzione de quo sostituisse tutte le precedenti intese e pattuizioni nelle more succedutesi.
pagina 12 di 19 3.4 Ciò posto, risultano di fondamentale rilevanza tre articoli: a) l'art. 1, in quanto prevede che Contr cegliesse il proprio distributore senza esser obbligato ad alcun tipo di esclusività1; b) l'art. 2, il quale prevede che “lo scopo dell'accordo è esclusivamente il veicolo elettrico modello CP_10 Contr Contr
e tutti i futuri veicoli elettrici prodotti da progettati e costruiti solo da 2; c) l'art. 8.3, il
[...]
quale sancisce che «a titolo di contropartita per l'acquisizione dei diritti di distribuzione nel territorio, il distributore si impegna a comprare almeno 1 veicolo TAZZARI modello Zero City, da acquistare e pagare entro 30 giorni dall'approvazione del prodotto per la vendita in Israele, per il raggiungimento del quale il distributore ha sei mesi»3. Rilevanza riveste, poi, anche il fatto che il contratto non prevede neppure l'obbligazione del produttore di evadere tutti gli ordini del distributore, essendo previsto all'art.
9.2 il diritto del produttore di accettare o rifiutare l'ordine entro un termine4. Aspetti questi tutti peraltro ben messi in luce dal Tribunale nell'interpretazione del contratto e nell'indagine sulla comune intenzione delle parti.
3.4.1 Le citate clausole permettono alla Corte di smentire sin da subito quanto riferito Contr dall'appellante circa l'obbligazione assunta da di fornire n. 185 veicoli, in quanto non Contr espressamente prevista dal contratto, e di asserire pacificamente come la osse libera di produrre e, dunque, fornire alla distributrice, anche altri e diversi modelli di veicoli elettrici, oltre ai c.d. Zero Contr City. Pertanto, la condotta realizzata dalla consistita nella comunicazione alla distributrice del futuro cambio modello – può definirsi perfettamente legittima.
A fortiori, non si comprende in che modo gli artt.
4.3 e 4.4 del contratto citati dall'appellante, i quali prevedevano che «anche dopo il termine del contratto, il Distributore si obbligava a prestare nei confronti di tutti i compratori, subcompratori, proprietari, guidatori e, in generale, al PRODOTTO nel
Territorio una garanzia efficiente» e che «il DISTRIBUTORE si obbliga a condurre una compagna di Contr richiami o azioni similari riguardanti i TAZZARI veicoli nel Territorio, quando richiesto da , possano far riferimento ad un qualche tipo di obbligo a contrarre.
3.5 Parimenti legittima risulta esser stata la condotta realizzata dall' . Quest'ultima, CP_1
Contr infatti, ricevuta la comunicazione da parte della ha inteso risolvere il contratto, in quanto non interessata al nuovo modello propostole. 4. In ogni caso, in disparte da ogni considerazione circa la condotta tenuta dall'una o dall'altra parte, risultano dirimenti ai fini del decidere due articoli: a) l'art. 13 secondo il quale «il distributore dichiara che, alla cessazione del rapporto contrattuale per qualsiasi causa, non avrà diritto ad alcun rimborso, compenso e/o indennità di avviamento o altro indennizzo»5; b) l'art. 14.3 che prevede, a pena di nullità, l'obbligo della forma scritta per ogni eventuale modifica all'accordo.
4.1 In base al primo, risulta evidente come la cessazione del contratto non dia luogo ad alcun tipo di risarcimento, indipendentemente dalla causa che l'ha determinata. Pertanto, anche nel caso in Contr cui si aderisse alla tesi dell'appellante principale e, dunque, si ritenesse che la condotta della bbia integrato gli estremi del grave inadempimento – e così non è – comunque l' non avrebbe CP_1 diritto ad alcun indennizzo, risarcimento, remunerazione o indennità, a norma dell'art. 13.
Ne consegue che corretta è la decisione del Tribunale quando afferma <Tale disposizione contrattale chiarisce e circoscrive il perimetro delle obbligazioni assunte dalle parti, escludendo che le stesse si siano obbligate a concludere un numero determinato di contratti, sicché è del tutto inconferente al riguardo il richiamo dell'attrice al principio di cui all'art. 1229 c.c., atteso che qui non si verte in ipotesi di esonero della responsabilità per l'inadempimento d'una obbligazione effettivamente assunta dalla parte. Dall'attento esame del regolamento voluto dalle parti non emerge, infatti, uno specifico obbligo in capo al produttore a accettare gli ordini sino al termine indicato dalle parti del 3 agosto 2024. In forza del contratto, in conclusione, non può dirsi che le parti abbiano inteso obbligarsi a perfezionare un numero minimo di contratti, e, anzi, hanno inteso assicurare ad entrambe le parti la più ampia libertà negoziale, consentendo al produttore di rivolgersi in costanza di contratto anche ad altri distributori, non impegnandolo ad accettare gli ordini, prevedendo che il contratto potesse avere ad oggetto anche diversi modelli, stabilendo in modo espresso e univoco la possibilità di provocare la risoluzione del contratto senza alcun diritto delle parti a qualsiasi rimborso o indennità di alcun tipo, venendo esclusa in caso di risoluzione del contratto quadro ogni «reimbursement, remuneration and/or goodwill indemnity or any other indemnity». >> (Cfr. Sentenza pag. 7/8).
Affermazione questa che l'appello non è in grado di scalfire o validamente contrastare.
4.2 Il secondo, invece, inserito all'interno dell'art. 14 rubricato “Final clauses”, ha una evidente funzione di chiusura del testo contrattuale, laddove sancisce che l'unica forma valida per eventuali modifiche dell'accordo è quella scritta, a pena di nullità. Risultano, pertanto, inconferenti le tesi addotte dall'appellante principale in ordine all'asserita condotta tenuta dalle parti successivamente alla stipulazione del contratto, quale presunta e pretesa fonte della sua invocata integrazione nel senso 5 art. 13. «Agreement termination. The DEALER declares that, upon agreement termination for whatever cause, it shall not be entitled to any reimbursement, remuneration and/or goodwill indemnity or any other indemnity» pagina 14 di 19 Contr dell'assunzione, da parte di di obblighi di vendita nei confronti di , in quanto non CP_1 esistendo, agli atti, alcun altro testo contrattuale/accordo sottoscritto dalle parti, l'unico contratto di riferimento è quello oggetto della disamina de qua.
5. In ordine al primo rapporto, in Controparte_11 conclusione, la Corte ritiene che la distributrice sia legittimamente receduta dal contratto di distribuzione a seguito della comunicazione, da parte della produttrice, della cessata produzione dei veicoli e la sostituzione di questi con altri veicoli, denominati Zero Opensky, non avendo la Parte_2 prima alcun interesse a distribuire tale secondo modello, avendo già predisposto tutta una serie di attività – commerciali, pubblicitarie – volte alla promozione del veicolo , per il quale aveva Parte_2 altresì versato un consistente anticipo, che sarà oggetto di disamina a seguire. Parimenti è priva di Contr responsabilità la er aver realizzato una condotta consentita dal contratto, in particolare dall'art. 2, il quale enucleava come scopo dell'accordo fosse esclusivamente il veicolo elettrico modello Zero City Contr e tutti i futuri veicoli in sostituzione prodotti dalla
5.1 Per tali ragioni, la Corte ritiene che nessuna colpa possa essere addebitata in capo Contr all'appellante o alla convenuta (già e, pertanto, l'appello, Controparte_4 relativamente alla domanda di accertamento della responsabilità della controparte e conseguente domanda di risarcimento danni, non può trovare accoglimento e andrà rigettata, come correttamente affermato dal Tribunale.
5.2 Infine, va ricordato quanto già brevemente anticipato in precedenza e proprio per la finalità investigativa del comune intento delle parti, che il contratto del 2017 sostituiva qualsiasi altro accordo
“scritto o verbale o implicito” in precedenza intervenuto tra le parti6, che val la pena ricordare essere due società solide e strutturate nonché di evidente pari peso contrattuale.
Ne consegue che l'appello non convince quando ricerca aliunde elementi di non chiaro ed inequivoco inquadramento per diversamente opinare e che la statuizione di prime cure è corretta e condivisibile quando sostiene che <Il canone di cui all'art. 1362 c.c. non legittima affatto una interpretazione in aperto contrasto col dato letterale, men che meno ove il contratto sia stato perfezionato fra due parti aventi pari forza contrattuale, aventi entrambe specifiche cognizioni tecnico- giuridiche e la possibilità di accedere a specifica assistenza tecnico-giuridica. I principi di buona fede
e correttezza nell'esecuzione del contratto non consentono nel caso di specie di assumere sussistente una obbligazione che le parti non hanno inteso assumere ma hanno, anzi, evidentemente escluso, come emerge dal chiaro tenore della clausola n. 13, per cui, sul presupposto che le parti mantenevano piena 6 art. 14.1: «the present agreement shall replace any other written or verbal or implicit agreement that may have intervened between the parties on the same subject-matter regulated by the present agreement» pagina 15 di 19 autonomia negoziale e libertà contrattuale in ordine all'evasione di eventuali ordini, stabilivano espressamente che in caso di cessazione del contratto «per qualsiasi causa» il distributore non avrebbe avuto diritto ad alcun risarcimento.>> (Cfr. Sentenza pag. 8/9).
Ne consegue, quindi, che il contratto del 3 agosto 2017 configura certamente un contratto quadro, che disciplina i rapporti fra le parti sino al 3 agosto 2024, e che univocamente e consapevolmente, visti i trascorsi travagliatissimi per i rigidi paletti, posti dall'establishment israeliano, omette la previsione di una obbligazione delle due parti a contrarre ed espressamente esclude un diritto del distributore al risarcimento dei danni in caso di recesso della controparte dal contratto quadro.
5.3 Infine, pur essendo astrattamente possibile derogare, anche verbalmente o per comportamenti concludenti, alla clausola con cui le parti contrattuali convengano una determinata forma per future intese, nella specie l'appellante non è stata in grado di fornire la prova di pretesi accordi verbali, per quanto, va ribadito, è scarsamente verosimile che le parti non abbiano lasciato alcuna traccia scritta di essi, come del resto l'ampio carteggio hic et inde prodotto dimostra e come è consuetudine delle contrattazioni commerciali di una simile importanza economica specie internazionali. Ad ogni modo è evidente che il relativo capitolo per prova testimoniale indotto è assolutamente ed insanabilmente generico, non essendo indicati neppure i soggetti fra cui sarebbe stato raggiunto l'accordo contrattuale, né i tempi, né le modalità, sicché trattasi di capitolo di prova manifestamente inammissibile (cap. 8, seconda memoria istruttoria attrice: «vero che il quantitativo di Contr automobili che e oncordavano di vendere sul territorio israeliano era circa 120 veicoli CP_1
l'anno?») e ben ha fatto il Tribunale a ritenerlo tale con decisione lucida e condivisibile, perché
l'assenza di connotati spazio-temporali e personali rende impossibile, tra l'altro, l'articolazione di una prova contraria. Ciò va detto non senza tralasciare un certo comportamento ondivago dell'appellante circa i pretesi minimi contrattuali (185 o 120 veicoli ?).
6. In ordine al rapporto intercorrente tra l' e la , dunque, alla domanda CP_1 CP_2 di restituzione – oggetto sia dell'appello principale sia dell'appello incidentale – avente ad oggetto la Contr richiesta di restituzione di quanto pagato dall' in favore della titolo di acconto sui CP_1 futuri acquisti, occorre chiarire quanto segue.
6.1 È preliminarmente opportuno specificare come sia pacifico, in quanto non contestato da Contr nessuna delle parti, che l' abbia effettivamente versato alla controparte 'importo di € CP_1
480.091,50, a titolo di acconto sui futuri acquisti. Altrettanto pacifica, in quanto provata (doc. 49-50 Contr fasc. appellante), è l'avvenuta scissione della del ramo d'azienda facente capo ai rapporti intercorrenti con l' , in favore della beneficiaria la quale ha, dunque, acquisito i CP_1 CP_2 crediti ed i debiti della società scissa. pagina 16 di 19 6.2 Sul punto si distingue, da un lato, la posizione dell' che ritiene di aver diritto CP_1 alla restituzione dell'importo totale, pari a € 281.160,02, laddove, a suo parere, la decisione impugnata sarebbe illogica nella parte in cui afferma che dall'importo assegnato in sede di scissione andrebbe detratto il prezzo dei veicoli da essa acquistati, quantificato in € 132.912,00, e, dall'altro, la posizione della la quale ritiene di nulla dovere alla prima, in quanto le imputa l'inadempimento del CP_2 contratto di distribuzione e, conseguentemente, ritenendola responsabile della risoluzione, ritiene abbia il diritto di trattenere la somma.
6.2.1 Al fine di una migliore comprensione della decisione, la Corte intende procedere dapprima con una breve disamina della pretesa di ribadendosi come non si ravveda, nel CP_2 caso di specie, alcuna responsabilità né in capo all' né in capo alla , CP_1 Controparte_12 in quanto entrambe hanno realizzato delle condotte legittime, per le ragioni già esposte. Pertanto,
l'appello incidentale della isulta infondato sia con riferimento alla sua pretesa di non dover CP_2 restituire quanto richiesto dall' sia con riferimento alla propria domanda riconvenzionale CP_1 proposta in primo grado, avente ad oggetto il risarcimento danni per il mancato incasso del prezzo di vendita degli ordini rimasti inevasi a seguito della risoluzione del contratto. Conseguentemente, la
è tenuta a restituire ad quanto versato a titolo di acconto e ciò in ragione CP_2 CP_1 dell'avvenuta scissione, in virtù della quale quest'ultima ha chiaramente acquisito anche i debiti della società scissa. Al riguardo non è superata da alcun appello l'affermazione di prime cure secondo la quale << …… è documentale che nel progetto di scissione in data 29 ottobre 2018 della società
[...] sia stato disposto il trasferimento del debito de quo alla società Parte_1 CP_2
(cfr. docc. 49 e 50, attrice). In particolare la situazione patrimoniale «alla data del 30 giugno
[...]
2018», registra, nell'Allegato A al detto progetto di scissione, il debito come «Acconti Zero – Aurora» per € 144.390,00 e «Deposito zero » per l'importo di € 136.770,02, dunque per complessivi € CP_1
281.160,02 (cfr. doc. 50, attrice). >> (Cfr. sentenza pag.11)
6.2.2 Individuato il debitore, appunto la e non l' CP_2 Controparte_4 occorre comprendere se la prima debba essere obbligata a restituire l'intero importo, così come preteso dall'appellante, o l'importo ridotto in ragione della parziale estinzione del debito secondo quanto riferito dall'appellante incidentale.
6.2.3 Come correttamente evidenziato dal primo Giudice, la Corte ritiene provata la parziale estinzione del debito da parte della in quanto, a scapito di quello che sostiene l'appellante CP_2 principale, dalla documentazione allegata dall'appellante incidentale emergono solo due somme rubricate come debiti residui in favore di per un totale di € 148.248,02 (docc. 33-36, fasc. CP_1
dovuto alla parziale esecuzione del contratto in epoca successiva alla data del closing della CP_2
pagina 17 di 19 scissione (30.06.2008), così ribadendosi, insieme al primo Giudice, come l'appellante principale non offra spunti concreti e provati per aderire alla tesi dalla stessa prospettata, per cui si sarebbe data esecuzione a contratti di vendita di veicoli anche in data successiva alla scissione. Si sottolinea, infatti, come oggetto dell'appello sia esclusivamente il contratto di distribuzione – ed i rapporti da questo discendenti – il quale non è in alcun modo dipendente dagli eventuali contratti di vendita ad esso conseguenti e che sono esecuzione del primo. Del resto la tesi dell'appellante, che vorrebbe far retroagire gli effetti della risoluzione del contratto di distribuzione fino a ricomprendere e, quindi, travolgere, tutte le vendite di veicoli già avvenute è irricevibile, così come non è giustificabile e non è comportamento di buona fede, non indicare quali i differenti conteggi che dovrebbero prendersi in esame.
7. In conclusione, per tutto quanto detto, la Corte ritiene infondato sia l'appello principale sia l'appello incidentale, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza nella sua totalità.
8. Le spese di lite, tenuto conto delle fasi e del corrispondente scaglione di valore desunto dal disputandum e dal DM 147/2022 e succ. mod., applicabile ratione temporis, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, mentre la soccombenza reciproca nei rapporti Controparte_1
e ntegra giustificati motivi per una loro compensazione. Controparte_2
9. Ricorre sia per l'appellante principale sia per l'appellante incidentale la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale <Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso>>.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' nei confronti di CP_1
e e sull'appello incidentale Controparte_4 Controparte_2 proposta da vverso la sentenza n. 2601/2021 del Tribunale di Bologna, Controparte_2 disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
-dichiara l'interruzione del giudizio nei confronti dell' ; _3
-rigetta l'appello principale di nei confronti di CP_1 Controparte_4
e nei confronti di per l'effetto conferma la sentenza gravata;
[...] Controparte_2
pagina 18 di 19 -rigetta l'appello incidentale della e per l'effetto conferma la sentenza Controparte_2 gravata;
-compensa le spese di lite tra e Controparte_1 Controparte_2
-condanna alla rifusione a favore di della CP_13 Controparte_4 somma di euro 28.000,00 euro, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
-condanna la alla rifusione a favore di Controparte_2 Controparte_4 della somma di euro 10.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
[...]
-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico sia della parte appellante principale sia dell'appellante incidentale di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Deciso in Bologna il 30.07.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pietro Iovino Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 1.1 «TMI appoints the Dealer without exclusive rights» 2 art. 2: «the scope of the agreeement is exclusively the electric vehicle Tazzari model Zero City and all future electric Con Con cars made by designed and built only by nd referred to as “THE PRODUCT”» 3 art. 8.3: «T ALER undertakes, in exc e for acquisition of the distribution rights on the TERRITORY, to purchase at least 1 (one) TAZZARI vehicle model Zero City which is to be purchased and paid for within 30 (thirty) days following the approval of the PRODUCT for sale in Israel, for which achievement the DEALER has 6 months». 4 art. 9.2: «TMI reserves the right to accept orders within 48 hours from receipt». pagina 13 di 19