Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 11169 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Giusberti presidente
Dott.ssa Silvia Migliori giudice
Dott.ssa Rossella Materia giudice rel.
ha pronunciato la seguente
Oggetto: Scioglimento SENTENZA del matrimonio definitiva nella causa civile promossa da
Parte_1 nato a [...] il [...] residente a [...]12 - BOLOGNA
e
Controparte_1 nato a [...] il [...] residente a [...]2 - BOLOGNA entrambi elettivamente domiciliati in VIA DI CORTICELLA 180/44 E -
BOLOGNA presso l'avv. CASELLA PATRIZIA ( ) che li C.F._1 rappresenta e difende giusto mandato in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
* * *
Oggetto del processo: <scioglimento del matrimonio>>.
* * *
Conclusioni delle parti: Le parti hanno concordemente concluso come da note sostitutive di udienza ex art.473-bis.51 cpc
***
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso congiunto depositato il 25/09/2024 ; rilevato che non sono pervenute le conclusioni del PM (benché ritualmente richieste) e che tuttavia – secondo consolidato e qui condiviso principio giurisprudenziale – ai fini dell'osservanza delle norme in ordine alla partecipazione del Pubblico Ministero, è sufficiente che gli atti siano a quest'ultimo
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visto che le parti hanno contestualmente confermato le conclusioni rassegnate nel ricorso e gli istanti di non volersi riconciliare;
rilevato che dall'unione dei coniugi è nato il figlio già maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente;
ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale; ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto l'art. 4, ultimo comma, l. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
viste le condizioni concordate dai coniugi in sede di domanda congiunta di divorzio;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra
nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] Controparte_1 contratto a norma del codice civile a Bologna (BO) il 22.07.1979 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del detto Comune, Anno 1979, atto n.330, p.I;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che in base all'accordo tra le parti lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. Le parti dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro e di avere regolamentato ogni loro questione economica;
2. le spese legali sono tutte a carico della sig.ra . Parte_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 23/12/2024
Il giudice est.
Rossella Materia
Il Presidente
Stefano Giusberti
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