Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/03/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE - SETTORE LAVORO
nella persona della Dott.ssa Manuela Esposito nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 1762/2019, al quale sono stati riuniti il procedimento n. R.G. 706/2020
e il procedimento n. R.G. 3908/19.
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Gencarelli, giusta procura in atti;
Parte 1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Controparte_1
Carotenuto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Controparte_2 anche in qualità di mandatario della Controparte_3 Controparte 4 rappresentato e difeso dall'Avv.
Marcello Carnovale, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con gli atti introduttivi dei giudizi riuniti, depositati rispettivamente in data 16/05/2019, 08/11/2019
e 21/02/2020, il ricorrente ha proposto opposizione avverso estratto di ruolo n. 0001177, anno 2007, relativo alla cartella di pagamento n. 03420080000275091000, presuntivamente notificata in data
26/03/2008, riguardante contributi I.V.S., anni di riferimento dal 2000 al 2006, opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420199010677138000, contenente la cartella n.
03420080033131890000, presuntivamente notificata in data 29/10/2008, riguardante contributi
I.V.S., anni di riferimento dal 2001 al 2006 e opposizione a intimazione di pagamento n.
03420199010677138000, contenente la cartella n. 03420080000275091000, presuntivamente notificata in data 26/03/2008, riguardante contributi I.V.S., anni di riferimento dal 2000 al 2006.
3-bis, D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione della legge n. 215/21) che hanno stabilito la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e di quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 26283, del 06/09/2022, che ha stabilito l'inammissibilità dell'opposizione agli estratti di ruolo anche per le cause in corso, ha rinunciato alla domanda proposta, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Per quanto riguarda i procedimenti originariamente iscritti al n. R.G. 3908/19 e al n. R.G. 706/2020, riuniti al procedimento n. R.G. 1762/2019, aventi ad oggetto opposizione ad intimazioni di pagamento, la parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale dei contributi, disciplinata dalla lett. b) dell'art. 3, comma 9 L. 335/1995, rilevando, inoltre, che le somme di cui alle impugnate intimazioni venivano sgravate dall'Ente impositore, giusta comunicazione allegata e che, pertanto, le stesse non sono dovute.
Costituitisi in giudizio l'CP_3 e l' CP_5 hanno contestato con varie argomentazioni la domanda del ricorrente, sostenendo la regolare notifica e l'interruzione del termine di prescrizione;
le parti resistenti hanno altresì eccepito, rispettivamente, la propria carenza di legittimazione passiva.
In particolare, relativamente al procedimento originariamente iscritto al n. R.G. 3908/19, poi riunito,
l'CP 3 ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, poiché la cartella di pagamento opposta n. 03420080033131890000 è stata oggetto di sgravio totale, come si evince dalla documentazione allegata.
Relativamente al procedimento originariamente iscritto al n. R.G. 706/2020, poi riunito, (cartella di pagamento n. 03420080000275091000, presuntivamente notificata in data 26/03/2008), 1' CP_5 ha chiesto il rigetto della domanda essendo stata provata con la documentazione versata in atti la regolare notifica, nonché il rispetto dei termini di prescrizione, precisando che il decorso della stessa è stato interrotto dalla notifica della intimazione di pagamento n. 03420179006882166000, in data
15/09/2017, e dalla notifica della intimazione di pagamento n. 03420199010677138000, in data
20/09/2019.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa, stante la natura documentale della stessa.
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1. Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte diControparte_1
Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione.
Invero, per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza propria dell' , in tal modo rendendo l' CP_5 legittimataControparte_1 passiva sul punto. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore CP_3 in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
2. In via preliminare e assorbente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla cartella di pagamento opposta n. 03420080033131890000 (procedimento originariamente iscritto al n. R.G. 3908/19, poi riunito) in quanto la stessa è stata oggetto di sgravio totale, come si evince dalla documentazione allegata dal ricorrente e dall' CP_3 e come domandato da entrambe le parti.
3. Residua, invece, la posizione di contrasto fra le parti in relazione alla cartella di pagamento opposta n. 03420080000275091000 (procedimento originariamente iscritto al n. R.G. 706/2020, poi riunito).
Ebbene, posto che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge, a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi, deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili a una tipologia di opposizione.
Si prospetta, infatti, un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di ("asserita” o “eventuale") notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Pertanto, unico motivo di opposizione è l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica del titolo, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
4. La doglianza è fondata.
Risulta, infatti, decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive, in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi. Come ribadito, la cartella di pagamento n.
03420080000275091000 è stata presuntivamente notificata in data 26/03/2008.
Successivamente, non vi è prova inequivoca di notifica di atti interruttivi medio tempore intervenuti.
Infatti, dalla documentazione versata in atti, risulta esclusivamente che la cartella in questione è stata notificata con la intimazione di pagamento n. 03420179006882166000, ricevuta il 15/9/2017, e con la intimazione di pagamento n. 03420199010677138000, ricevuta il 30/10/2019. In ragione di tanto deve ritenersi spirato il termine prescrizionale quinquennale e, di conseguenza, devono essere dichiarati estinti i crediti vantati dall'ente impositore.
A tanto consegue l'accoglimento del ricorso in parte qua.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
3. Considerato l'esito complessivo della controversia, stante la parziale reciproca soccombenza, tenuto conto dell'originaria opposizione ad estratto di ruolo, poi rinunciata, e del totale annullamento della cartella di pagamento sopra indicata, conseguente ad un fatto sopravvenuto nel corso del processo (ossia l'entrata in vigore dell' art. 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022 n. 197), appaiono in concreto sussistenti “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che, a norma dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (come risultante dalla parziale declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 77 del 2018), giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle poste creditorie per contribuzioni indicate nella cartella di pagamento n. 03420080033131890000, poiché oggetto di sgravio totale;
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovuti dal ricorrente i crediti previdenziali contenuti nella cartella di pagamento n. 03420080000275091000; compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 26.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Palumbo -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021