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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/10/2025, n. 13972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13972 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, CO MI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 6343 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 13 gennaio 2025
e vertente
TRA
, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliata in Parte_1
Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso i cui uffici è domiciliata ex lege
opponente
E
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in La Spezia, via Controparte_1
Carpenino, n. 43 presso lo studio dell'Avv.to Pier Paolo Zambella del Foro di La
Spezia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI
Come dal verbale del 13 gennaio 2025 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Il ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
10474/2020 del 15 luglio 2020 emesso dal Tribunale ordinario di Roma, con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della della somma di euro Controparte_1
30.352,44 in linea capitale, oltre interessi di mora, nonché spese della procedura liquidate in € 1.305,00 per compensi, e € 286,00 per esborsi, dovuti a titolo di interessi per il ritardato pagamento del corrispettivo dovuto per il contratto di fornitura Rep.
n. 20310, stipulato in data 11/12/2014 con l'Amministrazione opponente.
A sostegno della propria domanda ha eccepito la mancata prova del credito ingiunto, nonché il tardivo adempimento della nella esecuzione della CP_1 prestazione con conseguente perenzione amministrativa delle somme destinate al pagamento del credito
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto della opposizione in Controparte_1 quanto infondata in fatto e in diritto.
Preliminarmente si osserva quanto segue.
Il giudizio di opposizione (artt. 645 e segg. c.p.c.) ha una duplice funzione: da un lato, accertare l'ammissibilità e la validità del procedimento monitorio (giudizio rescindente); dall'altro, accertare la fondatezza della domanda fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo (cfr., per tutte, Cass.18 aprile 2000, n. 4974).
L'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale (cfr., per tutte, Cass. 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. 14 marzo 1995, n. 2924; Cass. 28 settembre 1994, n. 7892) ed in tema di prova di adempimento di una obbligazione derivante da contratto, il creditore che agisca per l'adempimento (come pure per la risoluzione del contratto) deve solo provare (art. 2697 c.c.) la fonte (negoziale) del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, essendo invece il debitore convenuto onerato dal fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'adempimento dell'obbligazione medesima.
Esaminando il merito si osserva che il contratto di Appalto rep. 20310 (cfr. doc. n. 2 allegato da parte opposta) stipulato dal e dalla Parte_1 [...] in data 11 dicembre 2012, prevede all'art. 16 (rubricato “Pagamenti”) Parte_2 che “successivamente all'emissione del certificato di verifica e conformità, si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata. (…). Il Pagamento avverrà nel modo seguente: 90% dell'importo contrattuale, dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità; 10% dell'importo contrattuale, alla scadenza del periodo di garanzia attestato con dichiarazione di fine garanzia (…) in formato elettronico (…). Ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 231/2002 e successive modifiche, le parti concordano che i pagamenti saranno disposti, (…), entro 30 giorni solari decorrenti dall'emissione del certificato di verifica di conformità corredato dei documenti prescritti o dalla ricezione della relativa fattura. Ai nei pagamenti si applicherà il saggio di interesse nella Pt_3 misura stabilità dall'art. 5 del citato decreto legislativo”.
Nel caso che qui interessa, a seguito di accettazione del certificato di verifica e conformità n. 99 del 12 giugno 2019 (doc. 3 comparsa di costituzione), è stata emessa fattura di € 663.199,46 (doc 4 comparsa di costituzione), pagata solamente in data 15.4.2020 (doc 5 comparsa di costituzione); pertanto, oltre i 30 giorni previsto dal menzionato art. 16 del contratto.
Al ritardato pagamento della fattura emessa non può essere opposto il ritardo nella consegna della imbarcazione, che avrebbe determinato la perenzione del pagamento della prestazione contrattuale, trattandosi nel caso che ci occupa di interessi moratori che decorrono dal giorno successivo alla data di scadenza del termine per il pagamento (art 5 dlgs 231/2002).
Alla luce del ritardato pagamento, appare quindi corretta l'emissione della fattura n. 169 (doc 6 comparsa di costituzione) per il pagamento di € 30.352,44 a titolo di interessi moratori maturati dal 12 luglio 2019 (scadenza dei 30 gg) al 15 aprile 2020
(giorno del pagamento ritardato). Pertanto l''opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato .
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 10474/2020 del 15 luglio 2020 emesso dal Tribunale di Roma il 15 luglio 2020;
2) condanna il al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1 spese processuali che liquida in complessivi € 3.800,00 oltre accessori di legge.
Roma, 10 ottobre 2025
Il Giudice
CO MI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, CO MI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 6343 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 13 gennaio 2025
e vertente
TRA
, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliata in Parte_1
Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso i cui uffici è domiciliata ex lege
opponente
E
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in La Spezia, via Controparte_1
Carpenino, n. 43 presso lo studio dell'Avv.to Pier Paolo Zambella del Foro di La
Spezia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI
Come dal verbale del 13 gennaio 2025 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Il ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
10474/2020 del 15 luglio 2020 emesso dal Tribunale ordinario di Roma, con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della della somma di euro Controparte_1
30.352,44 in linea capitale, oltre interessi di mora, nonché spese della procedura liquidate in € 1.305,00 per compensi, e € 286,00 per esborsi, dovuti a titolo di interessi per il ritardato pagamento del corrispettivo dovuto per il contratto di fornitura Rep.
n. 20310, stipulato in data 11/12/2014 con l'Amministrazione opponente.
A sostegno della propria domanda ha eccepito la mancata prova del credito ingiunto, nonché il tardivo adempimento della nella esecuzione della CP_1 prestazione con conseguente perenzione amministrativa delle somme destinate al pagamento del credito
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto della opposizione in Controparte_1 quanto infondata in fatto e in diritto.
Preliminarmente si osserva quanto segue.
Il giudizio di opposizione (artt. 645 e segg. c.p.c.) ha una duplice funzione: da un lato, accertare l'ammissibilità e la validità del procedimento monitorio (giudizio rescindente); dall'altro, accertare la fondatezza della domanda fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo (cfr., per tutte, Cass.18 aprile 2000, n. 4974).
L'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale (cfr., per tutte, Cass. 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. 14 marzo 1995, n. 2924; Cass. 28 settembre 1994, n. 7892) ed in tema di prova di adempimento di una obbligazione derivante da contratto, il creditore che agisca per l'adempimento (come pure per la risoluzione del contratto) deve solo provare (art. 2697 c.c.) la fonte (negoziale) del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, essendo invece il debitore convenuto onerato dal fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'adempimento dell'obbligazione medesima.
Esaminando il merito si osserva che il contratto di Appalto rep. 20310 (cfr. doc. n. 2 allegato da parte opposta) stipulato dal e dalla Parte_1 [...] in data 11 dicembre 2012, prevede all'art. 16 (rubricato “Pagamenti”) Parte_2 che “successivamente all'emissione del certificato di verifica e conformità, si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata. (…). Il Pagamento avverrà nel modo seguente: 90% dell'importo contrattuale, dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità; 10% dell'importo contrattuale, alla scadenza del periodo di garanzia attestato con dichiarazione di fine garanzia (…) in formato elettronico (…). Ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 231/2002 e successive modifiche, le parti concordano che i pagamenti saranno disposti, (…), entro 30 giorni solari decorrenti dall'emissione del certificato di verifica di conformità corredato dei documenti prescritti o dalla ricezione della relativa fattura. Ai nei pagamenti si applicherà il saggio di interesse nella Pt_3 misura stabilità dall'art. 5 del citato decreto legislativo”.
Nel caso che qui interessa, a seguito di accettazione del certificato di verifica e conformità n. 99 del 12 giugno 2019 (doc. 3 comparsa di costituzione), è stata emessa fattura di € 663.199,46 (doc 4 comparsa di costituzione), pagata solamente in data 15.4.2020 (doc 5 comparsa di costituzione); pertanto, oltre i 30 giorni previsto dal menzionato art. 16 del contratto.
Al ritardato pagamento della fattura emessa non può essere opposto il ritardo nella consegna della imbarcazione, che avrebbe determinato la perenzione del pagamento della prestazione contrattuale, trattandosi nel caso che ci occupa di interessi moratori che decorrono dal giorno successivo alla data di scadenza del termine per il pagamento (art 5 dlgs 231/2002).
Alla luce del ritardato pagamento, appare quindi corretta l'emissione della fattura n. 169 (doc 6 comparsa di costituzione) per il pagamento di € 30.352,44 a titolo di interessi moratori maturati dal 12 luglio 2019 (scadenza dei 30 gg) al 15 aprile 2020
(giorno del pagamento ritardato). Pertanto l''opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato .
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 10474/2020 del 15 luglio 2020 emesso dal Tribunale di Roma il 15 luglio 2020;
2) condanna il al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1 spese processuali che liquida in complessivi € 3.800,00 oltre accessori di legge.
Roma, 10 ottobre 2025
Il Giudice
CO MI