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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/05/2025, n. 2283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2283 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7573/2024 avente ad oggetto: indebito
TRA
, nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall' Parte_1
Avv. Sebastiano Schiavone, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
ricorrente
E
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Fumo,
elettivamente domiciliato in Napoli, come in atti resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.06.2024 parte ricorrente in epigrafe ha dedotto:
- di aver ricevuto in data 14.09.2023 raccomandata n. 66491253745-3 e in data
06.10.2023 raccomandata n. 66491612124-3 con cui l' ha richiesto il pagamento CP_1 della somma complessiva di € 4.104,01 a titolo di disoccupazione agricola non spettante erogata per il periodo 01.01.2006- 31.12.2006 e di malattia non spettante erogata per il periodo 21.09.2007 – 13.10.2007;
- di aver appreso, a seguito di inoltro di pec del 19.10.2023 Alla Sede di Aversa, e CP_1
di conseguente comunicazione del 13.11.2023, che la richiesta di ripetizione si fonda sulla cancellazione dei contributi lavorativi per n. 55 giornate inerenti il rapporto di
1 lavoro intercorso nel 2006 con l'Azienda Agricola Nugnes Carlo;
- di aver, pertanto, con pec del 16.11.2023, presentato istanza di autotutela, atteso che con sentenza n. 5100/2014 del 13.11.2014, emessa dal Tribunale di Santa Maria C.V. e passata in giudicato, fosse stata accertata la sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura per l'anno 2006;
- di non aver mai avuto riscontro a tale richiesta.
Tanto premesso, ha dedotto l'illegittimità della richiesta restitutoria dell' in quanto in CP_1
contrasto con il predetto provvedimento giudiziale. Ha chiesto, pertanto, l'accertamento negativo della pretesa restitutoria, con vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituito l' , eccependo di aver provveduto alla integrazione della posizione CP_1
contributiva e all'abbandono degli indebiti contestati. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con note sostitutive dell'udienza del 20.05.2025 ex art. 127 ter c.p.c. parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell' alle spese di CP_1 giudizio, essendo l'annullamento dell'indebito intervenuto nelle more del giudizio.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 03.04.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98
n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
2 7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto
CP_ meno l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto all'annullamento dell'indebito
(cfr. relazione amministrativa e anagrafica del debito in atti), circostanza confermata dalla parte ricorrente.
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, l' ha provveduto ad annullare la richiesta di indebito solo nelle CP_1
more del giudizio, dopo il deposito e la notifica del ricorso (cfr. documenti recanti la data del 31.03.2025, allegati alla memoria, e ricevute pec di accettazione e consegna relative alla notifica del ricorso, depositate in data 24.06.2024).
Le spese si liquidano, pertanto, a carico dell' come da dispositivo, tenuto conto della CP_1 natura e del valore della controversia, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 1.312,00 oltre accessori, con attribuzione.
Si comunichi.
3 Aversa, 21.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7573/2024 avente ad oggetto: indebito
TRA
, nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall' Parte_1
Avv. Sebastiano Schiavone, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
ricorrente
E
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Fumo,
elettivamente domiciliato in Napoli, come in atti resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.06.2024 parte ricorrente in epigrafe ha dedotto:
- di aver ricevuto in data 14.09.2023 raccomandata n. 66491253745-3 e in data
06.10.2023 raccomandata n. 66491612124-3 con cui l' ha richiesto il pagamento CP_1 della somma complessiva di € 4.104,01 a titolo di disoccupazione agricola non spettante erogata per il periodo 01.01.2006- 31.12.2006 e di malattia non spettante erogata per il periodo 21.09.2007 – 13.10.2007;
- di aver appreso, a seguito di inoltro di pec del 19.10.2023 Alla Sede di Aversa, e CP_1
di conseguente comunicazione del 13.11.2023, che la richiesta di ripetizione si fonda sulla cancellazione dei contributi lavorativi per n. 55 giornate inerenti il rapporto di
1 lavoro intercorso nel 2006 con l'Azienda Agricola Nugnes Carlo;
- di aver, pertanto, con pec del 16.11.2023, presentato istanza di autotutela, atteso che con sentenza n. 5100/2014 del 13.11.2014, emessa dal Tribunale di Santa Maria C.V. e passata in giudicato, fosse stata accertata la sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura per l'anno 2006;
- di non aver mai avuto riscontro a tale richiesta.
Tanto premesso, ha dedotto l'illegittimità della richiesta restitutoria dell' in quanto in CP_1
contrasto con il predetto provvedimento giudiziale. Ha chiesto, pertanto, l'accertamento negativo della pretesa restitutoria, con vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituito l' , eccependo di aver provveduto alla integrazione della posizione CP_1
contributiva e all'abbandono degli indebiti contestati. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con note sostitutive dell'udienza del 20.05.2025 ex art. 127 ter c.p.c. parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell' alle spese di CP_1 giudizio, essendo l'annullamento dell'indebito intervenuto nelle more del giudizio.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 03.04.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98
n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
2 7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto
CP_ meno l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto all'annullamento dell'indebito
(cfr. relazione amministrativa e anagrafica del debito in atti), circostanza confermata dalla parte ricorrente.
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, l' ha provveduto ad annullare la richiesta di indebito solo nelle CP_1
more del giudizio, dopo il deposito e la notifica del ricorso (cfr. documenti recanti la data del 31.03.2025, allegati alla memoria, e ricevute pec di accettazione e consegna relative alla notifica del ricorso, depositate in data 24.06.2024).
Le spese si liquidano, pertanto, a carico dell' come da dispositivo, tenuto conto della CP_1 natura e del valore della controversia, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 1.312,00 oltre accessori, con attribuzione.
Si comunichi.
3 Aversa, 21.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
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