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Sentenza 22 febbraio 2024
Sentenza 22 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/02/2024, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 18876/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Giudice dr.ssa Valeria Di Donato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. N.R.G. 18876 dell'anno 2018
TRA
(P. Iva e codice fiscale in persona del Parte_1 P.IVA_1 curatore pro tempore, con l'avv. NICOLA BOTTERO
ATTORE
E
(P. Iva ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con l'avv. ANTONINO GERONIMO LA RUSSA
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Richiamate le istanze istruttorie
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino respinta ogni contraria istanza, domanda, deduzione e eccezione, previe le declaratorie del caso,
Nel merito
- riconosciuta la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e/o aggravata della
[...]
riconosciuto il nesso causale tra la condotta posta in essere dalla convenuta e le CP_1
conseguenze delle mancate prenotazioni alberghiere registrate da in bonis, Parte_1
condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore del della somma di Euro 153.484,58 od altra Parte_1
Pagina 1 diversa somma accertata in corso di causa ovvero ritenuta d'equità, il tutto a titolo di risarcimento dei danni sofferti per le causali di cui in atti;
- condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento degli interessi sulle somme accertate in corso di causa, il tutto nella misura prevista dal
D. Lgs. n. 231 del 9/10/2002 oltre alla rivalutazione monetaria.”
In ogni caso Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre CPA e IVA e rimborso forfettario come per legge.
Per parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
- In via principale di merito: previo accertamento della correttezza e buona fede contrattuale e/o extracontrattuale di in relazione ai fatti oggetto del contendere, rigettare integralmente Parte_2
le domande risarcitorie, a qualsiasi titolo dedotte, formulate dal nei Parte_1
confronti di in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in Parte_2 atti e risultanti all'esito dell'istruttoria.
- In via di mero subordine, nel merito: nel non creduto caso di accoglimento, ancorchè parziale, delle domande risarcitorie formulate nei confronti di dal Parte_2 Parte_1 liquidare il danno da quest'ultimo subito nei limiti di quanto effettivamente provato e causalmente riconducibile alla vicenda oggetto di causa, con espressa esclusione di qualsivoglia rivalutazione monetaria ed interessi moratori ex D. Lgs. 231 del 09 ottobre 2002.
- In ogni caso: rigettare le richieste di condanna avanzate nei confronti di ex art. 96, Parte_2
primo comma, c.p.c., ovvero ex art. 96, ultimo comma, c.p.c., in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la (d'ora in avanti anche solo Parte_1
ha convenuto in giudizio (d'ora in avanti anche solo Pt_1 Controparte_1
per ottenere il risarcimento del danno, quantificato in € 153.484,58, patito a Controparte_2 seguito della sospensione dell'utenza telefonica presso la struttura alberghiera da lui gestita.
In particolare, ha esposto che:
- con rogito notarile del 21.11.2016 la società concedeva in affitto Organizzazione_1
l'azienda alberghiera denominata alla che provvedeva alle Org_1 Pt_1
volture di tutti i contratti di servizio stipulati dalla;
Org_1
- quanto all'utenza telefonica dell'albergo (fonia, fax e rete), l'amministratore di non avendo a disposizione i contratti telefonici stipulati originariamente tra la Pt_1
e in data 28.11.2016 contattava un agente di Org_1 Controparte_1 CP_1
Pagina 2 chiedendogli espressamente di compilare, per suo conto, il modulo di subentro integrale nel servizio telefonico connesso all'attività alberghiera;
tale modulo di subentro veniva compilato dall'agente e sottoscritto dall'amministratore di dr. CP_1 Pt_1
Per_1
- undici mesi dopo il subentro, in data 23.10.2017, improvvisamente e senza alcun preavviso,
sospendeva l'erogazione del servizio telefonico, impedendo all' di CP_1 Org_1
effettuare nuove prenotazioni e di comunicare con la clientela. Nell'emergenza e per contenere i danni, acquistava un telefono portatile con relativa scheda Pt_1
telefonica;
- dopo circa un mese, nonostante i diversi solleciti, comunicava ad CP_1 Pt_1
di aver dovuto sospendere il servizio a causa di tre vecchie fatture, ancora intestate alla e non pagate. In tale occasione, l'attore veniva informato di un errore Org_1 nell'operazione di subentro dell'utenza telefonica. I contratti originariamente sottoscritti tra la e erano due: uno avente ad oggetto le linee 011/13537373 (internet), Org_1 CP_1
011/599358 (fax) e 011/13531408 (linea voce gratuita); l'altro avente ad oggetto la linea
011/13531423 (con tre linee voip 011/599248 – 011/501038 – 500359). Tale secondo contratto risultava ancora intestato erroneamente alla , in quanto non inserito nel Org_1
modulo di subentro compilato dalla CP_1
- in data 28.11.2017 provvedeva a pagare le fatture rimaste insolute;
in data Pt_1
20.12.2017 la rete veniva ripristinata, grazie all'intervento del Org_2
- in data 22.03.2018 provvedeva a integrare il modulo di subentro. Pt_1
Ciononostante, la volturazione non si è mai perfezionata per ragioni fiscali. L'attore, pertanto, cambiava gestore telefonico;
- in data 12.04.2018 un tecnico di si presentava presso l'albergo di CP_1 Pt_1
per ritirare il router ma, per errore, staccava le linee esterne dell'albergo. Pt_1
rimaneva così rimasta nuovamente isolata sino al 5.6.2018.
Tanto premesso, parte attrice ha allegato e dedotto:
- l'inadempimento contrattuale di , per non aver traferito ad tutti CP_1 Pt_1 rapporti contrattuali originariamente intestati alla Nel contratto d'affitto Org_1
d'azienda, stipulato tra e la , è espressamente indicato il subentro Pt_1 Org_1
integrale di nei rapporti di telefonia con : tale subentro sarebbe Pt_1 CP_1
dovuto avvenire automaticamente.
- ha invocato la responsabilità extracontrattuale di per il danno patito da CP_1
a seguito delle due sospensioni delle linee telefoniche dell'albergo. A causa di Pt_1
Pagina 3 tali interruzioni, l'hotel non ha potuto effettuare nuove prenotazioni e comunicare con la clientela. Rispetto agli anni 2016/2017 il danno complessivamente sofferto da Pt_1 per la mancata vendita delle camere, ammonta a complessivi € 153.484,58.
Ha, quindi, chiesto di accertare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta e per l'effetto di condannarla al pagamento in suo favore della somma di € 153.484,58; con condanna ex art. 96 c.p.c.
La , in persona del legale rappresentante pro tempore, si è costituita in giudizio CP_1
e ha svolto le seguenti difese:
- il Tribunale di Torino è incompetente territorialmente a conoscere la presente vertenza ex art. 19 c.p.c. in quanto la società convenuta ha sede legale a Milano e sede secondaria a
Roma. Le condizioni generali di contratto (art.22) prevedono, inoltre, quale foro convenzionale quello di Roma;
- la ha legittimamente sospeso l'utenza presso in quanto risultavano CP_1 Pt_1
tre fatture insolute a carico della società ; Org_1
- la non ha mai compilato alcuna richiesta di subentro per conto di CP_1 Pt_1
infatti, è il soggetto che chiede il subentro che deve premurarsi di compilare il modulo,
indicando tutte le utenze telefoniche in riferimento alle quali intende subentrare;
- la non aveva alcun onere di effettuare il subentro automatico per conto di CP_1
in quanto del tutto estranea al contratto d'affitto d'azienda, intercorso tra Pt_1
e la;
Pt_1 Org_1
Par
- l'interruzione del servizio posto in essere da per l'utenza n. 01113531423 con decorrenza dal 23.10.2017 è stata del tutto legittima. Il danno asseritamente patito da non è riconducibile alla condotta di;
Pt_1 CP_1
- il subentro non si è perfezionato per ragioni fiscali, imputabili esclusivamente ad
Pt_1
- non ha provato di aver subito i danni lamentati. Pt_1
Pagina 4 La ha, quindi, chiesto di dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Torino in favore del Pt_2
Tribunale di Roma /Milano; nel merito, di rigettare integralmente le domande risarcitorie proposte da Pt_1
Nelle more del giudizio, con sentenza del 23 maggio 2019 il Tribunale di Torino ha dichiarato il fallimento di Parte_1
In data 1° agosto 2019 il si è costituito in giudizio, facendo proprie le Parte_1
domande formulate dalla società in bonis.
La causa è stata istruita a mezzo escussione testi ed è stata trattenuta a decisione all'udienza dell'8.09.2023, con assegnazione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c.
***
Non sono oggetto di contestazione le seguenti circostanze:
- aveva concluso con due contratti di utenza telefonica: il primo Org_1 CP_1
contratto relativo alle linee telefoniche 011/13537373 (internet), 011/599358 (fax) e
011/13531408 (linea voce gratuita), il secondo contratto per la linea 011/13531423 (con tre linee voip 011/599248 – 011/501038 – 500359).
- ha affittato dalla società l'azienda alberghiera denominata Pt_1 Org_1 Org_1
e con il passaggio di gestione è subentrata al precedente titolare ( )
[...] Org_1 nell'utenza telefonica dell'albergo;
- tale subentro, tuttavia, è avvenuto esclusivamente con riferimento al primo contratto (linee telefoniche linee 011/13537373 (internet), 011/599358 (fax) e 011/13531408 (linea voce gratuita), tramite modulo, trasmesso alla sottoscritto dall'amministratore di CP_1
Pt_1
- il secondo contratto relativo all'utenza 011/13531423 (con tre linee voip 011/599248 –
011/501038 – 500359) è rimasto intestato alla;
Org_1
Par
- non essendo state pagate tre fatture, in data 23.10.2017 ha sospeso l'erogazione del servizio telefonico;
- ha provveduto a pagare le fatture ed il collegamento è stato ripristinato in data Pt_1
19.12.2017;
- il subentro integrale nel servizio telefonico non si è mai perfezionato.
- ha cambiato gestore telefonico;
Pt_1
- in data 12.04.2018 l'utenza telefonica dell'albergo si è nuovamente interrotta.
Le parti controvertono:
- sulla competenza territoriale del Tribunale di Torino;
Pagina 5 - sul soggetto responsabile del mancato subentro integrale di in tutte le utenze Pt_1
Par telefoniche e sulla conseguente responsabilità contrattuale ed extra contrattuale di per i danni patiti dall'attore a seguito della sospensione delle linee telefoniche dal 23.10.2017 al
19.12.2017 (impossibilità di raccogliere le prenotazioni e conseguente mancato guadagno);
- sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di per la seconda CP_1
sospensione delle linee telefoniche, successiva al cambio gestore, avvenuta in data
12.04.2018; Par
- sulla responsabilità ex art. 96 c.p.c. di .
Sulla competenza territoriale del Tribunale di Torino.
nella propria comparsa di costituzione, ha eccepito l'incompetenza territoriale CP_1
del Tribunale di Torino in favore del Tribunale di Roma o Milano, luoghi in cui ex art. 19 c.p.c. ha sede (rispettivamente primaria e secondaria) la società convenuta. Secondo il foro di CP_1
Roma sarebbe, altresì, quello convenzionalmente eletto dalle parti al momento della stipula del contratto (art. 22 condizioni generali del contratto).
Tale eccezione deve intendersi implicitamente rinunciata in quanto, nonostante i termini concessi dal Giudice, con ordinanza del 25.03.2019, per approfondire la questione, la stessa non è mai stata più riproposta in nessuno dei successivi atti, né in sede di precisazione delle conclusioni.
Sul punto si richiama il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancata riproposizione di un'eccezione al momento della precisazione delle conclusioni ne comporta l'abbandono, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile. (cfr.
Cass. n. 22887/2019; n. 16840/2013).
In ogni caso, l'eccezione è inammissibile, oltreché infondata.
Ed infatti: la convenuta ha contestato la competenza del Tribunale di Torino facendo riferimento esclusivamente al criterio del foro generale delle persone giuridiche di cui all'art. 19 cod. proc. civ., senza nulla argomentare in ordine ai criteri alternativi previsti dall'art. 20 cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità dell'eccezione. Sul punto si richiama il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile deve essere formulata dalla parte a pena di inammissibilità in modo completo ed esaustivo, individuando sia il Giudice ritenuto incompetente, sia il Giudice ritenuto competente e procedendo al vaglio di tutti i fori alternativi previsti dalla legge processuale, con esposizione delle ragioni per le quali questi sarebbero inapplicabili (cfr. Cass. n. 22510/2016; n. 26094/2014; n. 5725/2013).
E ancora, “La completezza dell'eccezione di incompetenza territoriale è requisito di ammissibilità della stessa. Quindi l'eventuale incompletezza può essere rilevata anche d'ufficio dalla stessa Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza” (cfr. Cass. n. 21941/2018).
Pagina 6 Con specifico riguardo alle cause relative a diritti di obbligazione la disciplina dettata dall'art. 38
c.p.c. comporta che “il convenuto sia tenuto a eccepire l'incompetenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi;
…” (cfr. Cass. n.
21769/2016; n. 3989/2011; n. 9192/2003).
L'eccezione è, inoltre, infondata quanto al foro di Roma di cui alle condizioni generali di contratto, essendo la clausola inapplicabile alla fattispecie in esame. E infatti, il contratto di utenza telefonica per cui è causa – nel quale la parte attrice non è, in realtà, mai subentrata - è stato originariamente stipulato tra la e il precedente contraente e titolare . La condotta censurata, CP_1 Org_1
oggetto del presente giudizio, attiene a un comportamento tenuto dalla proprio in CP_1 relazione all'attività di subentro e, quindi, ad un'attività posta in essere quando l'attore era soggetto terzo rispetto al contratto già stipulato dalla con . Si discute quindi di Org_1 CP_1 un'eventuale responsabilità extracontrattuale di e non di una responsabilità di tipo CP_1
contrattuale, con conseguente inapplicabilità del relativo regolamento.
Sul soggetto responsabile del mancato subentro integrale di in tutte le utenze telefoniche Pt_1
e sulla conseguente responsabilità extra contrattuale di per i danni patiti CP_1 dall'attore a seguito della sospensione delle linee telefoniche dal 23.10.2017 al 19.12.2017.
, dal 23.10.2017 al 19.12.2017, ha interrotto il servizio di utenza telefonica presso la CP_1
struttura alberghiera gestita da a causa del mancato subentro integrale da parte Pt_1 dell'attore nei contratti di telefonia, stipulati dal precedente titolare con la stessa. Risultavano, inoltre, ancora tre fatture insolute intestate alla Org_1
Per_ Secondo la prospettazione attorea e, in particolare, dell'allora amministratore di Pt_1
il predetto mancato subentro sarebbe imputabile esclusivamente alla negligenza di un agente
[...]
, il quale, in presenza di testimoni, avrebbe compilato in modo errato il modulo per la CP_1 richiesto di subentro, non includendo l'utenza n. 011.13531423 (voip 011.599248-011.501028-
0115003599) bensì esclusivamente la linea n. 011.13537373 (cfr. verbale udienza 15.06.2021); ciò pur a fronte di una precisa e specifica richiesta di corretta compilazione dovuta alla indisponibilità da parte di dei contratti stipulati in precedenza dalla e della conseguente Pt_1 Org_1
impossibilità di individuare i contratti già in essere.
L'interruzione delle linee telefoniche sarebbe stata, quindi, illegittima e imputabile in via esclusiva Par alla che avrebbe erroneamente compilato il modulo di subentro, con conseguente diritto di a ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti, nel periodo di sospensione dal Pt_1
23.10.2017al 19.12.2017, per l'impossibilità di ricevere nuove prenotazioni.
Pagina 7 La domanda risarcitoria proposta dall'attore per tale condotta non può essere accolta per i seguenti motivi.
In materia di responsabilità extracontrattuale, chi agisce per ottenere il risarcimento del danno è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e la riconducibilità agli stessi del comportamento del convenuto (ossia il nesso causale). In presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c., incombe, quindi, in capo alla parte danneggiata "l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva" (cfr., tra le altre, Cass. n. 390/2008; Cass. n.
11946/2013). Come è già stato esposto, la responsabilità invocata da parte attrice non può essere inquadrata in ambito contrattuale atteso che la condotta illecita censurata è costituita da un'asserita erronea compilazione del modulo di subentro e, dunque, da un'attività estranea a un qualsivoglia rapporto contrattuale tra le parti (non essendo ancora intervenuto alcun subentro) e prodromica e antecedente rispetto al subentro nel contratto stesso. Occorre, dunque, fare riferimento alla normativa di carattere generale dettata dall'art. 2043 cod. civ.
Sotto tale profilo, non ha dimostrato di aver effettivamente incaricato di Pt_1 CP_1
compilare il modulo di subentro per suo conto e di aver espressamente richiesto il subentro integrale in tutte le linee telefoniche, né che il modulo di subentro sia stato effettivamente compilato da un
Par agente . Per quanto, infatti, il doc. 3 prodotto da parte attrice (modulo di subentro) risulti compilato e firmato da mani diverse, i testimoni sentiti nel corso dell'istruttoria non hanno saputo chiarire le dinamiche di tale subentro. Più precisamente, i testimoni indicati da parte attrice,
(dipendente di e (vicedirettore di , pur Testimone_1 Pt_1 Testimone_2 Pt_1
confermando di aver visto il Direttore di incontrare alcuni agenti della Pt_1 Per_1
, hanno dichiarato entrambi di non aver assistito fisicamente all'incontro e di non essere CP_1
a conoscenza del contenuto delle conversazioni. In particolare, ha riportato di Testimone_1
aver visto il dr. incontrare una signora della , ma di non sapere né cosa si siano Per_1 CP_1 detti né il nome dell'agente. Ha affermato, altresì, di non aver mai visto il documento di subentro
(doc.3) e di non essere presente al momento della relativa sottoscrizione. (cfr. verbale udienza del
9.02.2021). ha, invece, dichiarato di aver visto il documento di subentro per la prima Testimone_2
volta solo a seguito della interruzione delle linee telefoniche, per verificare quali utenze fossero state inserite. Ha chiarito, altresì, di ricordare che il si era affidato ad un agente Per_1 CP_1
per la voltura delle linee, ma di non saper riferire altro a riguardo (cfr. verbale udienza 9.02.2021).
La stessa parte attrice ha contraddittoriamente indicato in atto di citazione che “della materiale raccolta del modulo” di subentro integrale delle linee si era occupato, in base a quanto dichiarato dalla responsabile dell'agenzia per il ( ), l'agente CP_1 Org_2 Testimone_3 Org_3
Pagina 8 salvo poi articolare nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. i capi di prova da n. 2 a 6 volti a Pt_3
dimostrare che il modulo fu compilato da . In sede di escussione testimoniale, poi, Testimone_3
l'allora amministratore e socio unico di ha confermato i Pt_1 Controparte_3
capi di prova indicati, dichiarando che a compilare il modulo era stata . Testimone_3
Va premesso, con riferimento alla incapacità a testimoniare del teste eccepita da parte Per_1
convenuta all'udienza del 15.6.2021 prima dell'assunzione della testimonianza, che, ammessa e raccolta la prova con riserva sull'eccezione in sede di decisione, all'esito dell'assunzione non è stata eccepita la nullità della testimonianza resa, con conseguente sanatoria della stessa ai sensi dell'art. 157 c.p.c.
Sul punto, si è recentemente espressa la Suprema Corte a Sezioni Unite statuendo che se, come nella fattispecie in esame, “l'eccezione di incapacità è stata ritualmente sollevata prima dell'ammissione del teste, la testimonianza che sia nondimeno ammessa e assunta costituisce un atto processuale affetto da nullità; ne deriva che l'interessato ha l'onere di eccepire questo vizio subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità, ex art.157, secondo comma, cod. proc. civ.; - l'eccezione di nullità della testimonianza resa dal teste incapace ai sensi dell'articolo 246 cod. proc. civ. va coltivata con la precisazione delle conclusioni di cui all'articolo 189 cod. proc. civ., dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata e non riproponibile in sede d'impugnazione” (cfr. Cass., Sez. Un., 06/04/2023, n. 9456). Con particolare riguardo all'ipotesi dell'ammissione del teste con “riserva” – corrispondente a quella in esame – la
S.C. ha precisato che quale che sia il valore attribuito al provvedimento di ammissione con riserva seguito da scioglimento negativo della riserva, il giudice del merito non ha il potere di accogliere l'eccezione di incapacità, per averla già implicitamente respinta in seguito all'assunzione del mezzo;
egli, piuttosto, dinanzi ad un atto processuale purgato dalla nullità per mancata sollevazione della relativa eccezione nella prima istanza o difesa successiva al suo compimento o alla notizia di esso (atto processuale, cioè, la cui originaria invalidità è stata sanata per convalidazione soggettiva e, pertanto, ormai valido), deve procedere alla valutazione della prova secondo il proprio libero apprezzamento in funzione della dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda proposta dall'attore. (cfr. Cass. n. 29714/2023).
Ciò posto, la testimonianza resa da sull'individuazione del soggetto che compilò il Per_1
modulo di subentro, oltre a essere in contrasto con quanto allegato in atto di citazione nei termini su indicati, è smentita dalle dichiarazioni rese dagli altri testimoni escussi e, in particolare, dagli agenti e, anche a confronto, e Testimone_4 Testimone_5 Testimone_3 Testimone_6
Pagina 9 ha dichiarato: “Il non mi ha mai chiesto di subentrare come in Testimone_3 Per_1 Pt_1 tutte le linee telefoniche, fax e internet prima intestate all' il modulo doc.3 che mi Org_1
viene mostrato è quello del subentro ma non l'ho compilato io non né so nulla di eventuali richieste di subentro. So che prima di me c'era stato il sig. All'epoca i responsabili dell'agenzia Tes_6 erano e , l'unica donna ero io e forse un'altra di nome Tes_4 Testimone_5 [...]
” (cfr. cfr verbale udienza 15.06.2021). L'agente ha, altresì, rappresentato di Per_2 Tes_3
essersi recata per la prima volta presso la struttura nel marzo del 2017 quindi quando il Pt_1
subentro era già avvenuto (cfr. verbale udienza 18.10.2022). ha affermato di non aver mai compilato né visto il modulo di subentro di Testimone_6
L'agente ha spiegato che il modulo di subentro consiste in una pratica amministrativa Pt_1
e che generalmente viene consegnato in bianco al cliente affinché lo compili e lo trasmetta, tramite pec, direttamente alla . (cfr. verbale udienza 24.05.2022). sentito a confronto CP_1 Tes_6
con ha confermato che era un cliente che era stato assegnato alla propria Tes_3 Pt_1 agenzia e che a gestire le pratiche vi erano anche , e la ma ha riferito di Tes_4 Tes_5 Tes_3
non avere conoscenza diretta di chi possa aver compilato il modulo se non il cliente stesso. Ha, difatti, precisato, pur confermando che certamente qualche agente si fosse recato presso la
Par
che “non è possibile che l'agente abbia trasmesso a questo modulo” e che, più Pt_1
probabilmente, il cliente abbia inviato in autonomia il modulo consegnatogli in bianco dall'agente.
(cfr. verbale udienza 18.10.2022).
Anche gli agenti e hanno riferito di non sapere nulla della richiesta Tes_4 Testimone_5
di subentro dell' e di non aver mai visto il relativo documento. (cfr. verbale udienza Pt_1
7.12.2021). In particolare, il teste , pur riconoscendo la tipologia di modulo in oggetto Tes_5
come quello classico in uso presso l'agenzia dell'epoca e per tutte le agenzie che operavano per
Par
per le richieste di subentro, e pur non escludendo la possibilità, in astratto, che il modulo di subentro venga compilato dall'agente ove il subentro avvenga tramite agenzia, nello specifico ha dichiarato di non aver mai visto il modulo per cui è causa e di non saper dire chi si sia occupato di questo subentro. (“non so dire se questo modulo che mi viene mostrato sia stato compilato da un agente o dal cliente personalmente, né vi è modo di desumerlo”).
Alla luce delle riportate risultanze istruttorie si ritiene che non siano emersi elementi di prova per affermare con sufficiente certezza che la erronea e carente compilazione del modulo sia imputabile a una condotta negligente di un agente della società convenuta e che, pertanto, sia imputabile alla società stessa. La testimonianza resa da risulta, difatti, a fronte, da un lato, della intrinseca Per_1
contraddittorietà tra quanto allegato in atto di citazione e quanto dedotto in via istruttoria, e, dall'altro, delle dichiarazioni rese dagli altri testi escussi, inattendibile e insufficiente a dimostrare
Pagina 10 sia che il cliente abbia conferito a l'incarico di predisporre la richiesta di subentro, sia CP_1
che gli agenti abbiano effettivamente compilato il modulo in oggetto. CP_1
Ritiene, pertanto, questo Tribunale che la non abbia assolto all'onere su di lei Pt_1 incombente di provare l'illegittimità della condotta posta in essere da . CP_1
La domanda di risarcimento per tale condotta deve essere pertanto rigettata.
Sulla responsabilità extracontrattuale di per la seconda sospensione delle linee CP_1
telefoniche, successiva al cambio gestore, avvenuta in data 12.04.2018. ha contestato a di essere responsabile anche della seconda Pt_1 CP_1
interruzione delle linee telefoniche avvenuta in data 12.04.2018. In particolare, secondo l'attore, quest'ultima sospensione sarebbe diretta conseguenza dell'intervento di un tecnico , il CP_1
quale, recatosi presso la struttura alberghiera per ritirare il router, avrebbe per errore staccato le linee esterne dell'albergo, lasciando la struttura nuovamente isolata fino al 5.06.2018, con conseguente danno di ulteriori € 44.542,93.
Par
ha negato la propria responsabilità e ha contestato ad di non aver dimostrato il Pt_1 nesso causale tra l'intervento del tecnico (distacco del router) e il distacco dell'intera rete CP_1 telefonica dell'albergo.
La domanda è infondata e va respinta per i seguenti motivi. non ha prodotto alcun documento idoneo a dimostrare che la sospensione delle linee Pt_1
telefoniche sia stata diretta conseguenza del distacco del router effettuato dall'agente , né la CP_1
circostanza ha trovato riscontro probatorio all'esito dell'espletata istruttoria orale. Ed infatti i testimoni escussi hanno fatto tutti riferimento ad “un guasto tecnico” avvenuto successivamente al ritiro del router, ma non sono stati in grado di precisarne né le cause, né la durata. (cfr. verbale udienza 9.02.2021, testi e , dipendenti di . Tes_1 Tes_2 Pt_1
La giurisprudenza in tema di illecito aquiliano ha chiarito che “ai fini dell'accertamento del nesso causale, non è sufficiente una relazione di prossimità cronologica tra la condotta e l'evento dannoso, in quanto il criterio "post hoc propter hoc" è errato, posto che correlazione non significa causazione” (cfr. Cass. 3285/2022).
Va considerato che al momento del lamentato evento dannoso la aveva già cambiato Pt_1
gestore telefonico e, pertanto, sulle linee attive operava, in realtà, un soggetto diverso da
; ciò avrebbe dovuto indurre la società a meglio indagare sulle cause effettive del guasto CP_1
e a richiedere il tempestivo intervento di un tecnico che accertasse le cause dell'interruzione della linea. In assenza di un accertamento in tal senso, l'isolamento telefonico dell'hotel non può essere ascritto con sufficiente certezza, né con elevata probabilità, alla condotta posta in essere dal tecnico
Par inviato da per il distacco del router. Risulta, difatti, dalla documentazione prodotta che a
Pagina 11 decorrere dal 16.2.2018 le linee in uso con presso sono state oggetto di CP_1 Pt_1
formale disdetta (doc. n. 9).
Alla luce del riportato quadro probatorio, ritiene questo tribunale che parte attrice, anche in relazione a tale seconda sospensione del servizio di telefonia, non abbia assolto all'onere su di lei incombente di provare il nesso causale tra la l'evento sospensivo e la condotta (distacco del router) posto in essere dalla . CP_1
La domanda risarcitoria è, quindi, infondata e deve essere respinta.
Sulla responsabilità ex art 96 c.p.c
La domanda risarcitoria per responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma c.p.c. proposta da non può essere accolta. Pt_1
L'applicazione di tale norma, posta a presidio dall'abuso dello strumento processuale (Cass. civ. n.
19285/16), presuppone l'allegazione e la dimostrazione – anche in via indiziaria – della mala fede, intesa come consapevolezza dell'infondatezza della domanda, o della colpa grave, intesa come carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza (cfr. Cass. S.U. n.
22405/2018).
Nella fattispecie in esame, il rigetto della domanda attorea esclude in radice la sussistenza dei presupposti necessari a far scattare la responsabilità in questione.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, tenuto conto della difficoltà della ricostruzione della vicenda fattuale e dei disservizi comunque subiti dalla parte attrice, sono compensate nella misura del 50%.
Si richiama in proposito quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 77/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 secondo comma c.p.c. nella parte in cui “non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, rispetto a quelle espressamente contemplate dalla norma come riformulata dall'art. 13, comma 1, del decreto legge 12 settembre
2014, n. 132, precisando che debba trattarsi di ipotesi che rinviino comunque a condizioni prevalentemente oggettive e non a situazioni strettamente soggettive e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente dalla norma.
Le spese di lite seguono, invece, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore della domanda e in base ai parametri medi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55, per il residuo 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal contro ogni diversa Parte_1 Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Pagina 12 • Respinge la domanda.
• Condanna al pagamento in favore di Parte_1
elle spese processuali nella misura del 50% che liquida Controparte_1 in complessivi € 7.051,50, oltre al rimborso sulle spese generali nella misura del
15%, Iva e Cpa e successive occorrende.
• Compensa le spese di lite per il residuo 50%.
Torino, 21 febbraio 2024
Il giudice dr.ssa Valeria Di Donato
Pagina 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Giudice dr.ssa Valeria Di Donato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. N.R.G. 18876 dell'anno 2018
TRA
(P. Iva e codice fiscale in persona del Parte_1 P.IVA_1 curatore pro tempore, con l'avv. NICOLA BOTTERO
ATTORE
E
(P. Iva ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con l'avv. ANTONINO GERONIMO LA RUSSA
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Richiamate le istanze istruttorie
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino respinta ogni contraria istanza, domanda, deduzione e eccezione, previe le declaratorie del caso,
Nel merito
- riconosciuta la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e/o aggravata della
[...]
riconosciuto il nesso causale tra la condotta posta in essere dalla convenuta e le CP_1
conseguenze delle mancate prenotazioni alberghiere registrate da in bonis, Parte_1
condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore del della somma di Euro 153.484,58 od altra Parte_1
Pagina 1 diversa somma accertata in corso di causa ovvero ritenuta d'equità, il tutto a titolo di risarcimento dei danni sofferti per le causali di cui in atti;
- condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento degli interessi sulle somme accertate in corso di causa, il tutto nella misura prevista dal
D. Lgs. n. 231 del 9/10/2002 oltre alla rivalutazione monetaria.”
In ogni caso Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre CPA e IVA e rimborso forfettario come per legge.
Per parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
- In via principale di merito: previo accertamento della correttezza e buona fede contrattuale e/o extracontrattuale di in relazione ai fatti oggetto del contendere, rigettare integralmente Parte_2
le domande risarcitorie, a qualsiasi titolo dedotte, formulate dal nei Parte_1
confronti di in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in Parte_2 atti e risultanti all'esito dell'istruttoria.
- In via di mero subordine, nel merito: nel non creduto caso di accoglimento, ancorchè parziale, delle domande risarcitorie formulate nei confronti di dal Parte_2 Parte_1 liquidare il danno da quest'ultimo subito nei limiti di quanto effettivamente provato e causalmente riconducibile alla vicenda oggetto di causa, con espressa esclusione di qualsivoglia rivalutazione monetaria ed interessi moratori ex D. Lgs. 231 del 09 ottobre 2002.
- In ogni caso: rigettare le richieste di condanna avanzate nei confronti di ex art. 96, Parte_2
primo comma, c.p.c., ovvero ex art. 96, ultimo comma, c.p.c., in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la (d'ora in avanti anche solo Parte_1
ha convenuto in giudizio (d'ora in avanti anche solo Pt_1 Controparte_1
per ottenere il risarcimento del danno, quantificato in € 153.484,58, patito a Controparte_2 seguito della sospensione dell'utenza telefonica presso la struttura alberghiera da lui gestita.
In particolare, ha esposto che:
- con rogito notarile del 21.11.2016 la società concedeva in affitto Organizzazione_1
l'azienda alberghiera denominata alla che provvedeva alle Org_1 Pt_1
volture di tutti i contratti di servizio stipulati dalla;
Org_1
- quanto all'utenza telefonica dell'albergo (fonia, fax e rete), l'amministratore di non avendo a disposizione i contratti telefonici stipulati originariamente tra la Pt_1
e in data 28.11.2016 contattava un agente di Org_1 Controparte_1 CP_1
Pagina 2 chiedendogli espressamente di compilare, per suo conto, il modulo di subentro integrale nel servizio telefonico connesso all'attività alberghiera;
tale modulo di subentro veniva compilato dall'agente e sottoscritto dall'amministratore di dr. CP_1 Pt_1
Per_1
- undici mesi dopo il subentro, in data 23.10.2017, improvvisamente e senza alcun preavviso,
sospendeva l'erogazione del servizio telefonico, impedendo all' di CP_1 Org_1
effettuare nuove prenotazioni e di comunicare con la clientela. Nell'emergenza e per contenere i danni, acquistava un telefono portatile con relativa scheda Pt_1
telefonica;
- dopo circa un mese, nonostante i diversi solleciti, comunicava ad CP_1 Pt_1
di aver dovuto sospendere il servizio a causa di tre vecchie fatture, ancora intestate alla e non pagate. In tale occasione, l'attore veniva informato di un errore Org_1 nell'operazione di subentro dell'utenza telefonica. I contratti originariamente sottoscritti tra la e erano due: uno avente ad oggetto le linee 011/13537373 (internet), Org_1 CP_1
011/599358 (fax) e 011/13531408 (linea voce gratuita); l'altro avente ad oggetto la linea
011/13531423 (con tre linee voip 011/599248 – 011/501038 – 500359). Tale secondo contratto risultava ancora intestato erroneamente alla , in quanto non inserito nel Org_1
modulo di subentro compilato dalla CP_1
- in data 28.11.2017 provvedeva a pagare le fatture rimaste insolute;
in data Pt_1
20.12.2017 la rete veniva ripristinata, grazie all'intervento del Org_2
- in data 22.03.2018 provvedeva a integrare il modulo di subentro. Pt_1
Ciononostante, la volturazione non si è mai perfezionata per ragioni fiscali. L'attore, pertanto, cambiava gestore telefonico;
- in data 12.04.2018 un tecnico di si presentava presso l'albergo di CP_1 Pt_1
per ritirare il router ma, per errore, staccava le linee esterne dell'albergo. Pt_1
rimaneva così rimasta nuovamente isolata sino al 5.6.2018.
Tanto premesso, parte attrice ha allegato e dedotto:
- l'inadempimento contrattuale di , per non aver traferito ad tutti CP_1 Pt_1 rapporti contrattuali originariamente intestati alla Nel contratto d'affitto Org_1
d'azienda, stipulato tra e la , è espressamente indicato il subentro Pt_1 Org_1
integrale di nei rapporti di telefonia con : tale subentro sarebbe Pt_1 CP_1
dovuto avvenire automaticamente.
- ha invocato la responsabilità extracontrattuale di per il danno patito da CP_1
a seguito delle due sospensioni delle linee telefoniche dell'albergo. A causa di Pt_1
Pagina 3 tali interruzioni, l'hotel non ha potuto effettuare nuove prenotazioni e comunicare con la clientela. Rispetto agli anni 2016/2017 il danno complessivamente sofferto da Pt_1 per la mancata vendita delle camere, ammonta a complessivi € 153.484,58.
Ha, quindi, chiesto di accertare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta e per l'effetto di condannarla al pagamento in suo favore della somma di € 153.484,58; con condanna ex art. 96 c.p.c.
La , in persona del legale rappresentante pro tempore, si è costituita in giudizio CP_1
e ha svolto le seguenti difese:
- il Tribunale di Torino è incompetente territorialmente a conoscere la presente vertenza ex art. 19 c.p.c. in quanto la società convenuta ha sede legale a Milano e sede secondaria a
Roma. Le condizioni generali di contratto (art.22) prevedono, inoltre, quale foro convenzionale quello di Roma;
- la ha legittimamente sospeso l'utenza presso in quanto risultavano CP_1 Pt_1
tre fatture insolute a carico della società ; Org_1
- la non ha mai compilato alcuna richiesta di subentro per conto di CP_1 Pt_1
infatti, è il soggetto che chiede il subentro che deve premurarsi di compilare il modulo,
indicando tutte le utenze telefoniche in riferimento alle quali intende subentrare;
- la non aveva alcun onere di effettuare il subentro automatico per conto di CP_1
in quanto del tutto estranea al contratto d'affitto d'azienda, intercorso tra Pt_1
e la;
Pt_1 Org_1
Par
- l'interruzione del servizio posto in essere da per l'utenza n. 01113531423 con decorrenza dal 23.10.2017 è stata del tutto legittima. Il danno asseritamente patito da non è riconducibile alla condotta di;
Pt_1 CP_1
- il subentro non si è perfezionato per ragioni fiscali, imputabili esclusivamente ad
Pt_1
- non ha provato di aver subito i danni lamentati. Pt_1
Pagina 4 La ha, quindi, chiesto di dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Torino in favore del Pt_2
Tribunale di Roma /Milano; nel merito, di rigettare integralmente le domande risarcitorie proposte da Pt_1
Nelle more del giudizio, con sentenza del 23 maggio 2019 il Tribunale di Torino ha dichiarato il fallimento di Parte_1
In data 1° agosto 2019 il si è costituito in giudizio, facendo proprie le Parte_1
domande formulate dalla società in bonis.
La causa è stata istruita a mezzo escussione testi ed è stata trattenuta a decisione all'udienza dell'8.09.2023, con assegnazione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c.
***
Non sono oggetto di contestazione le seguenti circostanze:
- aveva concluso con due contratti di utenza telefonica: il primo Org_1 CP_1
contratto relativo alle linee telefoniche 011/13537373 (internet), 011/599358 (fax) e
011/13531408 (linea voce gratuita), il secondo contratto per la linea 011/13531423 (con tre linee voip 011/599248 – 011/501038 – 500359).
- ha affittato dalla società l'azienda alberghiera denominata Pt_1 Org_1 Org_1
e con il passaggio di gestione è subentrata al precedente titolare ( )
[...] Org_1 nell'utenza telefonica dell'albergo;
- tale subentro, tuttavia, è avvenuto esclusivamente con riferimento al primo contratto (linee telefoniche linee 011/13537373 (internet), 011/599358 (fax) e 011/13531408 (linea voce gratuita), tramite modulo, trasmesso alla sottoscritto dall'amministratore di CP_1
Pt_1
- il secondo contratto relativo all'utenza 011/13531423 (con tre linee voip 011/599248 –
011/501038 – 500359) è rimasto intestato alla;
Org_1
Par
- non essendo state pagate tre fatture, in data 23.10.2017 ha sospeso l'erogazione del servizio telefonico;
- ha provveduto a pagare le fatture ed il collegamento è stato ripristinato in data Pt_1
19.12.2017;
- il subentro integrale nel servizio telefonico non si è mai perfezionato.
- ha cambiato gestore telefonico;
Pt_1
- in data 12.04.2018 l'utenza telefonica dell'albergo si è nuovamente interrotta.
Le parti controvertono:
- sulla competenza territoriale del Tribunale di Torino;
Pagina 5 - sul soggetto responsabile del mancato subentro integrale di in tutte le utenze Pt_1
Par telefoniche e sulla conseguente responsabilità contrattuale ed extra contrattuale di per i danni patiti dall'attore a seguito della sospensione delle linee telefoniche dal 23.10.2017 al
19.12.2017 (impossibilità di raccogliere le prenotazioni e conseguente mancato guadagno);
- sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di per la seconda CP_1
sospensione delle linee telefoniche, successiva al cambio gestore, avvenuta in data
12.04.2018; Par
- sulla responsabilità ex art. 96 c.p.c. di .
Sulla competenza territoriale del Tribunale di Torino.
nella propria comparsa di costituzione, ha eccepito l'incompetenza territoriale CP_1
del Tribunale di Torino in favore del Tribunale di Roma o Milano, luoghi in cui ex art. 19 c.p.c. ha sede (rispettivamente primaria e secondaria) la società convenuta. Secondo il foro di CP_1
Roma sarebbe, altresì, quello convenzionalmente eletto dalle parti al momento della stipula del contratto (art. 22 condizioni generali del contratto).
Tale eccezione deve intendersi implicitamente rinunciata in quanto, nonostante i termini concessi dal Giudice, con ordinanza del 25.03.2019, per approfondire la questione, la stessa non è mai stata più riproposta in nessuno dei successivi atti, né in sede di precisazione delle conclusioni.
Sul punto si richiama il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancata riproposizione di un'eccezione al momento della precisazione delle conclusioni ne comporta l'abbandono, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile. (cfr.
Cass. n. 22887/2019; n. 16840/2013).
In ogni caso, l'eccezione è inammissibile, oltreché infondata.
Ed infatti: la convenuta ha contestato la competenza del Tribunale di Torino facendo riferimento esclusivamente al criterio del foro generale delle persone giuridiche di cui all'art. 19 cod. proc. civ., senza nulla argomentare in ordine ai criteri alternativi previsti dall'art. 20 cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità dell'eccezione. Sul punto si richiama il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile deve essere formulata dalla parte a pena di inammissibilità in modo completo ed esaustivo, individuando sia il Giudice ritenuto incompetente, sia il Giudice ritenuto competente e procedendo al vaglio di tutti i fori alternativi previsti dalla legge processuale, con esposizione delle ragioni per le quali questi sarebbero inapplicabili (cfr. Cass. n. 22510/2016; n. 26094/2014; n. 5725/2013).
E ancora, “La completezza dell'eccezione di incompetenza territoriale è requisito di ammissibilità della stessa. Quindi l'eventuale incompletezza può essere rilevata anche d'ufficio dalla stessa Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza” (cfr. Cass. n. 21941/2018).
Pagina 6 Con specifico riguardo alle cause relative a diritti di obbligazione la disciplina dettata dall'art. 38
c.p.c. comporta che “il convenuto sia tenuto a eccepire l'incompetenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi;
…” (cfr. Cass. n.
21769/2016; n. 3989/2011; n. 9192/2003).
L'eccezione è, inoltre, infondata quanto al foro di Roma di cui alle condizioni generali di contratto, essendo la clausola inapplicabile alla fattispecie in esame. E infatti, il contratto di utenza telefonica per cui è causa – nel quale la parte attrice non è, in realtà, mai subentrata - è stato originariamente stipulato tra la e il precedente contraente e titolare . La condotta censurata, CP_1 Org_1
oggetto del presente giudizio, attiene a un comportamento tenuto dalla proprio in CP_1 relazione all'attività di subentro e, quindi, ad un'attività posta in essere quando l'attore era soggetto terzo rispetto al contratto già stipulato dalla con . Si discute quindi di Org_1 CP_1 un'eventuale responsabilità extracontrattuale di e non di una responsabilità di tipo CP_1
contrattuale, con conseguente inapplicabilità del relativo regolamento.
Sul soggetto responsabile del mancato subentro integrale di in tutte le utenze telefoniche Pt_1
e sulla conseguente responsabilità extra contrattuale di per i danni patiti CP_1 dall'attore a seguito della sospensione delle linee telefoniche dal 23.10.2017 al 19.12.2017.
, dal 23.10.2017 al 19.12.2017, ha interrotto il servizio di utenza telefonica presso la CP_1
struttura alberghiera gestita da a causa del mancato subentro integrale da parte Pt_1 dell'attore nei contratti di telefonia, stipulati dal precedente titolare con la stessa. Risultavano, inoltre, ancora tre fatture insolute intestate alla Org_1
Per_ Secondo la prospettazione attorea e, in particolare, dell'allora amministratore di Pt_1
il predetto mancato subentro sarebbe imputabile esclusivamente alla negligenza di un agente
[...]
, il quale, in presenza di testimoni, avrebbe compilato in modo errato il modulo per la CP_1 richiesto di subentro, non includendo l'utenza n. 011.13531423 (voip 011.599248-011.501028-
0115003599) bensì esclusivamente la linea n. 011.13537373 (cfr. verbale udienza 15.06.2021); ciò pur a fronte di una precisa e specifica richiesta di corretta compilazione dovuta alla indisponibilità da parte di dei contratti stipulati in precedenza dalla e della conseguente Pt_1 Org_1
impossibilità di individuare i contratti già in essere.
L'interruzione delle linee telefoniche sarebbe stata, quindi, illegittima e imputabile in via esclusiva Par alla che avrebbe erroneamente compilato il modulo di subentro, con conseguente diritto di a ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti, nel periodo di sospensione dal Pt_1
23.10.2017al 19.12.2017, per l'impossibilità di ricevere nuove prenotazioni.
Pagina 7 La domanda risarcitoria proposta dall'attore per tale condotta non può essere accolta per i seguenti motivi.
In materia di responsabilità extracontrattuale, chi agisce per ottenere il risarcimento del danno è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e la riconducibilità agli stessi del comportamento del convenuto (ossia il nesso causale). In presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c., incombe, quindi, in capo alla parte danneggiata "l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva" (cfr., tra le altre, Cass. n. 390/2008; Cass. n.
11946/2013). Come è già stato esposto, la responsabilità invocata da parte attrice non può essere inquadrata in ambito contrattuale atteso che la condotta illecita censurata è costituita da un'asserita erronea compilazione del modulo di subentro e, dunque, da un'attività estranea a un qualsivoglia rapporto contrattuale tra le parti (non essendo ancora intervenuto alcun subentro) e prodromica e antecedente rispetto al subentro nel contratto stesso. Occorre, dunque, fare riferimento alla normativa di carattere generale dettata dall'art. 2043 cod. civ.
Sotto tale profilo, non ha dimostrato di aver effettivamente incaricato di Pt_1 CP_1
compilare il modulo di subentro per suo conto e di aver espressamente richiesto il subentro integrale in tutte le linee telefoniche, né che il modulo di subentro sia stato effettivamente compilato da un
Par agente . Per quanto, infatti, il doc. 3 prodotto da parte attrice (modulo di subentro) risulti compilato e firmato da mani diverse, i testimoni sentiti nel corso dell'istruttoria non hanno saputo chiarire le dinamiche di tale subentro. Più precisamente, i testimoni indicati da parte attrice,
(dipendente di e (vicedirettore di , pur Testimone_1 Pt_1 Testimone_2 Pt_1
confermando di aver visto il Direttore di incontrare alcuni agenti della Pt_1 Per_1
, hanno dichiarato entrambi di non aver assistito fisicamente all'incontro e di non essere CP_1
a conoscenza del contenuto delle conversazioni. In particolare, ha riportato di Testimone_1
aver visto il dr. incontrare una signora della , ma di non sapere né cosa si siano Per_1 CP_1 detti né il nome dell'agente. Ha affermato, altresì, di non aver mai visto il documento di subentro
(doc.3) e di non essere presente al momento della relativa sottoscrizione. (cfr. verbale udienza del
9.02.2021). ha, invece, dichiarato di aver visto il documento di subentro per la prima Testimone_2
volta solo a seguito della interruzione delle linee telefoniche, per verificare quali utenze fossero state inserite. Ha chiarito, altresì, di ricordare che il si era affidato ad un agente Per_1 CP_1
per la voltura delle linee, ma di non saper riferire altro a riguardo (cfr. verbale udienza 9.02.2021).
La stessa parte attrice ha contraddittoriamente indicato in atto di citazione che “della materiale raccolta del modulo” di subentro integrale delle linee si era occupato, in base a quanto dichiarato dalla responsabile dell'agenzia per il ( ), l'agente CP_1 Org_2 Testimone_3 Org_3
Pagina 8 salvo poi articolare nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. i capi di prova da n. 2 a 6 volti a Pt_3
dimostrare che il modulo fu compilato da . In sede di escussione testimoniale, poi, Testimone_3
l'allora amministratore e socio unico di ha confermato i Pt_1 Controparte_3
capi di prova indicati, dichiarando che a compilare il modulo era stata . Testimone_3
Va premesso, con riferimento alla incapacità a testimoniare del teste eccepita da parte Per_1
convenuta all'udienza del 15.6.2021 prima dell'assunzione della testimonianza, che, ammessa e raccolta la prova con riserva sull'eccezione in sede di decisione, all'esito dell'assunzione non è stata eccepita la nullità della testimonianza resa, con conseguente sanatoria della stessa ai sensi dell'art. 157 c.p.c.
Sul punto, si è recentemente espressa la Suprema Corte a Sezioni Unite statuendo che se, come nella fattispecie in esame, “l'eccezione di incapacità è stata ritualmente sollevata prima dell'ammissione del teste, la testimonianza che sia nondimeno ammessa e assunta costituisce un atto processuale affetto da nullità; ne deriva che l'interessato ha l'onere di eccepire questo vizio subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità, ex art.157, secondo comma, cod. proc. civ.; - l'eccezione di nullità della testimonianza resa dal teste incapace ai sensi dell'articolo 246 cod. proc. civ. va coltivata con la precisazione delle conclusioni di cui all'articolo 189 cod. proc. civ., dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata e non riproponibile in sede d'impugnazione” (cfr. Cass., Sez. Un., 06/04/2023, n. 9456). Con particolare riguardo all'ipotesi dell'ammissione del teste con “riserva” – corrispondente a quella in esame – la
S.C. ha precisato che quale che sia il valore attribuito al provvedimento di ammissione con riserva seguito da scioglimento negativo della riserva, il giudice del merito non ha il potere di accogliere l'eccezione di incapacità, per averla già implicitamente respinta in seguito all'assunzione del mezzo;
egli, piuttosto, dinanzi ad un atto processuale purgato dalla nullità per mancata sollevazione della relativa eccezione nella prima istanza o difesa successiva al suo compimento o alla notizia di esso (atto processuale, cioè, la cui originaria invalidità è stata sanata per convalidazione soggettiva e, pertanto, ormai valido), deve procedere alla valutazione della prova secondo il proprio libero apprezzamento in funzione della dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda proposta dall'attore. (cfr. Cass. n. 29714/2023).
Ciò posto, la testimonianza resa da sull'individuazione del soggetto che compilò il Per_1
modulo di subentro, oltre a essere in contrasto con quanto allegato in atto di citazione nei termini su indicati, è smentita dalle dichiarazioni rese dagli altri testimoni escussi e, in particolare, dagli agenti e, anche a confronto, e Testimone_4 Testimone_5 Testimone_3 Testimone_6
Pagina 9 ha dichiarato: “Il non mi ha mai chiesto di subentrare come in Testimone_3 Per_1 Pt_1 tutte le linee telefoniche, fax e internet prima intestate all' il modulo doc.3 che mi Org_1
viene mostrato è quello del subentro ma non l'ho compilato io non né so nulla di eventuali richieste di subentro. So che prima di me c'era stato il sig. All'epoca i responsabili dell'agenzia Tes_6 erano e , l'unica donna ero io e forse un'altra di nome Tes_4 Testimone_5 [...]
” (cfr. cfr verbale udienza 15.06.2021). L'agente ha, altresì, rappresentato di Per_2 Tes_3
essersi recata per la prima volta presso la struttura nel marzo del 2017 quindi quando il Pt_1
subentro era già avvenuto (cfr. verbale udienza 18.10.2022). ha affermato di non aver mai compilato né visto il modulo di subentro di Testimone_6
L'agente ha spiegato che il modulo di subentro consiste in una pratica amministrativa Pt_1
e che generalmente viene consegnato in bianco al cliente affinché lo compili e lo trasmetta, tramite pec, direttamente alla . (cfr. verbale udienza 24.05.2022). sentito a confronto CP_1 Tes_6
con ha confermato che era un cliente che era stato assegnato alla propria Tes_3 Pt_1 agenzia e che a gestire le pratiche vi erano anche , e la ma ha riferito di Tes_4 Tes_5 Tes_3
non avere conoscenza diretta di chi possa aver compilato il modulo se non il cliente stesso. Ha, difatti, precisato, pur confermando che certamente qualche agente si fosse recato presso la
Par
che “non è possibile che l'agente abbia trasmesso a questo modulo” e che, più Pt_1
probabilmente, il cliente abbia inviato in autonomia il modulo consegnatogli in bianco dall'agente.
(cfr. verbale udienza 18.10.2022).
Anche gli agenti e hanno riferito di non sapere nulla della richiesta Tes_4 Testimone_5
di subentro dell' e di non aver mai visto il relativo documento. (cfr. verbale udienza Pt_1
7.12.2021). In particolare, il teste , pur riconoscendo la tipologia di modulo in oggetto Tes_5
come quello classico in uso presso l'agenzia dell'epoca e per tutte le agenzie che operavano per
Par
per le richieste di subentro, e pur non escludendo la possibilità, in astratto, che il modulo di subentro venga compilato dall'agente ove il subentro avvenga tramite agenzia, nello specifico ha dichiarato di non aver mai visto il modulo per cui è causa e di non saper dire chi si sia occupato di questo subentro. (“non so dire se questo modulo che mi viene mostrato sia stato compilato da un agente o dal cliente personalmente, né vi è modo di desumerlo”).
Alla luce delle riportate risultanze istruttorie si ritiene che non siano emersi elementi di prova per affermare con sufficiente certezza che la erronea e carente compilazione del modulo sia imputabile a una condotta negligente di un agente della società convenuta e che, pertanto, sia imputabile alla società stessa. La testimonianza resa da risulta, difatti, a fronte, da un lato, della intrinseca Per_1
contraddittorietà tra quanto allegato in atto di citazione e quanto dedotto in via istruttoria, e, dall'altro, delle dichiarazioni rese dagli altri testi escussi, inattendibile e insufficiente a dimostrare
Pagina 10 sia che il cliente abbia conferito a l'incarico di predisporre la richiesta di subentro, sia CP_1
che gli agenti abbiano effettivamente compilato il modulo in oggetto. CP_1
Ritiene, pertanto, questo Tribunale che la non abbia assolto all'onere su di lei Pt_1 incombente di provare l'illegittimità della condotta posta in essere da . CP_1
La domanda di risarcimento per tale condotta deve essere pertanto rigettata.
Sulla responsabilità extracontrattuale di per la seconda sospensione delle linee CP_1
telefoniche, successiva al cambio gestore, avvenuta in data 12.04.2018. ha contestato a di essere responsabile anche della seconda Pt_1 CP_1
interruzione delle linee telefoniche avvenuta in data 12.04.2018. In particolare, secondo l'attore, quest'ultima sospensione sarebbe diretta conseguenza dell'intervento di un tecnico , il CP_1
quale, recatosi presso la struttura alberghiera per ritirare il router, avrebbe per errore staccato le linee esterne dell'albergo, lasciando la struttura nuovamente isolata fino al 5.06.2018, con conseguente danno di ulteriori € 44.542,93.
Par
ha negato la propria responsabilità e ha contestato ad di non aver dimostrato il Pt_1 nesso causale tra l'intervento del tecnico (distacco del router) e il distacco dell'intera rete CP_1 telefonica dell'albergo.
La domanda è infondata e va respinta per i seguenti motivi. non ha prodotto alcun documento idoneo a dimostrare che la sospensione delle linee Pt_1
telefoniche sia stata diretta conseguenza del distacco del router effettuato dall'agente , né la CP_1
circostanza ha trovato riscontro probatorio all'esito dell'espletata istruttoria orale. Ed infatti i testimoni escussi hanno fatto tutti riferimento ad “un guasto tecnico” avvenuto successivamente al ritiro del router, ma non sono stati in grado di precisarne né le cause, né la durata. (cfr. verbale udienza 9.02.2021, testi e , dipendenti di . Tes_1 Tes_2 Pt_1
La giurisprudenza in tema di illecito aquiliano ha chiarito che “ai fini dell'accertamento del nesso causale, non è sufficiente una relazione di prossimità cronologica tra la condotta e l'evento dannoso, in quanto il criterio "post hoc propter hoc" è errato, posto che correlazione non significa causazione” (cfr. Cass. 3285/2022).
Va considerato che al momento del lamentato evento dannoso la aveva già cambiato Pt_1
gestore telefonico e, pertanto, sulle linee attive operava, in realtà, un soggetto diverso da
; ciò avrebbe dovuto indurre la società a meglio indagare sulle cause effettive del guasto CP_1
e a richiedere il tempestivo intervento di un tecnico che accertasse le cause dell'interruzione della linea. In assenza di un accertamento in tal senso, l'isolamento telefonico dell'hotel non può essere ascritto con sufficiente certezza, né con elevata probabilità, alla condotta posta in essere dal tecnico
Par inviato da per il distacco del router. Risulta, difatti, dalla documentazione prodotta che a
Pagina 11 decorrere dal 16.2.2018 le linee in uso con presso sono state oggetto di CP_1 Pt_1
formale disdetta (doc. n. 9).
Alla luce del riportato quadro probatorio, ritiene questo tribunale che parte attrice, anche in relazione a tale seconda sospensione del servizio di telefonia, non abbia assolto all'onere su di lei incombente di provare il nesso causale tra la l'evento sospensivo e la condotta (distacco del router) posto in essere dalla . CP_1
La domanda risarcitoria è, quindi, infondata e deve essere respinta.
Sulla responsabilità ex art 96 c.p.c
La domanda risarcitoria per responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma c.p.c. proposta da non può essere accolta. Pt_1
L'applicazione di tale norma, posta a presidio dall'abuso dello strumento processuale (Cass. civ. n.
19285/16), presuppone l'allegazione e la dimostrazione – anche in via indiziaria – della mala fede, intesa come consapevolezza dell'infondatezza della domanda, o della colpa grave, intesa come carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza (cfr. Cass. S.U. n.
22405/2018).
Nella fattispecie in esame, il rigetto della domanda attorea esclude in radice la sussistenza dei presupposti necessari a far scattare la responsabilità in questione.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, tenuto conto della difficoltà della ricostruzione della vicenda fattuale e dei disservizi comunque subiti dalla parte attrice, sono compensate nella misura del 50%.
Si richiama in proposito quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 77/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 secondo comma c.p.c. nella parte in cui “non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, rispetto a quelle espressamente contemplate dalla norma come riformulata dall'art. 13, comma 1, del decreto legge 12 settembre
2014, n. 132, precisando che debba trattarsi di ipotesi che rinviino comunque a condizioni prevalentemente oggettive e non a situazioni strettamente soggettive e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente dalla norma.
Le spese di lite seguono, invece, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore della domanda e in base ai parametri medi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55, per il residuo 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal contro ogni diversa Parte_1 Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Pagina 12 • Respinge la domanda.
• Condanna al pagamento in favore di Parte_1
elle spese processuali nella misura del 50% che liquida Controparte_1 in complessivi € 7.051,50, oltre al rimborso sulle spese generali nella misura del
15%, Iva e Cpa e successive occorrende.
• Compensa le spese di lite per il residuo 50%.
Torino, 21 febbraio 2024
Il giudice dr.ssa Valeria Di Donato
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