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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/06/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Giudice Onorario di Tribunale dott.ssa Silvia Sotgia in funzione di Giudice del
Lavoro ha pronunciato nella pubblica udienza dell'11 giugno 2025 la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 3763 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da: nata a [...] il giorno 5.10.1957, ivi residente nella via Parte_1
Sulcis n. 31 (c.f. ), elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo CodiceFiscale_1 studio degli avvocati Giuliana Murino, Fabrizio Rodin e Giorgio Rodin, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per procura speciale in atti
OPPONENTE
CONTRO
in persona del Legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e/o disgiuntamente, dall'avvocato Marina Olla e dall'avvocato Laura Furcas, giusta procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, in Cagliari
OPPOSTO
Motivi in fatto e in diritto
A seguito di espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo previsto dall'articolo 445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento dei requisiti sanitari necessari per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza, parte opponente ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall'art. 445 bis c.p.c., il ricorso in opposizione nel quale ha censurato la valutazione sfavorevole effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, Dr.
secondo cui l'opponente risulta essere affetta da: “1) La ricorrente è affetta Persona_1 da: Esiti di mastectomia radicale dx e lobectomia superiore dx per neoplasia. Osteoporosi” ed ha concluso affermando che 2) La ricorrente è da ritenersi invalida con riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 70% (settantapercento) e pertanto non ha diritto all'assegno mensile di assistenza. 3) Tale condizione clinica sussisteva all'epoca della visita di revisione effettuata dalla
Commissione Medica a giugno 2023.” CP_2
La difesa opponente ha dedotto che il consulente avrebbe errato nella valutazione del quadro patologico di cui è portatrice l'opponente, evidenziando la necessità di valorizzare ulteriori menomazioni attestate dalla documentazione in atti (neoplasia del lobo polmonare,
BPCO, isteroannessiectomia) secondo l'incidenza invalidante, in alcuni casi fissa, prevista nel D.M. 05.02.92. Sotto altro profilo, parte opponente lamenta che il CTU non avrebbe conteggiato l'incidenza delle menomazioni accertate sulla capacità lavorativa specifica ed attitudinale della opponente, la quale ha sempre svolto attività di collaboratrice domestica.
Infatti, le menomazioni accertate, con particolare riferimento alla grave condizione di osteoporosi ed il conseguente rischio frattura, secondo parte opponente, avrebbero una incidenza non marginale sulla capacità lavorativa della ricorrente, giustificando ampiamente l'attribuzione di 5 punti come previsto dall'art. 3, comma 1 del d.lgs. 509/1988.
Da ciò le conclusioni volte ad accertare che presenta il requisito Parte_1
sanitario previsto dalla normativa in vigore per beneficiare della prestazione invocata, con decorrenza dalla data di proposizione della visita di revisione e a richiedere la condanna dell' alla rifusione delle spese processuali delle due fasi del giudizio, con aumento del CP_2
30% ex art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.
L' si è costituito in giudizio per contestare l'avversa pretesa, deducendo la CP_2
correttezza delle risposte rese dal consulente tecnico d'ufficio e opponendosi al rinnovo delle operazioni peritali, da ritenersi già abbondantemente esaustive.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti e acquisita la consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, la causa è stata tenuta a decisione sulle odierne conclusioni delle parti.
§§§§
Le censure mosse alla valutazione del consulente appaiono infondate e devono, pertanto, essere rigettate.
Sul punto si osserva come il consulente tecnico d'ufficio, Dr. Persona_1 abbia puntualmente giustificato, con motivazione esente da censure e vizi logici da intendersi integralmente riportata in questa sede, le conclusioni cui è giunto a seguito della visita peritale e dell'esame della documentazione in atti.
In particolare, si osserva che la contestazione in quanto diretta ad affermare in termini del tutto apodittici e tautologici la prevalenza della propria visione rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico dell'ufficio, si presta ad essere valutata come un mero dissenso diagnostico, poiché non segnala alcuna devianza dai canoni fondamentali della scienza medica che possano inficiare il merito dell'accertamento medico legale condotto dal
Dr. congruamente motivato con riferimento alla intera storia clinica Per_1
dell'opponente mediante dati anamnestici e costante richiamo alla documentazione specialistica presente in atti.
Infatti, si sottolinea che il Dr. in risposta ai rilievi critici sostanzialmente Per_1
analoghi a quelli mossi nella precedente fase del giudizio, ha chiarito che l'opponente nel mese di dicembre 2017 è stata sottoposta ad intervento di mastectomia radicale destra per neoplasia mammaria (pT1bG2N0) e avviata dal mese di marzo 2018 a terapia ormonale adiuvante con inibitore delle aromatasi, tutt'in corso;
rilevando, altresì, che i controlli oncologici e gli accertamenti laboratoristici e strumentali risultano del tutto negativi per ripresa della malattia e/o ripetizioni.
Inoltre, il Dr. ha accertato che nel mese di marzo 2018, è Per_1 Parte_1 stata sottoposta a lobectomia superiore per neoformazione del segmento apicale del polmone dx (adenocarcinoma pT1b stadio 1°): neoplasia confinata all'area in cui ha avuto origine;
non indicazione a chemioterapia adiuvante.
Infine, il CTU ha dato atto del fatto che l'opponente presenta un'osteoporosi di grado severo (alto rischio di frattura) da mettere in relazione agli effetti collaterali conseguenti all'ormonoterapia regolarmente assunta da oltre 7 anni e con indicazione a terapia con SU (anticorpo monoclonale): trattamento farmacologico specifico per mantenere la salute delle ossa nelle pazienti sottoposte a terapia con inibitore delle aromatasi (trattamento ancora non iniziato per programmate estrazioni e cure dentali).
Tanto premesso ha concluso che, tale quadro clinico, globalmente valutato, può essere inquadrato come neoplasia a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale ed espresso dal codice patologia 9323 con percentuale invalidante al 70%.
Per quanto attiene specificatamente all'istero-annessiectomia bilaterale, il Dr. ha chiarito che il caso in esame riguarda una donna di anni 45, con una maternità Per_1
già da diversi anni e al termine dell'età fertile, per cui l'incidenza invalidante attribuibile risulta minima e, comunque, ben al di sotto del 10%.
Sul punto giova rammentare che, con riferimento a quanto evidenziato dalla difesa opponente, nell'ipotesi di pluralità di minorazioni, il danno globale non si computa addizionando le percentuali di invalidità risultanti dalla tabella approvata con D.M.
05.02.92, ma la tabella deve essere presa in considerazione come mero parametro di base, e la valutazione deve essere effettuata tenendo conto dell'incidenza del danno globale sulla validità complessiva del soggetto;
inoltre, se agli esiti di una "isterectomia totale in età fertile" è attribuita una valutazione fissa del 25%, la collocazione di una isterectomia "in età fertile" esula dall'automatismo della tabella involgendo un giudizio medico-legale, motivato nel caso concreto dal CTU incaricato.
Per quanto riguarda la BPCO (broncopneumopatia cronica ostruttiva), il Dr. ha acclarato che non sono documentate agli atti visite specialistiche e/o terapie ad Per_1 hoc, ma ancor di più l'obiettività polmonare è risultata negativa per patologia polmonare ed, infine, tale rilievo clinico è stato formulato in assenza di accertamenti anamnestico-clinici
(solo qualche sigaretta e assenti e/o riferiti i sintomi cronici tipici come tosse e/o catarro) e strumentali (in primis gli esami radiologici con i segni indiretti di sofferenza a carico dell'apparato bronco-vascolare) che possano giustificare l'esistenza di tale patologia, anche in forma minima.
Per tale motivo, il consulente incaricato dall'Ufficio ha ritenuto di confermare la percentuale invalidante assegnata del 70% per neoplasie (mammella dx e adenocarcinoma per neoformazione del segmento apicale del polmone dx) a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale, specificando che le infermità invalidanti accertate non incidono sulla capacità lavorativa specifica della opponente (trascorso di collaboratrice familiare fino al 2011) e, pertanto, ha ritenuto di non dover applicare né in positivo, né in negativo, l'art. 3 del D.Lgs. 509/1988.
Conseguentemente, deve trovare applicazione il consolidato orientamento della
Suprema Corte in base al quale l'indicazione di un dissenso diagnostico non equivale a rivelare una palese devianza delle conclusioni assunte dall'ausiliare dalle nozioni corrispondenti alla scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi per cui le contestazioni mosse alla consulenza tecnica d'ufficio si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione il rinnovo delle operazioni peritali o il richiamo a chiarimenti del CTU.
In definitiva, allo stato attuale non si ritiene soddisfatto il requisito sanitario previsto dalla normativa per poter beneficiare della prestazione invocata.
Pertanto, viste le risultanze peritali sopra riportate, cui si aderisce per essere le stesse suffragate da contri oggettivi anamnestici e documentali e adeguatamente motivate il
Giudice rigetta la presente opposizione.
Le spese processuali non seguono la soccombenza avendo l'opponente comprovato ai sensi dell'art. 42, comma 11°, del D.L. 269/03 – attraverso apposita autocertificazione – di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito inferiore a quello previsto dall'art. 76 e 77 del D. Lgs. n. 113 del 2002.
Pone, infine, a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate in CP_2 separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
rigetta il ricorso in opposizione proposto da ai sensi dell'art. 445 Parte_1 bis c.p.c. con l'atto introduttivo del giudizio.
Pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate in separato CP_2
decreto.
Così deciso in Cagliari l'11 giugno 2025 Il Giudice Onorario
(dott.ssa Silvia Sotgia)