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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/12/2025, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1890/2024 V.G.
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale composto dai magistrati: dott. RE RL - Presidente dott.ssa MA GH - Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento R.G. n. 1890/2024, promosso con ricorso depositato in data 22.4.2024 da: nata il [...] a [...] al Tagliamento (PN) Parte_1
c.f.: CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Mariacristina Ugarelli, giusta mandato allegato telematicamente al ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Conegliano (TV), in via L.
Einaudi n° 122;
- ricorrente -
nei confronti di
, nato a [...] il [...] Controparte_1
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Lombardini del Foro di Pordenone, giusta mandato allegato telematicamente alla memoria di costituzione, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso a
Pordenone, in via Fratelli Bandiera n. 2; - resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 9/12/2025 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito in modifica delle condizioni di affidamento della figlia minore e delle condizioni economiche stabilite nel Provvedimento del Tribunale di Pordenone RG n.6569/19 dell'11 marzo 2021
(cron.1624/2021) respinta ogni contraria istanza ed eccezione
Nel merito:
- In via principale: disporre l'affidamento della minore in via super esclusiva alla madre che assumerà da sola tutte le decisioni di maggior interesse (concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, viaggi d'istruzione, vacanze) nel rispetto dei desideri della minore e delle sue attitudini e con autorizzazione a servirsi nell'esercizio della propria responsabilità dell'aiuto di persone di fiducia da individuarsi nella rete parentale o affettiva con continuata collocazione e residenza della figlia presso di sé lasciando a) in via principale alla scelta volontaria della minore - oramai diciassettenne (13.7.2025) - la possibilità di incontrare o meno il padre secondo un principio di autodeterminazione o b) in via secondaria disporre la continuazione degli incontri tra il Signor Parte_2
e la figlia minore solo in forma protetta con gestione a cura dei Servizi sociali incaricando gli stessi di Per_1
monitorare la situazione della minore, in ogni caso secondo i desiderata della figlia e nel rispetto delle sue Per_1
determinazioni onorando, nel contempo, lo stesso di intraprendere un idoneo percorso individuale di sostegno Pt_2
psicologico con l'aiuto di professionisti dedicati del Centro di Medicina mentale territoriale (come suggerito in CTU) il cui adempimento verrà valutato unitamente ad ogni altra risultanza processuale ai fini dell'accertamento della capacità genitoriale dello stesso;
- disporre a modifica del Provvedimento del Tribunale di Pordenone RG n.6569/19 dell'11 marzo 2021
(cron.1624/2021) che il padre versi a titolo di mantenimento della figlia una somma ritenuta congrua alle sue esigenze correlate anche alla sua età e delle modalità di affido richieste, in ogni caso non inferiore alla somma di
€°250,00 mensili come disposto con Provvedimento del 22.07.2024 (provvedimenti temporanei) da versarsi entro il 10 di ogni mese e ciò per 12 mensilità con aggiornamento e adeguamento ISTAT, oltre il contributo al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso;
- a conferma del Provvedimento del Giudice del 22.07.2024 – disporre il diritto della madre a percepire integralmente
l'assegno unico universale;
- in virtù dell'affidamento super esclusivo riconoscere e disporre il diritto alla madre alla detrazione fiscale al 100%;
- In via subordinata nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'istanza del super affidamento alla madre come sopra delineato disporsi l'affidamento esclusivo della figlia alla madre che assumerà anche da sola tutte le Per_1
decisioni concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, viaggi d'istruzione, vacanza della minore, anche senza il consenso del padre, e in ogni caso secondo i desiderata della figlia e nel rispetto delle sue determinazioni e con Per_1
autorizzazione a servirsi nell'esercizio della propria responsabilità dell'aiuto di persone di fiducia da individuarsi nella rete parentale o affettiva con continuata collocazione e residenza della figlia presso di sé lasciando a) in via principale alla scelta volontaria della minore - oramai diciassettenne (13.7.2025) - la possibilità di incontrare o meno il padre secondo un principio di autodeterminazione o b) in via secondaria disporre la continuazione degli incontri tra il Signor e la figlia minore solo in forma protetta con gestione a cura dei Parte_2 Per_1
Servizi sociali incaricando gli stessi di monitorare la situazione della minore, in ogni caso secondo i desiderata della figlia e nel rispetto delle sue determinazioni onorando, nel contempo, lo stesso di intraprendere un Per_1 Pt_2
idoneo percorso individuale di sostegno psicologico con l'aiuto di professionisti dedicati del Centro di Medicina mentale
territoriale (come suggerito in CTU) il cui adempimento verrà valutato unitamente ad ogni altra risultanza processuale ai fini dell'accertamento della capacità genitoriale dello stesso;
- disporre a modifica del Provvedimento del Tribunale di Pordenone RG n.6569/19 dell'11 marzo 2021
(cron.1624/2021) che il padre versi a titolo di mantenimento della figlia una somma ritenuta congrua alle sue esigenze correlate anche alla sua età e delle modalità di affido richieste, in ogni caso non inferiore alla somma di €
250,00 mensili come disposto con Provvedimento del 22.07.2024 (provvedimenti temporanei) da versarsi entro il
10 di ogni mese e ciò per 12 mensilità con aggiornamento e adeguamento ISTAT, oltre il contributo al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso;
- a conferma del Provvedimento del Giudice del 22.07.2024 – disporre il diritto della madre a percepire integralmente
l'assegno unico universale;
- in virtù dell'affidamento esclusivo riconoscere e disporre il diritto alla madre alla detrazione fiscale al 100%.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura oltre CPA, IVA e spese generali come per legge per la cui determinazione ci si rimette alla decisione del Giudice.
In via istruttoria. ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie per quanto dedotto ed eccepito in memoria ex art
473 bis n.17 I e III cpc che si ritengono qui ritrascitte.
Per parte resistente:
Nel merito: respingersi ogni avversa domanda così come formulata in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Confermarsi i provvedimenti provvisori di data 22.07.2024 con riferimento all'affidamento della figlia minore e agli incontri e visite figlia-padre, e nella specie: affidare la minore in via condivisa ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
garantire la partecipazione del padre all'esercizio della potestà genitoriale, garantendo i rapporti figlia-padre anche tramite strumenti di comunicazione a distanza e incontri ogni 15 giorni Persona_2
infrasettimanali assistiti dai Servizi sociali, incaricando i servizi competenti per l'organizzazione ed il monitoraggio degli incontri figlia-padre per almeno due ore ad incontro, 30 minuti in presenza dell'educatore, un'ora senza operatore, (anche all'esterno della struttura), e negli ultimi 30 minuti la minore con il padre torneranno in struttura;
gestione in capo ai servizi dell'allargamento degli incontri di visita con un pranzo nella giornata del sabato o domenica
e, gradualmente, fino all'intera giornata;
prosecuzione dei percorsi intrapresi dalla minore con l Controparte_2
. Determinazione del contributo al mantenimento in misura non superiore ad € 250,00 mensili e detrazione
[...]
fiscale al 50% tra i genitori;
assegno unico universale al 50% tra i genitori.
Spese di lite rifuse o in subordine compensate.
Ad istruttoria: ci si oppone all'ammissione delle prove ex adverso dedotte per le ragioni espresse in memoria di costituzione, e nella denegata ipotesi di ammissione di taluno dei capitoli di prova ex adverso dedotti, si indica a prova contraria e a riprova la signora di Frisanco. Testimone_1
Si ribadisce la richiesta di ammissione dei seguenti capitoli di prova: Par 1) “vero che il signor ha telefonato e poi inviato un messaggio tramite wapp alle ore 21.28 del Parte_2
23 gennaio 2024 a , vicina di casa e la cui figlia è amica di , per sapere se avesse visto la Controparte_3 Per_1
figlia quella sera “ Per_1
2) “vero che la signora rispondeva via wapp alla richiesta di cui al capitolo 1), di non aver visto Controparte_3
, come da screen shot All. 11 che si mostra al teste”; Si indica a testimone sui due capitoli Per_1 Controparte_3
da EZ di AN MO.
3) “vero che due anni fa si presentava presso la casa in una persona dicendo di essere interessata all'acquisto Pt_3
ma il sig. rifiutava dicendo che voleva lasciare la casa alla figlia”. Si indica a testimone sul Parte_2
capitolo di Frisanco. Testimone_1
Non ci si oppone alla richiesta audizione della figlia . Per_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/4/2024 ex art 473 bis n. 29 c.p.c. e contestuale istanza ex art 473 bis
15 c.p.c. per la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori, ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio il sig. , affinché in modifica delle Parte_1 Parte_2
condizioni di affidamento e di mantenimento della figlia minore stabilite dal Per_1
Provvedimento del Tribunale di Pordenone Rg. n. 6569/19 dell'11/03/2021 (cron-1624/2021), fosse disposto in via provvisoria ed urgente, inaudita altera parte, l'affidamento super esclusivo alla madre della minore, in ragione di pregiudizio imminente e irreparabile.
La domanda e il timore dell'imminente pregiudizio veniva ravvisato nei fatti occorsi nella serata del
23 gennaio 2024 quando la ricorrente apprendeva con email delle ore 20,40 del sig. che Pt_2
«siccome (la figlia) risponde sempre con la sua prepotenza ed ha sempre ragione lei, dopo un litigio, ora è anche uscita di casa dicendo che non torna». Dalla figlia, la ricorrente apprendeva di uno scontro verbale e fisico intervenuto con il padre, in esito al quale la ragazza era scappata di casa rifugiandosi a poca distanza presso una conoscente.
La sig.ra partiva immediatamente per recuperare la figlia e, nel contempo, chiamava i Pt_1
Carabinieri di Casarsa (PN) che prontamente intervenivano presso la residenza paterna. Nella stessa serata del giorno 23/01/2024 la madre accompagnava al PS di Conegliano Per_1
dove veniva riscontrato all'esame obiettivo «….alla visita evidenti segni di schiaffeggiamento e lievi segni della stretta al collo…aggressione dovuta a scatti d'ira del padre» (cfr. docc.ti 9 e 10 ricorrente), in esito al quale, in data 25/01/2024 veniva sporta denuncia-querela nei confronti del sig. Parte_2
per maltrattamenti verso la figlia (cfr. doc. 12 ricorrente).
Nei mesi successivi rifiutava ogni rapporto sia verbale che fisico con il padre che, da parte Per_1
sua, insisteva nel proprio atteggiamento rigido e poco comunicativo, manifestando in più occasioni la volontà di esercitare una funzione punitiva, educativa e correttiva al rifiuto di di stare Per_1
con lui, arrivando a negarle financo il consenso alla gita scolastica a Firenze programmata per i giorni del 27-28 maggio 2024, nonché all'iscrizione della figlia ad una palestra, che pure era stato suggerito dal medico dietista.
L'atteggiamento del sig. determinava la sig.ra ad adire il Tribunale al quale, nel Pt_2 Pt_1
merito, previa assunzione del provvedimento di affidamento esclusivo a sé della figlia, inaudita altera parte, chiedeva, dalla successiva data dell'udienza di conferma, revoca o modifica del provvedimento urgente, la nomina di un proprio Consulente dell'Ufficio finalizzata ad orientare il perimetro d'esercizio della "responsabilità genitoriale" da parte della madre ed in special modo, individuando "le modalità protette" degli incontri tra padre e la figlia;
chiedeva, infine, al Tribunale
la determinazione di ogni conseguente contributo economico al mantenimento della figlia minore, in capo al padre, genitore non collocatario.
Con provvedimento del 2/05/2024 il Giudice delegato fissava udienza di comparizione delle parti per l'udienza del 18/07/2024.
Nel costituirsi, il resistente contestava in fatto ed in diritto la fondatezza delle Parte_2
richieste avversarie di affido esclusivo o “super esclusivo” della figlia alla madre, delle quali chiedeva il rigetto. Il resistente chiedeva al Tribunale di assumere i provvedimenti provvisori necessari e opportuni per garantire la partecipazione del padre all'esercizio della potestà genitoriale e la tutela del rapporto tra figlia e padre: a tale fine dichiarava di aderire alla richiesta di ammissione di CTU. Con decreto del Giudice Relatore del 5/06/2024 veniva aperto un sub procedimento cautelare con fissazione di udienza di comparizione delle parti per il 20/06/2024 in esito alla quale il Giudice
“preso atto della riconosciuta esistenza di un problema nella relazione tra padre e figlia, ammessa anche dal resistente;
ritenuto che
gli incontri tra padre e figlia vadano ripresi nell'immediatezza, nelle more della celebrazione della prima udienza del processo portante e dell'istruttoria che ne seguirà; ritenuto altresì che, anche alla luce della ferma opposizione della minore, tali incontri debbano essere concordati, condotti e supervisionati da un operatore del consultorio, che avrà cura di relazionarne gli esiti al tribunale,” ha disposto l'avvio di incontri in spazio neutro tra padre e figlia.
Nel procedimento principale, sciogliendo la riserva trattenuta all'udienza del 18/7/2024, il Giudice affidava la minore in via condivisa ai genitori, con collocazione presso la madre, regolamentava le condizioni di visita e del mantenimento del padre alla figlia e disponeva CTU nominando al tal fine la D.ssa alla quale chiedeva di esprimersi in merito alle migliori modalità di Persona_3
affidamento della minore, di visita e di frequentazione con il padre, suggerendo eventuali percorsi che la minore o i genitori – individualmente o congiuntamente – potessero intraprendere successivamente alla conclusione dell'attività peritale.
Espletata la CTU con deposito della relativa relazione, sciogliendo la riserva trattenuta all'udienza del 22/5/2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ravvisata l'opportunità di confermare le visite tra padre e figlia in spazio neutro, suggerite dal CTU (cfr. pag.88 della perizia), rinviava, per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 23/10/2025 in esito al quale si riservava di riferire al Collegio.
* * *
1) Dell'affidamento della minore della sua collocazione e della regolamentazione Per_1
delle visite padre-figlia
La domanda di affidamento super esclusivo alla madre della minore merita di trovare Per_1
accoglimento. Determinanti, in tal senso, sono state le conclusioni espresse dal CTU in esito alle operazioni peritali. La dott.ssa ravvisa nel sig. “capacità genitoriali insufficienti … in termini di empatia, Persona_3 CP_1
stile educativo e capacità riflessive”,…omissis… “tratti di rigidità e ossessività strutturanti la personalità del padre, nonché aspetti di impulsività che ricadono in modo pregiudizievole sulla minore”. Rileva, inoltre, il CTU “la scarsa consapevolezza di tali caratteristiche vissute in modo egosintonico e non soggette ad alcuna riflessione autocritica, aspetto che si ritiene necessario per attivare un cambiamento nel funzionamento psichico”.
Fatte queste premesse e, preso atto che i tentativi di supporto alla genitorialità svolti in consultorio, attraverso attività di mediazione, coordinazione genitoriale, finalizzati ad attivare una relazione co- genitoriale sufficiente, hanno avuto esito negativo, il CTU ha ritenuto di dover suggerire un affidamento esclusivo alla madre nell'interesse superiore della minore, date le capacità genitoriali sufficienti della madre e maggiormente in linea con le caratteristiche evolutive ed i bisogni della minore.
In questo contesto, stante le insufficienti capacità empatiche mostrate dal padre, lo stile educativo eccessivamente rigido dimostrato dallo stesso nei confronti della figlia con cui si rapporta con modalità orizzontale a specchio, attivando modalità provocatorie o insistenti con il serio rischio, già più volte occorso, di innescare pericolose escalations emotive e agiti disfunzionali, la ctu ritiene giustificata la deroga alla regola dell'affidamento in via condivisa stabilito dall'art. 337 ter cod. civ.
Pertanto, sussistono i presupposti, anche alla luce dell'età della ragazza, ormai diciassettenne e del suo rifiuto nell'incontrare il padre al di fuori dello spazio neutro, per disporre l'affidamento di in via super esclusiva alla madre, con collocazione presso la stessa. Per_1
A differenza dell'affidamento esclusivo “ordinario”, tutte le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, nonché relative alla straordinaria amministrazione, sono adottate dal solo genitore cui spetta l'affido esclusivo (nel presente caso, la madre) senza il preventivo accordo dell'altro genitore.
Peraltro, l'affido super esclusivo ad un genitore non sopprime il diritto e dovere dell'altro genitore
(cui i figli non sono affidati) di vigilare sulla loro istruzione ed educazione, con possibilità di ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Nel caso de quo, il CTU ravvisa, comunque, la necessità per la minore di mantenere e una Per_1
relazione continuativa con il padre, seppure con il monitoraggio dei Servizi Sociali.
L'attività di questi ultimi si è, infatti, rivelata di fondamentale importanza, tanto che gli operatori hanno potuto rilevare “un graduale miglioramento dell'atteggiamento paterno più contenuto e con iniziali gesti di cura e attenzione affettiva nei confronti della minore, al tempo stesso, un desiderio della minore di raccontare al padre le proprie esperienze scolastiche, di stage, nel desiderio di ottenere avere un riconoscimento positivo dal padre”.
Secondo il CTU tali evoluzioni sono state possibili “grazie al contesto neutro e protetto che permette alla figlia di sentirsi sicura e al padre contenuto e con figure che lo supportano nei momenti di difficoltà”.
Accogliendo e condividendo i suggerimenti espressi dal CTU ritiene, quindi, questo Collegio che gli incontri tra padre e figlia debbano svolgersi in spazio neutro in forma mista, prevedendo incontri al di fuori del Servizio in ambiente esterno al consultorio;
il padre vedrà la figlia per almeno due ore ad incontro, durante il quale per trenta minuti gli stessi saranno in presenza dell'educatore, un'ora senza operatore (anche all'esterno della struttura) e negli ultimi trenta minuti la minore ed il padre torneranno in struttura con l'educatore che monitorerà lo stato di benessere e serenità.
Ogni attività dei Servizi potrà coordinarsi con lo psicoterapeuta che segue la minore, qualora sia stato attivato il percorso individuale e con l' che ha in carico la minore, Controparte_2
per verificarne il reale stato di benessere.
2) Del mantenimento ordinario e straordinario di Per_1
L'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento nell'art. 30 Cost., che sancisce il dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Si tratta di un obbligo che sorge direttamente ed istantaneamente dal rapporto di filiazione. Tale obbligo è ribadito dall'art. 337 ter e dal 147 cod. civ., i quali prevedono “l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, precisando che i genitori devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo. Anche nel caso di redditi molto esigui, non può venire meno tout court il dovere del genitore di contribuire al mantenimento del figlio, anche se la misura della contribuzione dovrà essere determinata in ragione delle sostanze del genitore. Infatti, quello di mantenimento della prole è un dovere insopprimibile anche al cospetto di una situazione di temporanea disoccupazione (cfr. Cass. civ., sez. I, 29 ottobre 2013, n. 24424; Trib. Milano, 15 aprile 2015).
Per la determinazione del contributo al mantenimento dei figli si deve tenere conto delle attuali e concrete esigenze degli stessi, delle risorse economiche di entrambi i genitori e della valenza dei compiti domestici e di cura dei figli svolti da ciascuno di essi.
Posto che le parti non hanno rappresentato significativi cambiamenti delle rispettive condizioni finanziarie rispetto alla precedente regolamentazione e non hanno proposto domande radicalmente diverse, applicando i succitati principi al caso di specie, il Collegio stima equo confermare le condizioni di mantenimento determinate con i provvedimenti temporanei e porre a carico del signor 'obbligo di corrispondere mensilmente alla sig.ra la somma complessiva di CP_1 Pt_1
€ 250,00, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della minore, precisando che la predetta somma è rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e andrà corrisposte direttamente alla sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese;
le spese straordinarie vengono poste a carico dei Pt_1
genitori in misura pari al 50% ciascuno, secondo il Protocollo del Tribunale di Treviso;
in ordine all'assegno unico, sarà percepito per l'intero importo dalla sig.ra . Pt_1
3) Delle spese di lite e ctu
Le spese di lite e ctu del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo per fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, valori medi.
Le spese di ctu, come già liquidata, e di ctp devono essere poste definitivamente in capo al resistente, che con la sua condotta ha reso necessaria la nuova indagine a mezzo di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così dispone: 1) affida la minore in via super esclusiva alla madre, con collocazione prevalente presso la Per_1
stessa;
2) dispone che tutte le decisioni di maggior interesse per il minore, relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, nonché relative alla straordinaria amministrazione, siano adottate dalla sola madre senza il preventivo accordo del padre;
3) incarica i Servizi Sociali competenti per territorio di predisporre un calendario per gli incontri tra il padre e la figlia in Spazio Neutro, fino al raggiungimento della maggiore età di Per_1
4) pone a carico di , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, Controparte_1
l'obbligo di versare l'importo complessivo di € 250,00 mensili, da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il
50% delle spese straordinarie per la cui individuazione si rimanda al Protocollo in uso presso il
Tribunale di Treviso;
l'assegno unico, sarà percepito per l'intero importo dalla sig.ra Pt_1
;
[...]
5) pone definitivamente a carico del resistente le spese di c.t.u. nella misura già liquidata con decreto del 22/05/2025, di euro 3.000,00 oltre accessori di legge, nonché di c.t.p. sostenute da parte ricorrente, con condanna alla restituzione a di quanto a tal fine corrisposto;
Parte_1
6) condanna al pagamento delle spese di, liquida in complessivi € 5.077,00, oltre Controparte_1
rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 9/12/2025.
Il Presidente
RE RL
Il Giudice rel. ed est.
MA GH
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale composto dai magistrati: dott. RE RL - Presidente dott.ssa MA GH - Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento R.G. n. 1890/2024, promosso con ricorso depositato in data 22.4.2024 da: nata il [...] a [...] al Tagliamento (PN) Parte_1
c.f.: CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Mariacristina Ugarelli, giusta mandato allegato telematicamente al ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Conegliano (TV), in via L.
Einaudi n° 122;
- ricorrente -
nei confronti di
, nato a [...] il [...] Controparte_1
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Lombardini del Foro di Pordenone, giusta mandato allegato telematicamente alla memoria di costituzione, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso a
Pordenone, in via Fratelli Bandiera n. 2; - resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 9/12/2025 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito in modifica delle condizioni di affidamento della figlia minore e delle condizioni economiche stabilite nel Provvedimento del Tribunale di Pordenone RG n.6569/19 dell'11 marzo 2021
(cron.1624/2021) respinta ogni contraria istanza ed eccezione
Nel merito:
- In via principale: disporre l'affidamento della minore in via super esclusiva alla madre che assumerà da sola tutte le decisioni di maggior interesse (concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, viaggi d'istruzione, vacanze) nel rispetto dei desideri della minore e delle sue attitudini e con autorizzazione a servirsi nell'esercizio della propria responsabilità dell'aiuto di persone di fiducia da individuarsi nella rete parentale o affettiva con continuata collocazione e residenza della figlia presso di sé lasciando a) in via principale alla scelta volontaria della minore - oramai diciassettenne (13.7.2025) - la possibilità di incontrare o meno il padre secondo un principio di autodeterminazione o b) in via secondaria disporre la continuazione degli incontri tra il Signor Parte_2
e la figlia minore solo in forma protetta con gestione a cura dei Servizi sociali incaricando gli stessi di Per_1
monitorare la situazione della minore, in ogni caso secondo i desiderata della figlia e nel rispetto delle sue Per_1
determinazioni onorando, nel contempo, lo stesso di intraprendere un idoneo percorso individuale di sostegno Pt_2
psicologico con l'aiuto di professionisti dedicati del Centro di Medicina mentale territoriale (come suggerito in CTU) il cui adempimento verrà valutato unitamente ad ogni altra risultanza processuale ai fini dell'accertamento della capacità genitoriale dello stesso;
- disporre a modifica del Provvedimento del Tribunale di Pordenone RG n.6569/19 dell'11 marzo 2021
(cron.1624/2021) che il padre versi a titolo di mantenimento della figlia una somma ritenuta congrua alle sue esigenze correlate anche alla sua età e delle modalità di affido richieste, in ogni caso non inferiore alla somma di
€°250,00 mensili come disposto con Provvedimento del 22.07.2024 (provvedimenti temporanei) da versarsi entro il 10 di ogni mese e ciò per 12 mensilità con aggiornamento e adeguamento ISTAT, oltre il contributo al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso;
- a conferma del Provvedimento del Giudice del 22.07.2024 – disporre il diritto della madre a percepire integralmente
l'assegno unico universale;
- in virtù dell'affidamento super esclusivo riconoscere e disporre il diritto alla madre alla detrazione fiscale al 100%;
- In via subordinata nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'istanza del super affidamento alla madre come sopra delineato disporsi l'affidamento esclusivo della figlia alla madre che assumerà anche da sola tutte le Per_1
decisioni concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, viaggi d'istruzione, vacanza della minore, anche senza il consenso del padre, e in ogni caso secondo i desiderata della figlia e nel rispetto delle sue determinazioni e con Per_1
autorizzazione a servirsi nell'esercizio della propria responsabilità dell'aiuto di persone di fiducia da individuarsi nella rete parentale o affettiva con continuata collocazione e residenza della figlia presso di sé lasciando a) in via principale alla scelta volontaria della minore - oramai diciassettenne (13.7.2025) - la possibilità di incontrare o meno il padre secondo un principio di autodeterminazione o b) in via secondaria disporre la continuazione degli incontri tra il Signor e la figlia minore solo in forma protetta con gestione a cura dei Parte_2 Per_1
Servizi sociali incaricando gli stessi di monitorare la situazione della minore, in ogni caso secondo i desiderata della figlia e nel rispetto delle sue determinazioni onorando, nel contempo, lo stesso di intraprendere un Per_1 Pt_2
idoneo percorso individuale di sostegno psicologico con l'aiuto di professionisti dedicati del Centro di Medicina mentale
territoriale (come suggerito in CTU) il cui adempimento verrà valutato unitamente ad ogni altra risultanza processuale ai fini dell'accertamento della capacità genitoriale dello stesso;
- disporre a modifica del Provvedimento del Tribunale di Pordenone RG n.6569/19 dell'11 marzo 2021
(cron.1624/2021) che il padre versi a titolo di mantenimento della figlia una somma ritenuta congrua alle sue esigenze correlate anche alla sua età e delle modalità di affido richieste, in ogni caso non inferiore alla somma di €
250,00 mensili come disposto con Provvedimento del 22.07.2024 (provvedimenti temporanei) da versarsi entro il
10 di ogni mese e ciò per 12 mensilità con aggiornamento e adeguamento ISTAT, oltre il contributo al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso;
- a conferma del Provvedimento del Giudice del 22.07.2024 – disporre il diritto della madre a percepire integralmente
l'assegno unico universale;
- in virtù dell'affidamento esclusivo riconoscere e disporre il diritto alla madre alla detrazione fiscale al 100%.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura oltre CPA, IVA e spese generali come per legge per la cui determinazione ci si rimette alla decisione del Giudice.
In via istruttoria. ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie per quanto dedotto ed eccepito in memoria ex art
473 bis n.17 I e III cpc che si ritengono qui ritrascitte.
Per parte resistente:
Nel merito: respingersi ogni avversa domanda così come formulata in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Confermarsi i provvedimenti provvisori di data 22.07.2024 con riferimento all'affidamento della figlia minore e agli incontri e visite figlia-padre, e nella specie: affidare la minore in via condivisa ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
garantire la partecipazione del padre all'esercizio della potestà genitoriale, garantendo i rapporti figlia-padre anche tramite strumenti di comunicazione a distanza e incontri ogni 15 giorni Persona_2
infrasettimanali assistiti dai Servizi sociali, incaricando i servizi competenti per l'organizzazione ed il monitoraggio degli incontri figlia-padre per almeno due ore ad incontro, 30 minuti in presenza dell'educatore, un'ora senza operatore, (anche all'esterno della struttura), e negli ultimi 30 minuti la minore con il padre torneranno in struttura;
gestione in capo ai servizi dell'allargamento degli incontri di visita con un pranzo nella giornata del sabato o domenica
e, gradualmente, fino all'intera giornata;
prosecuzione dei percorsi intrapresi dalla minore con l Controparte_2
. Determinazione del contributo al mantenimento in misura non superiore ad € 250,00 mensili e detrazione
[...]
fiscale al 50% tra i genitori;
assegno unico universale al 50% tra i genitori.
Spese di lite rifuse o in subordine compensate.
Ad istruttoria: ci si oppone all'ammissione delle prove ex adverso dedotte per le ragioni espresse in memoria di costituzione, e nella denegata ipotesi di ammissione di taluno dei capitoli di prova ex adverso dedotti, si indica a prova contraria e a riprova la signora di Frisanco. Testimone_1
Si ribadisce la richiesta di ammissione dei seguenti capitoli di prova: Par 1) “vero che il signor ha telefonato e poi inviato un messaggio tramite wapp alle ore 21.28 del Parte_2
23 gennaio 2024 a , vicina di casa e la cui figlia è amica di , per sapere se avesse visto la Controparte_3 Per_1
figlia quella sera “ Per_1
2) “vero che la signora rispondeva via wapp alla richiesta di cui al capitolo 1), di non aver visto Controparte_3
, come da screen shot All. 11 che si mostra al teste”; Si indica a testimone sui due capitoli Per_1 Controparte_3
da EZ di AN MO.
3) “vero che due anni fa si presentava presso la casa in una persona dicendo di essere interessata all'acquisto Pt_3
ma il sig. rifiutava dicendo che voleva lasciare la casa alla figlia”. Si indica a testimone sul Parte_2
capitolo di Frisanco. Testimone_1
Non ci si oppone alla richiesta audizione della figlia . Per_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/4/2024 ex art 473 bis n. 29 c.p.c. e contestuale istanza ex art 473 bis
15 c.p.c. per la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori, ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio il sig. , affinché in modifica delle Parte_1 Parte_2
condizioni di affidamento e di mantenimento della figlia minore stabilite dal Per_1
Provvedimento del Tribunale di Pordenone Rg. n. 6569/19 dell'11/03/2021 (cron-1624/2021), fosse disposto in via provvisoria ed urgente, inaudita altera parte, l'affidamento super esclusivo alla madre della minore, in ragione di pregiudizio imminente e irreparabile.
La domanda e il timore dell'imminente pregiudizio veniva ravvisato nei fatti occorsi nella serata del
23 gennaio 2024 quando la ricorrente apprendeva con email delle ore 20,40 del sig. che Pt_2
«siccome (la figlia) risponde sempre con la sua prepotenza ed ha sempre ragione lei, dopo un litigio, ora è anche uscita di casa dicendo che non torna». Dalla figlia, la ricorrente apprendeva di uno scontro verbale e fisico intervenuto con il padre, in esito al quale la ragazza era scappata di casa rifugiandosi a poca distanza presso una conoscente.
La sig.ra partiva immediatamente per recuperare la figlia e, nel contempo, chiamava i Pt_1
Carabinieri di Casarsa (PN) che prontamente intervenivano presso la residenza paterna. Nella stessa serata del giorno 23/01/2024 la madre accompagnava al PS di Conegliano Per_1
dove veniva riscontrato all'esame obiettivo «….alla visita evidenti segni di schiaffeggiamento e lievi segni della stretta al collo…aggressione dovuta a scatti d'ira del padre» (cfr. docc.ti 9 e 10 ricorrente), in esito al quale, in data 25/01/2024 veniva sporta denuncia-querela nei confronti del sig. Parte_2
per maltrattamenti verso la figlia (cfr. doc. 12 ricorrente).
Nei mesi successivi rifiutava ogni rapporto sia verbale che fisico con il padre che, da parte Per_1
sua, insisteva nel proprio atteggiamento rigido e poco comunicativo, manifestando in più occasioni la volontà di esercitare una funzione punitiva, educativa e correttiva al rifiuto di di stare Per_1
con lui, arrivando a negarle financo il consenso alla gita scolastica a Firenze programmata per i giorni del 27-28 maggio 2024, nonché all'iscrizione della figlia ad una palestra, che pure era stato suggerito dal medico dietista.
L'atteggiamento del sig. determinava la sig.ra ad adire il Tribunale al quale, nel Pt_2 Pt_1
merito, previa assunzione del provvedimento di affidamento esclusivo a sé della figlia, inaudita altera parte, chiedeva, dalla successiva data dell'udienza di conferma, revoca o modifica del provvedimento urgente, la nomina di un proprio Consulente dell'Ufficio finalizzata ad orientare il perimetro d'esercizio della "responsabilità genitoriale" da parte della madre ed in special modo, individuando "le modalità protette" degli incontri tra padre e la figlia;
chiedeva, infine, al Tribunale
la determinazione di ogni conseguente contributo economico al mantenimento della figlia minore, in capo al padre, genitore non collocatario.
Con provvedimento del 2/05/2024 il Giudice delegato fissava udienza di comparizione delle parti per l'udienza del 18/07/2024.
Nel costituirsi, il resistente contestava in fatto ed in diritto la fondatezza delle Parte_2
richieste avversarie di affido esclusivo o “super esclusivo” della figlia alla madre, delle quali chiedeva il rigetto. Il resistente chiedeva al Tribunale di assumere i provvedimenti provvisori necessari e opportuni per garantire la partecipazione del padre all'esercizio della potestà genitoriale e la tutela del rapporto tra figlia e padre: a tale fine dichiarava di aderire alla richiesta di ammissione di CTU. Con decreto del Giudice Relatore del 5/06/2024 veniva aperto un sub procedimento cautelare con fissazione di udienza di comparizione delle parti per il 20/06/2024 in esito alla quale il Giudice
“preso atto della riconosciuta esistenza di un problema nella relazione tra padre e figlia, ammessa anche dal resistente;
ritenuto che
gli incontri tra padre e figlia vadano ripresi nell'immediatezza, nelle more della celebrazione della prima udienza del processo portante e dell'istruttoria che ne seguirà; ritenuto altresì che, anche alla luce della ferma opposizione della minore, tali incontri debbano essere concordati, condotti e supervisionati da un operatore del consultorio, che avrà cura di relazionarne gli esiti al tribunale,” ha disposto l'avvio di incontri in spazio neutro tra padre e figlia.
Nel procedimento principale, sciogliendo la riserva trattenuta all'udienza del 18/7/2024, il Giudice affidava la minore in via condivisa ai genitori, con collocazione presso la madre, regolamentava le condizioni di visita e del mantenimento del padre alla figlia e disponeva CTU nominando al tal fine la D.ssa alla quale chiedeva di esprimersi in merito alle migliori modalità di Persona_3
affidamento della minore, di visita e di frequentazione con il padre, suggerendo eventuali percorsi che la minore o i genitori – individualmente o congiuntamente – potessero intraprendere successivamente alla conclusione dell'attività peritale.
Espletata la CTU con deposito della relativa relazione, sciogliendo la riserva trattenuta all'udienza del 22/5/2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ravvisata l'opportunità di confermare le visite tra padre e figlia in spazio neutro, suggerite dal CTU (cfr. pag.88 della perizia), rinviava, per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 23/10/2025 in esito al quale si riservava di riferire al Collegio.
* * *
1) Dell'affidamento della minore della sua collocazione e della regolamentazione Per_1
delle visite padre-figlia
La domanda di affidamento super esclusivo alla madre della minore merita di trovare Per_1
accoglimento. Determinanti, in tal senso, sono state le conclusioni espresse dal CTU in esito alle operazioni peritali. La dott.ssa ravvisa nel sig. “capacità genitoriali insufficienti … in termini di empatia, Persona_3 CP_1
stile educativo e capacità riflessive”,…omissis… “tratti di rigidità e ossessività strutturanti la personalità del padre, nonché aspetti di impulsività che ricadono in modo pregiudizievole sulla minore”. Rileva, inoltre, il CTU “la scarsa consapevolezza di tali caratteristiche vissute in modo egosintonico e non soggette ad alcuna riflessione autocritica, aspetto che si ritiene necessario per attivare un cambiamento nel funzionamento psichico”.
Fatte queste premesse e, preso atto che i tentativi di supporto alla genitorialità svolti in consultorio, attraverso attività di mediazione, coordinazione genitoriale, finalizzati ad attivare una relazione co- genitoriale sufficiente, hanno avuto esito negativo, il CTU ha ritenuto di dover suggerire un affidamento esclusivo alla madre nell'interesse superiore della minore, date le capacità genitoriali sufficienti della madre e maggiormente in linea con le caratteristiche evolutive ed i bisogni della minore.
In questo contesto, stante le insufficienti capacità empatiche mostrate dal padre, lo stile educativo eccessivamente rigido dimostrato dallo stesso nei confronti della figlia con cui si rapporta con modalità orizzontale a specchio, attivando modalità provocatorie o insistenti con il serio rischio, già più volte occorso, di innescare pericolose escalations emotive e agiti disfunzionali, la ctu ritiene giustificata la deroga alla regola dell'affidamento in via condivisa stabilito dall'art. 337 ter cod. civ.
Pertanto, sussistono i presupposti, anche alla luce dell'età della ragazza, ormai diciassettenne e del suo rifiuto nell'incontrare il padre al di fuori dello spazio neutro, per disporre l'affidamento di in via super esclusiva alla madre, con collocazione presso la stessa. Per_1
A differenza dell'affidamento esclusivo “ordinario”, tutte le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, nonché relative alla straordinaria amministrazione, sono adottate dal solo genitore cui spetta l'affido esclusivo (nel presente caso, la madre) senza il preventivo accordo dell'altro genitore.
Peraltro, l'affido super esclusivo ad un genitore non sopprime il diritto e dovere dell'altro genitore
(cui i figli non sono affidati) di vigilare sulla loro istruzione ed educazione, con possibilità di ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Nel caso de quo, il CTU ravvisa, comunque, la necessità per la minore di mantenere e una Per_1
relazione continuativa con il padre, seppure con il monitoraggio dei Servizi Sociali.
L'attività di questi ultimi si è, infatti, rivelata di fondamentale importanza, tanto che gli operatori hanno potuto rilevare “un graduale miglioramento dell'atteggiamento paterno più contenuto e con iniziali gesti di cura e attenzione affettiva nei confronti della minore, al tempo stesso, un desiderio della minore di raccontare al padre le proprie esperienze scolastiche, di stage, nel desiderio di ottenere avere un riconoscimento positivo dal padre”.
Secondo il CTU tali evoluzioni sono state possibili “grazie al contesto neutro e protetto che permette alla figlia di sentirsi sicura e al padre contenuto e con figure che lo supportano nei momenti di difficoltà”.
Accogliendo e condividendo i suggerimenti espressi dal CTU ritiene, quindi, questo Collegio che gli incontri tra padre e figlia debbano svolgersi in spazio neutro in forma mista, prevedendo incontri al di fuori del Servizio in ambiente esterno al consultorio;
il padre vedrà la figlia per almeno due ore ad incontro, durante il quale per trenta minuti gli stessi saranno in presenza dell'educatore, un'ora senza operatore (anche all'esterno della struttura) e negli ultimi trenta minuti la minore ed il padre torneranno in struttura con l'educatore che monitorerà lo stato di benessere e serenità.
Ogni attività dei Servizi potrà coordinarsi con lo psicoterapeuta che segue la minore, qualora sia stato attivato il percorso individuale e con l' che ha in carico la minore, Controparte_2
per verificarne il reale stato di benessere.
2) Del mantenimento ordinario e straordinario di Per_1
L'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento nell'art. 30 Cost., che sancisce il dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Si tratta di un obbligo che sorge direttamente ed istantaneamente dal rapporto di filiazione. Tale obbligo è ribadito dall'art. 337 ter e dal 147 cod. civ., i quali prevedono “l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, precisando che i genitori devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo. Anche nel caso di redditi molto esigui, non può venire meno tout court il dovere del genitore di contribuire al mantenimento del figlio, anche se la misura della contribuzione dovrà essere determinata in ragione delle sostanze del genitore. Infatti, quello di mantenimento della prole è un dovere insopprimibile anche al cospetto di una situazione di temporanea disoccupazione (cfr. Cass. civ., sez. I, 29 ottobre 2013, n. 24424; Trib. Milano, 15 aprile 2015).
Per la determinazione del contributo al mantenimento dei figli si deve tenere conto delle attuali e concrete esigenze degli stessi, delle risorse economiche di entrambi i genitori e della valenza dei compiti domestici e di cura dei figli svolti da ciascuno di essi.
Posto che le parti non hanno rappresentato significativi cambiamenti delle rispettive condizioni finanziarie rispetto alla precedente regolamentazione e non hanno proposto domande radicalmente diverse, applicando i succitati principi al caso di specie, il Collegio stima equo confermare le condizioni di mantenimento determinate con i provvedimenti temporanei e porre a carico del signor 'obbligo di corrispondere mensilmente alla sig.ra la somma complessiva di CP_1 Pt_1
€ 250,00, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della minore, precisando che la predetta somma è rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e andrà corrisposte direttamente alla sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese;
le spese straordinarie vengono poste a carico dei Pt_1
genitori in misura pari al 50% ciascuno, secondo il Protocollo del Tribunale di Treviso;
in ordine all'assegno unico, sarà percepito per l'intero importo dalla sig.ra . Pt_1
3) Delle spese di lite e ctu
Le spese di lite e ctu del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo per fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, valori medi.
Le spese di ctu, come già liquidata, e di ctp devono essere poste definitivamente in capo al resistente, che con la sua condotta ha reso necessaria la nuova indagine a mezzo di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così dispone: 1) affida la minore in via super esclusiva alla madre, con collocazione prevalente presso la Per_1
stessa;
2) dispone che tutte le decisioni di maggior interesse per il minore, relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, nonché relative alla straordinaria amministrazione, siano adottate dalla sola madre senza il preventivo accordo del padre;
3) incarica i Servizi Sociali competenti per territorio di predisporre un calendario per gli incontri tra il padre e la figlia in Spazio Neutro, fino al raggiungimento della maggiore età di Per_1
4) pone a carico di , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, Controparte_1
l'obbligo di versare l'importo complessivo di € 250,00 mensili, da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il
50% delle spese straordinarie per la cui individuazione si rimanda al Protocollo in uso presso il
Tribunale di Treviso;
l'assegno unico, sarà percepito per l'intero importo dalla sig.ra Pt_1
;
[...]
5) pone definitivamente a carico del resistente le spese di c.t.u. nella misura già liquidata con decreto del 22/05/2025, di euro 3.000,00 oltre accessori di legge, nonché di c.t.p. sostenute da parte ricorrente, con condanna alla restituzione a di quanto a tal fine corrisposto;
Parte_1
6) condanna al pagamento delle spese di, liquida in complessivi € 5.077,00, oltre Controparte_1
rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 9/12/2025.
Il Presidente
RE RL
Il Giudice rel. ed est.
MA GH