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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 16/04/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ISERNIA
Verbale di udienza
All'udienza del 16/04/2025 davanti all'avv. Francesco Morigine, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 174/2019
Sono presenti per parte attrice l'avv. VIGLIOTTI DUILIO, per parte convenuta opposta l'avv. Giovancarmine Mancini anche in sostituzione dell'avv. VICERE'
RICCARDO
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
-===
Alle ore 17:42, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 174/2019 promossa da
( ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(IS), rappresentato e difeso dall'avv. VIGLIOTTI DUILIO, contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. VICERE' RICCARDO
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non
è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo". Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n. 8767
(rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto
a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni
prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
-======
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del per l'udienza del 3 giugno 2019 , e Pt_1 Pt_2
hanno convenuto in giudizio la A fondamento della Parte_3 CP_1
domanda gli attori allegano di essere proprietari dei terreni distinti in catasto del
Comune di Isernia al foglio n. 57, particelle n. 423, 328, 326, 340, 341, 338,
337, 335, 336 e 320, terreni limitrofi a quelli di proprietà della convenuta.
Avendo la eseguito nel 2009 dei lavori, secondo le allegazioni degli CP_1
attori la avrebbe invaso la loro proprietà producendo i danni CP_1
analiticamente indicati in atto di citazione.
Costituitasi in giudizio la ha eccepito agli attori il giudicato formatosi CP_1
sulle sentenze n. 534/2009 e 467/2014.
In particolare, esaminando la domanda introduttiva del giudizio RG
1130/2010, definito dal Tribunale di Isernia con la sentenza n. 467/2014, al di là di alcune differenze nelle allegazioni e nelle conclusioni, , e Pt_1 Pt_2
sempre dichiarando essere proprietari dei beni censiti al foglio Parte_3
57, particelle 423, 328, 326, 340, 341, 338, 337 e 320, hanno chiesto il ripristino dello stato dei luoghi ed il risarcimento dei danni subiti durante l'esecuzione di lavori per conto dalla nel 2009 per la ristrutturazione di una centrale CP_1
elettrica.
Il Tribunale di Isernia, con la sentenza n. 467/2014, ha rigettato la domanda rilevando la mancata prova della proprietà dei beni danneggiati in capo agli attori (“Ciò posto, si ritiene che la documentazione prodotta da parte attorea sia insufficiente ad integrare la prova della proprietà delle particelle dei terreni per cui gli attori hanno agito. Per l'effetto deve essere ritenuta fondata l'eccezione preliminare di merito sollevata dalla società convenuta con conseguente
2 integrale rigetto della domanda attorea perché infondata per mancanza di prova”).
La sentenza, non impugnata, è passata in giudicato.
Come evidenziato dalla difesa degli attori, la sentenza è stata poi oggetto, tra le parti, di una scrittura privata nella quale “l'Avv. Vigliotti, sempre nella qualità, dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, alla facoltà di interporre appello avverso la già richiamata sentenza facendo salvo il diritto e la facoltà di riproporre giudizio avente il medesimo oggetto e merito di quello definito con la menzionata sentenza n. 467/2014 dinanzi al Tribunale di Isernia”.
Ma una tale riserva, che non costituisce certamente accordo transattivo novativo dei rapporti dedotti in lite, non può in alcun modo può spiegare effetti sul giudicato intervenuto per effetto del mancato appello. Cass. civ., Sez. Unite,
14/06/1995, n. 6689 ha fissato il seguente principio: “Il giudicato sostanziale
(art. 2909 c.c.), in quanto riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto fra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso - si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità, non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della pronuncia. Pertanto,
l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo ed a condizione che i due giudizi abbiano identici elementi costitutivi dell'azione (soggetti,
"causa petendi" e petitum"), secondo l'interpretazione della decisione affidata al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, come immune da vizi logici e giuridici”.
Non vi è motivo di discostarsi dai principi sopra affermanti.
Ciò posto occorre stabilire se il giudicato formatosi sulla sentenza abbia
3 inciso sui diritti delle parti o si sia limitato a una pronuncia di natura processuale che non preclude alle parti un riesame nel merito della domanda.
Sul punto deve concordarsi con il richiamo operato dalla difesa dell a CP_1
SS.UU n. 2951/2016. Con la citata sentenza le Sezioni Unite operano il distinguo tra la legittimazione ad agire, che attiene al diritto di azione e che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare, dalla titolarità del diritto ad agire, espressione della titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda;
la relativa questione attiene al merito della causa.
Può dunque affermarsi che nella fattispecie si è formato il giudicato sulla titolarità di e di diritti che consentono di agire a Controparte_2 Parte_3
tutela particelle 423, 328, 326, 340, 341, 338, 337 e 320.
In applicazione degli art. 324 c.p.c. e 2909 c.c. la domanda deve essere rigettata e le altre questioni devono ritenersi assorbite alla luce della sostanziale identità di petitum e causa petendi del giudizio RG 1130/2010, definito dal
Tribunale di Isernia con la sentenza n. 467/2014 e del presente giudizio
Sul governo delle spese di lite, in applicazione del principio recentemente affermato dalla Suprema Corte, in caso di rigetto della domanda, nel liquidare le spese di lite, quando, come nella fattispecie, nella domanda giudiziale vengono formulate espressioni tese a rimettere al giudice la determinazione dell'importo della domanda indicando oltre a un importo preciso anche la formula "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" (o equivalenti), per la liquidazione delle spese di lite la causa deve essere considerata di valore indeterminabile senza fare riferimento al valore formulato in termini specifici
(Cass. civ. Sez. I Ord., 26/04/2021, n. 10984, rv. 661238-01: “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di
una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che
4 in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al
successivo accertamento giudiziale la quantificazione”). La controversia, anche in considerazione della ridottissima attività svolta, deve intendersi, dunque, di valore indeterminabile e di bassa complessità con l'applicazione dei valori minimi.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e contro Controparte_2 Parte_3 CP_1
iscritta al RG 174/2019, rigetta la domanda e condanna e alla rifusione delle spese di lite Controparte_2 Parte_3 che liquida in € 3.809,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del
15%, ed accessori.
Così deciso in Isernia, il 16 aprile 2025
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
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Verbale di udienza
All'udienza del 16/04/2025 davanti all'avv. Francesco Morigine, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 174/2019
Sono presenti per parte attrice l'avv. VIGLIOTTI DUILIO, per parte convenuta opposta l'avv. Giovancarmine Mancini anche in sostituzione dell'avv. VICERE'
RICCARDO
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
-===
Alle ore 17:42, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 174/2019 promossa da
( ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(IS), rappresentato e difeso dall'avv. VIGLIOTTI DUILIO, contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. VICERE' RICCARDO
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Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non
è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo". Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n. 8767
(rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto
a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni
prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
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FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del per l'udienza del 3 giugno 2019 , e Pt_1 Pt_2
hanno convenuto in giudizio la A fondamento della Parte_3 CP_1
domanda gli attori allegano di essere proprietari dei terreni distinti in catasto del
Comune di Isernia al foglio n. 57, particelle n. 423, 328, 326, 340, 341, 338,
337, 335, 336 e 320, terreni limitrofi a quelli di proprietà della convenuta.
Avendo la eseguito nel 2009 dei lavori, secondo le allegazioni degli CP_1
attori la avrebbe invaso la loro proprietà producendo i danni CP_1
analiticamente indicati in atto di citazione.
Costituitasi in giudizio la ha eccepito agli attori il giudicato formatosi CP_1
sulle sentenze n. 534/2009 e 467/2014.
In particolare, esaminando la domanda introduttiva del giudizio RG
1130/2010, definito dal Tribunale di Isernia con la sentenza n. 467/2014, al di là di alcune differenze nelle allegazioni e nelle conclusioni, , e Pt_1 Pt_2
sempre dichiarando essere proprietari dei beni censiti al foglio Parte_3
57, particelle 423, 328, 326, 340, 341, 338, 337 e 320, hanno chiesto il ripristino dello stato dei luoghi ed il risarcimento dei danni subiti durante l'esecuzione di lavori per conto dalla nel 2009 per la ristrutturazione di una centrale CP_1
elettrica.
Il Tribunale di Isernia, con la sentenza n. 467/2014, ha rigettato la domanda rilevando la mancata prova della proprietà dei beni danneggiati in capo agli attori (“Ciò posto, si ritiene che la documentazione prodotta da parte attorea sia insufficiente ad integrare la prova della proprietà delle particelle dei terreni per cui gli attori hanno agito. Per l'effetto deve essere ritenuta fondata l'eccezione preliminare di merito sollevata dalla società convenuta con conseguente
2 integrale rigetto della domanda attorea perché infondata per mancanza di prova”).
La sentenza, non impugnata, è passata in giudicato.
Come evidenziato dalla difesa degli attori, la sentenza è stata poi oggetto, tra le parti, di una scrittura privata nella quale “l'Avv. Vigliotti, sempre nella qualità, dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, alla facoltà di interporre appello avverso la già richiamata sentenza facendo salvo il diritto e la facoltà di riproporre giudizio avente il medesimo oggetto e merito di quello definito con la menzionata sentenza n. 467/2014 dinanzi al Tribunale di Isernia”.
Ma una tale riserva, che non costituisce certamente accordo transattivo novativo dei rapporti dedotti in lite, non può in alcun modo può spiegare effetti sul giudicato intervenuto per effetto del mancato appello. Cass. civ., Sez. Unite,
14/06/1995, n. 6689 ha fissato il seguente principio: “Il giudicato sostanziale
(art. 2909 c.c.), in quanto riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto fra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso - si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità, non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della pronuncia. Pertanto,
l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo ed a condizione che i due giudizi abbiano identici elementi costitutivi dell'azione (soggetti,
"causa petendi" e petitum"), secondo l'interpretazione della decisione affidata al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, come immune da vizi logici e giuridici”.
Non vi è motivo di discostarsi dai principi sopra affermanti.
Ciò posto occorre stabilire se il giudicato formatosi sulla sentenza abbia
3 inciso sui diritti delle parti o si sia limitato a una pronuncia di natura processuale che non preclude alle parti un riesame nel merito della domanda.
Sul punto deve concordarsi con il richiamo operato dalla difesa dell a CP_1
SS.UU n. 2951/2016. Con la citata sentenza le Sezioni Unite operano il distinguo tra la legittimazione ad agire, che attiene al diritto di azione e che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare, dalla titolarità del diritto ad agire, espressione della titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda;
la relativa questione attiene al merito della causa.
Può dunque affermarsi che nella fattispecie si è formato il giudicato sulla titolarità di e di diritti che consentono di agire a Controparte_2 Parte_3
tutela particelle 423, 328, 326, 340, 341, 338, 337 e 320.
In applicazione degli art. 324 c.p.c. e 2909 c.c. la domanda deve essere rigettata e le altre questioni devono ritenersi assorbite alla luce della sostanziale identità di petitum e causa petendi del giudizio RG 1130/2010, definito dal
Tribunale di Isernia con la sentenza n. 467/2014 e del presente giudizio
Sul governo delle spese di lite, in applicazione del principio recentemente affermato dalla Suprema Corte, in caso di rigetto della domanda, nel liquidare le spese di lite, quando, come nella fattispecie, nella domanda giudiziale vengono formulate espressioni tese a rimettere al giudice la determinazione dell'importo della domanda indicando oltre a un importo preciso anche la formula "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" (o equivalenti), per la liquidazione delle spese di lite la causa deve essere considerata di valore indeterminabile senza fare riferimento al valore formulato in termini specifici
(Cass. civ. Sez. I Ord., 26/04/2021, n. 10984, rv. 661238-01: “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di
una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che
4 in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al
successivo accertamento giudiziale la quantificazione”). La controversia, anche in considerazione della ridottissima attività svolta, deve intendersi, dunque, di valore indeterminabile e di bassa complessità con l'applicazione dei valori minimi.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e contro Controparte_2 Parte_3 CP_1
iscritta al RG 174/2019, rigetta la domanda e condanna e alla rifusione delle spese di lite Controparte_2 Parte_3 che liquida in € 3.809,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del
15%, ed accessori.
Così deciso in Isernia, il 16 aprile 2025
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
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