Sentenza 9 settembre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/09/2002, n. 13098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13098 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA POLO ITALIANO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO .G.N. 7380/2000 LA CORTE SUPREM CA Cron. 30709 SEATONE Rep. Composta dagii iii.mi Siggi viagistrati. Ud.
4.6.02 Presidente Dou. Stefano CICIRETTI Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Dott. Pasquale PICONE Consigliere Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: CA NC, elettivamente domiciliato in Roma alla via Marco Atilio, n. 15 presso l'avv. Giuseppe Spinelli, che unitamente all'avv. Francesco Saladini lo rappresenta e difende giusta delega in calce:
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ASCOLI PICENO 2612
- intimato -
-1- avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 185 del 2000, reg. gen. n. 147 del 1999; dup. il 8/3/2000; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 giugno 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Spinelli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo Destro,che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 3.3.2000 il Tribunale di Ascoli Piceno, decidendo sull'appello proposto da AP LO nei confronti del Comune di Ascoli Piceno, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello dichiarando l'inefficacia di una sanzione disciplinare irrogata al AP e compensava per intero le spese. In motivazione giustificava la compensazione delle spese perché la questione proposta con la causa era nuova. Propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo il AP, il Comune di Ascoli Piceno non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 ed il vizio di motivazione, il AP censura il capo sulle spese della sentenza impugnata, deducendo l'illogicità e contraddittorietà della motivazione perché che la questione non era nuova, essendo la materia regolata da una legge del -2- 1993 e soprattutto la questione era stata decisa da una sentenza del TAR Lazio del 1997, testualmente citata in motivazione ed espressamente posta a base della decisione. La censura, che deduce soltanto il vizio della motivazione, è infondata. La novità della questione, che costituisce una delle ragioni che possono motivare la compensazione delle spese ex art.92 c.p.c., cfr. Cass. 9567/94, non è logicamente esclusa dal fatto che la legge sia stata emanata sette anni prima del giudizio, potendosi prospettare questioni nuove anche in relazione a leggi remote. Né può affermarsi che una questione non sia nuova per l'esistenza di un unico precedente giurisprudenziale di primo grado, citato in sentenza e dal ricorrente. Si deve concludere per l'insussistenza del vizio della motivazione relativamente al governo delle spese e rigettare il ricorso. Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità essendo l'attore soccombente e l'intimato non costituito.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese. Rom 4/6/2002 Il Presidente Il Consigliere est. Furmande fulfi 889 N C2-8-11 39931 WIT ella NEREILGA Depositato in Cancelleria VSSVJ VSS INDO VO 3 a N I O M oggi 14 'OTTO 10 VIS E IL CANCELLERE weselle -3-