Articolo 2210 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2196 quaterArticolo 2196 quater
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9 ottobre 2010
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16 luglio 2016
Art. 2210. Ruoli a esaurimento degli ufficiali 1. Sono previsti i seguenti ruoli a esaurimento per gli ufficiali:
a) ruolo a esaurimento in servizio permanente dell'Esercito italiano;
b) ruolo tecnico-amministrativo dell'Esercito italiano;
c) ruolo a esaurimento in servizio permanente della Marina militare;
d) ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina militare;
e) ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di porto;
f) ruolo a esaurimento in servizio permanente dell'Aeronautica militare;
g) ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica militare;
h) ruolo a esaurimento in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;
i) ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri.
2. Gli ufficiali dei predetti ruoli in servizio vi permangono a esaurimento.
3. Il grado vertice per i ruoli di cui al comma 1, lettere a), c), f) e h) e', fino alla vigilia della cessazione dal servizio attivo, quello di tenente colonnello ((...)) .
4. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei ruoli di cui al comma 1, lettere b), d), e), g) e i), sono stabiliti come segue:
a) maggiore o grado corrispondente: 63 anni;
b) ufficiali inferiori: 61 anni.
Entrata in vigore il 16 luglio 2016
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