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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli II sezione Civile, dott.ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 18192 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 aventi ad oggetto: nullità/annullamento + restituzione somme per violazione della normativa in materia di intermediazione mobiliare
TRA
, nato a [...] il [...] (Codice fiscale: Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...], e , nata a [...], il [...] Parte_2 ed ivi residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Fusco
(Codice fiscale: ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale sito C.F._2
in Napoli, Via Lepanto n. 46, pec: Email_1
ATTORI
E
(C.F. ; P. IVA , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
dagli Avv.ti Manuela M. Grassi e Luca Traficante, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso i propri indirizzi PEC e presso lo Studio dell'Avv. Giustina Ifrigerio in Napoli, Piazzetta M.
Serao n. 7.
CONVENUTA
E
C.F. e;
P. IVA ), rappresentata Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4
e difesa dagli Avv.ti Manuela M. Grassi e Luca Traficante, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso i propri indirizzi PEC e presso lo Studio dell'Avv. Giustina Ifrigerio in Napoli,
Piazzetta M. Serao n. 7.
INTERVENIENTE VOLONTARIA
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 14 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti nei fogli di precisazione delle conclusioni, nelle comparse conclusionali e nelle memorie di replica depositate ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., il
GU assegnava la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato ad in data 29 luglio 2023, e Controparte_1 Parte_1
deducevano: Parte_2
- di aver acquistato, in data 18 aprile 2000, per mezzo del BA AN ET (oggi obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina per un valore Controparte_1 nominale di euro 50.000,000;
- a far data dal primo gennaio 2002, la Repubblica Argentina cessò di corrispondere gli interessi maturati sui propri titoli;
pertanto, gli attori non ebbero retrocesso l'intero capitale investito, né gli interessi intanto maturati e la cedola finale, subendo un danno pari ad euro 50.000, 00 oltre agli interessi non percepiti e a quello derivante dal mancato impiego del capitale in altri investimenti produttivi;
- il prestito obbligazionario sottoscritto dagli attori era destinato ad investitori istituzionali o ad utenti dall'alta propensione al rischio, dotati di elevata competenza finanziaria. L'istituto non aveva comunicato ai clienti l'indice di rischiosità delle obbligazioni acquisite e la loro inadeguatezza alle esigenze ed aspettative dei clienti stessi;
né gli attori avevano comunicato mai alla un profilo finanziario e di rischio compatibile con le operazioni che furono CP_3 indotti a seguire;
- l'operazione era stata eseguita dalla in chiara posizione di conflitto di interessi, per aver CP_3 effettuato la cessione del titolo in contropartita diretta e fuori borsa, senza segnalare l'esistenza del proprio interesse nella transazione.
Ne conseguiva che la banca convenuta era pertanto responsabile in via contrattuale e precontrattuale, posto che:
a) alla data di sottoscrizione del prestito obbligazionario la aveva già segnalato le CP_4 difficoltà della Repubblica Argentina, essendo ormai imminente il default della stessa;
invero molti prestiti obbligazionari emessi dal suddetto Paese non erano stati ammessi alla quotazione di Borsa;
l'intermediario avrebbe dunque dovuto segnalare al risparmiatore il rischio specifico connesso all'investimento effettuato;
b) l'operazione effettuata concreterebbe un'ipotesi di conflitto di interessi, alla luce dell'art. 21 lett. c) del d.lgs. n. 58 del 1998 (T.U.F.), nonché del Regolamento Consob concernente
2 la disciplina degli intermediari, il quale vieta agli stessi di effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto l'investitore sulla natura e sull'estensione del loro interesse nell'operazione e quest'ultimo non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione;
c) In violazione delle prescrizioni di cui all'art. 21 T.U.F. la non si sarebbe CP_3 preoccupata di acquisire informazioni riguardanti la cultura e l'esperienza finanziaria dei clienti, né ne avrebbe delineato il relativo profilo di rischio.
Emergeva, dunque, che il contratto sottoscritto sarebbe di conseguenza nullo, poiché illecito, in quanto contrario a norme imperative poste a presidio di esigenze pubblicistiche, quali la trasparenza e la stabilità dei mercati finanziari, nonché dell'interesse privatistico dei clienti a non sottoscrivere titoli non confacenti al proprio profilo di investitore. Da tale nullità derivava l'imprescrittibilità dell'azione ai sensi dell'art. 1422 c.c.
In via degradata, gli attori deducevano l'annullabilità del contratto, poiché la formazione del consenso dei clienti sarebbe stata viziata da errore essenziale e riconoscibile, dovuto a mancata informazione da parte della Banca circa le informazioni utili a ponderare i rischi dell'operazione;
Chiedevano, dunque, di accertare e dichiarare la nullità dei contratti sottoscritti dagli attori con la convenuta, con condanna di quest'ultima alla restituzione integrale della somma di 50.000 CP_3
euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali maturati;
in via subordinata, domandavano l'annullamento dei suddetti contratti e la conseguente condanna dell'Istituto di credito alla restituzione della medesima somma.
Chiedevano inoltre che questo Giudice ordinasse alla convenuta il deposito in atti dei documenti sottoscritti dagli attori relativi ai contratti oggetto di causa, oltre all'interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della convenuta e all'ammissione di CTU volta ad accertare la rischiosità dei titoli acquistati dagli attori.
Con comparsa del 28 novembre 2023 si costituiva in giudizio e contestualmente Controparte_1
spiegava atto di intervento volontario quale cessionaria del rapporto Controparte_2
controverso.
Le stesse eccepivano anzitutto la nullità dell'atto di citazione avversario per vizio nella vocatio in ius, avendo gli attori citato in giudizio una parte con denominazione sociale e sede legale attualmente inesistenti, ovvero con sede in “Milano, Piazza Paolo Ferrari, 10”, la quale si Controparte_5 sarebbe da tempo fusa con l'allora a far data dal 1° gennaio 2007, mutando sia Controparte_6
la denominazione sociale ( , sia la propria sede legale (Torino, Piazza San Controparte_1
Carlo n. 156).
3 eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle domande Controparte_1 proposte dagli attori, chiedendo l'estromissione dal giudizio, avendo ceduto, con atto di conferimento di ramo d'azienda datato 26 giugno 2007, all'allora Controparte_7
(poi e oggi n. 173 filiali bancarie con Controparte_8 Controparte_2
tutte le posizioni giuridiche attive e passive radicate presso di esse, ivi compresa la Filiale di Napoli,
Via Cilea n. 282/286, presso la quale i signori e avevano radicato il rapporto di Parte_1 Pt_2 intermediazione con l'allora BA AN ET. L'avviso della suddetta cessione era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58, comma 2, T.U.B. in data 28 luglio 2007, senza che gli attori avessero sollevato alcuna contestazione nei successivi tre mesi ai sensi dell'art. 58, comma 5, T.U.B.
Le resistenti eccepivano, ancora, l'avvenuta prescrizione delle domande proposte dagli attori, posto che, essendo l'operazione d'acquisto delle obbligazioni “Argentina” avvenuta il 18 aprile 2000, sarebbe definitivamente decorso il termine di prescrizione decennale di qualsivoglia domanda di ripetizione dell'indebito, ivi compresa quella correlata ad una eventuale nullità dell'operazione; così come sarebbe decorso il termine di prescrizione decennale di qualsivoglia domanda di: risoluzione per grave inadempimento, risarcitoria per responsabilità contrattuale, risarcitoria per responsabilità precontrattuale;
del pari sarebbe decorso il termine di prescrizione quinquennale di una eventuale domanda risarcitoria per responsabilità extracontrattuale o di annullamento per vizio del consenso.
Gli Istituti di Credito evidenziavano, invero, come non risultasse alcun atto interruttivo della prescrizione anteriore al 18 aprile 2010 (per le ipotesi di prescrizione decennale) o al 18 aprile 2005
(per le ipotesi di prescrizione quinquennale) avendo gli attori prodotto esclusivamente corrispondenza successiva al gennaio 2015, peraltro indirizzata nei confronti di mentre, Controparte_1 essendo successiva al conferimento di ramo d'azienda avvenuto in data 26 giugno 2007, avrebbe dovuto essere indirizzata nei confronti di Controparte_2
Ancora, la raccomandata del 28 gennaio 2015 recava una mera richiesta documentale ai sensi dell'art. 119 T.U.B., che non poteva costituire neppure un atto astrattamente idoneo ad interrompere la prescrizione, mentre la raccomandata del 12 ottobre 2015 ed il verbale di mediazione del 1° dicembre
2015 non si riferivano neppure alle obbligazioni “Argentina” oggetto di causa, bensì a titoli diversi
(obbligazioni “Parmalat”).
La Banca convenuta e quella interveniente sollevavano, altresì, exceptio doli generalis in ragione della contrarietà a buona fede dell'azione proposta dagli attori, avendo questi ultimi richiesto ad
[...]
la consegna della documentazione afferente all'acquisto delle obbligazioni “Argentina” CP_1
solo nel 2015, dopo ben quindici anni dalla suddetta operazione, quando era ormai da tempo già decorso anche il termine decennale di conservazione della documentazione bancaria di cui all'art. 4 119 T.U.B., rendendo così materialmente impossibile il riscontro positivo della suddetta istanza.
Hanno poi intrapreso il presente giudizio a distanza di ben 23 anni dalla data di acquisto delle obbligazioni.
La non accoglibilità delle domande attoree veniva denunciata anche alla luce del totale difetto di prova dei fatti costitutivi delle relative pretese, non avendo gli attori provato: a) l'effettivo acquisto delle obbligazioni, b) che l'eventuale acquisto fosse avvenuto al valore nominale indicato, c) che il prezzo di acquisto fosse corrispondente al valore nominale, d) di aver materialmente pagato il prezzo delle obbligazioni.
Proseguendo nel merito, gli Istituti di Credito sostenevano l'infondatezza delle avverse censure, in quanto nell'Aprile 2000 non si ravvisavano segnali allarmanti per un imminente default della
Repubblica Argentina, essendo percepibile soltanto il dato fisiologico della natura speculativa delle obbligazioni de quibus (caratteristica che sarebbe stata ben nota agli attori, in quanto direttamente desumibile dall'elevato rendimento dei titoli indicato nella loro stessa denominazione “ARGENT.
8,125% 04”).
Quanto alla censura fondata sulla circostanza che il BA AN ET avrebbe agito in conflitto di interessi, replicavano che, nell'Aprile 2000, l' non aveva alcun interesse a CP_9
“disfarsi” delle obbligazioni Argentina, essendo tali obbligazioni molto richieste sul mercato.
Rilevavano inoltre come, secondo quanto chiarito da un nutrito orientamento giurisprudenziale, la semplice effettuazione di operazioni su strumenti finanziari in contropartita diretta con l'intermediario non è neppure idonea a configurare una fattispecie di conflitto d'interessi, integrando piuttosto uno specifico servizio di investimento espressamente disciplinato e tutelato dall'ordinamento.
In ordine alla lamentata inadeguatezza dell'operazione d'acquisto, evidenziata la genericità della censura, osservavano che la stessa controparte aveva espressamente affermato, nel proprio atto di citazione, che gli attori avessero un'alta propensione al rischio.
Gli Istituti rilevavano inoltre l'assenza del nesso di causalità tra le asserite violazioni comportamentali della Banca e l'attuale petitum degli odierni attori, posto che anche un'eventuale informativa
“rafforzata” recante l'esplicitazione del rating della Repubblica Argentina non avrebbe distolto gli odierni attori dall'investimento, in quanto avrebbe semplicemente confermato il grado di rischiosità dell'investimento che gli odierni attori avevano già appreso sulla base del tasso d'interesse delle obbligazioni.
Infine, gli e deducevano l'inammissibilità, per Controparte_1 Controparte_2
difetto di rilevanza, della domanda di nullità, essendo pacificamente prescritta la correlata domanda di ripetizione d'indebito, rispetto alla quale la declaratoria di nullità sarebbe preordinata;
ne
5 rilevavano poi l'infondatezza, posto che, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite n. 26725 e n.
26724 del 2007, la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario non può mai determinare la nullità del contratto di intermediazione o dei singolo atti negoziali conseguenti. Quanto alla domanda di annullamento, la stessa sarebbe da rigettare in quanto prescritta, generica, indeterminata ed infondata.
In ordine al profilo del quantum della pretesa attorea, osservavano come lo stesso risulti completamente sfornito di prova, non avendo controparte prodotto l'estratto conto attestante l'an e il quantum di un siffatto pagamento.
La Banca convenuta e quella interveniente chiedevano dunque la dichiarazione di nullità dell'atto di citazione avversario, del difetto di legittimazione e/o titolarità passiva di in Controparte_1
relazione a tutte le domande proposte dagli attori e l'immediata estromissione di quest'ultima dal giudizio;
domandavano inoltre l'accoglimento delle eccezioni sollevate e, in subordine, la riduzione delle avverse pretese.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 30 novembre 2023 questo Giudice confermava l'udienza del 6 febbraio 2024 per la comparizione delle parti;
rispetto a tale data decorrevano i termini per il deposito delle memorie di cui all'articolo 171 ter c.p.c. per la precisazione delle rispettive domande e la formulazione di richieste istruttorie.
A seguito dell'udienza del 6 febbraio 2024, con ordinanza emessa in camera di consiglio, questo
Giudice, considerata l'inammissibilità delle richieste istruttorie formulate da parte attrice e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 14 gennaio 2025 per l'assegnazione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 189 c.p.c., e disponeva la sostituzione di detta udienza con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni previste per l'udienza stessa.
Preliminarmente, si osserva che la domanda è procedibile, in quanto, pur non essendo stata fornita da parte attrice la prova del corretto svolgimento del procedimento di mediazione (cfr. il verbale in atti del 01.12.15 attiene ad una controversia relativa a titoli e importi diversi: doc. allegato alla citazione) la parte convenuta non ha formulato alcuna eccezione in tal senso in sede di comparsa di costituzione né il Giudice ha effettuato alcun rilievo d'ufficio entro la prima udienza di comparizione.
Quanto alla dedotta nullità dell'atto di citazione per vizio attinente alla vocatio in ius, si osserva che, pur volendo ritenere l'errore in cui gli attori sono incorsi nella citazione in giudizio riconducibile alle ipotesi di “omissione o assoluta incertezza di uno dei requisiti stabiliti dall'art. 163 nn. 1) e 2) c.p.c.”, ai sensi del comma 3 dell'art. 164 c.p.c. la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione attinenti alla chiamata in giudizio. Essendosi e Controparte_1 Controparte_2
6 tempestivamente costituite in giudizio, deve ritenersi che l'atto di citazione abbia raggiunto lo scopo processuale cui la correttezza della vocatio in ius è preordinata, il che preclude una dichiarazione di nullità dell'atto introduttivo.
Le domande attoree devono tuttavia essere rigettate, in ragione dell'avvenuta decorrenza del termine di prescrizione delle stesse, nonché in considerazione della totale assenza di prova del diritto azionato.
Occorre premettere che, pur avendo gli attori fatto genericamente riferimento, nell'atto introduttivo, ad una responsabilità contrattuale e precontrattuale della convenuta (già BA Controparte_1
AN ET), gli stessi si sono astenuti dal proporre un'apposita domanda di risarcimento dei danni derivanti da tale presunta responsabilità, limitandosi a richiedere l'accertamento della nullità del contratto di acquisto dei titoli obbligazionali (o, in subordine, il suo annullamento) e la conseguente integrale restituzione del loro dichiarato valore nominale.
In ordine a tale azione di nullità, va innanzitutto rammentato che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità e correttamente evidenziato da controparte, la violazione dei doveri di diligenza che ricadono sugli intermediari finanziari non può mai integrare la nullità degli atti di investimento conseguentemente effettuati. Ciò in quanto, diversamente da quanto dedotto da parte attrice, la contrarietà a norme imperative, considerata dall'art. 1418 comma 1 c.c. quale causa di nullità virtuale del contratto, si riferisce al contenuto stesso del negozio, e non al comportamento unilaterale di una delle parti nel corso della fase precontrattuale. Le norme imperative la cui violazione determina nullità virtuale sono infatti quelle che si occupano del contenuto o dell'esistenza stessa del contratto (cc.dd. “regole di validità”). Le regole comportamentali, pur se contenute in norme imperative, implicano, se violate, al più responsabilità precontrattuale.
In ogni caso, essendo ampiamente prescritta la domanda di ripetizione dell'indebito cui l'azione volta ad accertare la nullità è preordinata, quest'ultima sarebbe ugualmente da rigettare per difetto di interesse alla sua proposizione (art. 100 c.p.c.), attesa l'assenza di utilità di un suo accoglimento.
Invero, “nei casi di nullità del contratto e, dunque, di mancanza originaria della causa solvendi il termine di prescrizione della azione di ripetizione del l'indebito comincia a decorrere dal giorno della intervenuta esecuzione della prestazione” (Cassazione civile sez. III, 03/12/2015, n.24628).
Ne deriva che, avendo il contratto di acquisto dei titoli Argent avuto esecuzione il 18 aprile 2000, il termine decennale di prescrizione dell'azione di cui all'art. 2033 c.c. risultava ormai spirato, oltre che alla data di notifica dell'atto introduttivo (29 luglio 2023), anche a quella delle raccomandate del 20 ottobre 2015 e 29 gennaio 2015, comunque del tutto inidonee ad interrompere il termine prescrizionale. Invero, come evidenziato da parte attrice, la raccomandata del 28 gennaio 2015 si riferisce ad una mera richiesta documentale ai sensi dell'art. 119 T.U.B., mentre la raccomandata del
7 12 ottobre 2015 ed il verbale di mediazione del 1° dicembre 2015 non si riferiscono neppure alle obbligazioni “Argentina” oggetto di causa.
Del pari prescritta è l'azione di annullabilità del contratto, in quanto proposta ben oltre il termine quinquennale decorrente dal giorno in cui il presunto errore è stato scoperto (art. 1442 c.c.). Gli attori, difatti, nell'atto introduttivo, hanno espressamente affermato che “a far data dal 1.1.2002, come ormai fosse notorio, la Repubblica Argentina avesse cessato di corrispondere gli interessi maturati”.
È dunque evidente come già nel 2002 fosse possibile per gli attori rendersi conto dell'invocato errore essenziale sull'oggetto del contratto di acquisto titoli, dovendosi ritenere decorso nel 2007 il termine di prescrizione di un'eventuale azione di annullamento.
Giova comunque evidenziare come parimenti prescritta risulterebbe un'eventuale domanda di risarcimento del danno derivante dalla dedotta violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza di cui all'art. 21 T.U.F., indipendentemente dal momento in cui debba essere fissato il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione della relativa azione.
Occorre invero rilevare che, con riferimento alle ipotesi di inadempimento degli obblighi informativi gravanti sugli intermediari finanziari al momento dell'investimento, non è riscontrabile, in seno alla giurisprudenza di legittimità, un orientamento uniforme sul momento a partire dal quale decorrerebbe il termine decennale di prescrizione dell'azione risarcitoria.
Secondo l'impostazione tradizionale, che àncora la decorrenza della prescrizione al momento di percezione del pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del debitore, il dies a quo, in casi come quello oggetto della presente controversia, andrebbe individuato nella data di default dell'emittente, quale momento in cui l'investitore assume contezza dell'inadempimento della Banca intermediaria agli obblighi informativi e del pregiudizio derivatone, rappresentato dalla perdita di valore dell'investimento (Cass. n. 1823 del 2022; Cass. n. 2066 del 2023; Cass. n.32226 del 2024).
Nel solco di questo indirizzo, alcune decisioni della giurisprudenza di merito, proprio relativamente ad investimenti in obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina, hanno posticipato il predetto dies
a quo alla data di approvazione dell'Offerta Pubblica di Scambio del 2005, momento in cui gli investitori acquisirono una chiara e sicura conoscenza del danno, essendo chiaro che lo Stato
Argentino non avrebbe pagato le cedole originarie.
Un diverso orientamento sviluppatosi sul tema, partendo dall'assunto che, nell'ambito della responsabilità contrattuale il termine prescrizionale in esame decorrerebbe dal momento dell'inadempimento, individua nella data di acquisto del titolo il dies a quo dello stesso, in quanto momento in cui è stata posta in essere la violazione della regola di condotta contestata all'intermediario (Cass. n. 1547 del 2004). Tale impostazione si fonda prevalentemente sull'esigenza
8 di individuare una data certa, svincolata dalle oscillazioni di valore dei titoli e dalle scelte meramente discrezionali ed arbitrarie dell'investitore.
Indipendentemente dall'indirizzo a cui questo Giudice scegliesse di aderire, nel caso di specie l'azione risarcitoria derivante da violazione degli obblighi informativi risulterebbe ugualmente prescritta.
Alla luce dell'impostazione più recente della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2066 del 2023;
Cass. n.32226 del 2024) il termine di decorrenza della domanda risarcitoria sarebbe da individuare nel 1° gennaio 2002, indicato dagli stessi attori come data in cui si manifestò il default della
Repubblica Argentina;
tale dies a quo potrebbe, al più, essere posticipato al 14 gennaio 2005 periodo in cui le obbligazioni oggetto di causa sono state interessate dall'Offerta Pubblica di Scambio lanciata dalla Repubblica Argentina per ristorare i propri obbligazionisti. In entrambi i casi la domanda attorea risulta proposta ben oltre il termine decennale di prescrizione, maturato, alternativamente, nel gennaio del 2012 o il 14.01.15.
Ciò anche in considerazione del fatto che, come innanzi precisato, la raccomandata indirizzata dagli attori ad nel gennaio del 2015, essendo meramente diretta a ottenere la Controparte_1
documentazione inerente agli investimenti effettuati, non fu idonea ad interrompere il termine di prescrizione di qualsivoglia azione.
A maggior ragione, volendo aderire all'indirizzo più restrittivo, che fa coincidere il termine di decorrenza della prescrizione dell'azione risarcitoria con la data dell'investimento, la prescrizione sarebbe maturata già il 18 aprile 2010, posto che l'acquisto delle obbligazioni è stato effettuato in data 18 aprile 2000.
Infine, deve rilevarsi che la pretesa attorea così formulata, seppur tempestivamente proposta, sarebbe stata in ogni caso rigettata poiché totalmente sfornita di prova circa i fatti costitutivi dei diritti azionati.
Come noto, in materia di responsabilità contrattuale, in capo al creditore che lamenti l'altrui inadempimento grava quantomeno l'onere di provare il titolo costitutivo del rapporto, potendosi limitare ad allegare il mancato adempimento, mentre il debitore è chiamato a dimostrare di aver adempiuto, o che l'inadempimento non è a lui imputabile (Cassazione civile, Sezioni Unite 30 ottobre
2001 n. 13533).
Gli attori nel corso del presente giudizio hanno invece omesso di provare sia l'effettivo acquisto delle obbligazioni, sia il prezzo di acquisto delle stesse e il materiale pagamento di tale prezzo.
Le domande formulate, sono tutte infondate con l'assorbimento di tutte le altre questioni oggetto di controversia.
9 Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico della convenuta;
esse sono liquidate come in dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/2014, come modificato dal 147/22, e della complessità
e laboriosità della lite e del suo valore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta le domande formulate da e Parte_1 Parte_2
2. Condanna gli attori, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di e Controparte_1
liquidandole in euro 5.261,00 per compensi professionali oltre IVA, Controparte_2
CPA e rimborso forfetario al 15%;
Napoli, 11.02.25
Il GU
Dott.ssa Maria Carolina De Falco
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