Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 06/02/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 6 febbraio 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Viola Profili per parte attrice e l'avv. Andrea Mencarelli per parte convenuta.
L'Avv. Profili, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Mencarelli, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 4196 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
( ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
v . Viola Profili, sito in Roma via Tambien n. 15, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
( , elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2
v in Roma via Arezzo n. 15/A, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di riassunzione, regolarmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio inanzi al Tribunale di Civitavecchia, Controparte_1 in seguito alla dichi tenza pronunciata dal Tribunale di Roma che aveva revocato contestualmente il decreto ingiuntivo n. 19418/2020 emesso sempre dal Tribunale di Roma su ricorso di Pt_1 per l'importo di euro 26.800,22.
[...]
a che in data 28.05.2008 era deceduta in Fiumicino Persona_1 lasciando quali eredi testamentari i figli e Pt_1 Controparte_1 cuius con testamento olografo registrato v to in data 16.10.2008 aveva disposto in favore di la sola quota di Parte_1 legittima pari ad 1/3 del valore della massa iduata da specifici beni immobili, lasciando le restanti proprietà alla figlia;
che CP_1 Pt_1
n data 24.05.2010, tramite raccomandata, aveva da E
[...]
notifica di iscrizione di ipoteca ex art. 77 d. P.R. n. 602/1973, fascicolo n. 097.2010.0001141069, sui beni immobili di proprietà del medesimo;
che l'iscrizione di ipoteca veniva effettuata per la complessiva somma di euro 78.152,36, pari al doppio del credito iscritto a ruolo scaduto e non pagato;
che in data 19.07.2014 aveva provveduto all'estinzione del debito Parte_1 recato dalla cartella esattoriale n. 09720090203395236001, che aveva dato luogo all'iscrizione ipotecaria, mediante il pagamento, in favore della AL UD SP (già AL Gerit S.p.A) della somma di euro 39.642,54, oltre ad euro 557,79 per spese di procedura;
che in data 21.07.2014, a seguito del predetto pagamento, la AL UD SP aveva comunicato l'avvio della procedura di cancellazione dell'ipoteca; che il debito recato dalla prefata cartella n. 097 2009 0203395236 era riconducibile alla che avendo Persona_1 Pt_1 integralmente provveduto all'est ito della ma
[...] confronti dell'Erario aveva diritto a vedersi corrispondere dalla sorella la quota di sua spettanza;
che, in particolare, in virtù del testamento olografo, il era erede di nella misura di 1/3, mentre la sorella Pt_1 Persona_1 per la di 2/3; che, stante quanto sopra, Controparte_1 CP_1 era tenuta alla restituzione in favore del fratello della somma di euro
[...]
2 (pari a 2/3 di euro 40.200,33). Con riguardo alla domanda riconvenzionale proposta con l'opposizione di nel precedente giudizio presso il Tribunale di Roma, deduceva Controparte_1
infondata, in ogni caso da limitarsi nella somma di euro 3.963,96. Reiterava la propria domanda riconvenzionale proposta con la comparsa di costituzione nel precedente giudizio presso il Tribunale di Roma osservando nuovamente che in merito alla chiusura del conto corrente intestato alla madre intrattenuto presso la Unicredit sede di Campagnano n. 232097, Persona_1 aveva percepito la somma di euro 5.388,49, benché su detto Controparte_1 luiti dopo il decesso di esclusivamente gli affitti Persona_1 di titolarità di ssendo s ffittuari di immobili per Parte_1 successione spettanti proprio a che, inoltre, in forza della Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma he aveva condannato
[...]
a ristorare e della somma d Per_1 Parte_2 Controparte_2
0, aveva v a uperiore tuttavia alla quota su di lui spettante pari a quella di 1/3 pari ad euro 12.666,66, sicché a era spettante la restituzione in favore del fratello di euro Parte_1
2.Si costituiva in giudizio ontestando l'infondatezza della Controparte_1 domanda principale del fratello in quanto aveva ricevuto beni pari alla metà del compendio ereditario sicché era obbligato per il 50% per i debiti ereditari;
che per la medesima ragione era infondata anche la domanda riconvenzionale del fratello. Insisteva ancora per l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale e rassegnava le seguenti conclusioni: “- In via preliminare, dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale di € 11.721,83 formulata nella comparsa di costituzione e risposta e riproposta nella comparsa in riassunzione notificata nell'interesse del IG. in quanto totalmente estranea alla Pt_1 domanda formulata dalla sig.ra con l'atto di opposizione a Controparte_1 decreto ingiuntivo;
- in ogni caso, , rigettare tutte le domande formulate dal IG. perché infondate in fatto ed in diritto;
- In via Parte_1 riconvenzionale condannare il sig. al pagamento in favore della Parte_1 sig.ra della complessiva somma di Euro 9.859,66 Controparte_1
(novem ntanove/66) quale quota parte delle spese anticipatamente pagate dalla sig.ra e relative al funerale della Controparte_1 madre oltre che i diritti di accesso to della pubblicazione del testamento, i costi dell'accatastamento del parcheggio di Ladispoli, la Telecom 3° trimestre 2008, CREA 2008/2009 e saldo 2006, la tassa smaltimento rifiuti 2005/2006/2007/2008, le bollette Enel e l'accatastamento della torretta Campagnano, salvo ogni altro diritto. - In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse fondata la domanda ex adverso formulata rideterminare la somma dovuta dalla IG.ra nel minor importo Controparte_1 di € 17.380.16 o in quello ritenuto di giusti dell'accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarare la parziale compensazione con il credito vantato dalla IG.ra . Pt_1
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa di natura documentale veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.Deve, anzitutto, nel merito rilevarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione. A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità
“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. 22.2.2002, n. 2573).
5.Nel caso di specie, dalla lettura del testamento lasciato dalla de cuius
[...] si evince l'attribuzione in favore del figlio dell Per_1 Parte_1 gittima essendo devoluta tutta la quota disp di CP_1
[...]
testamento indica anche i beni da assegnare a e quelli Parte_1 da assegnare a quest'ultima ha contest i valori Controparte_1 dei beni lasci a sono pari alla metà del Parte_1 compendio ereditario. Tuttavia, tale assunto non ha trovato alcun sostegno probatorio, sennonché un mero prospetto predisposto dalla parte opponente in relazione ai valori ritenuti pertinenti ai beni attribuiti ai figli, ma senza l'ulteriore produzione di un qualche supporto documentale attendibile quale ad esempio una valutazione tecnica da parte di soggetto terzo ed imparziale. Pertanto, essendo pacifico il pagamento da parte di del debito Parte_1 ereditario di pari ad euro 40.200,33 i lia, allora Persona_1
è fondata la stituzione della somma di euro 26.800,22 ai sensi dell'azione di regresso prevista dall'art. 752 e 754 c.c., quest'ultimo articolo disponendo “gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l'intero. Il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può ripetere dagli altri coeredi soltanto la parte per cui essi devono contribuire a norma dell'articolo 752, quantunque si sia fatto surrogare nei diritti dei creditori”. E' rimasta del tutto generica la contestazione di irca la lesione Controparte_1 del suo diritto di difesa e di intervenire circa un'ulteriore riduzione del debito fiscale, senza infatti precisare le ulteriori ragioni di illegittimità del debito pur nella misura assolta da Parte_1
Infine, non vi è eviden e il pagamento corrisposto da Pt_1 in favore di AL si riferisca anche per interessi
[...] successivamente alla notifica della cartella e connessi all'inerzia dell'attore.
6.La domanda riconvenzionale proposta da è parzialmente Controparte_1 fondata in quanto le spese di accatastament te. Le ulteriori spese richieste da di cui al prospetto dell'allegato n. 8 della Controparte_1 comparsa di costit state contestate dall'attore e -considerata la quota di contribuzione ai debiti ereditari di 1/3 risultante in capo a
[...] vanno, pertanto, riconosciute a nella misura di euro Pt_1 Controparte_1
3.936,96 sulla scorta dell'art. 752 e 754 c.c..
7.E' altresì fondata la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1 preliminarmente sottolineando che l'orientamento della Supr senso che nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, rivestendo la posizione sostanziale di attore l'opposto non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo che, per effetto di domande riconvenzionali o eccezioni in senso stretto proposte dall'opponente determinanti un ampliamento dell'originario thema decidendum fissato dal ricorso ex art. 633 c.p.c., il medesimo venga a trovarsi a sua volta nella posizione processuale di convenuto, non potendo in tal caso al medesimo negarsi il diritto di difesa mediante la proposizione di una reconventio reconventionis,che deve però dipendere, come nella specie, dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale (v., da ultimo, Cass., 25/2/2019, n. 5415; Cass., 25/10/2018, n. 27124; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 10/03/2021, n. 6579). La domanda nel merito è fondata, in quanto risulta incontestato che nel conto corrente intestato alla madre intrattenuto presso la Unicredit Persona_1 sede di Campagnano n. 232097, ha indebitamente percepito Controparte_1 la somma di euro 5.388,49, be nto erano confluiti dopo il decesso di esclusivamente gli affitti di titolarità di Persona_1 Pt_1 ss i da affittuari di immobili per successione s
[...]
a Parte_1
Risulta incontestato che in forza della sentenza del Tribunale di Roma n. 25375/2010, che aveva condannato a ristorare e Persona_1 Parte_2 della somma di e Controparte_2 Parte_1
9.000,00, superiore tuttavia all spettante pari a quella di 1/3 pari ad euro 12.666,66, sicché a spetta, Parte_1 sempre ai sensi dell'art. 752 c.c. e 754 c.c., la restituzio ratello di euro 6.333,34.
8.In conclusione, considerate le somme rispettivamente dovute dalle parti, va condannata al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
34.585,09 (ossia euro 26.800,22 + e euro 5.388,49 - euro 3.936,96) oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE la domanda principale e le domande riconvenzionali, nei limiti di cui in motivazione, operata la compensazione, CONDANNA Controparte_1 al pagamento in favore di della somma di euro 34.585,09 Parte_1 oltre interessi legali dalla ettivo;
-CONDANNA l pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite da liquidarsi nella somma complessiva di euro 7.545,00 di cui euro 545,00 per spese vive ed euro 7.000,00 per compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani