TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 24/03/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Giulia Sani Giudice istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di separazione giudiziale iscritta al n. 6/2023 R.G. di cui in epigrafe, trattenuta in decisione con ordinanza del 2.11.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. promossa da:
(C.F. ), nata in [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Calore (già Avv. Paola Fiorino) del Foro di Sulmona, presso il cui studio sito in Sulmona (AQ) alla Via A. Gramsci n. 29, è elettivamente domiciliata come da memoria di costituzione del 20.12.2023;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] in data [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Passerini del Foro di Pescara (già Avv. Alberto Paolini del
Foro di Sulmona), presso il cui studio sito in Bussi sul Tirino (PE) alla Via Silone n. 11 è elettivamente domiciliato come da comparsa di costituzione del 02.10.2024;
RESISTENTE
e
Con l'intervento dell'Avv. Piervincenzo Fasciani, con studio in Sulmona (AQ) alla Via Antonio Gramsci n. 43, in qualità di curatore speciale delle minori , nata a [...] il Persona_1
26.05.2006 e , nata a [...] il [...], giusta nomina conferita dal Tribunale per Persona_2
i Minorenni di L'Aquila con decreto del 7.09.2022, depositato il 27.09.2022 nel giudizio n. 892/2022
V.G.
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
ha concluso come da note di trattazione scritta del 09.10.2024: “Voglia l'adito Parte_1
1 Tribunale così provvedere: i) pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico del sig. per i fatti di cui alla premessa del ricorso e della memoria integrativa, CP_1 dimostrati in corso di causa dalla documentazione depositata e dalla prova testimoniale esperita, con obbligo di reciproco rispetto;
ii) disporre l'affidamento esclusivo delle figlie alla madre, anche in forza dei provvedimenti già emessi dal Tribunale di Sulmona e dal Tribunale per i Minorenni di L'Aquila nel procedimento, ancora pendente, circa la sospensione della potestà genitoriale del sig. ; iii) porre a carico del padre il pagamento del contributo al mantenimento delle CP_1 figlie, determinando lo stesso in €. 600,00 mensili, ovvero nella diversa somma ritenuta congrua, anche alla luce delle spese dimostrate dalla ricorrente, da versarsi in favore della sig.ra Parte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, direttamente dal datore di lavoro del sig. , ad
[...] CP_1 oggi debitore dell'importo di oltre €. 3.650,00 per aver autoridotto la somma stabilita nel decreto presidenziale, da €. 430,00 ad €. 300,00, ed omettere di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, tra le altre, quelle per le cure dentarie della minore . Disporre, altresì, la Per_2 rivalutazione annuale dell'assegno di mantenimento delle figlie, secondo gli indici ISTAT del costo della vita, e porre a carico del padre il versamento del 50% delle spese straordinarie di studio, di educazione e mediche dei figli, come da protocollo in essere presso il Tribunale di Sulmona;
iv) disporre che il diritto di visita del padre con le figlie continui a svolgersi in forma protetta, non avendo il sig. dimostrato di non più assumere sostanze stupefacenti né completato il percorso CP_1 di supporto psicologico che il Servizio Sociale di Sulmona ha predisposto in favore dello stesso, in forza del già ricordato decreto del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, come anche si evince dalle relazioni depositate il 19.04.24, che, pur attestando una partecipazione dello agli incontri, non CP_1 ne dichiarano l'esito. Con vittoria delle spese di giudizio e del compenso”. ha concluso come da note di trattazione scritta del 08.10.2024, parzialmente CP_1 modificate in sede di comparsa conclusionale: “Piaccia al Tribunale di Sulmona, contrariis reiectis:1) Dichiarare la separazione tra i coniugi e;
2) Disporre CP_1 Parte_1 per l'affidamento congiunto delle figlie che se attualmente impedito per le misure in atto potrà essere, con la revoca delle stesse, e nell'immediato futuro applicato;
3) Rigettare la domanda di addebito perché totalmente infondata in fatto ed in diritto;
4) Dichiarare che i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza dove meglio credano e con reciproco assenso al rilascio del passaporto per uso espatrio;
5) Disporre a titolo di assegno quale contributo al mantenimento a carico del sig. nella misura di 300,00 mensile per entrambe le figlie (€ 150,00 a CP_1 testa); 6) Disporre per il diritto di visita che allo stato è impedito per la misura interdittiva emessa dal Giudice nonché attualmente anche per il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, nella maniera che si riterrà opportuno allo scadere /revoca delle stesse, con la possibilità che il padre possa vedere le figlie (nel frattempo una è divenuta maggiorenne) o in ambiente protetto
e/o anche alla presenza dei propri genitori e LL;
7) Disporre per la visita delle Parte_2 nipoti ai nonni paterni che risiedono in Sulmona Via XXV in orari compatibili con l'assenza del padre;
8) Disporre per le spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore;
9) Sempre e comunque con vittoria delle spese di lite”.
Il curatore speciale della minore ha concluso come da note di trattazione scritta Persona_2 depositate in data 8.10.2024: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: 1) disporre che il Sig. CP_1 prosegua il percorso attivato presso il Centro per Uomini Maltrattanti I.T.I.N.E.R.E. sito a Pescara, sino ad esito positivo dello stesso;
2) disporre che il Sig. svolga il percorso di CP_1 supporto genitoriale presso il “Centro Famiglie” del Comune di Sulmona;
3) disporre che il Sig.
produca prova del mancato uso, di sostanze stupefacenti, mediante adeguata CP_1 certificazione medica cheratinica da svolgersi almeno a cadenza bimestrale, per un anno;
4) porre a carico del Sig. un assegno mensile di euro 250,00, a titolo di concorso nel CP_1 mantenimento di ciascuna figlia minore, indicizzato annualmente secondo i prescritti indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed a mezzo versamento su conto corrente intestato alla madre Sig.ra ed oltre al 50% delle spese straordinarie ed imprevedibili che Parte_1
2 dovessero essere sopportate a favore delle figlie”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 3.01.2023, ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 sentir dichiarare la separazione giudiziale con addebito nei confronti di , chiedendo CP_1 disporsi l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla ricorrente, l'obbligo in capo a
[...] di corrispondere un contributo al mantenimento delle figlie di € 600,00 e regolamentare CP_1 il diritto di visita del padre, secondo incontri da svolgersi inizialmente in forma protetta e all'esito positivo di un percorso di supporto psicologico a cura di . CP_1
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto:
• di aver contratto matrimonio concordatario in data 26.01.2006 con , stabilendo la CP_1 casa coniugale in Sulmona alla Via Plinio n. 23;
• che dall'unione sono nate le figlie, nata a [...] il [...] e , nata a [...] Per_1 Per_2 il 10.06.2011;
• che la convivenza, dopo la nascita della seconda figlia, è divenuta problematica, in quanto ha CP_1 iniziato ad assumere comportamenti altalenanti, con improvvisi mutamenti di umore, riconducibili ad una ipotetica assunzione di sostanze stupefacenti;
• di essere stata vittima negli ultimi anni di ripetuti episodi di violenza verbale e fisica da parte del coniuge, subendo ingiurie, percosse e minacce di sottrazione delle figlie, circostanza per la quale ha procrastinato la decisione di querelare il marito;
• che tali episodi si sono verificati anche alla presenza delle figlie minori, vittime di violenza assistita, e in una occasione ha minacciato di morte la ricorrente, alla presenza della figlia;
CP_1 Per_2
• che le discussioni sono state causate dalle continue richieste di denaro da parte del marito, con ogni probabilità motivate dalla necessità di di acquistare stupefacenti;
CP_1
• di aver subito un controllo esasperante da parte di , che le ha sempre vietato di uscire di casa CP_1
o di frequentare le amiche;
• che in data 11.06.2022 è stato aperto un procedimento penale a carico di , a seguito di una CP_1 denuncia formalizzata da un vicino di casa della coppia, , che, preoccupato dalle Parte_3 urla provenienti dall'abitazione dei coniugi, ha contattato le forze dell'ordine e con provvedimento del 28.06.2022 il GIP del Tribunale di Sulmona ha disposto la misura cautelare dell'allontanamento immediato di dalla casa familiare, con divieto di avvicinarsi a meno di 500 mt. alla CP_1 stessa, alla ricorrente e alle figlie e ai luoghi dalle medesime abitualmente frequentati;
• che con decreto del 7.09.2022 il Giudice del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila ha sospeso
[...] dalla responsabilità genitoriale, disponendo il divieto di contatti, anche telefonici e di CP_1 avvicinamento a ed incaricando il servizio sociale di Sulmona di attivare un percorso di Parte_1 sostegno psicologico per la ricorrente e le minori e di avviare un progetto di supporto psicologico per
, oltre che un iter presso il Ser. D competente e, solo all'esito positivo del progetto, CP_1 regolamentare gli incontri protetti con le figlie;
• che con provvedimento in data 9.12.2022 il Tribunale Penale di Sulmona ha disposto procedersi a giudizio immediato nei confronti di per il reato di cui all'art. 572 comma 1 e 2 c.p.; CP_1
• che la condizione di ansia e paura vissuta in famiglia le ha causato un grave pregiudizio a Parte_1
e che sussistono, alla luce dei fatti narrati, le condizioni per l'odierna azione, non essendo stato possibile pervenire ad una separazione consensuale.
La ricorrente ha concluso come in atti.
2.Con memoria difensiva del 30.01.2023 si è costituito , impugnando e contestando CP_1 la ricostruzione dei fatti dedotta dalla ricorrente, in particolare respingendo ogni accusa relativa ai dedotti episodi di violenza, aderendo alla richiesta di separazione ma opponendosi alla domanda di addebito e chiedendo disporsi un contributo complessivo al mantenimento delle figlie nella misura di € 250,00, nonché oltre al 50% delle spese straordinarie.
3 Parte resistente ha dedotto:
• di non aver mai assunto sostanze stupefacenti e che l'episodio del 1° giugno 2021 rappresenta solo un momento di debolezza di , causato da un cedimento psichico a seguito di continui CP_1 litigi con la moglie;
• che la separazione di fatto dei coniugi è avvenuta l'11 giugno 2022, e nei sedici anni di convivenza matrimoniale ha tenuto un comportamento di grande attaccamento alla famiglia;
• che le accuse di violenze domestiche sono infondate, nonché prive di ogni riscontro oggettivo, atteso che si sono verificate esclusivamente ordinarie discussioni coniugali;
• di aver sempre lavoratosi dal 1994, rimettendo il proprio stipendio nelle mani della moglie, la quale ha provveduto a gestire il ménage familiare e di aver svolto, nei brevi periodi di inoccupazione, lavori domestici;
• di lavorare come autista dal mese di settembre 2022, con orario dalle 5 di mattina sino alle 20/21;
• che il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale emesso dal Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, in assenza di riscontri oggettivi, muove da un unico episodio dell'11 giugno 2022 che non integra un'ipotesi di maltrattamenti;
• di essersi recato spontaneamente, dal mese di luglio 2022, presso i Servizi Sociali di Sulmona per intraprendere un supporto psicologico e, in data 14.12.2022, presso il Centro d'Ascolto per Uomini Maltrattanti Itinere, con sede in Pescara, per richiedere informazioni sul percorso da intraprendere al fine di recuperare la propria responsabilità genitoriale;
• di vivere dal mese di giugno 2022 presso l'abitazione dei propri genitori in Sulmona;
• di avere uno stipendio attuale di € 1.200,00, dal quale occorre detrarre le spese di trasferta che sostiene quotidianamente, per circa € 200,00 mensili, e la somma di € 400,00, che versa mensilmente per spese di vitto e alloggio e contributo utenze ai propri genitori.
Ha concluso come in atti.
3.Il ricorso è stato comunicato al PM ai sensi dell'art. 71 c.p.c.
4.All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi del 9.2.2023, il Presidente, pronunciando in via temporanea e urgente, ha disposto l'affidamento esclusivo delle figlie minori a , Parte_1 evidenziando l'impossibilità di provvedere in ordine alla frequentazione del padre con le figlie, stante l'intervenuto provvedimento di sospensione dalla responsabilità genitoriale del resistente;
ha assegnato la casa coniugale alla ricorrente;
ha posto a carico di l'obbligo di versare la somma CP_1 di € 430,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori (€ 250,00 per la figlia Per_1 ed € 180,00 per la figlia ), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre le spese Per_2 straordinarie, da suddividersi nella misura del 50% per ciascun coniuge. Nelle more del giudizio ha proposto reclamo avverso l'ordinanza presidenziale, CP_1 reclamo che tuttavia p stato rigettato dalla Corte d'Appello di L'Aquila, con decreto del 12.06.2023.
5.Alla prima udienza innanzi al G.I. nominato, parte resistente ha evidenziato profili di incompatibilità della persona fisica del Giudice alla trattazione del giudizio. Il G.I., rilevando la sussistenza di ragioni di opportunità per l'astensione dalla trattazione del presente procedimento, avendo svolto funzioni GIP nell'ambito del procedimento penale per maltrattamenti pendente a carico di , ed avendo altresì emesso la misura cautelare a carico del medesimo), ha dichiarato CP_1 di astenersi rimettendo gli atti al Presidente per le opportune determinazioni;
con provvedimento del
23.03.2023 il Presidente ne ha autorizzato l'astensione e ha nominato il presente G.I. per la trattazione del procedimento.
6.All'udienza del 12.04.2023 il Giudice, data la presenza del resistente, ha proceduto al suo interrogatorio libero, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e rinviando all'udienza del 12.07.2023.
A tale udienza il procuratore di parte resistente ha segnalato profili di eventuale incompatibilità del
4 G.I. a trattare il presente procedimento, essendo la medesima componente del Collegio penale nel procedimento a carico di pendente dinanzi al Tribunale di Sulmona;
il Giudice, pur CP_1 non rilevando nel caso di specie alcuna ipotesi di astensione obbligatoria del Giudice ex art. 51 c.p.c., ha ritenuto opportuno rimettere gli atti al Presidente per determinazioni di competenza e all'esito il Presidente, escludendo l'esistenza di una ipotesi di astensione, ha disposto per il prosieguo della trattazione innanzi a questo Giudice.
7.All'udienza dell'11.10.2023 il G.I. ha proceduto all'interrogatorio libero della ricorrente, riservando di provvedere sull'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale avanzata dal resistente successivamente al deposito di documentazione (contratto di lavoro e delle ultime tre buste paga di e della documentazione attestante l'importo percepito a titolo di assegno unico da ); CP_1 Parte_1 ha ammesso le prove articolate dalle parti, fissando per l'espletamento della prova e l'ascolto delle minori l'udienza del 20.12.2023; ha richiesto al Servizio Sociale del comune di Sulmona, al Ser.D. competente e al Centro antiviolenza CAM Itinere di Pescara di relazionare dettagliatamente in ordine al percorso seguito da , nonché al supporto psicologico fornito a e CP_1 Controparte_2 alle minori e;
ha infine ordinato la trasmissione, a cura del Tribunale Persona_1 Persona_2 per i Minorenni di L'Aquila, degli atti processuali relativi al procedimento n. 892/2022 V.G., riservando all'esito ogni determinazione sull'ordine di versamento diretto del datore di lavoro ex art. 156 c.c.
8.Con decreto del 18.12.2023 è stata disposta la convocazione dell'Avv. Piervincenzo Fasciani del Foro di Sulmona, già nominato curatore speciale delle minori e nel Persona_1 Persona_2 procedimento rubricato al n. 892/2022 V.G. del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, per l'assistenza all'ascolto delle minori.
9.Con comparsa di costituzione del 20.12.2023 si è costituito l'Avv. Mauro Calore, nell'interesse della ricorrente ed in sostituzione del precedente difensore, facendo proprie tutte le precedenti istanze e reiterando le conclusioni rassegnate nei precedenti scritti difensivi, con le richieste ed eccezioni ivi formulate.
10.All'udienza del 20.12.2023, alla presenza del curatore speciale, il Giudice ha proceduto all'ascolto delle minori, all'interrogatorio formale di e all'escussione dei testi e, all'esito, con Parte_1 ordinanza del 28.12.2023 il Giudice ha rigettato le ulteriori richieste di prova orale di parte resistente, assegnando termine sino al 27.02.2024 al curatore speciale per la costituzione in giudizio.
11.Con comparsa del 27.02.2024 si è costituito in giudizio l'Avv. Piervincenzo Fasciani, nella qualità di nominato curatore speciale delle minori, giusto decreto del 7.09.2022 del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, deducendo:
-di avere, successivamente alla propria nomina, ha incontrato le minori, unitamente all'assistente sociale, al fine di sincerarsi del loro stato di salute psicofisica, assumendo informazioni del loro rapporto con la famiglia del padre, nonché sul percorso che sta effettuando presso il CP_1
Centro per Uomini Maltrattanti Itinere di Pescara;
-che il Servizio Sociale ha rappresentato l'opportunità di intraprendere un percorso di supporto genitoriale preso il Centro Famiglia del Comune di Sulmona, nonché la possibilità di alternare incontri protetti padre-figlie ad uscite libere, al fine di continuare un monitoraggio attento della situazione in contesti differenti.
Ha concluso chiedendo disporsi che prosegua il percorso attivato presso il Centro CP_1 per Uomini Maltrattanti Itinere, sino ad esito positivo dello stesso;
che svolga il percorso di supporto genitoriale presso il Centro Famiglie del Comune di Sulmona;
che produca prova del mancato uso di sostanze stupefacenti mediante adeguata certificazione medica;
ha chiesto infine porsi a carico di un assegno mensile di € 250,00 per ciascuna figlia, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento delle stesse, oltre al 50% delle spese straordinarie.
12.All'udienza del 29.02.2024, sulla scorta delle deduzioni evidenziate dal curatore speciale, il G.I.
5 ha assegnato a termine fino al 18.3.2024 per il deposito della documentazione CP_1 medica attestante la mancata assunzione di sostanze stupefacenti, nonché termine fino al 20.4.2024 al centro Itinere di Pescara e ai Servizi sociali del Comune di Sulmona per il deposito di una relazione aggiornata sull'andamento dei percorsi seguiti da e sull'eventuale attivazione del CP_1 percorso presso il Centro Famiglia.
13.Con ordinanza del 17.06.2024, rilevando l'inidoneità della documentazione prodotta dal resistente, ha disposto la presa in carico di al Ser.D del Comune di Sulmona, al fine CP_1 di verificare - anche con test di matrice pilifera - l'eventuale assunzione da parte del resistente di sostanze stupefacenti, assegnando termine fino al 30.9.2024 per relazionare sugli accertamenti effettuati e fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del
9.10.2024.
14. Con comparsa del 2.10.2024 si è costituito l'Avv. Giovanni Passerini nell'interesse di
[...]
in sostituzione del precedente difensore, riportandosi integralmente ai precedenti scritti CP_1 difensivi.
15. All'esito delle note cartolari di precisazione delle rispettive conclusioni, il Giudice ha trattenuto la causa in riserva per la decisione collegiale, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
*
Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
1. Status.
Le prospettazioni contenute nei rispettivi scritti difensivi, la condotta delle parti e la manifestata volontà dei coniugi consentono di ritenere comprovate l'irreversibilità della crisi matrimoniale e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, di fatto cessata dal mese di giugno 2022. Ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c., dovendosi per l'effetto pronunciare la separazione personale dei coniugi.
2. Domanda di addebito.
La ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione, deducendo che durante il periodo di convivenza matrimoniale ha tenuto una condotta caratterizzata da episodi di CP_1 violenza verbale e fisica, anche alla presenza delle figlie minori.
La donna ha riferito, in particolare, che il coniuge, negli ultimi anni di convivenza, avrebbe posto in essere una serie di condotte aggressive e vessatorie ai suoi danni, intensificatesi dopo la nascita della seconda figlia;
che le condotte del resistente sono state la causa di continue discussioni, provocate da incessanti richieste di denaro dell'uomo, finalizzate probabilmente all'acquisto di sostanze stupefacenti, aggiungendo che in alcuni occasioni l'avrebbe colpita con schiaffi davanti alle figlie, insultandola, oppure minacciandola con frasi del tipo “se mi lasci ammazzo prima le figlie e dopo te…ti mando in ospedale che non ti riconoscerà nemmeno tua madre”.
Dette condotte risultano pienamente provate all'esito dell'istruttoria svolta.
I testimoni escussi hanno confermato le circostanze dedotte da nel ricorso introduttivo e Parte_1 nei successivi scritti difensivi.
La figlia ha confermato che i litigi fra i genitori nascevano sempre per motivi Persona_1 economici e che in tali occasioni il padre assumeva un atteggiamento aggressivo e in alcuni casi violento: “Le discussioni non sono state sempre verbali, la maggior parte delle volte io mi trovavo al piano di sopra ma quelle due o tre volte a cui ho assistito si è andati oltre, nel senso che mio padre aggrediva mia mamma che si difendeva. Sono state reciproche le aggressioni verbali mentre, per quanto riguarda quelle fisiche, mamma dava spintoni a AP per difendersi. Confermo che le discussioni nascevano per motivi economici”; “Ricordo che l'ultimo episodio è stato a giugno 2022,
6 il giorno del compleanno di mia LL (sono intervenuti anche i vicini che hanno chiamato la polizia). Posso dire che i litigi ci sono sempre stati, con frequenza più o meno mensile…ho assistito due-tre volte negli anni a episodi di violenza fisica” (cfr. verbale d'udienza del 20.12.2023).
Anche la teste ha riferito che le discussioni avevano per lo più origine per questioni Tes_1 economiche, per richieste di denaro da parte di : “Posso dire che i litigi iniziarono quando
CP_1 perse il lavoro, non so dire il periodo esatto”. “Quando abitavano vicino a me, ogni sera
CP_1 ci frequentavamo e nel primo periodo la famiglia era tranquilla. Poi da quando ha perso il
CP_1 lavoro sono iniziate le discussioni…(omissis)… So che le discussioni avevano per lo più origine per questioni economiche, per mancanza di soldi”, confermando che faceva uso di sostanze
CP_1 stupefacenti: “E' vero. Lo so perché prima per sentito dire e poi quando a novembre 2022 ho aiutato
a fare il trasloco abbiamo trovato in garage una bottiglia di plastica con dei buchi fatte con Pt_1 le sigarette da cui si bruciava la sostanza. Posso dirlo anche da come lo vedevo risalire dal garage, con gli occhi rossi”, mentre la teste ha dedotto: “Posso desumere che ne facesse uso da Tes_2 come si comportava anche in mia presenza in casa, in quanto si appartava in taverna con degli amici”.
Risulta provato che trascorreva gran parte della giornata nella taverna della casa coniugale, da CP_1 solo o con amici;
interrogata sulla circostanza, ha dichiarato: “Confermo. Posso dirlo Tes_1 perché quando li andavo a trovare era sempre giù”. ha ribadito: “E' vero. Posso Parte_4 riferirlo perché trascorrevo gran parte della giornata a casa della famiglia per non lasciare CP_1
da sola e consentire alle figlie di uscire”. Pt_1
L'istruttoria ha consentito di accertare anche le ulteriori circostanze, riferite dalla ricorrente, in particolare che durante i litigi con la moglie, aveva l'abitudine di rompere oggetti, lanciandoli CP_1
a terra, e che le figlie, all'epoca entrambe minorenni, in alcune occasioni erano state costrette ad intervenire, interponendosi fra i genitori per allontanare la madre. La figlia ha Persona_1 dichiarato: “Papà per sfogarsi ha talvolta rotto un piatto, gettandolo a terra, ma senza lanciarlo verso di me e mia LL. Quando avvenivano queste discussioni io e mia LL stavamo lontano ma quando la cosa continuava ci mettevamo in mezzo e mia LL si allontanava con mamma mentre io restavo a parlare con AP”.
Inoltre, durante le discussioni pressoché quotidiane, ingiuriava con epiteti offensivi, CP_1 Parte_1 minacciandola di portarle via le figlie e di mandarla in ospedale.
Sul punto la teste ha riferito che, nel corso delle discussioni con , il Parte_4 Parte_1 coniuge era solito indirizzarle parole ingiuriose e in alcuni casi la picchiava: “Confermo, è vero. Posso dirlo perché sono amica di e talvolta ho assistito personalmente alle discussioni. Ricordo che Pt_1
ha dato alla della puttana. Non ho assistito a episodi di violenza fisica…Non CP_1 Parte_1 ricordo esattamente il periodo preciso, era l'anno in cui stavano avendo questi problemi, era intorno al 2021. So comunque che lo usava violenza fisica sulla moglie perché me lo ha riferito sia CP_1
che, due volte, ”. Pt_1 Per_1
La teste, altresì, ha dichiarato che spesso - sempre nell'anno più problematico della coppia, intorno al 2021, la bambina più piccola ) quando si recava presso la di lei abitazione e sapendo che i Per_2 genitori erano a casa da soli, temendo che il padre potesse alzare le mani sulla madre, la invitava a contattare per assicurarsi che fosse tutto a posto ( “Tante volte, durante l'anno cui ho fatto Parte_1 riferimento, la bambina veniva a casa mia e spesso mi chiedeva di chiamare la mamma quando stava a casa da sola col padre, perché aveva paura che il padre potesse alzare le mani sulla madre”) e che quando le minori erano fuori casa erano solite chiamarla per verificare che la madre stesse bene. Anche la teste ha confermato la circostanza, specificando: “Posso riferirlo in quanto mi è Tes_1 stato raccontato da e dalla figlia maggiore. Ho sentito litigi verbali e una volta, dopo una Pt_1 discussione, ho sentito il rumore come se avesse dato degli schiaffi, circostanza che poi mi è CP_1
7 stata confermata da ”. Pt_1
I testimoni hanno ribadito che la stessa era spaventata dal carattere aggressivo del marito Parte_1
e dalle minacce che lui le rivolgeva, manifestando evidenti stati di ansia e paura, provando peraltro che l'uomo era possessivo e non voleva che uscisse e/o frequentasse amiche. La teste Parte_4 ha chiarito: “Il periodo è sempre il medesimo, nel corso dell'anno 2021. Mi ha offeso perché
[...] lui non voleva che uscisse con me perché per lui eravamo tutte puttane al punto che lo Pt_1 CP_1 aveva vietato a me e mia figlia di fare ingresso in casa sua”. Le circostanze sono state corroborate dalle dichiarazioni di , che ha ulteriormente asserito che era spaventata Testimone_3 Parte_1 dal carattere aggressivo del marito e dalle minacce da lui rivoltele, manifestando evidenti stati di turbamento: “Confermo, lo so per averlo visto personalmente. Quando abitavano vicino a me, ogni sera ci frequentavamo e nel primo periodo la famiglia era tranquilla. Poi da quando ha perso CP_1 il lavoro sono iniziate le discussioni”.
La ricorrente, pertanto, negli ultimi anni di convivenza matrimoniale, ha subito violenza verbale e fisica da parte del coniuge, che in plurime occasioni l'ha offesa e aggredita anche alla presenza delle figlie minori, causandole un perenne stato di ansia e di paura;
la stessa altresì ha subito un controllo esasperante da parte di , il quale le ha impedito di uscire liberamente di casa e/o di stare in CP_1 compagnia delle proprie amiche.
Le aggressioni verbali e fisiche non sono mai state denunciate dalla ricorrente per il timore di ulteriori reazioni violente da parte del coniuge, ma i fatti di giudizio sono emersi a seguito di denuncia formalizzata da un vicino di casa della coppia, , in occasione dell'episodio Parte_3 dell'11.06.2021 quando quest'ultimo, preoccupato dalle urla provenienti nell'abitazione familiare delle parti in causa, si è rivolto alle forze dell'ordine, prontamente intervenute. All'esito dell'intervento dei Carabinieri, con provvedimento del 28.06.2022, il GIP del Tribunale di Sulmona ha disposto la misura cautelare dell'allontanamento immediato di dalla casa CP_1 familiare, con divieto di avvicinarsi a meno di 500 mt. alla stessa, alla ricorrente e alle figlie e ai luoghi dalle stesse abitualmente frequentati.
Con decreto del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila del 7.09.2022 è stato sospeso CP_1 dalla responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori, con divieto di contatti, anche telefonici e divieto di avvicinamento a;
col medesimo provvedimento il Giudice del Parte_1
Tribunale minorile ha incaricato il servizio sociale di Sulmona di attivare un percorso di sostegno psicologico per la ricorrente e le minori e un progetto di supporto psicologico in favore di , CP_1 oltre che un percorso presso il Ser.D competente, ritenendo imprescindibile l'esito positivo di detto progetto per la successiva regolamentazione degli incontri del padre con le figlie.
A sostegno dei gravi fatti contestati a , parte ricorrente ha prodotto i verbali di sommarie CP_1 informazioni rese da , , e delle figlie della Testimone_3 Parte_4 Parte_3 coppia, e con l'assistenza di una psicologa, nell'ambito del Persona_2 Persona_1 procedimento penale n. 474/2022 RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona a carico di , che hanno condotto all'emissione della misura cautelare del divieto di CP_1 avvicinamento dello stesso alla e alle figlie, provvedimento, questo, mai revocato e tuttora Parte_1 efficace.
Ulteriore riscontro, a sostegno delle ragioni della domanda di addebito formulata da , è il Parte_1 verbale di contestazione ex art. 75 DPR 9.10.1990 n. 309 (Testo Unico in materia di stupefacenti) elevata al convenuto, prodotto dalla ricorrente, a riprova della veridicità dell'assunto secondo il quale
, almeno all'epoca dei fatti contestati, facesse uso personale di sostanze stupefacenti. Il verbale CP_1 di accertamento e contestazione di cui sopra, peraltro, risale a poco tempo prima della data in cui è avvenuto l'episodio a seguito del quale il Tribunale Penale di Sulmona ha emesso il provvedimento cautelare sopra citato.
8 Il Collegio, da ultimo, deve necessariamente considerare che all'esito del procedimento penale incardinato ai danni di , il Tribunale di Sulmona in data 14.02.2023 ha emesso sentenza penale CP_1 di condanna a carico di per il reato previsto e punito dall'art. 572, c. 1 e 2 c.p., per CP_1 fatti commessi dall'anno 2011 sino alla data dell'11.06.022 ai danni di , infliggendo Parte_1 al resistente una pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento del risarcimento dei danni in favore di . Parte_1
Per tutte le considerazioni svolte, risulta dunque accertato che il resistente ha gravemente violato gli obblighi coniugali, ponendo in essere condotte aggressive e vessatorie in danno della coniuge, alla presenza delle figlie minori della coppia.
Dette circostanze impongono l'accoglimento della domanda di addebito, in quanto "In tema di addebitabilità della separazione personale, infatti, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, e si traducano nell'aggressione a diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, si ravvisano elementi di per sé sufficienti per l'accoglimento della domanda" (cfr. Tribunale di Roma sent. n.17462/2014; da ultimo sent. 21.4.2017).
3. Affidamento, collocamento e diritto di visita della prole minorenne.
La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo delle figlie minori, anche in forza del provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale di , emesso dal Tribunale per i CP_1 Minorenni di L'Aquila nel procedimento n. 892/2022 V.G., tuttora vigente.
Deve preliminarmente rilevarsi che, nelle more, la figlia è divenuta maggiorenne e Persona_1 pertanto la regolamentazione dell'affidamento concerne esclusivamente la minore . Persona_2
Come risulta dalla documentazione acquisita agli atti, con provvedimento del 28.06.2022 il GIP del Tribunale di Sulmona ha disposto la misura cautelare dell'allontanamento immediato di
[...] dalla casa familiare, con divieto di avvicinarsi a meno di 500 mt. alla stessa, alla ricorrente CP_1
e alle figlie e ai luoghi dalle stesse abitualmente frequentati, misura successivamente revocata in data
3.8.2023.
Inoltre, a seguito del ricorso presentato dal PMM per i fatti occorsi nel mese di giugno 2022, e dell'apertura del procedimento n. 892/2022 V.G., il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila ha sospeso dalla responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie, con divieto di contatti, CP_1 anche telefonici e divieto di avvicinamento a , prescrivendo all'odierno resistente un Parte_1 percorso presso il Ser.D, nonché un percorso di supporto psicologico, ritenendo imprescindibile l'esito positivo di detto progetto per la successiva regolamentazione degli incontri del padre con le figlie.
Alla stregua dei fatti accertati nel corso del giudizio e della sospensione della responsabilità genitoriale, tuttora vigente, nei confronti di , la regolamentazione dell'affidamento CP_1 della minore secondo le modalità richieste dalla ricorrente rappresenta la soluzione più conforme all'interesse della minore.
Deve evidenziarsi, peraltro, che con decreto del 19.6.2024 il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, sulla base di quanto risultante dalla relazione di aggiornamento del Servizio Sociale del 19. 4.2024 e in generale del comportamento tenuto dal resistente successivamente all'applicazione della misura cautelare e dei percorsi di sostegno attivati, aveva ripristinato la responsabilità genitoriale di
[...] nei confronti della figlia minore , disponendo l'archiviazione della procedura. CP_1 Per_2
Tuttavia, con successivo decreto del 16 gennaio 2025 la Corte d'Appello di L'Aquila, in accoglimento del reclamo promosso da avverso il provvedimento di archiviazione del Tribunale Parte_1 per i Minorenni, ha riconfermato la sospensione genitoriale di . CP_1
9 All'esito dell'ultima relazione dei Servizi Sociali e del Ser.D (depositati anche agli atti del presente giudizio), si è appurato che ha continuato ad incontrare le figlie in modalità mista e che il CP_1 medesimo ha interrotto il percorso all'epoca intrapreso presso il Centro Uomini Maltrattanti Itinere di Pescara. Il Ser.D competente, altresì, pur evidenziando l'esito negativo dei controlli urinari ai quali si è sottoposto, ha attestato che non è stato possibile effettuare il test cheratinico, CP_1 programmato per il giorno 7 gennaio 2025, poiché la lunghezza del capello non lo ha consentito.
Sulla scorta di quanto relazionato, in data 16.1.2025 il Collegio della Corte d'Appello di L'Aquila ha accolto il reclamo proposto da , osservando che, allo stato, permangono alcune circostanze Parte_1 ostative al ripristino della sospensione della responsabilità genitoriale, individuate nella mancata effettuazione, a cura di , del test tricologico disposto (assolutamente indispensabile al fine di CP_1 escludere una dipendenza del resistente da sostanze stupefacenti, test finora non effettuato a causa della condotta del medesimo, che si è tagliato i capelli) e nell'interruzione, da parte di , del CP_1 percorso riabilitativo presso il Centro Uomini Maltrattanti;
la Corte ha ritenuto, in sintesi, che CP_1 non ha ancora acquisito quel grado di consapevolezza e responsabilizzazione, propedeutico all'esercizio delle funzioni genitoriali, per divenire un valido punto di riferimento nel percorso di crescita psico-fisico della figlia ancora minorenne e che soltanto una piena resipiscenza del medesimo consentirebbe il ripristino della responsabilità genitoriale in favore del medesimo.
In definitiva, in totale condivisione della prognosi negativa già formulata dalla Corte d'Appello, all'esito di quanto emerso dalla relazione dei Servizi Sociali e dall'ultima relazione del Ser.D, e della decisione che ha confermato la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti di
[...]
s'impone l'affidamento della minore in via esclusiva alla madre, CP_1 Persona_2 Parte_1
[...]
Per l'effetto, non risulta possibile, allo stato, provvedere in ordine alla regolamentazione di incontri liberi padre-figlia: al contrario – operando necessariamente il Tribunale una valutazione rebus sic stantibus – devono confermarsi incontri protetti tra e la figlia presso CP_1 Persona_2 il Servizio Sociale del Comune di Sulmona secondo il calendario che lo stesso provvederà a fissare, quanto meno fintanto che non sarà accertato il mancato uso di sostanze stupefacenti da parte del resistente.
Va invece accolta la domanda di parte resistente tesa ad ottenere la declaratoria del diritto di
[...]
a visitare i nonni paterni, presso la cui abitazione abita il padre, in orari compatibili con Per_2
l'assenza di quest'ultimo, così come la domanda del Curatore speciale volta a sentir dichiarare l'obbligo di di riprendere il percorso interrotto presso il Centro CAM Itinere di CP_1
Pescara e presso il Centro Famiglie del Comune di Sulmona.
Stante la mancata specifica contestazione di parte ricorrente, deve darsi atto del reciproco consenso al rilascio del passaporto valido per l'espatrio per la minore . Persona_2
4.Statuizioni economiche.
Per quanto concerne la contribuzione al mantenimento della prole, l'art. 337-ter c.c. stabilisce che nella determinazione dell'assegno il giudice deve considerare le attuali esigenze della prole, il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Dalle risultanze documentali e dall'interrogatorio libero di parte ricorrente è emerso che Parte_1 vive a Sulmona, unitamente alle figlie, in una abitazione condotta in locazione, pagando un canone mensile di € 400,00; che attualmente lavora presso un call center, ricavando un compenso mensile di
€ 1.400,00 circa oltre al quale percepisce l'assegno unico al 100% per le figlie, per un importo pari ad € 390,00; che la stessa è tenuta mensilmente al rimborso di un finanziamento contratto per l'acquisto di un'autovettura, mediante il pagamento di una rata mensile di € 170,00 e che dal mese di
10 ottobre 2023 è tenuta a versare l'importo di € 100,00 mensili (fino alla concorrenza della somma complessiva di € 5.400), in esecuzione di una transazione intervenuta con un istituto di credito per un finanziamento contratto da , nel quale la stessa risulta garante. CP_1
Di contro risulta che parte resistente vive presso la casa di proprietà dei genitori e che ha richiesto l'assegnazione di una casa parcheggio, che dal mese di aprile 2023 lavora come autista consegnatario alle dipendenze di una ditta corrente in Popoli, con un contratto di lavoro a tempo determinato e un'entrata mensile media di circa € 1.200,00, come da buste paga prodotte agli atti.
In considerazione di quanto accertato, del fatto che la figlia maggiorenne risulta pacificamente non economicamente indipendente, nonché dei tempi di permanenza delle ragazze presso il padre (in particolare che potrà vedere il padre solo in sede di incontri protetti, mentre Per_2 Per_1 maggiorenne, potrà frequentarlo liberamente), può essere disposto l'obbligo, a carico di
[...]
di contribuire al mantenimento delle figlie con il versamento, in favore di CP_1 Parte_1
della somma di € 450,00 mensili, (di cui € 250,00 per la figlia minore ed € 200,00 per la figlia
[...] maggiore), nonché l'obbligo di contribuzione al 50% delle spese straordinarie effettuate nell'interesse dei minori, secondo il Protocollo del Tribunale di Sulmona.
Atteso che risulta dagli atti che nelle more del processo abbia unilateralmente CP_1 versato un importo inferiore a quello dovuto, stante la specifica domanda di parte ricorrente tesa ad ottenere il pagamento diretto da parte del datore di lavoro del resistente, il Tribunale ritiene l'istanza meritevole di accoglimento e, per l'effetto, ordina ai sensi dell'art. 156 c.c. (applicabile ratione temporis) al datore “Diffusion Beer Srl” di pagare direttamente in favore di Parte_1
l'importo dovuto da a titolo di mantenimento ordinario delle figlie. CP_1
5. Spese di lite.
Le spese di lite, relative tanto al presente giudizio di separazione quanto a quello reclamo avverso l'ordinanza presidenziale svoltosi innanzi alla Corte di Appello di L'Aquila (con esclusione – quanto a quest'ultimo - per la fase di studio e decisionale e con una riduzione al 50% per la fase di trattazione) seguono il principio di soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 5/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, in applicazione dei parametri medi previsti, quanto al presente giudizio, per cause dal valore compreso tra 26.001 ed € 52.000 ex art. 5 comma 6 del predetto D.M.,
e per procedimenti cautelari quanto al reclamo, da versarsi in favore dell'Erario, stante l'ammissione a spese dello Stato di . Le somme spettanti ai due difensori di parte ricorrente sono Parte_1 liquidate in ragione dell'attività concretamente svolta, come da separati decreti.
Pare opportuno in proposito evidenziare come, in punto di quantificazione dei compensi spettanti al difensore della parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato e della sua alterità rispetto all'entità della condanna alle spese di lite da comminarsi in favore della parte soccombente, ben constano al Tribunale i due distinti (ed opposti) orientamenti che si sono alternati nel tempo nella giurisprudenza di legittimità.
Un primo filone – che pretendeva dovesse esservi una sostanziale identità tra gli importi al cui pagamento è condannata la parte soccombente e quelli liquidati in favore del difensore della parte vittoriosa non abbiente – richiamava a fondamento della propria impostazione i principi applicabili in materia penale ed osservava che, diversamente opinando, si sarebbe ingenerato un ingiustificato arricchimento in favore dello Stato.
Un orientamento di segno contrario invece ammetteva che tra i due importi liquidati potesse non esserci identità, evidenziando che dell'ammissione di controparte al patrocinio a spese dello Stato non potesse trarre vantaggio il soccombente e che una eventuale locupletazione da parte dell'erario non fosse di per sé illegittima nella misura in cui si sarebbe (quanto meno in parte) contribuito a compensare il costo sostenuto dall'erario per finanziare l'istituto del patrocinio a spese dello Stato.
11 Con una recente pronuncia di legittimità – che questo Tribunale senz'altro condivide e al quale intende pertanto dare seguito - la Corte di Cassazione ha posto fine al precedente e ondivago andamento della giurisprudenza sul punto affermando il seguente principio: “In particolare, come rimarcato nella proposta di definizione accelerata, costituisce ormai principio consolidato che in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 DPR n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R.; il sistema processual-penalistico di patrocinio a spese dello Stato è, infatti, caratterizzato da peculiarità non comuni al giudizio civile e, diversamente decidendo, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. Scindendo, allora, la condanna della parte soccombente verso quella non abbiente e la liquidazione del compenso in favore del difensore della parte non abbiente, da un lato si evita che il soccombente nel giudizio in cui vincitrice sia una parte non abbiente risulti avvantaggiato rispetto agli altri soccombenti e, dall'altro, si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (ex multis, Cass. Sez. 2, n. 541 del 2024,
Sez. 2, n. 7570 del 2023, Sez. 2, n. 13028 del 2022, Sez.
6 - L, n. 11590 del 03/05/2019, Sez. 2, n.
22017 del 11/09/2018). Così stabilendo, questa Corte ha definitivamente superato l'apparente contrasto venuto a determinarsi con le pochissime pronunce di diverso tenore come indicate in ricorso. Da questo principio questo Collegio non ha ragioni per discostarsi.” (cfr. Cassazione civile sez. II, 05/08/2024, (ud. 09/02/2024, dep. 05/08/2024), n.21990).
In applicazione di tale canone giurisprudenziale, le spese vengono quindi liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, definitivamente decidendo, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede:
-dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in data 26.01.2006 in Sulmona (AQ), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sulmona, Parte I, n.1, Serie A, Anno 2006, con addebito a carico di
[...]
CP_1
-affida la figlia minore in via esclusiva alla madre , con collocamento Persona_2 Parte_1
e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre;
-dispone che il diritto di visita padre-figlia si svolga in modalità protetta, secondo il calendario che il
Servizio Sociale del Comune di Sulmona provvederà a fissare, e ciò fintanto che non sarà accertato il mancato uso di sostanze stupefacenti da parte del resistente;
-dichiara il diritto di a visitare i nonni paterni, purché in orari compatibili con l'assenza Persona_2 di presso la loro abitazione;
CP_1
-pone l'obbligo, a carico di , di versare a , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento delle figlie, la somma di € 450,00 mensili (di cui € 250,00 per la figlia minore Per_2 ed € 200,00 per la figlia , entro la prima settimana di ciascun mese, somma da rivalutarsi di Per_1 anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT, a decorrere dalla presente sentenza;
-ordina a “Diffusion Beer Srl”, datore di lavoro di il pagamento diretto ex art 156 CP_1
c.c. dell'assegno di mantenimento ordinario delle figlie nei confronti di;
Parte_1
-dispone che e contribuiscano, in ragione del 50% ciascuno, alle CP_1 Parte_1 spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie, come da Protocollo in vigore presso il
12 Tribunale di Sulmona;
-dispone che riprenda ovvero prosegua il percorso interrotto presso il Centro CAM CP_1
Itinere di Pescara e presso il Centro Famiglie del Comune di Sulmona;
-dà atto del reciproco consenso al rilascio del passaporto valido per l'espatrio per la minore
[...]
; Per_2
-condanna al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite che si liquidano CP_1 in € 9.459,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 20.2.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Giulia Sani dott. Pierfilippo Mazzagreco
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Giulia Sani Giudice istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di separazione giudiziale iscritta al n. 6/2023 R.G. di cui in epigrafe, trattenuta in decisione con ordinanza del 2.11.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. promossa da:
(C.F. ), nata in [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Calore (già Avv. Paola Fiorino) del Foro di Sulmona, presso il cui studio sito in Sulmona (AQ) alla Via A. Gramsci n. 29, è elettivamente domiciliata come da memoria di costituzione del 20.12.2023;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] in data [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Passerini del Foro di Pescara (già Avv. Alberto Paolini del
Foro di Sulmona), presso il cui studio sito in Bussi sul Tirino (PE) alla Via Silone n. 11 è elettivamente domiciliato come da comparsa di costituzione del 02.10.2024;
RESISTENTE
e
Con l'intervento dell'Avv. Piervincenzo Fasciani, con studio in Sulmona (AQ) alla Via Antonio Gramsci n. 43, in qualità di curatore speciale delle minori , nata a [...] il Persona_1
26.05.2006 e , nata a [...] il [...], giusta nomina conferita dal Tribunale per Persona_2
i Minorenni di L'Aquila con decreto del 7.09.2022, depositato il 27.09.2022 nel giudizio n. 892/2022
V.G.
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
ha concluso come da note di trattazione scritta del 09.10.2024: “Voglia l'adito Parte_1
1 Tribunale così provvedere: i) pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico del sig. per i fatti di cui alla premessa del ricorso e della memoria integrativa, CP_1 dimostrati in corso di causa dalla documentazione depositata e dalla prova testimoniale esperita, con obbligo di reciproco rispetto;
ii) disporre l'affidamento esclusivo delle figlie alla madre, anche in forza dei provvedimenti già emessi dal Tribunale di Sulmona e dal Tribunale per i Minorenni di L'Aquila nel procedimento, ancora pendente, circa la sospensione della potestà genitoriale del sig. ; iii) porre a carico del padre il pagamento del contributo al mantenimento delle CP_1 figlie, determinando lo stesso in €. 600,00 mensili, ovvero nella diversa somma ritenuta congrua, anche alla luce delle spese dimostrate dalla ricorrente, da versarsi in favore della sig.ra Parte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, direttamente dal datore di lavoro del sig. , ad
[...] CP_1 oggi debitore dell'importo di oltre €. 3.650,00 per aver autoridotto la somma stabilita nel decreto presidenziale, da €. 430,00 ad €. 300,00, ed omettere di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, tra le altre, quelle per le cure dentarie della minore . Disporre, altresì, la Per_2 rivalutazione annuale dell'assegno di mantenimento delle figlie, secondo gli indici ISTAT del costo della vita, e porre a carico del padre il versamento del 50% delle spese straordinarie di studio, di educazione e mediche dei figli, come da protocollo in essere presso il Tribunale di Sulmona;
iv) disporre che il diritto di visita del padre con le figlie continui a svolgersi in forma protetta, non avendo il sig. dimostrato di non più assumere sostanze stupefacenti né completato il percorso CP_1 di supporto psicologico che il Servizio Sociale di Sulmona ha predisposto in favore dello stesso, in forza del già ricordato decreto del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, come anche si evince dalle relazioni depositate il 19.04.24, che, pur attestando una partecipazione dello agli incontri, non CP_1 ne dichiarano l'esito. Con vittoria delle spese di giudizio e del compenso”. ha concluso come da note di trattazione scritta del 08.10.2024, parzialmente CP_1 modificate in sede di comparsa conclusionale: “Piaccia al Tribunale di Sulmona, contrariis reiectis:1) Dichiarare la separazione tra i coniugi e;
2) Disporre CP_1 Parte_1 per l'affidamento congiunto delle figlie che se attualmente impedito per le misure in atto potrà essere, con la revoca delle stesse, e nell'immediato futuro applicato;
3) Rigettare la domanda di addebito perché totalmente infondata in fatto ed in diritto;
4) Dichiarare che i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza dove meglio credano e con reciproco assenso al rilascio del passaporto per uso espatrio;
5) Disporre a titolo di assegno quale contributo al mantenimento a carico del sig. nella misura di 300,00 mensile per entrambe le figlie (€ 150,00 a CP_1 testa); 6) Disporre per il diritto di visita che allo stato è impedito per la misura interdittiva emessa dal Giudice nonché attualmente anche per il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, nella maniera che si riterrà opportuno allo scadere /revoca delle stesse, con la possibilità che il padre possa vedere le figlie (nel frattempo una è divenuta maggiorenne) o in ambiente protetto
e/o anche alla presenza dei propri genitori e LL;
7) Disporre per la visita delle Parte_2 nipoti ai nonni paterni che risiedono in Sulmona Via XXV in orari compatibili con l'assenza del padre;
8) Disporre per le spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore;
9) Sempre e comunque con vittoria delle spese di lite”.
Il curatore speciale della minore ha concluso come da note di trattazione scritta Persona_2 depositate in data 8.10.2024: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: 1) disporre che il Sig. CP_1 prosegua il percorso attivato presso il Centro per Uomini Maltrattanti I.T.I.N.E.R.E. sito a Pescara, sino ad esito positivo dello stesso;
2) disporre che il Sig. svolga il percorso di CP_1 supporto genitoriale presso il “Centro Famiglie” del Comune di Sulmona;
3) disporre che il Sig.
produca prova del mancato uso, di sostanze stupefacenti, mediante adeguata CP_1 certificazione medica cheratinica da svolgersi almeno a cadenza bimestrale, per un anno;
4) porre a carico del Sig. un assegno mensile di euro 250,00, a titolo di concorso nel CP_1 mantenimento di ciascuna figlia minore, indicizzato annualmente secondo i prescritti indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed a mezzo versamento su conto corrente intestato alla madre Sig.ra ed oltre al 50% delle spese straordinarie ed imprevedibili che Parte_1
2 dovessero essere sopportate a favore delle figlie”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 3.01.2023, ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 sentir dichiarare la separazione giudiziale con addebito nei confronti di , chiedendo CP_1 disporsi l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla ricorrente, l'obbligo in capo a
[...] di corrispondere un contributo al mantenimento delle figlie di € 600,00 e regolamentare CP_1 il diritto di visita del padre, secondo incontri da svolgersi inizialmente in forma protetta e all'esito positivo di un percorso di supporto psicologico a cura di . CP_1
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto:
• di aver contratto matrimonio concordatario in data 26.01.2006 con , stabilendo la CP_1 casa coniugale in Sulmona alla Via Plinio n. 23;
• che dall'unione sono nate le figlie, nata a [...] il [...] e , nata a [...] Per_1 Per_2 il 10.06.2011;
• che la convivenza, dopo la nascita della seconda figlia, è divenuta problematica, in quanto ha CP_1 iniziato ad assumere comportamenti altalenanti, con improvvisi mutamenti di umore, riconducibili ad una ipotetica assunzione di sostanze stupefacenti;
• di essere stata vittima negli ultimi anni di ripetuti episodi di violenza verbale e fisica da parte del coniuge, subendo ingiurie, percosse e minacce di sottrazione delle figlie, circostanza per la quale ha procrastinato la decisione di querelare il marito;
• che tali episodi si sono verificati anche alla presenza delle figlie minori, vittime di violenza assistita, e in una occasione ha minacciato di morte la ricorrente, alla presenza della figlia;
CP_1 Per_2
• che le discussioni sono state causate dalle continue richieste di denaro da parte del marito, con ogni probabilità motivate dalla necessità di di acquistare stupefacenti;
CP_1
• di aver subito un controllo esasperante da parte di , che le ha sempre vietato di uscire di casa CP_1
o di frequentare le amiche;
• che in data 11.06.2022 è stato aperto un procedimento penale a carico di , a seguito di una CP_1 denuncia formalizzata da un vicino di casa della coppia, , che, preoccupato dalle Parte_3 urla provenienti dall'abitazione dei coniugi, ha contattato le forze dell'ordine e con provvedimento del 28.06.2022 il GIP del Tribunale di Sulmona ha disposto la misura cautelare dell'allontanamento immediato di dalla casa familiare, con divieto di avvicinarsi a meno di 500 mt. alla CP_1 stessa, alla ricorrente e alle figlie e ai luoghi dalle medesime abitualmente frequentati;
• che con decreto del 7.09.2022 il Giudice del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila ha sospeso
[...] dalla responsabilità genitoriale, disponendo il divieto di contatti, anche telefonici e di CP_1 avvicinamento a ed incaricando il servizio sociale di Sulmona di attivare un percorso di Parte_1 sostegno psicologico per la ricorrente e le minori e di avviare un progetto di supporto psicologico per
, oltre che un iter presso il Ser. D competente e, solo all'esito positivo del progetto, CP_1 regolamentare gli incontri protetti con le figlie;
• che con provvedimento in data 9.12.2022 il Tribunale Penale di Sulmona ha disposto procedersi a giudizio immediato nei confronti di per il reato di cui all'art. 572 comma 1 e 2 c.p.; CP_1
• che la condizione di ansia e paura vissuta in famiglia le ha causato un grave pregiudizio a Parte_1
e che sussistono, alla luce dei fatti narrati, le condizioni per l'odierna azione, non essendo stato possibile pervenire ad una separazione consensuale.
La ricorrente ha concluso come in atti.
2.Con memoria difensiva del 30.01.2023 si è costituito , impugnando e contestando CP_1 la ricostruzione dei fatti dedotta dalla ricorrente, in particolare respingendo ogni accusa relativa ai dedotti episodi di violenza, aderendo alla richiesta di separazione ma opponendosi alla domanda di addebito e chiedendo disporsi un contributo complessivo al mantenimento delle figlie nella misura di € 250,00, nonché oltre al 50% delle spese straordinarie.
3 Parte resistente ha dedotto:
• di non aver mai assunto sostanze stupefacenti e che l'episodio del 1° giugno 2021 rappresenta solo un momento di debolezza di , causato da un cedimento psichico a seguito di continui CP_1 litigi con la moglie;
• che la separazione di fatto dei coniugi è avvenuta l'11 giugno 2022, e nei sedici anni di convivenza matrimoniale ha tenuto un comportamento di grande attaccamento alla famiglia;
• che le accuse di violenze domestiche sono infondate, nonché prive di ogni riscontro oggettivo, atteso che si sono verificate esclusivamente ordinarie discussioni coniugali;
• di aver sempre lavoratosi dal 1994, rimettendo il proprio stipendio nelle mani della moglie, la quale ha provveduto a gestire il ménage familiare e di aver svolto, nei brevi periodi di inoccupazione, lavori domestici;
• di lavorare come autista dal mese di settembre 2022, con orario dalle 5 di mattina sino alle 20/21;
• che il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale emesso dal Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, in assenza di riscontri oggettivi, muove da un unico episodio dell'11 giugno 2022 che non integra un'ipotesi di maltrattamenti;
• di essersi recato spontaneamente, dal mese di luglio 2022, presso i Servizi Sociali di Sulmona per intraprendere un supporto psicologico e, in data 14.12.2022, presso il Centro d'Ascolto per Uomini Maltrattanti Itinere, con sede in Pescara, per richiedere informazioni sul percorso da intraprendere al fine di recuperare la propria responsabilità genitoriale;
• di vivere dal mese di giugno 2022 presso l'abitazione dei propri genitori in Sulmona;
• di avere uno stipendio attuale di € 1.200,00, dal quale occorre detrarre le spese di trasferta che sostiene quotidianamente, per circa € 200,00 mensili, e la somma di € 400,00, che versa mensilmente per spese di vitto e alloggio e contributo utenze ai propri genitori.
Ha concluso come in atti.
3.Il ricorso è stato comunicato al PM ai sensi dell'art. 71 c.p.c.
4.All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi del 9.2.2023, il Presidente, pronunciando in via temporanea e urgente, ha disposto l'affidamento esclusivo delle figlie minori a , Parte_1 evidenziando l'impossibilità di provvedere in ordine alla frequentazione del padre con le figlie, stante l'intervenuto provvedimento di sospensione dalla responsabilità genitoriale del resistente;
ha assegnato la casa coniugale alla ricorrente;
ha posto a carico di l'obbligo di versare la somma CP_1 di € 430,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori (€ 250,00 per la figlia Per_1 ed € 180,00 per la figlia ), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre le spese Per_2 straordinarie, da suddividersi nella misura del 50% per ciascun coniuge. Nelle more del giudizio ha proposto reclamo avverso l'ordinanza presidenziale, CP_1 reclamo che tuttavia p stato rigettato dalla Corte d'Appello di L'Aquila, con decreto del 12.06.2023.
5.Alla prima udienza innanzi al G.I. nominato, parte resistente ha evidenziato profili di incompatibilità della persona fisica del Giudice alla trattazione del giudizio. Il G.I., rilevando la sussistenza di ragioni di opportunità per l'astensione dalla trattazione del presente procedimento, avendo svolto funzioni GIP nell'ambito del procedimento penale per maltrattamenti pendente a carico di , ed avendo altresì emesso la misura cautelare a carico del medesimo), ha dichiarato CP_1 di astenersi rimettendo gli atti al Presidente per le opportune determinazioni;
con provvedimento del
23.03.2023 il Presidente ne ha autorizzato l'astensione e ha nominato il presente G.I. per la trattazione del procedimento.
6.All'udienza del 12.04.2023 il Giudice, data la presenza del resistente, ha proceduto al suo interrogatorio libero, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e rinviando all'udienza del 12.07.2023.
A tale udienza il procuratore di parte resistente ha segnalato profili di eventuale incompatibilità del
4 G.I. a trattare il presente procedimento, essendo la medesima componente del Collegio penale nel procedimento a carico di pendente dinanzi al Tribunale di Sulmona;
il Giudice, pur CP_1 non rilevando nel caso di specie alcuna ipotesi di astensione obbligatoria del Giudice ex art. 51 c.p.c., ha ritenuto opportuno rimettere gli atti al Presidente per determinazioni di competenza e all'esito il Presidente, escludendo l'esistenza di una ipotesi di astensione, ha disposto per il prosieguo della trattazione innanzi a questo Giudice.
7.All'udienza dell'11.10.2023 il G.I. ha proceduto all'interrogatorio libero della ricorrente, riservando di provvedere sull'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale avanzata dal resistente successivamente al deposito di documentazione (contratto di lavoro e delle ultime tre buste paga di e della documentazione attestante l'importo percepito a titolo di assegno unico da ); CP_1 Parte_1 ha ammesso le prove articolate dalle parti, fissando per l'espletamento della prova e l'ascolto delle minori l'udienza del 20.12.2023; ha richiesto al Servizio Sociale del comune di Sulmona, al Ser.D. competente e al Centro antiviolenza CAM Itinere di Pescara di relazionare dettagliatamente in ordine al percorso seguito da , nonché al supporto psicologico fornito a e CP_1 Controparte_2 alle minori e;
ha infine ordinato la trasmissione, a cura del Tribunale Persona_1 Persona_2 per i Minorenni di L'Aquila, degli atti processuali relativi al procedimento n. 892/2022 V.G., riservando all'esito ogni determinazione sull'ordine di versamento diretto del datore di lavoro ex art. 156 c.c.
8.Con decreto del 18.12.2023 è stata disposta la convocazione dell'Avv. Piervincenzo Fasciani del Foro di Sulmona, già nominato curatore speciale delle minori e nel Persona_1 Persona_2 procedimento rubricato al n. 892/2022 V.G. del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, per l'assistenza all'ascolto delle minori.
9.Con comparsa di costituzione del 20.12.2023 si è costituito l'Avv. Mauro Calore, nell'interesse della ricorrente ed in sostituzione del precedente difensore, facendo proprie tutte le precedenti istanze e reiterando le conclusioni rassegnate nei precedenti scritti difensivi, con le richieste ed eccezioni ivi formulate.
10.All'udienza del 20.12.2023, alla presenza del curatore speciale, il Giudice ha proceduto all'ascolto delle minori, all'interrogatorio formale di e all'escussione dei testi e, all'esito, con Parte_1 ordinanza del 28.12.2023 il Giudice ha rigettato le ulteriori richieste di prova orale di parte resistente, assegnando termine sino al 27.02.2024 al curatore speciale per la costituzione in giudizio.
11.Con comparsa del 27.02.2024 si è costituito in giudizio l'Avv. Piervincenzo Fasciani, nella qualità di nominato curatore speciale delle minori, giusto decreto del 7.09.2022 del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, deducendo:
-di avere, successivamente alla propria nomina, ha incontrato le minori, unitamente all'assistente sociale, al fine di sincerarsi del loro stato di salute psicofisica, assumendo informazioni del loro rapporto con la famiglia del padre, nonché sul percorso che sta effettuando presso il CP_1
Centro per Uomini Maltrattanti Itinere di Pescara;
-che il Servizio Sociale ha rappresentato l'opportunità di intraprendere un percorso di supporto genitoriale preso il Centro Famiglia del Comune di Sulmona, nonché la possibilità di alternare incontri protetti padre-figlie ad uscite libere, al fine di continuare un monitoraggio attento della situazione in contesti differenti.
Ha concluso chiedendo disporsi che prosegua il percorso attivato presso il Centro CP_1 per Uomini Maltrattanti Itinere, sino ad esito positivo dello stesso;
che svolga il percorso di supporto genitoriale presso il Centro Famiglie del Comune di Sulmona;
che produca prova del mancato uso di sostanze stupefacenti mediante adeguata certificazione medica;
ha chiesto infine porsi a carico di un assegno mensile di € 250,00 per ciascuna figlia, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento delle stesse, oltre al 50% delle spese straordinarie.
12.All'udienza del 29.02.2024, sulla scorta delle deduzioni evidenziate dal curatore speciale, il G.I.
5 ha assegnato a termine fino al 18.3.2024 per il deposito della documentazione CP_1 medica attestante la mancata assunzione di sostanze stupefacenti, nonché termine fino al 20.4.2024 al centro Itinere di Pescara e ai Servizi sociali del Comune di Sulmona per il deposito di una relazione aggiornata sull'andamento dei percorsi seguiti da e sull'eventuale attivazione del CP_1 percorso presso il Centro Famiglia.
13.Con ordinanza del 17.06.2024, rilevando l'inidoneità della documentazione prodotta dal resistente, ha disposto la presa in carico di al Ser.D del Comune di Sulmona, al fine CP_1 di verificare - anche con test di matrice pilifera - l'eventuale assunzione da parte del resistente di sostanze stupefacenti, assegnando termine fino al 30.9.2024 per relazionare sugli accertamenti effettuati e fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del
9.10.2024.
14. Con comparsa del 2.10.2024 si è costituito l'Avv. Giovanni Passerini nell'interesse di
[...]
in sostituzione del precedente difensore, riportandosi integralmente ai precedenti scritti CP_1 difensivi.
15. All'esito delle note cartolari di precisazione delle rispettive conclusioni, il Giudice ha trattenuto la causa in riserva per la decisione collegiale, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
*
Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
1. Status.
Le prospettazioni contenute nei rispettivi scritti difensivi, la condotta delle parti e la manifestata volontà dei coniugi consentono di ritenere comprovate l'irreversibilità della crisi matrimoniale e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, di fatto cessata dal mese di giugno 2022. Ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c., dovendosi per l'effetto pronunciare la separazione personale dei coniugi.
2. Domanda di addebito.
La ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione, deducendo che durante il periodo di convivenza matrimoniale ha tenuto una condotta caratterizzata da episodi di CP_1 violenza verbale e fisica, anche alla presenza delle figlie minori.
La donna ha riferito, in particolare, che il coniuge, negli ultimi anni di convivenza, avrebbe posto in essere una serie di condotte aggressive e vessatorie ai suoi danni, intensificatesi dopo la nascita della seconda figlia;
che le condotte del resistente sono state la causa di continue discussioni, provocate da incessanti richieste di denaro dell'uomo, finalizzate probabilmente all'acquisto di sostanze stupefacenti, aggiungendo che in alcuni occasioni l'avrebbe colpita con schiaffi davanti alle figlie, insultandola, oppure minacciandola con frasi del tipo “se mi lasci ammazzo prima le figlie e dopo te…ti mando in ospedale che non ti riconoscerà nemmeno tua madre”.
Dette condotte risultano pienamente provate all'esito dell'istruttoria svolta.
I testimoni escussi hanno confermato le circostanze dedotte da nel ricorso introduttivo e Parte_1 nei successivi scritti difensivi.
La figlia ha confermato che i litigi fra i genitori nascevano sempre per motivi Persona_1 economici e che in tali occasioni il padre assumeva un atteggiamento aggressivo e in alcuni casi violento: “Le discussioni non sono state sempre verbali, la maggior parte delle volte io mi trovavo al piano di sopra ma quelle due o tre volte a cui ho assistito si è andati oltre, nel senso che mio padre aggrediva mia mamma che si difendeva. Sono state reciproche le aggressioni verbali mentre, per quanto riguarda quelle fisiche, mamma dava spintoni a AP per difendersi. Confermo che le discussioni nascevano per motivi economici”; “Ricordo che l'ultimo episodio è stato a giugno 2022,
6 il giorno del compleanno di mia LL (sono intervenuti anche i vicini che hanno chiamato la polizia). Posso dire che i litigi ci sono sempre stati, con frequenza più o meno mensile…ho assistito due-tre volte negli anni a episodi di violenza fisica” (cfr. verbale d'udienza del 20.12.2023).
Anche la teste ha riferito che le discussioni avevano per lo più origine per questioni Tes_1 economiche, per richieste di denaro da parte di : “Posso dire che i litigi iniziarono quando
CP_1 perse il lavoro, non so dire il periodo esatto”. “Quando abitavano vicino a me, ogni sera
CP_1 ci frequentavamo e nel primo periodo la famiglia era tranquilla. Poi da quando ha perso il
CP_1 lavoro sono iniziate le discussioni…(omissis)… So che le discussioni avevano per lo più origine per questioni economiche, per mancanza di soldi”, confermando che faceva uso di sostanze
CP_1 stupefacenti: “E' vero. Lo so perché prima per sentito dire e poi quando a novembre 2022 ho aiutato
a fare il trasloco abbiamo trovato in garage una bottiglia di plastica con dei buchi fatte con Pt_1 le sigarette da cui si bruciava la sostanza. Posso dirlo anche da come lo vedevo risalire dal garage, con gli occhi rossi”, mentre la teste ha dedotto: “Posso desumere che ne facesse uso da Tes_2 come si comportava anche in mia presenza in casa, in quanto si appartava in taverna con degli amici”.
Risulta provato che trascorreva gran parte della giornata nella taverna della casa coniugale, da CP_1 solo o con amici;
interrogata sulla circostanza, ha dichiarato: “Confermo. Posso dirlo Tes_1 perché quando li andavo a trovare era sempre giù”. ha ribadito: “E' vero. Posso Parte_4 riferirlo perché trascorrevo gran parte della giornata a casa della famiglia per non lasciare CP_1
da sola e consentire alle figlie di uscire”. Pt_1
L'istruttoria ha consentito di accertare anche le ulteriori circostanze, riferite dalla ricorrente, in particolare che durante i litigi con la moglie, aveva l'abitudine di rompere oggetti, lanciandoli CP_1
a terra, e che le figlie, all'epoca entrambe minorenni, in alcune occasioni erano state costrette ad intervenire, interponendosi fra i genitori per allontanare la madre. La figlia ha Persona_1 dichiarato: “Papà per sfogarsi ha talvolta rotto un piatto, gettandolo a terra, ma senza lanciarlo verso di me e mia LL. Quando avvenivano queste discussioni io e mia LL stavamo lontano ma quando la cosa continuava ci mettevamo in mezzo e mia LL si allontanava con mamma mentre io restavo a parlare con AP”.
Inoltre, durante le discussioni pressoché quotidiane, ingiuriava con epiteti offensivi, CP_1 Parte_1 minacciandola di portarle via le figlie e di mandarla in ospedale.
Sul punto la teste ha riferito che, nel corso delle discussioni con , il Parte_4 Parte_1 coniuge era solito indirizzarle parole ingiuriose e in alcuni casi la picchiava: “Confermo, è vero. Posso dirlo perché sono amica di e talvolta ho assistito personalmente alle discussioni. Ricordo che Pt_1
ha dato alla della puttana. Non ho assistito a episodi di violenza fisica…Non CP_1 Parte_1 ricordo esattamente il periodo preciso, era l'anno in cui stavano avendo questi problemi, era intorno al 2021. So comunque che lo usava violenza fisica sulla moglie perché me lo ha riferito sia CP_1
che, due volte, ”. Pt_1 Per_1
La teste, altresì, ha dichiarato che spesso - sempre nell'anno più problematico della coppia, intorno al 2021, la bambina più piccola ) quando si recava presso la di lei abitazione e sapendo che i Per_2 genitori erano a casa da soli, temendo che il padre potesse alzare le mani sulla madre, la invitava a contattare per assicurarsi che fosse tutto a posto ( “Tante volte, durante l'anno cui ho fatto Parte_1 riferimento, la bambina veniva a casa mia e spesso mi chiedeva di chiamare la mamma quando stava a casa da sola col padre, perché aveva paura che il padre potesse alzare le mani sulla madre”) e che quando le minori erano fuori casa erano solite chiamarla per verificare che la madre stesse bene. Anche la teste ha confermato la circostanza, specificando: “Posso riferirlo in quanto mi è Tes_1 stato raccontato da e dalla figlia maggiore. Ho sentito litigi verbali e una volta, dopo una Pt_1 discussione, ho sentito il rumore come se avesse dato degli schiaffi, circostanza che poi mi è CP_1
7 stata confermata da ”. Pt_1
I testimoni hanno ribadito che la stessa era spaventata dal carattere aggressivo del marito Parte_1
e dalle minacce che lui le rivolgeva, manifestando evidenti stati di ansia e paura, provando peraltro che l'uomo era possessivo e non voleva che uscisse e/o frequentasse amiche. La teste Parte_4 ha chiarito: “Il periodo è sempre il medesimo, nel corso dell'anno 2021. Mi ha offeso perché
[...] lui non voleva che uscisse con me perché per lui eravamo tutte puttane al punto che lo Pt_1 CP_1 aveva vietato a me e mia figlia di fare ingresso in casa sua”. Le circostanze sono state corroborate dalle dichiarazioni di , che ha ulteriormente asserito che era spaventata Testimone_3 Parte_1 dal carattere aggressivo del marito e dalle minacce da lui rivoltele, manifestando evidenti stati di turbamento: “Confermo, lo so per averlo visto personalmente. Quando abitavano vicino a me, ogni sera ci frequentavamo e nel primo periodo la famiglia era tranquilla. Poi da quando ha perso CP_1 il lavoro sono iniziate le discussioni”.
La ricorrente, pertanto, negli ultimi anni di convivenza matrimoniale, ha subito violenza verbale e fisica da parte del coniuge, che in plurime occasioni l'ha offesa e aggredita anche alla presenza delle figlie minori, causandole un perenne stato di ansia e di paura;
la stessa altresì ha subito un controllo esasperante da parte di , il quale le ha impedito di uscire liberamente di casa e/o di stare in CP_1 compagnia delle proprie amiche.
Le aggressioni verbali e fisiche non sono mai state denunciate dalla ricorrente per il timore di ulteriori reazioni violente da parte del coniuge, ma i fatti di giudizio sono emersi a seguito di denuncia formalizzata da un vicino di casa della coppia, , in occasione dell'episodio Parte_3 dell'11.06.2021 quando quest'ultimo, preoccupato dalle urla provenienti nell'abitazione familiare delle parti in causa, si è rivolto alle forze dell'ordine, prontamente intervenute. All'esito dell'intervento dei Carabinieri, con provvedimento del 28.06.2022, il GIP del Tribunale di Sulmona ha disposto la misura cautelare dell'allontanamento immediato di dalla casa CP_1 familiare, con divieto di avvicinarsi a meno di 500 mt. alla stessa, alla ricorrente e alle figlie e ai luoghi dalle stesse abitualmente frequentati.
Con decreto del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila del 7.09.2022 è stato sospeso CP_1 dalla responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori, con divieto di contatti, anche telefonici e divieto di avvicinamento a;
col medesimo provvedimento il Giudice del Parte_1
Tribunale minorile ha incaricato il servizio sociale di Sulmona di attivare un percorso di sostegno psicologico per la ricorrente e le minori e un progetto di supporto psicologico in favore di , CP_1 oltre che un percorso presso il Ser.D competente, ritenendo imprescindibile l'esito positivo di detto progetto per la successiva regolamentazione degli incontri del padre con le figlie.
A sostegno dei gravi fatti contestati a , parte ricorrente ha prodotto i verbali di sommarie CP_1 informazioni rese da , , e delle figlie della Testimone_3 Parte_4 Parte_3 coppia, e con l'assistenza di una psicologa, nell'ambito del Persona_2 Persona_1 procedimento penale n. 474/2022 RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona a carico di , che hanno condotto all'emissione della misura cautelare del divieto di CP_1 avvicinamento dello stesso alla e alle figlie, provvedimento, questo, mai revocato e tuttora Parte_1 efficace.
Ulteriore riscontro, a sostegno delle ragioni della domanda di addebito formulata da , è il Parte_1 verbale di contestazione ex art. 75 DPR 9.10.1990 n. 309 (Testo Unico in materia di stupefacenti) elevata al convenuto, prodotto dalla ricorrente, a riprova della veridicità dell'assunto secondo il quale
, almeno all'epoca dei fatti contestati, facesse uso personale di sostanze stupefacenti. Il verbale CP_1 di accertamento e contestazione di cui sopra, peraltro, risale a poco tempo prima della data in cui è avvenuto l'episodio a seguito del quale il Tribunale Penale di Sulmona ha emesso il provvedimento cautelare sopra citato.
8 Il Collegio, da ultimo, deve necessariamente considerare che all'esito del procedimento penale incardinato ai danni di , il Tribunale di Sulmona in data 14.02.2023 ha emesso sentenza penale CP_1 di condanna a carico di per il reato previsto e punito dall'art. 572, c. 1 e 2 c.p., per CP_1 fatti commessi dall'anno 2011 sino alla data dell'11.06.022 ai danni di , infliggendo Parte_1 al resistente una pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento del risarcimento dei danni in favore di . Parte_1
Per tutte le considerazioni svolte, risulta dunque accertato che il resistente ha gravemente violato gli obblighi coniugali, ponendo in essere condotte aggressive e vessatorie in danno della coniuge, alla presenza delle figlie minori della coppia.
Dette circostanze impongono l'accoglimento della domanda di addebito, in quanto "In tema di addebitabilità della separazione personale, infatti, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, e si traducano nell'aggressione a diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, si ravvisano elementi di per sé sufficienti per l'accoglimento della domanda" (cfr. Tribunale di Roma sent. n.17462/2014; da ultimo sent. 21.4.2017).
3. Affidamento, collocamento e diritto di visita della prole minorenne.
La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo delle figlie minori, anche in forza del provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale di , emesso dal Tribunale per i CP_1 Minorenni di L'Aquila nel procedimento n. 892/2022 V.G., tuttora vigente.
Deve preliminarmente rilevarsi che, nelle more, la figlia è divenuta maggiorenne e Persona_1 pertanto la regolamentazione dell'affidamento concerne esclusivamente la minore . Persona_2
Come risulta dalla documentazione acquisita agli atti, con provvedimento del 28.06.2022 il GIP del Tribunale di Sulmona ha disposto la misura cautelare dell'allontanamento immediato di
[...] dalla casa familiare, con divieto di avvicinarsi a meno di 500 mt. alla stessa, alla ricorrente CP_1
e alle figlie e ai luoghi dalle stesse abitualmente frequentati, misura successivamente revocata in data
3.8.2023.
Inoltre, a seguito del ricorso presentato dal PMM per i fatti occorsi nel mese di giugno 2022, e dell'apertura del procedimento n. 892/2022 V.G., il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila ha sospeso dalla responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie, con divieto di contatti, CP_1 anche telefonici e divieto di avvicinamento a , prescrivendo all'odierno resistente un Parte_1 percorso presso il Ser.D, nonché un percorso di supporto psicologico, ritenendo imprescindibile l'esito positivo di detto progetto per la successiva regolamentazione degli incontri del padre con le figlie.
Alla stregua dei fatti accertati nel corso del giudizio e della sospensione della responsabilità genitoriale, tuttora vigente, nei confronti di , la regolamentazione dell'affidamento CP_1 della minore secondo le modalità richieste dalla ricorrente rappresenta la soluzione più conforme all'interesse della minore.
Deve evidenziarsi, peraltro, che con decreto del 19.6.2024 il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, sulla base di quanto risultante dalla relazione di aggiornamento del Servizio Sociale del 19. 4.2024 e in generale del comportamento tenuto dal resistente successivamente all'applicazione della misura cautelare e dei percorsi di sostegno attivati, aveva ripristinato la responsabilità genitoriale di
[...] nei confronti della figlia minore , disponendo l'archiviazione della procedura. CP_1 Per_2
Tuttavia, con successivo decreto del 16 gennaio 2025 la Corte d'Appello di L'Aquila, in accoglimento del reclamo promosso da avverso il provvedimento di archiviazione del Tribunale Parte_1 per i Minorenni, ha riconfermato la sospensione genitoriale di . CP_1
9 All'esito dell'ultima relazione dei Servizi Sociali e del Ser.D (depositati anche agli atti del presente giudizio), si è appurato che ha continuato ad incontrare le figlie in modalità mista e che il CP_1 medesimo ha interrotto il percorso all'epoca intrapreso presso il Centro Uomini Maltrattanti Itinere di Pescara. Il Ser.D competente, altresì, pur evidenziando l'esito negativo dei controlli urinari ai quali si è sottoposto, ha attestato che non è stato possibile effettuare il test cheratinico, CP_1 programmato per il giorno 7 gennaio 2025, poiché la lunghezza del capello non lo ha consentito.
Sulla scorta di quanto relazionato, in data 16.1.2025 il Collegio della Corte d'Appello di L'Aquila ha accolto il reclamo proposto da , osservando che, allo stato, permangono alcune circostanze Parte_1 ostative al ripristino della sospensione della responsabilità genitoriale, individuate nella mancata effettuazione, a cura di , del test tricologico disposto (assolutamente indispensabile al fine di CP_1 escludere una dipendenza del resistente da sostanze stupefacenti, test finora non effettuato a causa della condotta del medesimo, che si è tagliato i capelli) e nell'interruzione, da parte di , del CP_1 percorso riabilitativo presso il Centro Uomini Maltrattanti;
la Corte ha ritenuto, in sintesi, che CP_1 non ha ancora acquisito quel grado di consapevolezza e responsabilizzazione, propedeutico all'esercizio delle funzioni genitoriali, per divenire un valido punto di riferimento nel percorso di crescita psico-fisico della figlia ancora minorenne e che soltanto una piena resipiscenza del medesimo consentirebbe il ripristino della responsabilità genitoriale in favore del medesimo.
In definitiva, in totale condivisione della prognosi negativa già formulata dalla Corte d'Appello, all'esito di quanto emerso dalla relazione dei Servizi Sociali e dall'ultima relazione del Ser.D, e della decisione che ha confermato la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti di
[...]
s'impone l'affidamento della minore in via esclusiva alla madre, CP_1 Persona_2 Parte_1
[...]
Per l'effetto, non risulta possibile, allo stato, provvedere in ordine alla regolamentazione di incontri liberi padre-figlia: al contrario – operando necessariamente il Tribunale una valutazione rebus sic stantibus – devono confermarsi incontri protetti tra e la figlia presso CP_1 Persona_2 il Servizio Sociale del Comune di Sulmona secondo il calendario che lo stesso provvederà a fissare, quanto meno fintanto che non sarà accertato il mancato uso di sostanze stupefacenti da parte del resistente.
Va invece accolta la domanda di parte resistente tesa ad ottenere la declaratoria del diritto di
[...]
a visitare i nonni paterni, presso la cui abitazione abita il padre, in orari compatibili con Per_2
l'assenza di quest'ultimo, così come la domanda del Curatore speciale volta a sentir dichiarare l'obbligo di di riprendere il percorso interrotto presso il Centro CAM Itinere di CP_1
Pescara e presso il Centro Famiglie del Comune di Sulmona.
Stante la mancata specifica contestazione di parte ricorrente, deve darsi atto del reciproco consenso al rilascio del passaporto valido per l'espatrio per la minore . Persona_2
4.Statuizioni economiche.
Per quanto concerne la contribuzione al mantenimento della prole, l'art. 337-ter c.c. stabilisce che nella determinazione dell'assegno il giudice deve considerare le attuali esigenze della prole, il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Dalle risultanze documentali e dall'interrogatorio libero di parte ricorrente è emerso che Parte_1 vive a Sulmona, unitamente alle figlie, in una abitazione condotta in locazione, pagando un canone mensile di € 400,00; che attualmente lavora presso un call center, ricavando un compenso mensile di
€ 1.400,00 circa oltre al quale percepisce l'assegno unico al 100% per le figlie, per un importo pari ad € 390,00; che la stessa è tenuta mensilmente al rimborso di un finanziamento contratto per l'acquisto di un'autovettura, mediante il pagamento di una rata mensile di € 170,00 e che dal mese di
10 ottobre 2023 è tenuta a versare l'importo di € 100,00 mensili (fino alla concorrenza della somma complessiva di € 5.400), in esecuzione di una transazione intervenuta con un istituto di credito per un finanziamento contratto da , nel quale la stessa risulta garante. CP_1
Di contro risulta che parte resistente vive presso la casa di proprietà dei genitori e che ha richiesto l'assegnazione di una casa parcheggio, che dal mese di aprile 2023 lavora come autista consegnatario alle dipendenze di una ditta corrente in Popoli, con un contratto di lavoro a tempo determinato e un'entrata mensile media di circa € 1.200,00, come da buste paga prodotte agli atti.
In considerazione di quanto accertato, del fatto che la figlia maggiorenne risulta pacificamente non economicamente indipendente, nonché dei tempi di permanenza delle ragazze presso il padre (in particolare che potrà vedere il padre solo in sede di incontri protetti, mentre Per_2 Per_1 maggiorenne, potrà frequentarlo liberamente), può essere disposto l'obbligo, a carico di
[...]
di contribuire al mantenimento delle figlie con il versamento, in favore di CP_1 Parte_1
della somma di € 450,00 mensili, (di cui € 250,00 per la figlia minore ed € 200,00 per la figlia
[...] maggiore), nonché l'obbligo di contribuzione al 50% delle spese straordinarie effettuate nell'interesse dei minori, secondo il Protocollo del Tribunale di Sulmona.
Atteso che risulta dagli atti che nelle more del processo abbia unilateralmente CP_1 versato un importo inferiore a quello dovuto, stante la specifica domanda di parte ricorrente tesa ad ottenere il pagamento diretto da parte del datore di lavoro del resistente, il Tribunale ritiene l'istanza meritevole di accoglimento e, per l'effetto, ordina ai sensi dell'art. 156 c.c. (applicabile ratione temporis) al datore “Diffusion Beer Srl” di pagare direttamente in favore di Parte_1
l'importo dovuto da a titolo di mantenimento ordinario delle figlie. CP_1
5. Spese di lite.
Le spese di lite, relative tanto al presente giudizio di separazione quanto a quello reclamo avverso l'ordinanza presidenziale svoltosi innanzi alla Corte di Appello di L'Aquila (con esclusione – quanto a quest'ultimo - per la fase di studio e decisionale e con una riduzione al 50% per la fase di trattazione) seguono il principio di soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 5/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, in applicazione dei parametri medi previsti, quanto al presente giudizio, per cause dal valore compreso tra 26.001 ed € 52.000 ex art. 5 comma 6 del predetto D.M.,
e per procedimenti cautelari quanto al reclamo, da versarsi in favore dell'Erario, stante l'ammissione a spese dello Stato di . Le somme spettanti ai due difensori di parte ricorrente sono Parte_1 liquidate in ragione dell'attività concretamente svolta, come da separati decreti.
Pare opportuno in proposito evidenziare come, in punto di quantificazione dei compensi spettanti al difensore della parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato e della sua alterità rispetto all'entità della condanna alle spese di lite da comminarsi in favore della parte soccombente, ben constano al Tribunale i due distinti (ed opposti) orientamenti che si sono alternati nel tempo nella giurisprudenza di legittimità.
Un primo filone – che pretendeva dovesse esservi una sostanziale identità tra gli importi al cui pagamento è condannata la parte soccombente e quelli liquidati in favore del difensore della parte vittoriosa non abbiente – richiamava a fondamento della propria impostazione i principi applicabili in materia penale ed osservava che, diversamente opinando, si sarebbe ingenerato un ingiustificato arricchimento in favore dello Stato.
Un orientamento di segno contrario invece ammetteva che tra i due importi liquidati potesse non esserci identità, evidenziando che dell'ammissione di controparte al patrocinio a spese dello Stato non potesse trarre vantaggio il soccombente e che una eventuale locupletazione da parte dell'erario non fosse di per sé illegittima nella misura in cui si sarebbe (quanto meno in parte) contribuito a compensare il costo sostenuto dall'erario per finanziare l'istituto del patrocinio a spese dello Stato.
11 Con una recente pronuncia di legittimità – che questo Tribunale senz'altro condivide e al quale intende pertanto dare seguito - la Corte di Cassazione ha posto fine al precedente e ondivago andamento della giurisprudenza sul punto affermando il seguente principio: “In particolare, come rimarcato nella proposta di definizione accelerata, costituisce ormai principio consolidato che in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 DPR n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R.; il sistema processual-penalistico di patrocinio a spese dello Stato è, infatti, caratterizzato da peculiarità non comuni al giudizio civile e, diversamente decidendo, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. Scindendo, allora, la condanna della parte soccombente verso quella non abbiente e la liquidazione del compenso in favore del difensore della parte non abbiente, da un lato si evita che il soccombente nel giudizio in cui vincitrice sia una parte non abbiente risulti avvantaggiato rispetto agli altri soccombenti e, dall'altro, si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (ex multis, Cass. Sez. 2, n. 541 del 2024,
Sez. 2, n. 7570 del 2023, Sez. 2, n. 13028 del 2022, Sez.
6 - L, n. 11590 del 03/05/2019, Sez. 2, n.
22017 del 11/09/2018). Così stabilendo, questa Corte ha definitivamente superato l'apparente contrasto venuto a determinarsi con le pochissime pronunce di diverso tenore come indicate in ricorso. Da questo principio questo Collegio non ha ragioni per discostarsi.” (cfr. Cassazione civile sez. II, 05/08/2024, (ud. 09/02/2024, dep. 05/08/2024), n.21990).
In applicazione di tale canone giurisprudenziale, le spese vengono quindi liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, definitivamente decidendo, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede:
-dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in data 26.01.2006 in Sulmona (AQ), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sulmona, Parte I, n.1, Serie A, Anno 2006, con addebito a carico di
[...]
CP_1
-affida la figlia minore in via esclusiva alla madre , con collocamento Persona_2 Parte_1
e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre;
-dispone che il diritto di visita padre-figlia si svolga in modalità protetta, secondo il calendario che il
Servizio Sociale del Comune di Sulmona provvederà a fissare, e ciò fintanto che non sarà accertato il mancato uso di sostanze stupefacenti da parte del resistente;
-dichiara il diritto di a visitare i nonni paterni, purché in orari compatibili con l'assenza Persona_2 di presso la loro abitazione;
CP_1
-pone l'obbligo, a carico di , di versare a , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento delle figlie, la somma di € 450,00 mensili (di cui € 250,00 per la figlia minore Per_2 ed € 200,00 per la figlia , entro la prima settimana di ciascun mese, somma da rivalutarsi di Per_1 anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT, a decorrere dalla presente sentenza;
-ordina a “Diffusion Beer Srl”, datore di lavoro di il pagamento diretto ex art 156 CP_1
c.c. dell'assegno di mantenimento ordinario delle figlie nei confronti di;
Parte_1
-dispone che e contribuiscano, in ragione del 50% ciascuno, alle CP_1 Parte_1 spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie, come da Protocollo in vigore presso il
12 Tribunale di Sulmona;
-dispone che riprenda ovvero prosegua il percorso interrotto presso il Centro CAM CP_1
Itinere di Pescara e presso il Centro Famiglie del Comune di Sulmona;
-dà atto del reciproco consenso al rilascio del passaporto valido per l'espatrio per la minore
[...]
; Per_2
-condanna al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite che si liquidano CP_1 in € 9.459,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 20.2.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Giulia Sani dott. Pierfilippo Mazzagreco
13