TRIB
Sentenza 11 settembre 2024
Sentenza 11 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/09/2024, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 239/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 239/2023
Oggi 11 settembre 2024 alle ore 12.12 innanzi alla dott.ssa Alfonsina Manfredini nella sua stanza virtuale e in collegamento da remoto con l'applicativo TEAMS, è comparso:
Per il funzionario Controparte_1 Parte_1 delegato dott.ssa IA LD
E' anche presente nella stanza fisica d'udienza in tribunale
Per e per l'avv. Stefano Controparte_2 Controparte_3
LEUZZI
Il Giudice invita i difensori alla discussione
Essi discutono riportandosi ai rispettivi atti. Indi dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza e dichiarano altresì che l'udienza si è svolta regolarmente
Il Giudice
Si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 13.41 in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott. Alfonsina Manfredini
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale in funzione di Giudice del lavoro e della Previdenza e Assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Alfonsina Manfredini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 239/2023 promossa da:
IL in persona del l.r p.t. e Controparte_3 Controparte_2 anche personalmente, con il patrocinio dell'avv. Stefano LEUZZI ed elettivamente domiciliati presso il difensore nello studio in via Romana n.c. 1740/B giusta procura in calce al ricorso introduttivo e CP_1 allegata in formato pdf
Parte ricorrente-opponente e
in persona Controparte_4 del Capo dell' p.t. dr.ssa che lo rappresenta e difende unitamene Controparte_1 Controparte_5 ai dott. , , , e Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9
IA LD, funzionari delegati, tutti domiciliati e in servizio presso il suddetto CP_1 resistente
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione n. 607/2022 del 23.11.2022 notificata il 13.12.2022
Conclusioni delle parti
Ricorrente-opponente
“1) Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per quanto in atti esposto, previo accertamento della nullità dell'accertamento per violazione dei termini di cui all'art 14 l. 689/81, dichiarare nulla e comunque inefficace l'ordinanza-ingiunzione impugnata.
2) Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in subordine nel merito, previo accertamento che le giornate di lavoro irregolare sono state meno di trenta, rideterminare la sanzione applicata in quella di cui alla lettera a) dell'art. 22 comma 2 del d. lgs 151/2015, determinandola nel minimo edittale di € 1.500 o nella diversa somma che risulterà all'esito del giudizio
3) In via ulteriormente subordinata in ipotesi di non accoglimento delle conclusioni sub n. 1 e 2, ai sensi dell'art 7 comma 11
d. lgs 150/2011 voglia comunque il Giudice adito rideterminare la sanzione nei limiti del minimo edittale.
1 4) Voglia l'ill.mo sig. Giudice del Lavoro accogliere il presente ricorso con vittoria di spese e compensi professionali.”
CP_10
“Nel merito, si chiede, la conferma integrale della ordinanza ingiunzione opposta.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Trattasi di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione (OI) n. 607/2023, ex art. 22 L. n. 689/1981 Con D. Lgs. n. 150/2011, emessa dall' convenuto con Cui era stato ingiunto il pagamento di € 16.200,00, a titolo di sanzioni amministrative, oltre spese di notifica, per la violazione delle norme in materia di lavoro indicate nell'OI
Nello specifico l'ordinanza ingiunzione è relativa a sanzioni amministrative per la violazione delle seguenti norme in materia di lavoro:
1) Art. 3, comma 3, DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n. 12 convertito con modificazioni dalla
LEGGE 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre
2015 n. 151 - Misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare - oltre 60 giornate: Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione da euro 7.200 a euro 43.200 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro. (Importi maggiorati del 20%, a decorrere dal 01/01/2019, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (S.O. n. 62/L alla G.U. n. 302 del
31/12/2018)). Poiché: ha adibito al lavoro, in assenza della preventiva comunicazione di assunzione al Centro per
l'Impiego, la lavoratrice di seguito generalizzata, dal 1.7.2019 al 25.10.2019, per n. 84 giornate di irregolare occupazione: -
(nt a il 07.08.1964).” Persona_1 CP_1
Tale ordinanza ingiunzione aveva fatto seguito ad accesso sul luogo di lavoro di due Ispettori Con dell' , che il 25.10.2019 avevano trovato la sig.a intenta a mettere a posto delle bottiglie. Dal Per_1 controllo immediatamente effettuato presso il Centro per l'Impiego era emerso che non era stata fatta alcuna comunicazione di assunzione e che il numero dei lavoratori irregolari (invero la sola sig.a Per_1 era superiore al 20% di quelli in forza (3 oltre alla titolare), per cui gli ispettori avevano disposto la sospensione dell'attività: la società aveva pagato la sanzione correlata alla sospensione.
Dopo la richiesta di ulteriori documenti (il 9.1.2020 e il 12.2.2020) veniva redatto il verbale di contestazione dell'illecito in data 16.4.2020 e tale verbale era notificato sia alla sig.a (il 27.7.2020 CP_2 che alla Società (il 28.7.2020).
La parte opponente contesta:
a)l'entità della sanzione perché la sig.a ha lavorato in modo irregolare per meno di 30 giornate e Per_1
2 quindi avrebbe dovuto essere applicata la sanzione minima b)l'illegittimità dell'ordinanza, per esser stata emessa in violazione dei termini di cui all'art. 14 della legge
689/1981, con violazione del principio di ragionevolezza della durata dell'accertamento, osservando che, secondo la disposizione suddetta, ove il termine di 90 giorni fissato per la notifica degli estremi della violazione sia stato superato, l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue.
b)-In ogni caso l'eccessività della sanzione, posto che essa a norma dell'art. 22 comma 2 del d.lgs 151/2015 avrebbe dovuto essere contenuta in somma da 1500 a 9000 euro trattandosi di un unico lavoratore e di impiego della sig.a Licheri per meno di trenta giorni di effettivo lavoro, dovendosi ulteriormente applicare la sanzione nel minimo edittale. Con L' costituitosi ha in primo luogo eccepito l'inammissibilità del ricorso proposto da parte ricorrente ove esso fosse stato depositato in Tribunale decorsi 30 gg dalla notifica dell'OI avvenuta il
13.12.2022, mentre la causa risultava iscritta ruolo il 6.3.2023, ma l'eccezione è priva di fondamento poiché
l'iscrizione a ruolo presso la Sezione Civile risulta essere avvenuta il ????????? come causa RG 80/2022 assegnata al dr : dunque l'opposizione è stata tempestiva. Pt_2
Con Circa la sanzione applicata l' ha osservato che la sig.a aveva dichiarato in sede di Per_1 ispezione
- di essere stata adibita al lavoro con orario part time e per 6 giorni alla settimana (giorno di riposo: domenica) fin dal 1.7.2019;
- di essere rimasta assente solo una giornata nel mese di agosto
- di esser stata pagata dalla s.ga 8 euro all'ora; CP_2
- di aver usualmente lavorato dalle 15.30 fino alle 18,30 occupandosi di sistemare il frigorifero, ricaricando le bevande mancanti, e di fare pulizia ai locali
-che conosceva sia la cuoca, che che serviva ai tavoli. Tes_1 Tes_2
Il 9.112020 essi avevano redatto un primo verbale interlocutorio con cui avevano acquisito contratti di lavoro del personale in forza, e plurimi documenti relativi sia a questo personale che alla sig.a come Per_1 anche i giustificativi di pagamento delle retribuzioni della sig.a sin dall'inizio del rapporto di lavoro. Pt_3
Il 7 febbraio la sig.a aveva reso spontanee dichiarazioni agli ispettori dichiarando che: Per_1
-nel corso del rapporto di lavoro aveva lavorato 5 gg a settimana e non 6, lavorando per 4 ore al giorno
-in effetti non aveva percepito le retribuzioni nei mesi di luglio, agosto e settembre 2019, ma solo aveva concordato con la titolare l'importo orario, avendo ricevuto le proprie spettanze solo nel mese di gennaio
2020.
Era stato così redatto un secondo verbale interlocutorio il 12.2.2020 e, dopo l'esame di tutti i documenti acquisiti, il 16.4.2020 veniva redatto il verbale unico di accertamento e notificazione con cui veniva contestato l'illecito amministrativo dell'irregolare adibizione al lavoro (svolto in nero) in cui si dava anche
3 atto che la diffida impartita con il verbale unico ex art. 13 L. 689/1981 era stata ottemperata e che non era stata data dimostrazione del pagamento della sanzione comminata. Dunque il termine di 90 giorni non era stato superato, dovendosi ulteriormente considerare che in periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020 il termine di cui all'art 14 era stato sospeso a causa dell'epidemia Covid ed era iniziato a decorrere a partire dal 1 giugno 2020 e la notifica era stata fatta nei termini Con L' contesta anche quanto affermato dalla controparte in ordine alla quantificazione della sanzione, posto che i giorni effettivi lavorati dalla sig.a erano superiori 30 giorni secondo quanto Per_1 registrato sul LUL della Società (da cui si evince che nel 2019 erano state lavorate dalla sig.a 23 Per_1 giornate in l luglio, 21 in agosto, 21 in settembre e 18 in ottobre) e secondo quanto dichiarato dalla stessa lavoratrice agli ispettori (he aveva poi trovato riscontro nel LUL.
Indi è stata istruita documentalmente e a mezzo prova per testi. Circa la documentazione prodotta Con è emerso che la documentazione visibile nel fascicolo dell' …
***
L'opposizione è infondata e non meritevole di accoglimento.
Deve in primo luogo darsi conto, per le ragioni di seguito espresse, dell'irrilevanza di una eventuale decisione favorevole all'istanza della difesa del ricorrente volta a ottenere la revoca del provvedimento con Con cui l' è stato autorizzato a depositare la documentazione indicata in calce alla memoria di costituzione, ma non risultante dal fascicolo telematico a causa di un “errore fatale”. Con Ciò posto le censure mosse dalla difesa del ricorrente all'operato dell sono risultate destituite di fondamento
Tanto vale per l'asserito ritardo nella notifica del verbale unico di accertamento, tenuto conto degli Con Con accertamenti compiuti dall' , della documentazione richiesta e successivamente pervenuta all' , delle dichiarazioni rese dalla sig.a nel febbraio 2020 ad integrazione di quanto dichiarato al momento Per_1 dell'accesso ispettivo (con ulteriore richiesta di documentazione alla Società) tutti elementi questi indicati nella memoria di costituzione e non specificamente contestati dalla controparte, e comunque riportati nell'ordinanza ingiunzione depositata dalla parte ricorrente.
Deve anche tenersi conto, sempre in ordine alla tempestività della notifica (entro 90 gg), della sospensione dei termini a causa della pandemia da Sars Covid 19 e della normazione emergenziale, talché il termine di
90 giorni ha iniziato a decorrere dal 1.6.2020 e non era ancora scaduto al momento della notifica (luglio
2020).
Anche con riferimento all'entità della sanzione, che parte opponente assume eccessiva essendo il periodo lavorato in nero dalla sig.a inferiore a 30 giorni effettivi, quanto indicato nella memoria Per_1 circa i riscontri dal LUL non risulta specificamente contestato, talché sulla base dei riscontri sul LUL e delle dichiarazioni da questa rese (inizio del lavoro a luglio 2019) risulta che la sig.a ha lavorato 23 Per_1
4 giornate in l luglio, 20 in agosto, 21 in settembre e 18 in ottobre nel luglio 2019, per cui i giorni lavorati “in nero” erano superiori a 30 giorni e quindi la sanzione va commisurata a tale durata. Con Nel richiamare la memoria conclusiva dell' e la giurisprudenza (anche di legittimità) ivi riportata sul valore di quanto dichiarato agli ispettori specie se nell'immediatezza dell'accesso, questa giudicante ritiene che l'operato degli ispettori sia esente da qualsivoglia censura e legittimo il provvedimento da questi emesso, tanto da doversi confermare integralmente l'Ordinanza-Ingiuzione impugnata con condanna della parte ricorrente a rifondere all' le spese del giudizio, liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 CP_1 tenuto conto dell'attività svolta e del valore medio di riferimento, con la riduzione del 20% ai sensi dell'art. 9, comma 2 D. Lgs. n. 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma integralmente l'ordinanza ingiunzione opposta.
Condanna altresì la parte ricorrente-opponente a rimborsare all' le spese di Controparte_11 lite, che, già ridotte del 20%, si liquidano in complessivi € 4.310,40 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15% e oltre accessori di legge in quanto dovuti
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 11 settembre 2024
Il Giudice dott. Alfonsina Manfredini
Il Giudice dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti
5
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 239/2023
Oggi 11 settembre 2024 alle ore 12.12 innanzi alla dott.ssa Alfonsina Manfredini nella sua stanza virtuale e in collegamento da remoto con l'applicativo TEAMS, è comparso:
Per il funzionario Controparte_1 Parte_1 delegato dott.ssa IA LD
E' anche presente nella stanza fisica d'udienza in tribunale
Per e per l'avv. Stefano Controparte_2 Controparte_3
LEUZZI
Il Giudice invita i difensori alla discussione
Essi discutono riportandosi ai rispettivi atti. Indi dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza e dichiarano altresì che l'udienza si è svolta regolarmente
Il Giudice
Si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 13.41 in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott. Alfonsina Manfredini
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale in funzione di Giudice del lavoro e della Previdenza e Assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Alfonsina Manfredini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 239/2023 promossa da:
IL in persona del l.r p.t. e Controparte_3 Controparte_2 anche personalmente, con il patrocinio dell'avv. Stefano LEUZZI ed elettivamente domiciliati presso il difensore nello studio in via Romana n.c. 1740/B giusta procura in calce al ricorso introduttivo e CP_1 allegata in formato pdf
Parte ricorrente-opponente e
in persona Controparte_4 del Capo dell' p.t. dr.ssa che lo rappresenta e difende unitamene Controparte_1 Controparte_5 ai dott. , , , e Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9
IA LD, funzionari delegati, tutti domiciliati e in servizio presso il suddetto CP_1 resistente
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione n. 607/2022 del 23.11.2022 notificata il 13.12.2022
Conclusioni delle parti
Ricorrente-opponente
“1) Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per quanto in atti esposto, previo accertamento della nullità dell'accertamento per violazione dei termini di cui all'art 14 l. 689/81, dichiarare nulla e comunque inefficace l'ordinanza-ingiunzione impugnata.
2) Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in subordine nel merito, previo accertamento che le giornate di lavoro irregolare sono state meno di trenta, rideterminare la sanzione applicata in quella di cui alla lettera a) dell'art. 22 comma 2 del d. lgs 151/2015, determinandola nel minimo edittale di € 1.500 o nella diversa somma che risulterà all'esito del giudizio
3) In via ulteriormente subordinata in ipotesi di non accoglimento delle conclusioni sub n. 1 e 2, ai sensi dell'art 7 comma 11
d. lgs 150/2011 voglia comunque il Giudice adito rideterminare la sanzione nei limiti del minimo edittale.
1 4) Voglia l'ill.mo sig. Giudice del Lavoro accogliere il presente ricorso con vittoria di spese e compensi professionali.”
CP_10
“Nel merito, si chiede, la conferma integrale della ordinanza ingiunzione opposta.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Trattasi di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione (OI) n. 607/2023, ex art. 22 L. n. 689/1981 Con D. Lgs. n. 150/2011, emessa dall' convenuto con Cui era stato ingiunto il pagamento di € 16.200,00, a titolo di sanzioni amministrative, oltre spese di notifica, per la violazione delle norme in materia di lavoro indicate nell'OI
Nello specifico l'ordinanza ingiunzione è relativa a sanzioni amministrative per la violazione delle seguenti norme in materia di lavoro:
1) Art. 3, comma 3, DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n. 12 convertito con modificazioni dalla
LEGGE 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre
2015 n. 151 - Misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare - oltre 60 giornate: Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione da euro 7.200 a euro 43.200 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro. (Importi maggiorati del 20%, a decorrere dal 01/01/2019, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (S.O. n. 62/L alla G.U. n. 302 del
31/12/2018)). Poiché: ha adibito al lavoro, in assenza della preventiva comunicazione di assunzione al Centro per
l'Impiego, la lavoratrice di seguito generalizzata, dal 1.7.2019 al 25.10.2019, per n. 84 giornate di irregolare occupazione: -
(nt a il 07.08.1964).” Persona_1 CP_1
Tale ordinanza ingiunzione aveva fatto seguito ad accesso sul luogo di lavoro di due Ispettori Con dell' , che il 25.10.2019 avevano trovato la sig.a intenta a mettere a posto delle bottiglie. Dal Per_1 controllo immediatamente effettuato presso il Centro per l'Impiego era emerso che non era stata fatta alcuna comunicazione di assunzione e che il numero dei lavoratori irregolari (invero la sola sig.a Per_1 era superiore al 20% di quelli in forza (3 oltre alla titolare), per cui gli ispettori avevano disposto la sospensione dell'attività: la società aveva pagato la sanzione correlata alla sospensione.
Dopo la richiesta di ulteriori documenti (il 9.1.2020 e il 12.2.2020) veniva redatto il verbale di contestazione dell'illecito in data 16.4.2020 e tale verbale era notificato sia alla sig.a (il 27.7.2020 CP_2 che alla Società (il 28.7.2020).
La parte opponente contesta:
a)l'entità della sanzione perché la sig.a ha lavorato in modo irregolare per meno di 30 giornate e Per_1
2 quindi avrebbe dovuto essere applicata la sanzione minima b)l'illegittimità dell'ordinanza, per esser stata emessa in violazione dei termini di cui all'art. 14 della legge
689/1981, con violazione del principio di ragionevolezza della durata dell'accertamento, osservando che, secondo la disposizione suddetta, ove il termine di 90 giorni fissato per la notifica degli estremi della violazione sia stato superato, l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue.
b)-In ogni caso l'eccessività della sanzione, posto che essa a norma dell'art. 22 comma 2 del d.lgs 151/2015 avrebbe dovuto essere contenuta in somma da 1500 a 9000 euro trattandosi di un unico lavoratore e di impiego della sig.a Licheri per meno di trenta giorni di effettivo lavoro, dovendosi ulteriormente applicare la sanzione nel minimo edittale. Con L' costituitosi ha in primo luogo eccepito l'inammissibilità del ricorso proposto da parte ricorrente ove esso fosse stato depositato in Tribunale decorsi 30 gg dalla notifica dell'OI avvenuta il
13.12.2022, mentre la causa risultava iscritta ruolo il 6.3.2023, ma l'eccezione è priva di fondamento poiché
l'iscrizione a ruolo presso la Sezione Civile risulta essere avvenuta il ????????? come causa RG 80/2022 assegnata al dr : dunque l'opposizione è stata tempestiva. Pt_2
Con Circa la sanzione applicata l' ha osservato che la sig.a aveva dichiarato in sede di Per_1 ispezione
- di essere stata adibita al lavoro con orario part time e per 6 giorni alla settimana (giorno di riposo: domenica) fin dal 1.7.2019;
- di essere rimasta assente solo una giornata nel mese di agosto
- di esser stata pagata dalla s.ga 8 euro all'ora; CP_2
- di aver usualmente lavorato dalle 15.30 fino alle 18,30 occupandosi di sistemare il frigorifero, ricaricando le bevande mancanti, e di fare pulizia ai locali
-che conosceva sia la cuoca, che che serviva ai tavoli. Tes_1 Tes_2
Il 9.112020 essi avevano redatto un primo verbale interlocutorio con cui avevano acquisito contratti di lavoro del personale in forza, e plurimi documenti relativi sia a questo personale che alla sig.a come Per_1 anche i giustificativi di pagamento delle retribuzioni della sig.a sin dall'inizio del rapporto di lavoro. Pt_3
Il 7 febbraio la sig.a aveva reso spontanee dichiarazioni agli ispettori dichiarando che: Per_1
-nel corso del rapporto di lavoro aveva lavorato 5 gg a settimana e non 6, lavorando per 4 ore al giorno
-in effetti non aveva percepito le retribuzioni nei mesi di luglio, agosto e settembre 2019, ma solo aveva concordato con la titolare l'importo orario, avendo ricevuto le proprie spettanze solo nel mese di gennaio
2020.
Era stato così redatto un secondo verbale interlocutorio il 12.2.2020 e, dopo l'esame di tutti i documenti acquisiti, il 16.4.2020 veniva redatto il verbale unico di accertamento e notificazione con cui veniva contestato l'illecito amministrativo dell'irregolare adibizione al lavoro (svolto in nero) in cui si dava anche
3 atto che la diffida impartita con il verbale unico ex art. 13 L. 689/1981 era stata ottemperata e che non era stata data dimostrazione del pagamento della sanzione comminata. Dunque il termine di 90 giorni non era stato superato, dovendosi ulteriormente considerare che in periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020 il termine di cui all'art 14 era stato sospeso a causa dell'epidemia Covid ed era iniziato a decorrere a partire dal 1 giugno 2020 e la notifica era stata fatta nei termini Con L' contesta anche quanto affermato dalla controparte in ordine alla quantificazione della sanzione, posto che i giorni effettivi lavorati dalla sig.a erano superiori 30 giorni secondo quanto Per_1 registrato sul LUL della Società (da cui si evince che nel 2019 erano state lavorate dalla sig.a 23 Per_1 giornate in l luglio, 21 in agosto, 21 in settembre e 18 in ottobre) e secondo quanto dichiarato dalla stessa lavoratrice agli ispettori (he aveva poi trovato riscontro nel LUL.
Indi è stata istruita documentalmente e a mezzo prova per testi. Circa la documentazione prodotta Con è emerso che la documentazione visibile nel fascicolo dell' …
***
L'opposizione è infondata e non meritevole di accoglimento.
Deve in primo luogo darsi conto, per le ragioni di seguito espresse, dell'irrilevanza di una eventuale decisione favorevole all'istanza della difesa del ricorrente volta a ottenere la revoca del provvedimento con Con cui l' è stato autorizzato a depositare la documentazione indicata in calce alla memoria di costituzione, ma non risultante dal fascicolo telematico a causa di un “errore fatale”. Con Ciò posto le censure mosse dalla difesa del ricorrente all'operato dell sono risultate destituite di fondamento
Tanto vale per l'asserito ritardo nella notifica del verbale unico di accertamento, tenuto conto degli Con Con accertamenti compiuti dall' , della documentazione richiesta e successivamente pervenuta all' , delle dichiarazioni rese dalla sig.a nel febbraio 2020 ad integrazione di quanto dichiarato al momento Per_1 dell'accesso ispettivo (con ulteriore richiesta di documentazione alla Società) tutti elementi questi indicati nella memoria di costituzione e non specificamente contestati dalla controparte, e comunque riportati nell'ordinanza ingiunzione depositata dalla parte ricorrente.
Deve anche tenersi conto, sempre in ordine alla tempestività della notifica (entro 90 gg), della sospensione dei termini a causa della pandemia da Sars Covid 19 e della normazione emergenziale, talché il termine di
90 giorni ha iniziato a decorrere dal 1.6.2020 e non era ancora scaduto al momento della notifica (luglio
2020).
Anche con riferimento all'entità della sanzione, che parte opponente assume eccessiva essendo il periodo lavorato in nero dalla sig.a inferiore a 30 giorni effettivi, quanto indicato nella memoria Per_1 circa i riscontri dal LUL non risulta specificamente contestato, talché sulla base dei riscontri sul LUL e delle dichiarazioni da questa rese (inizio del lavoro a luglio 2019) risulta che la sig.a ha lavorato 23 Per_1
4 giornate in l luglio, 20 in agosto, 21 in settembre e 18 in ottobre nel luglio 2019, per cui i giorni lavorati “in nero” erano superiori a 30 giorni e quindi la sanzione va commisurata a tale durata. Con Nel richiamare la memoria conclusiva dell' e la giurisprudenza (anche di legittimità) ivi riportata sul valore di quanto dichiarato agli ispettori specie se nell'immediatezza dell'accesso, questa giudicante ritiene che l'operato degli ispettori sia esente da qualsivoglia censura e legittimo il provvedimento da questi emesso, tanto da doversi confermare integralmente l'Ordinanza-Ingiuzione impugnata con condanna della parte ricorrente a rifondere all' le spese del giudizio, liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 CP_1 tenuto conto dell'attività svolta e del valore medio di riferimento, con la riduzione del 20% ai sensi dell'art. 9, comma 2 D. Lgs. n. 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma integralmente l'ordinanza ingiunzione opposta.
Condanna altresì la parte ricorrente-opponente a rimborsare all' le spese di Controparte_11 lite, che, già ridotte del 20%, si liquidano in complessivi € 4.310,40 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15% e oltre accessori di legge in quanto dovuti
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 11 settembre 2024
Il Giudice dott. Alfonsina Manfredini
Il Giudice dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti
5