Ordinanza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, ordinanza 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
proc. n. 9849/2022 R.G.
TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Alessia Santamaria, a scioglimento della riserva assunta come da provvedimento reso in data 12/12/2024, ha emesso la seguente ORDINANZA nel procedimento n. 9849/2022 avviato da , Parte_1 Parte_1 nato il [...] a [...], C.F. rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. LUCA SCHERA, presso il cui studio elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
RESISTENTE NON COSTITUITO
, in persona del Prefetto pro tempore Controparte_2
RESISTENTE NON COSTITUITO
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_3 dall'avv. SUSANNA TUCCARI, per procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione
RESISTENTE nonché nel contraddittorio con la
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- 1 -
PREMESSE IN FATTO
Con ricorso trasmesso telematicamente in data 24/05/2022 e depositato in data 25/05/2022, , Parte_1 cittadino italiano, ha lamentato il mancato riconoscimento automatico della cittadinanza italiana in favore del figlio minorenne , con lui asseritamente convivente al Per_1 momento in cui egli ha prestato giuramento. Con decreto reso in data 14/06/2022, è stata fissata la prima udienza di comparizione delle parti per il giorno 22/06/2023. Il Pubblico Ministero ha concluso come da parere in atti. Per il tramite dell'avv. SUSANNA TUCCARI, si è costituito il , in Controparte_3 persona del sindaco p.t., così sanando ogni vizio relativo alla vocatio in ius, depositando documentazione e rassegnando le sue conclusioni come da pag. 5 dell'atto di comparsa depositato in data 14/06/2023. Con ordinanza resa in data 27/08/2023, preso atto della mancata costituzione del e rilevato che il contraddittorio non risultava essere stato Controparte_1 correttamente integrato in considerazione della circostanza che, nell'atto introduttivo del presente giudizio, mancavano gli avvertimenti di cui all'art. 163 c.p.c. (Cass. civile, sez. I, sent. n. 5517 del 6 marzo 2017), è stata dichiarata la nullità del ricorso ed è stato fissato il termine perentorio del 27/09/2023 per la sua rinnovazione, onerando il ricorrente di notificare al , in persona del Ministro p.t., entro la predetta data, il Controparte_1 ricorso, il decreto reso in data 14/06/2022 nonché, appunto, l'ordinanza del 27/08/2023. È stata altresì fissata la nuova udienza di comparizione delle parti per il giorno 13/06/2024, successivamente sostituita dallo scambio di note depositate telematicamente, secondo le modalità indicate nel decreto reso da questo Giudice in data 10/05/2024. Con ordinanza resa in data 14/06/2024, il Tribunale ha preso nuovamente atto della mancata costituzione della p.a. resistente, rilevando, a tal riguardo, che parte ricorrente aveva effettuato la notifica nei confronti della p.a. presso l'Avvocatura Generale dello Stato e non presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato (v. prova della notifica telematica depositata in data 05/03/2024). Ritenuta nulla la notificazione eseguita erroneamente presso l'Avvocatura Generale dello Stato, anziché presso quella Distrettuale del luogo in cui ha sede l'Ufficio giudiziario davanti al quale è proposta l'azione o l'impugnazione (Cass. Sez. 1, ordinanza n. 28267 del 04/11/2019; Cass. Sez. 6-1, ordinanza n. 19826 del 26/07/2018) e reputato, conseguentemente, che il contraddittorio non fosse stato correttamente integrato, è stato fissato il termine perentorio del 19/07/2024 per la rinnovazione della notifica, onerando il ricorrente di notificare alla p.a., entro la predetta
- 2 - data, il ricorso, il decreto reso in data 14/06/2022, l'ordinanza resa in data 27/08/2023 nonché l'ulteriore ordinanza del giorno 14/06/2024. È stata quindi fissata la nuova udienza di comparizione delle parti per il giorno 12/12/2024. Con ordinanza resa in data 12/12/2024 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa è stata trattenuta in decisione. IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato per i motivi che seguono.
a) Della carenza di legittimazione passiva in capo al ed alla Controparte_3 CP_2
[...]
Preliminarmente, la domanda deve essere respinta nei confronti del Controparte_3 per difetto di legittimazione passiva, dovendo essere in questa sede ribadito quanto già rappresentato nell'ordinanza resa in data 27/08/2023 ossia che il Sindaco, nelle controversie relative all'acquisto della cittadinanza italiana agisce quale Ufficiale di Governo, in quanto organo dello Stato in posizione di dipendenza gerarchica, con la conseguenza che nella presente controversia unico ed effettivo legittimato passivo è il
, mentre il Sindaco quale organo di Governo può essere solo Controparte_1 destinatario del provvedimento che eventualmente dichiara la cittadinanza per le annotazioni di competenza sui Registri di Stato Civile. Le funzioni statali in materia di tenuta dei Registri di stato Civile e della popolazione, in quanto delegate al Sindaco in qualità di Ufficiale del Governo ex art. 54, co. 3, d.lgs. n. 267/2000, sono immediatamente riferibili allo Stato italiano e, in particolare, al sicché tutti gli atti Controparte_1 concernenti la cittadinanza italiana, compresa la dichiarazione di elezione di cittadinanza ovvero ogni provvedimento emanato dal Sindaco quale Ufficiale del Governo delegato alle funzioni di Stato Civile, sono direttamente imputabili al (cfr. ex Controparte_1 multis in tal senso, Trib. Palermo sent. 18.6.2019; Trib. Milano 22.2.2018; Trib. Roma 6.2.2015; Cass. civ., Sez. I, n. 7210/2009; Cass. Civ., Sez. III, n. 1519/2004; Cass. Civ., Sez. I, n. 1599/2000; v. anche Trib. di Roma, Sez. XVIII civile, ordinanza del 07/11/2021, che ha ribadito il suddetto orientamento, rappresentando che “nell'esercizio delle funzioni di Ufficiale dello stato civile e nella tenuta dei registri anagrafici il Sindaco agisce, ai sensi dell'art. 54 d.lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 1 d.P.R. n. 396/2000, in qualità di pubblico ufficiale del governo, e quindi non come organo di vertice e legale rappresentate dell'amministrazione comunale, bensì come organo periferico dell'amministrazione statale, dalla quale dipende ed alla quale sono imputabili gli atti da lui compiuti nella predetta veste, nonché la responsabilità per danni eventualmente cagionati (Cass. S.U. n. 12193 del 2019, Cass. n. 7210 del 2009, Cass. n. 15199 del 2004, Cass. n. 1599 del 2000)”).
- 3 - La domanda deve essere altresì respinta nei confronti della , per difetto Controparte_2 di legittimazione passiva, poiché quest'ultima, come innanzi precisato, va riconosciuta esclusivamente in capo al . Controparte_1
b) Della nullità della notifica eseguita nei confronti del Controparte_1
Il contraddittorio con il non risulta essere stato ritualmente Controparte_1 instaurato. Il ricorso è stato dichiarato nullo con ordinanza del giorno 27/08/2023. La rinnovazione è stata eseguita nel termine perentorio all'uopo assegnato al ricorrente, ma la notifica è stata erroneamente effettuata nei confronti dell'Avvocatura generale dello Stato. Con ordinanza del giorno 14/06/2024 è stato dunque assegnato al ricorrente il nuovo termine perentorio del 19/07/2024 per la rinnovazione della notifica alla p.a. resistente. La nuova notifica è stata eseguita, in data 16/07/2024, all'indirizzo di posta elettronica certificata Cionondimeno, il suddetto indirizzo di posta Email_1 elettronica certificata risulta difforme da “quanto riportato sul sito istituzionale dell'Avvocatura dello Stato, ove sono elencati gli indirizzi censiti nel registro denominato 'Reginde', così come previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011, e nel registro di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012, entrambi dichiarati “elenchi pubblici” dall'art. 16-ter del D.L. n. 179/2012” (Cass., Sez. II civile, ordinanza recante numero di raccolta generale 20800/2022 e data di pubblicazione 28/06/2022). Pertanto, va dichiarata “la nullità della notificazione effettuata, invece, all'indirizzo
[ , che è deputato alla sola corrispondenza relativa all'attività legale Email_2
(cfr. n. 11154/2018)” (Cass., Sez. II civile, ordinanza recante numero di raccolta generale 20800/2022 e data di pubblicazione 28/06/2022). Sebbene il ricorrente sia incorso, per la terza volta, in un vizio di nullità in relazione all'instaurazione del contraddittorio, ritiene il Tribunale di poter, in ogni caso, definire il presente giudizio alla luce dei dirimenti motivi che seguono.
c) Della carenza di legittimazione attiva in capo a Parte_1
[...]
Difetta la legittimazione attiva in capo a Parte_1
poiché questi ha incardinato il presente giudizio in proprio e
[...] non quale esercente la responsabilità genitoriale in capo al figlio minore , di cui, Per_1 tra l'altro, in corso di causa, non ha nemmeno mai nemmeno fornito le esatte generalità (desumibili, indirettamente, solo dal documento depositato sub n. 1 unitamente al ricorso). Tale modalità operativa contrasta con gli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi in materia. Invero, in relazione all'acquisto della cittadinanza italiana, è pacifico che agiscono
- 4 - nel pieno rispetto della responsabilità genitoriale sui propri figli minori, coloro i quali, in nome degli stessi, avanzano richiesta di riconoscimento della cittadinanza, che, stante la natura meramente dichiarativa dell'azione, rientra sicuramente tra gli atti vantaggiosi per i minori (Cass. civ. sent. n. 743/2012). È altresì pacifico, poi, che, anche nei giudizi volti al riconoscimento della cittadinanza italiana, trova applicazione il principio della ultrattività della rappresentanza enucleato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sent. n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 – 01). Non è ammesso, invece, che il genitore invochi, in proprio, un diritto che, invece, asseritamente appartiene al figlio.
d) Della infondatezza nel merito dell'azione proposta
Il ricorso proposto è, in ogni caso, infondato. Va premesso che, solo dalla lettura della comparsa di costituzione del , Controparte_3
è stato possibile desumere che non esiste un provvedimento dell'Ufficio competente che ha negato l'acquisto della cittadinanza al figlio minore del ricorrente (v. diffusamente pagg. 4 e 5). Non è oggetto di contestazione tra le parti, invece, il fatto che, al momento in cui
[...]
ha prestato il Parte_1 Parte_1 giuramento previsto per l'acquisto della cittadinanza italiana, il figlio viveva in Per_1
Egitto, ove frequentava la scuola (pagg.
3-4 del ricorso). Ciò posto, va chiarito, in punto di diritto, che, in virtù dell'art. 14 l. n. 91/1992, “i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana”, mentre, per l'art. 12 d.P.R. 12/10/1993 n. 572, “l'acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori di chi acquista … la cittadinanza italiana si verifica se essi convivono con il genitore alla data in cui quest'ultimo acquista … la cittadinanza”, con la precisazione che
“la convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione”. Ebbene, è pacifico, presso la giurisprudenza di merito, che “la ratio di detta disciplina pare risiedere in ciò, che l'effettività della convivenza garantisca la continuità di uno stabile rapporto familiare con il genitore divenuto cittadino italiano, il quale continui ad esercitare la sua potestà nelle forme di legge, così assicurando l'effettiva sussistenza del vincolo morale e spirituale normalmente rinvenibile nel rapporto tra genitore e figlio, quale presupposto evidente per la trasmissione al secondo dell'inserimento del primo nel contesto nazionale sancito in virtù della conseguita cittadinanza” (Corte di Appello di Salerno, decreto 20/08/2009, n. 32). Dunque, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale or ora richiamato, cui si ritiene di aderire per la logicità e coerenza delle argomentazioni che lo sostengono, la “convivenza”, così come sopra intesa, non viene necessariamente meno in caso di mancata condivisione di spazi abitativi comuni tra padre e figlio;
in determinate ipotesi, essa muta solo le concrete modalità della sua estrinsecazione, sicché, a prescindere dal luogo di effettiva
- 5 - residenza, la persistenza del legame tra padre e figlio integra, anche ad avviso di questo Tribunale, i presupposti e gli estremi per l'applicazione della normativa sopra riportata. Nel caso di specie, tuttavia, non è stata provata, neppure in via indiziaria, la prosecuzione delle visite da parte del padre né qualsivoglia altra forma di frequentazione tra padre e figlio come pure le contribuzioni ed interventi diretti da parte di
[...]
nella vita del figlio , Parte_1 Per_1 all'epoca minore. La prova da fornire in questa sede era, dunque, quella della persistenza e dell'effettività del vincolo genitoriale, nonostante la “non convivenza fisica” fra genitore e figlio: la suddetta prova qui non è stata offerta. Avuto precipuo riguardo alle istanze istruttorie, ritiene, invero, questo Giudice che la prova testimoniale, per come richiesta alle pagg. 9 e 10 del ricorso rinnovato, sia inammissibile. Parte istante, infatti, si è limitata ad indicare dei testi da escutere, senza articolare i capitoli di prova ed indicare le circostanze su cui sentirli, così palesemente violando il principio della specificità della prova contemplato dall'art. 244 c.p.c. Va rilevato, sul punto, che, per la sussistenza in concreto di tale requisito, secondo l'interpretazione prevalente, è condizione sufficiente che siano definiti gli elementi essenziali di tempo, di luogo e di svolgimento delle circostanze di fatto, senza connotazioni formalistiche, al fine di porre il teste in condizione di limitarsi a descrivere i fatti obiettivi. Secondo la giurisprudenza, la specificazione dei fatti in capitoli serve, infatti, per consentire al giudice di controllare l'influenza e la pertinenza della prova nonché per consentire alla controparte di formulare un'adeguata prova contraria (ex multiis, Cass. 02/02/2015, n. 1808; Cass. 22/04/2009, n. 9547; Cass. 12/10/2011, n. 20997). Nel caso in esame, la mancanza di tale articolazione costituisce una violazione del requisito della specificità di cui all'art. 244 c.p.c. e giustifica l'inammissibilità dell'escussione testimoniale, così come richiesta dall'istante. In ogni caso, la suddetta prova testimoniale, qualora pure ammessa nei vaghi termini di cui al ricorso (v. le generiche deduzioni svolte ai punti nn.
1-7 di cui alle pagg.
2-4 del ricorso rinnovato), nemmeno avrebbe potuto condurre ad esiti diversi;
tenuto conto del reale thema probandum, le dichiarazioni dei testi sarebbero state parimenti inidonee a provare ed approfondire la reale sussistenza dell'imprescindibile legame familiare, da intendere nel senso esplicitato dalla giurisprudenza e non già da ricondurre alla mera coabitazione, ancorché non continuativa, tra Parte_1 Parte_1
ed il figlio .
[...] Per_1
In definitiva, tenuto conto di tutto quanto sinora esposto, il ricorrente, ferma la carenza di legittimazione ad agire, non ha adempiuto all'onere probatorio sullo stesso gravante. Egli, invero, non ha provato di essere una parte insostituibile di un nucleo familiare
- 6 - fondato su sincero affetto né ha dimostrato di aver fornito un contributo determinante alla cura e all'assistenza del figlio minore. Alcuna prova, in sintesi, risulta essere stata offerta in ordine ai fatti costitutivi del diritto invocato e nessun documento attesta l'effettiva condivisione di un percorso di vita tra ed il figlio Parte_1 Parte_1
: proprio la sussistenza di tale requisito non è risultata in alcun modo corroborata Per_1 dalle scarne risultanze degli atti confluiti nel fascicolo dell'odierno giudizio, che, invero, sono 'muti' rispetto al thema probandum. Pertanto, in base alle sole emergenze processuali, non può dirsi che fosse Per_1 sostanzialmente convivente con il padre poi divenuto cittadino italiano;
dunque, deve essere escluso, allo stato, che anch'egli ha diritto a conseguire la cittadinanza italiana. Le considerazioni che precedono paiono sufficienti a concludere per la reiezione del ricorso.
f) Delle spese di lite
Quanto alla posizione del ricorrente rispetto al , le spese seguono la Controparte_3 soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai valori stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come rimodulati dal D.M. 147/2022, per lo scaglione di riferimento in relazione alle cause di valore indeterminabile, complessità bassa, così individuato in ragione dell'esigenza di parametrare la liquidazione del compenso professionale all'attività in concreto svolta dalle parti ed all'effettiva consistenza della lite, applicati i valori minimi delle sole fasi di studio e introduttiva dello scaglione di riferimento dianzi indicato, tenuto conto della semplicità dello svolgimento processuale che discende dalla non complessità della causa, dalla totale assenza di attività istruttoria e dal fatto che il Controparte_3 ha continuato a depositare scritti difensivi pur avendo questo Giudice rappresentato il suo difetto di legittimazione passiva già con ordinanza resa in data 27/08/2023. Quanto, invece, alla posizione del ricorrente rispetto agli altri soggetti da lui individuati come parte resistente, nulla si dispone in ordine alle spese, per non avere il e la Controparte_1
di svolto difese. CP_2 CP_3
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, così provvede:
-. RIGETTA il ricorso proposto, in data 24-25/05/2022, da
[...]
, nato il [...] a [...] Parte_1
(Egitto), C.F. C.F._1
-. CONDANNA Parte_1
al rimborso, in favore del , in persona del sindaco p.t., delle
[...] Controparte_3 spese del giudizio di merito che liquida in euro 1.453,00
- 7 - (millequattrocentocinquantatre/00) per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, se dovuti;
-. nulla DISPONE in ordine alle spese quanto alla posizione del ricorrente rispetto al
, in persona del Ministro p.t., e della , in persona Controparte_1 Controparte_2 del Prefetto p.t.;
-. MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, lì 10/01/2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Santamaria
- 8 -