Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/1979, n. 2795
CASS
Sentenza 14 maggio 1979

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Dal momento che anche nel particolare regime di difesa gratuita adottata con le Disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973 n 533 e previsto che la domanda di ammissione al beneficio debba essere presentata contestualmente alla presentazione del ricorso introduttivo del giudizio o della memoria difensiva, di cui rispettivamente agli artt 414 e 416 cod proc civ (nuovo testo), ne discende che il rilascio della procura ad un difensore si rivela indispensabile per la redazione e la presentazione dei suddetti Atti, con la conseguenza che tale rilascio non puo di per se pregiudicare il riconoscimento del diritto soggettivo alla difesa gratuita. Ove, pertanto, il giudice emetta il decreto di ammissione al beneficio anche in presenza della preventiva procura a due difensori, uno dei quali sia poi con il detto decreto nominato patrono d'ufficio, sara compito del giudice stesso accertare, in punto di fatto, se successivamente al detto provvedimento la parte abbia continuato ad avvalersi, non del solo difensore da lui officiato, ma, altresi, dell'altro indicato nella procura, nel qual caso dovra ritenere intervenuta la rinuncia al beneficio, essendo incompatibile con il patrocinio d'ufficio l'aver continuato ad avvalersi di un difensore di fiducia. ( V 4585/77, mass n 388196).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/1979, n. 2795
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2795
    Data del deposito : 14 maggio 1979

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