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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/12/2025, n. 3730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3730 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- NZ TO Presidente
- AN Fiorella Componente
- MI RA Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 7999/2024 R.G. avente ad oggetto regolamentazione delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e pendente tra
( ), rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
IC EL,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da avv. Controparte_1 C.F._2
QU DR GO,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 7999/2024
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo che dall'unione Parte_1 con la parte convenuta è nato il figlio (Como, 24/03/2010). Persona_1
Ha allegato di aver intrapreso una convivenza con la controparte nel
2008 e di aver vissuto, nei primi anni di relazione, ad IA AS (CO).
Ha riferito di essere divenuta docente di ruolo nel 2021, precisando che percepisce uno stipendio pari a circa € 1.000,00 mensili.
Quanto alla situazione economico-patrimoniale della parte convenuta, ha dedotto che costei percepisce un lauto stipendio ed è proprietaria di diversi immobili, uno dei quali locato.
Ha esposto che, nell'agosto del 2014, la controparte le avrebbe comunicato di aver intrapreso una relazione con un'altra donna ed avrebbe lasciato la casa familiare. Ha precisato che costei avrebbe continuato a corrispondere il canone di locazione della casa familiare, pari ad € 650,00 mensili, ma nulla avrebbe versato a titolo di contributo al mantenimento di
, sino a quando, nel 2018, avrebbe iniziato a corrisponderle un Per_1 assegno pari ad € 550,00 mensili, poi arbitrariamente ridotto ad € 450,00
a far data da agosto 2023. Ha, altresì, allegato che la controparte si rifiuta di contribuire alle spese straordinarie diverse da quelle sostenute per le sedute di psicoterapia del figlio.
Ha riferito che il rapporto padre-figlio è inesistente e che le rare occasioni di confronto sono risultate per il minore traumatizzanti, anche a causa delle numerose frequentazioni femminili susseguitesi nella vita del padre. Ha precisato che, a seguito di una violenta discussione avvenuta nel mese di ottobre, il rapporto si sarebbe definitivamente interrotto. Ha dedotto, infine, che avrebbe perso un anno scolastico e che, allo Per_1 stato, si rifiuterebbe di frequentare la scuola.
Ha concluso domandando: a) l'affidamento condiviso della prole con collocamento presso di sé; b) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della prole pari ad € 900,00, oltre al 70% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 03/12/2024).
2 R.G. 7999/2024
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- si è costituita in giudizio, deducendo la pendenza Controparte_1 di trattative con la parte attrice e chiedendo un breve rinvio per formalizzare l'accordo.
1.4.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 04/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti e qui trascritte:
1) disporre l'affidamento condiviso del minore ad Per_1 ambedue i genitori con collocamento dello stesso presso la madre, anche ai fini della residenza, presso l'abitazione sita in Castrì di Lecce (LE), via Papa Giovanni XXIII, n. 4;
2) determinare il diritto di visita del padre nella seguente maniera: in considerazione della lontananza tra le residenze dei genitori e compatibilmente con le ferie del sig. CP_1 nonché con le esigenze mediche del minore;
in particolare il sig. potrebbe visitare il figlio nelle festività Controparte_1 di Natale e Pasqua ad anni alterni con le seguenti modalità: anni pari dal 24 al 31 dicembre presso la residenza del minore, negli anni dispari dal 1 gennaio al 7 gennaio sempre presso la residenza del minore dalle ore 9.00 alle ore 21.30.
Il pernottamento nel suddetto periodo dovrà essere concordato preventivamente con la madre anche in ragione dello stato di benessere del minore, presso struttura alberghiera che dovrà essere indicata.
Nel periodo di Pasqua ad anni alterni potrà stare con il figlio dal Sabato Santo al Lunedì dell'Angelo dalle ore 9.00 alle ore
21.30, concordando con la madre eventuale possibilità di
3 R.G. 7999/2024
pernottamento, presso struttura alberghiera che dovrà essere indicata.
Il sig. potrà stare con il figlio e Controparte_1 Per_1 visitarlo 15 gg. complessivi, 7 a luglio e 7 ad agosto, per le vacanze estive che i genitori concorderanno con un congruo anticipo entro il 30 maggio di ogni anno, mantenendo sempre il medesimo orario dalle ore 9 alle ore 21.30 senza pernottamento sempre presso la residenza del minore, il tutto salvi migliori e diversi accordi e con reciproco impegno dei signori e di comunicarsi i recapiti – CP_1 Parte_1 anche telefonici fissi se sussistenti. Resta inteso che stante la condizione di salute psicologica del minore, non si presta il consenso per chiedere il rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio del minore;
3) porre a carico del padre un assegno di mantenimento in favore del minore, di importo mensile di € 750,00, somma rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese con bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie così specificate, come da protocollo vigente presso codesto
Tribunale:
a. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista e non erogati dal
Servizio sanitario;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base e dallo specialista anche non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
4 R.G. 7999/2024
b. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale, ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica;
c) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) gite scolastiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico;
h) mensa;
d. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
e. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola, e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
5 R.G. 7999/2024
f. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature (pittura, teatro, boy-scout); b) corsi di lingue;
c) corsi di musica e strumenti musicali;
d) attività sportive e pertinente abbigliamento ed attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); e) spese di custodia (baby-sitter); f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo ed assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni), in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
4) spese compensate.
5) Il tutto fatto salvo ogni diverso e miglior accordo tra i genitori nell'interesse esclusivo del minore.
Il giudice delegato ha dunque provveduto in via provvisoria e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.5.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 04/03/2025).
6 R.G. 7999/2024
2.- La domanda di regolamentazione delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale è meritevole di accoglimento.
Le parti, infatti, hanno raggiunto un accordo che non contrasta con disposizioni di legge né con gli interessi della prole. In particolare, la regolamentazione del diritto di visita paterno, così come concordata dalle parti, appare rispondente all'interesse del minore, ormai quindicenne, poiché tiene in debito conto la sua volontà e la distanza geografica intercorrente tra le residenze del padre e del figlio.
Ad ogni modo, il Tribunale ritiene necessario precisare che resta ferma la possibilità, per il genitore non collocatario prevalente, di incontrare e tenere con sé , previo congruo avviso all'altro genitore, tutte le Per_1 volte in cui si recherà nel territorio salentino per almeno quattro ore ed in modo tale che sia ricompreso almeno un pasto principale, con possibilità di concordare con l'eventuale pernottamento presso di sé. Per_1
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 7999/2024 R.G. introdotto con ricorso del
03/12/2024 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti nei confronti della prole sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa raggiunta dalle parti e depositata telematicamente in data 06/11/2025 con le precisazioni di cui in parte motiva;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 12/12/2025.
Il giudice estensore La Presidente
MI RA NZ TO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- NZ TO Presidente
- AN Fiorella Componente
- MI RA Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 7999/2024 R.G. avente ad oggetto regolamentazione delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e pendente tra
( ), rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
IC EL,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da avv. Controparte_1 C.F._2
QU DR GO,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 7999/2024
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo che dall'unione Parte_1 con la parte convenuta è nato il figlio (Como, 24/03/2010). Persona_1
Ha allegato di aver intrapreso una convivenza con la controparte nel
2008 e di aver vissuto, nei primi anni di relazione, ad IA AS (CO).
Ha riferito di essere divenuta docente di ruolo nel 2021, precisando che percepisce uno stipendio pari a circa € 1.000,00 mensili.
Quanto alla situazione economico-patrimoniale della parte convenuta, ha dedotto che costei percepisce un lauto stipendio ed è proprietaria di diversi immobili, uno dei quali locato.
Ha esposto che, nell'agosto del 2014, la controparte le avrebbe comunicato di aver intrapreso una relazione con un'altra donna ed avrebbe lasciato la casa familiare. Ha precisato che costei avrebbe continuato a corrispondere il canone di locazione della casa familiare, pari ad € 650,00 mensili, ma nulla avrebbe versato a titolo di contributo al mantenimento di
, sino a quando, nel 2018, avrebbe iniziato a corrisponderle un Per_1 assegno pari ad € 550,00 mensili, poi arbitrariamente ridotto ad € 450,00
a far data da agosto 2023. Ha, altresì, allegato che la controparte si rifiuta di contribuire alle spese straordinarie diverse da quelle sostenute per le sedute di psicoterapia del figlio.
Ha riferito che il rapporto padre-figlio è inesistente e che le rare occasioni di confronto sono risultate per il minore traumatizzanti, anche a causa delle numerose frequentazioni femminili susseguitesi nella vita del padre. Ha precisato che, a seguito di una violenta discussione avvenuta nel mese di ottobre, il rapporto si sarebbe definitivamente interrotto. Ha dedotto, infine, che avrebbe perso un anno scolastico e che, allo Per_1 stato, si rifiuterebbe di frequentare la scuola.
Ha concluso domandando: a) l'affidamento condiviso della prole con collocamento presso di sé; b) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della prole pari ad € 900,00, oltre al 70% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 03/12/2024).
2 R.G. 7999/2024
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- si è costituita in giudizio, deducendo la pendenza Controparte_1 di trattative con la parte attrice e chiedendo un breve rinvio per formalizzare l'accordo.
1.4.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 04/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti e qui trascritte:
1) disporre l'affidamento condiviso del minore ad Per_1 ambedue i genitori con collocamento dello stesso presso la madre, anche ai fini della residenza, presso l'abitazione sita in Castrì di Lecce (LE), via Papa Giovanni XXIII, n. 4;
2) determinare il diritto di visita del padre nella seguente maniera: in considerazione della lontananza tra le residenze dei genitori e compatibilmente con le ferie del sig. CP_1 nonché con le esigenze mediche del minore;
in particolare il sig. potrebbe visitare il figlio nelle festività Controparte_1 di Natale e Pasqua ad anni alterni con le seguenti modalità: anni pari dal 24 al 31 dicembre presso la residenza del minore, negli anni dispari dal 1 gennaio al 7 gennaio sempre presso la residenza del minore dalle ore 9.00 alle ore 21.30.
Il pernottamento nel suddetto periodo dovrà essere concordato preventivamente con la madre anche in ragione dello stato di benessere del minore, presso struttura alberghiera che dovrà essere indicata.
Nel periodo di Pasqua ad anni alterni potrà stare con il figlio dal Sabato Santo al Lunedì dell'Angelo dalle ore 9.00 alle ore
21.30, concordando con la madre eventuale possibilità di
3 R.G. 7999/2024
pernottamento, presso struttura alberghiera che dovrà essere indicata.
Il sig. potrà stare con il figlio e Controparte_1 Per_1 visitarlo 15 gg. complessivi, 7 a luglio e 7 ad agosto, per le vacanze estive che i genitori concorderanno con un congruo anticipo entro il 30 maggio di ogni anno, mantenendo sempre il medesimo orario dalle ore 9 alle ore 21.30 senza pernottamento sempre presso la residenza del minore, il tutto salvi migliori e diversi accordi e con reciproco impegno dei signori e di comunicarsi i recapiti – CP_1 Parte_1 anche telefonici fissi se sussistenti. Resta inteso che stante la condizione di salute psicologica del minore, non si presta il consenso per chiedere il rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio del minore;
3) porre a carico del padre un assegno di mantenimento in favore del minore, di importo mensile di € 750,00, somma rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese con bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie così specificate, come da protocollo vigente presso codesto
Tribunale:
a. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista e non erogati dal
Servizio sanitario;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base e dallo specialista anche non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
4 R.G. 7999/2024
b. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale, ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica;
c) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) gite scolastiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico;
h) mensa;
d. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
e. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola, e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
5 R.G. 7999/2024
f. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature (pittura, teatro, boy-scout); b) corsi di lingue;
c) corsi di musica e strumenti musicali;
d) attività sportive e pertinente abbigliamento ed attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); e) spese di custodia (baby-sitter); f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo ed assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni), in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
4) spese compensate.
5) Il tutto fatto salvo ogni diverso e miglior accordo tra i genitori nell'interesse esclusivo del minore.
Il giudice delegato ha dunque provveduto in via provvisoria e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.5.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 04/03/2025).
6 R.G. 7999/2024
2.- La domanda di regolamentazione delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale è meritevole di accoglimento.
Le parti, infatti, hanno raggiunto un accordo che non contrasta con disposizioni di legge né con gli interessi della prole. In particolare, la regolamentazione del diritto di visita paterno, così come concordata dalle parti, appare rispondente all'interesse del minore, ormai quindicenne, poiché tiene in debito conto la sua volontà e la distanza geografica intercorrente tra le residenze del padre e del figlio.
Ad ogni modo, il Tribunale ritiene necessario precisare che resta ferma la possibilità, per il genitore non collocatario prevalente, di incontrare e tenere con sé , previo congruo avviso all'altro genitore, tutte le Per_1 volte in cui si recherà nel territorio salentino per almeno quattro ore ed in modo tale che sia ricompreso almeno un pasto principale, con possibilità di concordare con l'eventuale pernottamento presso di sé. Per_1
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 7999/2024 R.G. introdotto con ricorso del
03/12/2024 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti nei confronti della prole sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa raggiunta dalle parti e depositata telematicamente in data 06/11/2025 con le precisazioni di cui in parte motiva;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 12/12/2025.
Il giudice estensore La Presidente
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