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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VII, sentenza 19/01/2026, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 355/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FORTUNATO VINCENZO, Presidente e Relatore
DIOTALLEVI GIOVANNI, Giudice
LOSTORTO VALENTINA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5489/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12919/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
24 e pubblicata il 23/10/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO REGISTRO 2019
- DINIEGO RIMBORSO REGISTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 12919/2024. la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso di Nominativo_1 contro il silenzio rifiuto serbato della Amministrazione avverso la richiesta di rimborso presentata il 22/11/2022 per la restituzione di euro 400,00 da esso indebitamente pagati a titolo di imposta di registro su ordinanza di assegnazione di somme pronunciate dal Tribunale di Roma nell'ambito di talune procedure esecutive.
Avverso detta sentenza l'AdE ha proposto appello deducendo l'erroneità della sentenza in quanto le somme richieste erano state già erogate al contribuente.
Parte resistente è rimasta contumace.
La causa è stata decisa nella Camera di Consiglio del 12/01/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Dagli atti risulta non contestato quanto affermato dall'Ufficio circa l'avvenuta erogazione delle somme da rimborsare prima della sentenza del giudice di primo grado.
Detta sentenza, quindi, avrebbe dovuto dichiarare la cessata materia del contendere e non accogliere il ricorso.
Quanto alle spese, non essendo stata fornita dall'Ufficio la prova certa che il pagamento integrale sia stato effettuato prima della proposizione del ricorso, le spese di primo grado vanno compensate.
Nulla per le spese invece in secondo grado, non essendosi costituito il contribuente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio accoglie l'appello dell'ufficio e, in riforma della sentenza di I grado, dichiara la cessata materia del contendere con compensazione delle spese quanto al
I grado. Nulla per le spese quanto all'appello.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FORTUNATO VINCENZO, Presidente e Relatore
DIOTALLEVI GIOVANNI, Giudice
LOSTORTO VALENTINA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5489/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12919/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
24 e pubblicata il 23/10/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO REGISTRO 2019
- DINIEGO RIMBORSO REGISTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 12919/2024. la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso di Nominativo_1 contro il silenzio rifiuto serbato della Amministrazione avverso la richiesta di rimborso presentata il 22/11/2022 per la restituzione di euro 400,00 da esso indebitamente pagati a titolo di imposta di registro su ordinanza di assegnazione di somme pronunciate dal Tribunale di Roma nell'ambito di talune procedure esecutive.
Avverso detta sentenza l'AdE ha proposto appello deducendo l'erroneità della sentenza in quanto le somme richieste erano state già erogate al contribuente.
Parte resistente è rimasta contumace.
La causa è stata decisa nella Camera di Consiglio del 12/01/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Dagli atti risulta non contestato quanto affermato dall'Ufficio circa l'avvenuta erogazione delle somme da rimborsare prima della sentenza del giudice di primo grado.
Detta sentenza, quindi, avrebbe dovuto dichiarare la cessata materia del contendere e non accogliere il ricorso.
Quanto alle spese, non essendo stata fornita dall'Ufficio la prova certa che il pagamento integrale sia stato effettuato prima della proposizione del ricorso, le spese di primo grado vanno compensate.
Nulla per le spese invece in secondo grado, non essendosi costituito il contribuente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio accoglie l'appello dell'ufficio e, in riforma della sentenza di I grado, dichiara la cessata materia del contendere con compensazione delle spese quanto al
I grado. Nulla per le spese quanto all'appello.