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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/06/2025, n. 4645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4645 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26624/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 26624/2024 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. DI BIASE Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO e dell'avv. DI BIASE RAFFAELE, elettivamente domiciliata in VIA
CAPITANO LEONE 2 TRINITAPOLI (BT) presso lo studio dei difensori e, pertanto, presso i loro domicili digitali e Email_1
Email_2
- parte attrice - nei confronti di
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. TOFFOLETTO Controparte_1 P.IVA_2
ALBERTO, dell'avv. PESENTI MARCO, dell'avv. , dell'avv Parte_2
CIPOLLA LUCIANA, dell'avv. LETTENMAYER FLORA e dell'avv. DAMINELLI
SIMONA, elettivamente domiciliata in C.SO VERCELLI 40 MILANO presso lo studio
UNIQLEGAL s.t.a.p.a.
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Voglia il Tribunale di Roma accertare il saldo del conto corrente nr 000010259719 intestato a presso la filiale di Barletta di è a credito di per € Parte_1 CP_1 Parte_1
1.901,72 al 31.12. 2023, così rideterminato eliminando gli interessi da usura e gli ulteriori interessi addebitati sull'importo da usura, ovvero della maggiore o minor somma accertata in corso di causa.
pagina 1 di 8 Ordinare a di rettificare tutte le segnalazioni contabili inviate alla Centrale dei CP_1
Rischi previa eliminazione per ogni segnalazione degli interessi usura a partire da giugno
2004 (prima data di rilevazione dell'usura) sino alla data dell'ordine.
In ogni caso, rettificare le informazioni contabili inviate alla Centrale dei Rischi con la indicazione al 31.12. 2012 di un saldo di € 23.076,46, e per i mesi successivi con rideterminazione di detto saldo al netto degli interessi da usura e del calcolo degli interessi sulla “sorte capitale” rappresentata dagli interessi usura.
Vittoria di spese e competenze a distrarsi in favore dei difensori anticipatari.
Istruttoria
Si chiede, in caso di contestazione, disporsi CTU che ridetermini gli importi mensili da segnalare alla Centrale dei Rischi, eliminati gli interessi da usura a partire da giugno 2004
(prima data di rilevamento dell'usura).
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
(anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:
In via preliminare:
-ritenere e dichiarare l'inammissibilità del presente procedimento, per tutti i motivi esposti in narrativa;
Nel merito:
- rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto;
In via istruttoria:
- respingere le istanze istruttorie ex adverso formulate, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione di CTU tecnico contabile si chiede che il ricalcolo in punto di usura venga effettuato verificando il rispetto del tasso soglia sulla base delle Istruzioni rese dalla Banca d'Italia tempo per tempo vigenti nonché tenuto conto dei principi espressi dalle
SS.UU.Cass.n.16303/2018 e SS.UU.Cass.24675/2017;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.
Con espressa riserva di ulteriormente modificare le domande e le eccezioni, nonché di formulare istanze istruttorie e di produrre nuovi documenti nei limiti di scopo e nell'ambito delle memorie integrative autorizzate.
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 5.7.2025 ha convenuto in Parte_1
giudizio chiedendo di accertare che al 31.12.2023 il saldo del Controparte_1
rapporto di conto corrente sino ad allora in corso di esecuzione tra le parti era attivo e pari a € 1.901,72 una volta ricalcolati gli addebiti in conto corrente eseguiti in corso di esecuzione del rapporto a titolo di interessi senza far applicazione degli interessi applicati superiori al tasso soglia usura rilevato nel corso dell'esecuzione del contratto, condannando conseguentemente la convenuta a rettificare le segnalazioni inviate alla Centrale Rischi tenuta da Banca d'Italia in ordine agli sconfinamenti scorrettamente registrati sul conto corrente a partire dal 2004.
2. A fondamento delle domande proposte : Pt_1
a. ha allegato di aver stipulato nel 2004 un contratto di conto corrente con presso la filiale della banca che si trova a Barletta;
Controparte_1
b. ha allegato che in corso di esecuzione del rapporto l'istituto di credito convenuto ha applicato interessi usurari, e addebitato quindi interessi non dovuti per € 51.056,92, producendo a dimostrazione del fatto allegato una consulenza tecnica di parte (doc. 1);
c. ha documentato di aver comunicato gli esiti della consulenza di parte alla convenuta già il 24.10.2014, invitandola a prendere posizione sulle contestazioni compiute dal consulente di parte al fine di evitare che la questione venisse sottoposta al vaglio giudiziale (doc. 2) e ha documentato che la convenuta ha rivendicato la correttezza del suo operato (doc. 3);
d. ha quindi documentato di aver agito avanti al Tribunale di Trani per ottenere la restituzione degli interessi usurari annotati in conto nel corso dell'esecuzione del rapporto di conto corrente e ha documentato che nel corso del giudizio è stata disposta c.t.u. al fine di accertare se fossero stati applicati interessi usurari nel corso di esecuzione del rapporto la cui misura è stata quantificata dal consulente dell'ufficio in €33.094,36 che ha rettificato di conseguenza il saldo di conto corrente, rimasto in ogni caso passivo, alla data del 31.12.2012 (doc. 5);
e. ha documentato tuttavia che il primo grado del giudizio è stato definito con la sentenza n. 784 del 15.5.2020 che ha rigettato integralmente le domande di senza dichiarare la nullità parziale del conto corrente o Parte_1
pagina 3 di 8 dei conti ad esso collegati e senza accertare un diverso saldo di conto in alcuna data (doc. 6) e ha documentato che tale provvedimento è stato confermato con sentenza della Corte d'Appello di Bari del febbraio 2024
(doc. 7);
f. ha documentato di aver inviato diverse comunicazioni alla convenuta (doc.ti
9-11) affinché rettificasse il saldo di conto corrente nei termini accertati con la c.t.u. compiuta nel giudizio promosso avanti al Tribunale di Trani e rettificasse conseguentemente le segnalazioni degli sconfinamenti della società inviate e pubblicate in Centrale Rischi (doc. 13);
g. ha dedotto che epurato il conto corrente dagli interessi annotati nell'ulteriore corso del rapporto di conto corrente, siccome usurari, il saldo del conto alla data del 31.12.2023 è attivo e pari a € 1.901,72 in luogo del diverso saldo passivo riportato nell'estratto conto corrente di € 82.924,65.
Parte attrice ha quindi chiesto di accertare il saldo di conto corrente al 31.12.2023 e di condannare la convenuta a rettificare le segnalazioni operate in Centrale Rischi dal 2004 al 2023 e i suoi difensori hanno dichiarato di aver anticipato le spese sostenute per la promozione del presente giudizio.
3. La convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio Controparte_1
eccependo l'inammissibilità delle domande di parte attrice in ragione del fatto che nel giudizio definito dalla Corte d'Appello di Bari non è stata dichiarare la nullità parziale del contratto di conto corrente per pattuizione di interessi usurari, che viene tuttavia data per presupposta nelle domande proposte da parte attrice nell'ambito del presente giudizio.
La convenuta ha quindi chiesto, nel merito, di rigettare le domande proposte da deducendo che l'attrice non ha diritto di ottenere la rettificazione Parte_1 degli estratti di conto corrente e l'accertamento di un diverso saldo del conto in forza della c.t.u. compiuta e del giudicato formatosi nell'ambito della controversia conclusa avanti alla Corte d'Appello di Bari, che ha rigettato le domande di dichiarazione di risoluzione del contratto di conto corrente e di condanna della convenuta alla ripetizione degli indebiti annotati in conto corrente a titolo di interessi usurari in quella sede proposte, evidenziando inoltre come nella motivazione della sentenza di primo grado il Tribunale di Trani abbia dato atto della mancata prova da parte di del tasso soglia usura di riferimento per Parte_1
pagina 4 di 8 compiere il sindacato con gli interessi convenuti e applicati nel corso dell'esecuzione del rapporto di conto corrente, con la conseguenza che nel presente giudizio l'attrice, limitandosi a produrre la c.t.u. compiuta dal Tribunale di Trani, le sentenze del Tribunale e della Corte d'Appello di Trani e una consulenza tecnica di parte, non ha fornito alcuna prova dei fatti allegati a fondamento delle domande proposte in questo giudizio.
4. Nessun ulteriore documento è stato prodotto dall'attrice a dimostrazione della fondatezza delle sue domande, limitandosi la difesa attorea a ritenere che l'incidentale riassunto nella motivazione della sentenza del Tribunale di Trani dell'esito della c.t.u. svolta, richiamata anche nella sentenza della Corte d'Appello di Bari, consentano di ritenere accertata con efficacia di giudicato la nullità parziale del contratto di conto corrente.
5. All'udienza di trattazione, preso atto della mancata proposizione di domanda di mediazione prima dell'introduzione del presente giudizio, è stato disposto rinvio d'udienza affinché le parti dessero corso alla mediazione quale condizione di procedibilità della domanda nella presente controversia vertente in materia di contratti bancari ai sensi dell'art 5 d.lgs. 28/2010. La mediazione si è conclusa negativamente dopo l'incontro del 5.2.2025 per mancato accordo, come da verbale prodotto dall'attrice il 7.3.2025.
6. Esperito approfondito tentativo di conciliazione, con esito negativo determinato dalla mancata accettazione da parte dell'attrice della proposta giudiziale compiuta dalla g.u. all'udienza di trattazione, accettata invece dalla convenuta il 13.3.2025, la causa è stata istruita solo documentalmente, ritenuto superfluo siccome impossibile dare corso a c.t.u. al fine della decisione del presente giudizio, non risultando prodotti nel presente giudizio né gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente del quale viene chiesto di accertare il diverso saldo né il contratto di conto corrente néi contratti ad esso collegati.
7. Le domande di parte attrice sono infondate e devono essere rigettate per le ragioni di seguito esposte che costituiscono ragione più liquida di definizione del presente giudizio.
8. propone in questo giudizio domanda di accertamento del saldo di Parte_1
conto corrente in corso di esecuzione con al 31.12.2023, Controparte_1
chiedendo di rideterminarlo epurando il conto dagli interessi usurari convenuti con pagina 5 di 8 il contratto di conto corrente e i conti ad esso collegati, annotati in conto in corso di esecuzione del rapporto. L'attrice chiede conseguentemente di condannare conseguentemente a rettificare le segnalazioni relative agli Controparte_1
sconfinamenti comunicate dall'istituto di credito a Banca d'Italia e pubblicate nella
Centrale Rischi dal giugno 2004 alla data di proposizione della domanda.
9. non ha prodotto i contratti dei quali deduce la nullità parziale, né Parte_1
nessun estratto conto a dimostrazione dell'effettivo addebito di interessi usurari nel corso dell'esecuzione del rapporto di conto corrente.
10. L'attrice ritiene infatti che l'accertamento della nullità parziale del contratto di conto corrente sia già stato compiuto da sentenza del Tribunale di Trani n. 784 del
15.5.2020 (doc. 6), confermata dalla Corte d'Appello di Bari (doc. 7).
Se non che la sentenza del Tribunale di Trani non ha accertato la nullità parziale del contratto di conto corrente ritenendo che “non avendo la attrice ha proposto esplicita domanda di dichiarazione di nullità anche parziale del contratto, non è possibile procedervi di ufficio” (pag. 9 doc. 6). Nella sentenza appellata, inoltre, manca qualsiasi preciso riferimento alle norme del contratto con le quali sarebbero convenuti interessi usurari e inoltre il Tribunale, pur dando atto di aver svolto attività istruttoria sull'usurarietà dei tassi di interesse convenuti con il contratto di conto corrente al fine di rideterminare un eventuale diverso saldo di conto, non ha accertato nel dispositivo della sentenza la misura di tale saldo né ha indicato nella parte motiva della sentenza il periodo considerato dal c.t.u. nell'ambito dell'indagine svolta, non essendo emerso con la c.t.u. svolta alcun saldo attivo di conto e non potendo essere accolta la domanda proposta in quella sede di ripetizione dell'indebito perché il contratto di conto corrente ancora in corso di esecuzione tra le parti.
Si ritiene, quindi, che la pronuncia richiamata, che ha espressamente escluso di avere il potere di pronunciarsi con efficacia di giudicato sull'invalidità del contratto di conto corrente in assenza di specifica domanda sul punto e che non ha compiuto alcun puntuale accertamento di un diverso saldo di conto corrente ad un certo momento dell'esecuzione del contratto, non consenta di dimostrare, nel presente giudizio né la nullità parziale del conto corrente stipulato tra né Parte_1
la misura del diverso saldo di conto alla data del 31.12.2023.
pagina 6 di 8 Del resto si ritiene che nemmeno la c.t.u. svolta nel giudizio promosso avanti al
Tribunale di Trani possa essere utilizzata, da sola, come prova della fondatezza delle domande proposte in questo giudizio, non essendo stati forniti a questo
Tribunale gli strumenti (ossia i contratti e gli estratti conto) per verificare la correttezza dell'operato del c.t.u.
Inoltre quella consulenza si è limitata ad esaminare un periodo di esecuzione del rapporto di conto corrente terminato il 31.12.2012 (doc. 5), ossia 11 anni prima della data nella quale l'attrice pretende che venga accertato il diverso saldo di conto corrente in questo giudizio.
L'attrice non ha quindi fornito nessuno strumento per accertare l'allegato diverso saldo del rapporto in corso di esecuzione tra e Parte_1 Controparte_1
alla data del 31.12.2023.
11. Anche la domanda consequenziale di condanna di alla Controparte_1
rettificazione degli sconfinamenti segnalati in Centrale Rischi appare, pertanto, infondata non essendo possibile nel presente giudizio accertare un eventuale diverso saldo di conto corrente derivante dall'addebito di interessi usurari per tutti i motivi sinora illustrati.
12. Tutte le domande di parte attrice devono, quindi, essere rigettate siccome infondate.
13. Le spese seguono la soccombenza di parte attrice ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono quantificate in dispositivo tenuto conto del valore della presente controversia, applicando i parametri minimi previsti dal DM 55/2014 per tutte le fasi nella quali si è articolata, tenuto conto della non particolare complessità della controversia, del carattere documentale dell'istruttoria svolta e della decisione a seguito di discussione orale.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
2) condanna a rimborsare in favore le spese di Parte_1 Controparte_1
giudizio, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre al 15% dell'importo dovuto per compensi a titolo di rimborso per spese generali e oltre al CPA.
pagina 7 di 8 Milano, 7 giugno 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 26624/2024 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. DI BIASE Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO e dell'avv. DI BIASE RAFFAELE, elettivamente domiciliata in VIA
CAPITANO LEONE 2 TRINITAPOLI (BT) presso lo studio dei difensori e, pertanto, presso i loro domicili digitali e Email_1
Email_2
- parte attrice - nei confronti di
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. TOFFOLETTO Controparte_1 P.IVA_2
ALBERTO, dell'avv. PESENTI MARCO, dell'avv. , dell'avv Parte_2
CIPOLLA LUCIANA, dell'avv. LETTENMAYER FLORA e dell'avv. DAMINELLI
SIMONA, elettivamente domiciliata in C.SO VERCELLI 40 MILANO presso lo studio
UNIQLEGAL s.t.a.p.a.
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Voglia il Tribunale di Roma accertare il saldo del conto corrente nr 000010259719 intestato a presso la filiale di Barletta di è a credito di per € Parte_1 CP_1 Parte_1
1.901,72 al 31.12. 2023, così rideterminato eliminando gli interessi da usura e gli ulteriori interessi addebitati sull'importo da usura, ovvero della maggiore o minor somma accertata in corso di causa.
pagina 1 di 8 Ordinare a di rettificare tutte le segnalazioni contabili inviate alla Centrale dei CP_1
Rischi previa eliminazione per ogni segnalazione degli interessi usura a partire da giugno
2004 (prima data di rilevazione dell'usura) sino alla data dell'ordine.
In ogni caso, rettificare le informazioni contabili inviate alla Centrale dei Rischi con la indicazione al 31.12. 2012 di un saldo di € 23.076,46, e per i mesi successivi con rideterminazione di detto saldo al netto degli interessi da usura e del calcolo degli interessi sulla “sorte capitale” rappresentata dagli interessi usura.
Vittoria di spese e competenze a distrarsi in favore dei difensori anticipatari.
Istruttoria
Si chiede, in caso di contestazione, disporsi CTU che ridetermini gli importi mensili da segnalare alla Centrale dei Rischi, eliminati gli interessi da usura a partire da giugno 2004
(prima data di rilevamento dell'usura).
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
(anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:
In via preliminare:
-ritenere e dichiarare l'inammissibilità del presente procedimento, per tutti i motivi esposti in narrativa;
Nel merito:
- rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto;
In via istruttoria:
- respingere le istanze istruttorie ex adverso formulate, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione di CTU tecnico contabile si chiede che il ricalcolo in punto di usura venga effettuato verificando il rispetto del tasso soglia sulla base delle Istruzioni rese dalla Banca d'Italia tempo per tempo vigenti nonché tenuto conto dei principi espressi dalle
SS.UU.Cass.n.16303/2018 e SS.UU.Cass.24675/2017;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.
Con espressa riserva di ulteriormente modificare le domande e le eccezioni, nonché di formulare istanze istruttorie e di produrre nuovi documenti nei limiti di scopo e nell'ambito delle memorie integrative autorizzate.
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 5.7.2025 ha convenuto in Parte_1
giudizio chiedendo di accertare che al 31.12.2023 il saldo del Controparte_1
rapporto di conto corrente sino ad allora in corso di esecuzione tra le parti era attivo e pari a € 1.901,72 una volta ricalcolati gli addebiti in conto corrente eseguiti in corso di esecuzione del rapporto a titolo di interessi senza far applicazione degli interessi applicati superiori al tasso soglia usura rilevato nel corso dell'esecuzione del contratto, condannando conseguentemente la convenuta a rettificare le segnalazioni inviate alla Centrale Rischi tenuta da Banca d'Italia in ordine agli sconfinamenti scorrettamente registrati sul conto corrente a partire dal 2004.
2. A fondamento delle domande proposte : Pt_1
a. ha allegato di aver stipulato nel 2004 un contratto di conto corrente con presso la filiale della banca che si trova a Barletta;
Controparte_1
b. ha allegato che in corso di esecuzione del rapporto l'istituto di credito convenuto ha applicato interessi usurari, e addebitato quindi interessi non dovuti per € 51.056,92, producendo a dimostrazione del fatto allegato una consulenza tecnica di parte (doc. 1);
c. ha documentato di aver comunicato gli esiti della consulenza di parte alla convenuta già il 24.10.2014, invitandola a prendere posizione sulle contestazioni compiute dal consulente di parte al fine di evitare che la questione venisse sottoposta al vaglio giudiziale (doc. 2) e ha documentato che la convenuta ha rivendicato la correttezza del suo operato (doc. 3);
d. ha quindi documentato di aver agito avanti al Tribunale di Trani per ottenere la restituzione degli interessi usurari annotati in conto nel corso dell'esecuzione del rapporto di conto corrente e ha documentato che nel corso del giudizio è stata disposta c.t.u. al fine di accertare se fossero stati applicati interessi usurari nel corso di esecuzione del rapporto la cui misura è stata quantificata dal consulente dell'ufficio in €33.094,36 che ha rettificato di conseguenza il saldo di conto corrente, rimasto in ogni caso passivo, alla data del 31.12.2012 (doc. 5);
e. ha documentato tuttavia che il primo grado del giudizio è stato definito con la sentenza n. 784 del 15.5.2020 che ha rigettato integralmente le domande di senza dichiarare la nullità parziale del conto corrente o Parte_1
pagina 3 di 8 dei conti ad esso collegati e senza accertare un diverso saldo di conto in alcuna data (doc. 6) e ha documentato che tale provvedimento è stato confermato con sentenza della Corte d'Appello di Bari del febbraio 2024
(doc. 7);
f. ha documentato di aver inviato diverse comunicazioni alla convenuta (doc.ti
9-11) affinché rettificasse il saldo di conto corrente nei termini accertati con la c.t.u. compiuta nel giudizio promosso avanti al Tribunale di Trani e rettificasse conseguentemente le segnalazioni degli sconfinamenti della società inviate e pubblicate in Centrale Rischi (doc. 13);
g. ha dedotto che epurato il conto corrente dagli interessi annotati nell'ulteriore corso del rapporto di conto corrente, siccome usurari, il saldo del conto alla data del 31.12.2023 è attivo e pari a € 1.901,72 in luogo del diverso saldo passivo riportato nell'estratto conto corrente di € 82.924,65.
Parte attrice ha quindi chiesto di accertare il saldo di conto corrente al 31.12.2023 e di condannare la convenuta a rettificare le segnalazioni operate in Centrale Rischi dal 2004 al 2023 e i suoi difensori hanno dichiarato di aver anticipato le spese sostenute per la promozione del presente giudizio.
3. La convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio Controparte_1
eccependo l'inammissibilità delle domande di parte attrice in ragione del fatto che nel giudizio definito dalla Corte d'Appello di Bari non è stata dichiarare la nullità parziale del contratto di conto corrente per pattuizione di interessi usurari, che viene tuttavia data per presupposta nelle domande proposte da parte attrice nell'ambito del presente giudizio.
La convenuta ha quindi chiesto, nel merito, di rigettare le domande proposte da deducendo che l'attrice non ha diritto di ottenere la rettificazione Parte_1 degli estratti di conto corrente e l'accertamento di un diverso saldo del conto in forza della c.t.u. compiuta e del giudicato formatosi nell'ambito della controversia conclusa avanti alla Corte d'Appello di Bari, che ha rigettato le domande di dichiarazione di risoluzione del contratto di conto corrente e di condanna della convenuta alla ripetizione degli indebiti annotati in conto corrente a titolo di interessi usurari in quella sede proposte, evidenziando inoltre come nella motivazione della sentenza di primo grado il Tribunale di Trani abbia dato atto della mancata prova da parte di del tasso soglia usura di riferimento per Parte_1
pagina 4 di 8 compiere il sindacato con gli interessi convenuti e applicati nel corso dell'esecuzione del rapporto di conto corrente, con la conseguenza che nel presente giudizio l'attrice, limitandosi a produrre la c.t.u. compiuta dal Tribunale di Trani, le sentenze del Tribunale e della Corte d'Appello di Trani e una consulenza tecnica di parte, non ha fornito alcuna prova dei fatti allegati a fondamento delle domande proposte in questo giudizio.
4. Nessun ulteriore documento è stato prodotto dall'attrice a dimostrazione della fondatezza delle sue domande, limitandosi la difesa attorea a ritenere che l'incidentale riassunto nella motivazione della sentenza del Tribunale di Trani dell'esito della c.t.u. svolta, richiamata anche nella sentenza della Corte d'Appello di Bari, consentano di ritenere accertata con efficacia di giudicato la nullità parziale del contratto di conto corrente.
5. All'udienza di trattazione, preso atto della mancata proposizione di domanda di mediazione prima dell'introduzione del presente giudizio, è stato disposto rinvio d'udienza affinché le parti dessero corso alla mediazione quale condizione di procedibilità della domanda nella presente controversia vertente in materia di contratti bancari ai sensi dell'art 5 d.lgs. 28/2010. La mediazione si è conclusa negativamente dopo l'incontro del 5.2.2025 per mancato accordo, come da verbale prodotto dall'attrice il 7.3.2025.
6. Esperito approfondito tentativo di conciliazione, con esito negativo determinato dalla mancata accettazione da parte dell'attrice della proposta giudiziale compiuta dalla g.u. all'udienza di trattazione, accettata invece dalla convenuta il 13.3.2025, la causa è stata istruita solo documentalmente, ritenuto superfluo siccome impossibile dare corso a c.t.u. al fine della decisione del presente giudizio, non risultando prodotti nel presente giudizio né gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente del quale viene chiesto di accertare il diverso saldo né il contratto di conto corrente néi contratti ad esso collegati.
7. Le domande di parte attrice sono infondate e devono essere rigettate per le ragioni di seguito esposte che costituiscono ragione più liquida di definizione del presente giudizio.
8. propone in questo giudizio domanda di accertamento del saldo di Parte_1
conto corrente in corso di esecuzione con al 31.12.2023, Controparte_1
chiedendo di rideterminarlo epurando il conto dagli interessi usurari convenuti con pagina 5 di 8 il contratto di conto corrente e i conti ad esso collegati, annotati in conto in corso di esecuzione del rapporto. L'attrice chiede conseguentemente di condannare conseguentemente a rettificare le segnalazioni relative agli Controparte_1
sconfinamenti comunicate dall'istituto di credito a Banca d'Italia e pubblicate nella
Centrale Rischi dal giugno 2004 alla data di proposizione della domanda.
9. non ha prodotto i contratti dei quali deduce la nullità parziale, né Parte_1
nessun estratto conto a dimostrazione dell'effettivo addebito di interessi usurari nel corso dell'esecuzione del rapporto di conto corrente.
10. L'attrice ritiene infatti che l'accertamento della nullità parziale del contratto di conto corrente sia già stato compiuto da sentenza del Tribunale di Trani n. 784 del
15.5.2020 (doc. 6), confermata dalla Corte d'Appello di Bari (doc. 7).
Se non che la sentenza del Tribunale di Trani non ha accertato la nullità parziale del contratto di conto corrente ritenendo che “non avendo la attrice ha proposto esplicita domanda di dichiarazione di nullità anche parziale del contratto, non è possibile procedervi di ufficio” (pag. 9 doc. 6). Nella sentenza appellata, inoltre, manca qualsiasi preciso riferimento alle norme del contratto con le quali sarebbero convenuti interessi usurari e inoltre il Tribunale, pur dando atto di aver svolto attività istruttoria sull'usurarietà dei tassi di interesse convenuti con il contratto di conto corrente al fine di rideterminare un eventuale diverso saldo di conto, non ha accertato nel dispositivo della sentenza la misura di tale saldo né ha indicato nella parte motiva della sentenza il periodo considerato dal c.t.u. nell'ambito dell'indagine svolta, non essendo emerso con la c.t.u. svolta alcun saldo attivo di conto e non potendo essere accolta la domanda proposta in quella sede di ripetizione dell'indebito perché il contratto di conto corrente ancora in corso di esecuzione tra le parti.
Si ritiene, quindi, che la pronuncia richiamata, che ha espressamente escluso di avere il potere di pronunciarsi con efficacia di giudicato sull'invalidità del contratto di conto corrente in assenza di specifica domanda sul punto e che non ha compiuto alcun puntuale accertamento di un diverso saldo di conto corrente ad un certo momento dell'esecuzione del contratto, non consenta di dimostrare, nel presente giudizio né la nullità parziale del conto corrente stipulato tra né Parte_1
la misura del diverso saldo di conto alla data del 31.12.2023.
pagina 6 di 8 Del resto si ritiene che nemmeno la c.t.u. svolta nel giudizio promosso avanti al
Tribunale di Trani possa essere utilizzata, da sola, come prova della fondatezza delle domande proposte in questo giudizio, non essendo stati forniti a questo
Tribunale gli strumenti (ossia i contratti e gli estratti conto) per verificare la correttezza dell'operato del c.t.u.
Inoltre quella consulenza si è limitata ad esaminare un periodo di esecuzione del rapporto di conto corrente terminato il 31.12.2012 (doc. 5), ossia 11 anni prima della data nella quale l'attrice pretende che venga accertato il diverso saldo di conto corrente in questo giudizio.
L'attrice non ha quindi fornito nessuno strumento per accertare l'allegato diverso saldo del rapporto in corso di esecuzione tra e Parte_1 Controparte_1
alla data del 31.12.2023.
11. Anche la domanda consequenziale di condanna di alla Controparte_1
rettificazione degli sconfinamenti segnalati in Centrale Rischi appare, pertanto, infondata non essendo possibile nel presente giudizio accertare un eventuale diverso saldo di conto corrente derivante dall'addebito di interessi usurari per tutti i motivi sinora illustrati.
12. Tutte le domande di parte attrice devono, quindi, essere rigettate siccome infondate.
13. Le spese seguono la soccombenza di parte attrice ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono quantificate in dispositivo tenuto conto del valore della presente controversia, applicando i parametri minimi previsti dal DM 55/2014 per tutte le fasi nella quali si è articolata, tenuto conto della non particolare complessità della controversia, del carattere documentale dell'istruttoria svolta e della decisione a seguito di discussione orale.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
2) condanna a rimborsare in favore le spese di Parte_1 Controparte_1
giudizio, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre al 15% dell'importo dovuto per compensi a titolo di rimborso per spese generali e oltre al CPA.
pagina 7 di 8 Milano, 7 giugno 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
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