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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/02/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Giampiero Fiore Presidente
- dott. Anna Maria Rossi Consigliere
- dott. Nicola Bellotti Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 377/2023 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 18.09.2024
promossa da:
con l'avvocato con domicilio Parte_1 Parte_1 eletto in VIA BUCCI N.32/D 47833 MORCIANO DI ROMAGNA
- appellante –
contro con l'avvocato TOTTI ALESSANDRO e con domicilio eletto Controparte_1 in PIAZZA TRENTO TRIESE 4 C/O AVV.MONEA 40100 BOLOGNA
- appellata –
contro on l'avv. PAOLA ZAPPA con domicilio eletto in BRESCIA IN Controparte_2
VIA CARLO ZIMA 2/4 presso il difensore
-appellata -
contro
2I con l'avv. MASSIMILIANO CARDARELLI con domicilio elettro in CP_3
1 BOLOGNA ALLA VIA SARAGOZZA NR° 1 presso lo studio dell'AVV. MICHELE
OTTANI
- appellata –
in punto di: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Rimini n. 47/2023 pubblicata in data 25.01.2023
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti come in atti.
LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. dott. Nicola Bellotti;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza ex art 281 sexies c.p.c. n. 47/2023 il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa n. 2975/2020 R.G. promossa da nei Parte_1
confronti di on la chiamata in causa di Controparte_1 [...]
, ha rigettato la domanda principale, Controparte_4
ha accolto la domanda riconvenzionale e per l'effetto condannato l'attore al pagamento della somma di € 1.469,73, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese processuali.
conveniva chiedendone la condanna al Parte_1 Controparte_1
risarcimento dei danni asseritamente subiti in dipendenza della illegittima risoluzione del contratto di somministrazione del gas naturale in favore del punto di riconsegna nella propria disponibilità e della successiva interruzione della somministrazione.
Si costituiva , chiedendo il rigetto della domanda, allegando il CP_1
rispetto delle procedure contrattuali stabilite in caso di risoluzione contrattuale in caso di morosità, nonché il regolare invio all'utente dei relativi preavvisi.
Deduceva che a seguito della cessazione dei i contratti di somministrazione di gas naturale n. 3012660354 e di energia elettrica n. 3012651484 in data 30/09/2019 e il
30/11/2019, essi confluivano nel regime di Default, gestito per l'Emilia-Romagna dal
01/10/2019 al 30/09/2020 da da cui l'estraneità della convenuta Controparte_2
2 alle vicende successive a tale data.
Formulava domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell'attore al pagamento della somma di € 1.469,73 per le fatture non pagate relative alla fornitura in oggetto.
A seguito della costituzione in giudizio di , chiedeva CP_1 Parte_1
l'autorizzazione alla chiamata in causa di Controparte_5
affinché in via principale, fossero Controparte_4
condannate in solido e in concorso con nella misura da stabilirsi in Controparte_1 corso di causa, al risarcimento del ritenuto danno per l'importo di € 20.000,00, per asserito inadempimento contrattuale, in ordine alla ritenuta mancata diffida ad adempiere, mancata costituzione in mora e successivo tranciamento dei tubi del gas e, in via subordinata, affinché le medesime società fossero condannate per le medesime motivazioni di cui sopra al risarcimento del danno nella ritenuta misura di € 10.000,00 e, in via ulteriormente gradata, affinché le stesse fossero condannate al risarcimento del danno, asseritamente patito, calcolato secondo equità.
Si costituiva deducendo la propria estraneità rispetto alle Controparte_2
vicende relative al distacco della fornitura di gas, chiedendo il rigetto della domanda.
Si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_4
della domanda.
Deduceva di avere agito in regime di Default effettuando l'interruzione di fornitura del gas in esito alla richiesta formulata da ed alla comunicazione, da parte della stessa CP_1
, della intervenuta risoluzione del contratto di somministrazione, della cessazione CP_1
amministrativa e della conseguente attivazione del servizio di default, deducendo la riconducibilità esclusivamente in capo ad della titolarità del rapporto contrattuale. CP_1
Disattese le istanze istruttorie di parte, la causa veniva decisa su base documentale.
La sentenza del Tribunale di Rimini che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da , che ha chiesto la riforma della pronuncia e Parte_1
l'accoglimento della domanda proposta in primo grado, sulla base dei seguenti motivi:
1 – Erronea valutazione delle emergenze istruttorie in tema di recapito delle fatture;
2 – Erronea valutazione delle risultanze istruttorie in punto di inaccessibilità al contatore;
3- Erronea motivazione in tema di riferibilità ad del rapporto contrattuale CP_1
successivamente alla data del 01/10/2019;
3 4 – Erronea motivazione in punto di diffida ad adempiere;
5 – 6 - Erronea motivazione in tema di avvenuta comunicazione al cliente della richiesta di interruzione che l'utente del servizio di distribuzione ha richiesto al distributore;
7 – Erronea motivazione in punto di obbligo del ricorso alla autorità giudiziaria da parte del distributore al fine di ottenere la disalimentazione fisica del punto di riconsegna.
Si costituiva preliminarmente eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello avversario, in quanto redatto e proposto in violazione del principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali ex art. 121- 342 I comma c.p.c. Cartabia;
nel merito chiedeva il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Co Si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma CP_3
della sentenza appellata.
Si costituiva chiedendo il rigetto del gravame la conferma della Controparte_2
sentenza impugnata.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 18.09.2024 con assegnazione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione l del principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali ex art 121- 342 I comma c.p.c, atteso che al presente giudizio non si applica l' art. 121- 342 I comma c.p.c. Cartabia, e che in ogni caso la mancata osservanza di tale criterio rileva unicamente ai fini delle spese di giudizio.
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erronea valutazione delle emergenze istruttorie in tema di recapito delle fatture.
L'istruttoria svolta ha evidenziato che l'odierno appellante era bene a conoscenza dello stato di morosità in cui lo stesso si trovava, e che le comunicazioni inviate da sono CP_1
state effettuate nel rispetto della normativa vigente.
Né è rilevabile alcuna violazione del principio di correttezza contrattuale, atteso che sia la fornitura di gas naturale - PDR 00080000289330, che quella di energia elettrica -
POD IT001E55267262 - sono state oggetto di risoluzione contrattuale da parte della odierna appellata come previsto all'articolo 15 dalle Condizioni Generali di Contratto con comunicazioni inviate all'odierno appellante in data 27/10/2015, e da questo prodotte
4 (doc. 1 fasc. , precedute da apposito avviso (Cfr. All. 6 alla comparsa di primo Parte_1
grado – odierno All. 1), notificato allo stesso Avv. con specifico riferimento al Parte_1
contratto di fornitura di gas), per compiuta giacenza in data 30/08/20191.
Parimenti infondate la doglianza relativa alla erronea valutazioni circa liceità dell'interruzione dell'erogazione del gas, atteso che, come emerso in seguito alla ricognizione normativa effettata dal giudice di prime cure, non vige alcun onere in capo ad di preavvisare l'attore della imminente interruzione della Controparte_4
somministrazione che, peraltro risulta aver rispettato gli obblighi in questione per Pt_2 via della persistente morosità dell'attore fino al 30.09.2019.
Quanto alla lamentata erroneità della motivazione in tema di obbligo del ricorso alla autorità giudiziaria da parte del distributore al fine di ottenere la disalimentazione fisica del punto di riconsegna, va osservato che non esiste alcun obbligo a carico del distributore di esperire azione giudiziaria per operare, allorquando, come nel caso di specie, l'intervento avvenga su impianti di proprietà del medesimo, senza necessità del ricorso alla forza pubblica.
Il motivo non è meritevole di accoglimento, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di censura della sentenza impugnata.
L'impugnazione va respinta, le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Rimini n. 47/2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla refusione a favore di Controparte_1 CP_2
, delle spese del presente grado di
[...] Controparte_4 giudizio, liquidate per ciascuna in € 1.984,00, oltre accessori, Iva e cpa come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione nel caso di integrale rigetto dell'impugnazione per la parte che l'ha proposta.
5 Così deciso dalla seconda sezione della Corte di Appello di Bologna nella Camera di
Consiglio del 4 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
dott. Nicola Bellotti dott. Giampiero Fiore
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