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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 2484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2484 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3945/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1455/2022, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data
16.06.2022, notificata in data 14.07.2022, pendente:
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco, Parte_1 P.IVA_1
avv. Anna Amendola, con sede in al Corso Vittorio Emanuele III Pt_1
n. 58, elettivamente domiciliato presso l'avv. Gaetano Fontana (C.F.
), con studio in al Corso Vittorio C.F._1 Pt_1
Emanuele III, n. 46, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore;
APPELLANTE E
(Codice Fiscale, Registro delle Imprese e Controparte_1
Partita Iva n. , con sede legale in Milano, al Largo P.IVA_2
Augusto 1/a, ang. Via Verziere 13, iscritta all'Albo delle Banche codice
ABI n. 3158.3, capogruppo del gruppo bancario , Albo CP_1
Gruppi Bancari n. 3158, in persona del suo procuratore speciale, dott.
(C.F. ), in virtù di procura Controparte_2 CodiceFiscale_2
speciale del 18 gennaio 2018 per notaio di Milano, rep. Persona_1
n. 31404, racc. n. 9827, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Rotoli
(C.F. presso il quale elettivamente domicilia in C.F._3
Napoli alla Via Giordano Bruno 169, giusta procura speciale alle liti conferita in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA
Oggetto: pagamento corrispettivo per somministrazione di energia elettrica;
cessione del credito vantato nei confronti della P.A..
Conclusioni: l'appellante , con le note scritte ex art. Parte_1
127 ter c.p.c. depositate in data 23.01.2025, concludeva riportandosi alle conclusioni rese con l'atto d'appello, scritto con il quale aveva chiesto: “1) in via preliminare, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;
2) nel merito, accertare e dichiarare
l'inopponibilità al della cessione dei crediti intercorsa Parte_1
tra EN e , con conseguente inefficacia e revoca del d.i. CP_1
opposto in primo grado;
3) in via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare come non dovute le somme rivendicate da a CP_1
pag. 2/17 titolo di interessi legali e moratori su fatture già azionate dalla cedente;
3) Vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizi”;
l'appellata , nelle note scritte ex art. 127 ter depositate in CP_1
data 22.01.2025, concludeva chiedendo: “- In via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile e/o improcedibile ai sensi dell'articolo
342 cpc e dell'art. 348 bis cpc, per i motivi sopra esposti;
- In via istruttoria, questa difesa, si oppone fermamente all'ammissione della prova testimoniale ex adverso articolata, sottolineando che le circostanze indicate dovevano essere provate per tabulas e non sono assolutamente demandabili a testi;
- Nel merito, rigettare l'appello proposto, poiché infondato in fatto ed in diritto, e confermare la sentenza di primo grado;
- Con vittoria di spese e competenze del giudizio di appello.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in accoglimento del ricorso proposto da ingiungeva, ai sensi degli artt. 633 e seguenti Controparte_1
c.p.c., al , il pagamento della complessiva somma di Parte_1
euro 76.679,57, comprensiva di interessi ex artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002, quale corrispettivo per la fornitura di energia elettrica effettuata al detto Comune da parte di credito che era stato oggetto di Parte_2
cessione, in favore della ricorrente, con atto del 29.12.2014 per notaio
Persona_2
pag. 3/17 Con citazione, notificata in data 6 marzo 2018, il Parte_1
proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo n.
152/2018 del 23/1/2018.
A fondamento dell'opposizione, l'ente eccepiva preliminarmente la nullità della notifica telematica del decreto ingiuntivo, in quanto effettuata presso un indirizzo, non presente Email_1
nell'elenco ufficiale degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni.
Inoltre, il eccepiva il difetto di legittimazione attiva Parte_1
della , deducendo che la cessione del credito, posto a CP_1
fondamento del ricorso, non era efficace nei suoi confronti, non avendovi esso aderito. Da ultimo, l'opponente deduceva che il credito azionato in giudizio andava decurtato dell'importo di euro 2.275,08, oggetto della fattura n. 146193777 del 13.02.2014, regolarmente pagata.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva Controparte_1
contestando la fondatezza dell'opposizione e sollecitandone l'integrale rigetto.
La causa, senza il compimento di attività istruttoria, veniva riservata in decisione all'udienza del 17.03.2022, tenutasi nelle forme della cd. trattazione scritta, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190, I comma c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositati gli scritti finali, l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così definiva il giudizio: “1) rigetta
pag. 4/17 l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 152/19; dichiara lo stesso provvisoriamente esecutivo ex artt.
653-654 c.p.c.; 2) condanna parte opponente alla rifusione a favore di parte opposta delle spese processuali sostenute in € 4.835,00 per compensi, oltre rimborso generale delle spese al 15% ed oltre accessori previdenziali e tributari, se documentati a mezzo fattura e non detraibili”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, ad esso notificata in data 14.07.2022 ai fini della decorrenza del termine cd. breve di cui all'art. 325 c.p.c., il interponeva appello, mediante citazione Parte_1
tempestivamente notificata in data 13.09.2022, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali, sollecitandone la riforma alla stregua delle conclusioni dinanzi trascritte.
Con comparsa depositata il 23.12.2022, si costituiva CP_1
che, nel resistere all'avversa impugnazione, ne eccepiva
[...]
l'inammissibilità e ne contestava la fondatezza, chiedendone l'integrale rigetto.
Con ordinanza del 13.01.2023, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, proposta dall'appellante, e disponeva la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, mediante la concessione alle parti del termine, ex art. 127 ter c.p.c., per il deposito di note scritte fino al
24.1.2025.
pag. 5/17 Con comparsa depositata il 22.1.2025, ci costituiva, per il Parte_1
, in sostituzione dell'originario difensore, avv. Catello Miranda,
[...]
l'avv. Gaetano Fontana, il quale si riportava al contenuto dei precedenti scritti difensivi redatti nell'interesse dell'ente appellante.
La causa, con ordinanza comunicata alle parti il 13.02.2025, veniva riservata in decisione, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190, co. 1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositate dalla sola appellata la comparsa conclusionale, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, pur ritenendo fondata l'eccezione con la quale l'opponente aveva invocato la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, siccome eseguita presso un indirizzo di posta elettronica certificata, riferito al non presente nell'archivio ufficiale Pt_1
PP.AA., asseriva che, tuttavia, “la dedotta nullità della notificazione del decreto ingiuntivo è ininfluente, alla luce dell'effetto sanante costituito dalla proposizione tempestiva della opposizione da parte del ricorrente”.
Tale capo di pronuncia, in difetto di impugnazione da parte dell'appellante, deve ritenersi coperto dal giudicato.
§ 4.
Il Giudice di primo grado respingeva, poi, l'eccezione difetto di legittimazione ad agire (da intendersi propriamente come di carenza di pag. 6/17 titolarità attiva) di mediante la quale il CP_1 Parte_1
aveva dedotto la mancata notifica, ad esso debitore ceduto,
[...]
dell'atto di cessione del credito nelle forme previste dalla legge e la mancata adesione dell'ente al negozio di cessione.
Al riguardo, dopo aver delineato la disciplina speciale della cessione dei crediti nei confronti della PA, il Giudice affermava che, nel caso di specie, oltre alla prova dell'avvenuta rituale notifica, perfezionatasi in data 30/1/2015, all'ente, dell'atto di cessione redatto Notaio Per_2
, rep. n. 23891 del 29.12.2014, vi era altresì la “prova
[...]
dell'adesione dell'ente comunale, avendo questo ultimo eseguito n. 6 mandati di pagamento nel corso dell'anno 2015, successivi alla notifica della cessione del credito, in favore della società cessionaria
[...]
, dimostrando in tal modo di aver accettato la cessione”. CP_1
§ 5.
Con il primo motivo di appello, il , nel censurare il Parte_1
capo di sentenza appena riportato, nella parte in cui era stata disattesa l'eccezione di inefficacia della cessione per assenza di adesione da parte dell'ente, deduceva che l'orientamento giurisprudenziale citato dal primo Giudice “correla il perfezionamento della cessione del credito ad un consenso “silente” del creditore, nella sola ipotesi in cui il contratto da cui derivino le fatture di cui si chiede il pagamento non sia più in essere”, mentre nel caso di specie la banca opposta in primo grado non aveva dimostrato che il contratto tra l ed il era Parte_1
cessato.
pag. 7/17 Al riguardo, osservava che la cessione del credito era inopponibile al poiché non era stata fornita prova della conclusione in forma Pt_1
scritta del contratto, intercorso tra e da cui traevano Pt_1
origine i crediti oggetto della cessione e, inoltre, in quanto “non vi è prova del fatto che il presunto contratto abbia cessato di avere esecuzione”, e perché “il non ha mai accettato, formalmente ed Pt_1
espressamente, la cessione dei crediti”.
L'appellante soggiungeva, infatti, che, dai parziali pagamenti da esso effettuati, non poteva essere desunta alcuna adesione tacita dell'ente al negozio di cessione, dovendo la stessa risultare da una manifestazione di volontà riconducibile agli organi deliberativi del Pt_1
§ 6
Il motivo è infondato, ma impone di integrare la motivazione dell'impugnata sentenza.
Preliminarmente si deve osservare che, siccome nel giudizio di primo grado la questione della mancata conclusione in forma scritta del contratto di fornitura di energia elettrica, dal quale traeva origine il credito oggetto di cessione da parte di in favore di , CP_1
non era stata sollevata, ogni deduzione in tal senso svolta con l'appello deve ritenersi inammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., siccome estranea al thema decidendum quale delineato dall'originario atto di citazione.
Peraltro, in senso contrario alle deduzioni dell'appellante, merita rimarcare che, a pagina 7 della sentenza, il Giudice dava conto pag. 8/17 dell'assenza di contestazioni in ordine all'esistenza di un contratto di somministrazione di energia elettrica tra ed il Parte_2 Pt_1 [...]
. In ogni caso, l'avvenuta stipulazione del contratto in forma Pt_1
scritta emerge dall'avvenuta accettazione, da parte di della proposta di contratto formulata dal , allegata alla Parte_1
produzione telematica di primo grado dell'appellata (cfr. documenti 1,
2 allegati alla comparsa di costituzione di primo grado).
Tanto chiarito, occorre rimarcare che la disciplina speciale richiamata dal Giudice di primo grado, la quale delineava uno statuto peculiare della cessione del credito nel caso in cui il debitore ceduto sia una P.A., sia stata successivamente oggetto di interventi normativi che hanno perseguito l'obiettivo di rendere applicabili, anche rispetto ai crediti nascenti da contratti stipulati con enti pubblici, la disciplina relativa alla cessione dei crediti di impresa.
In particolare, in base alla disciplina originaria dettata dall'art. 9 allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, vigeva il divieto di cessione dei crediti senza l'adesione della pubblica amministrazione.
Successivamente, il regio decreto18 novembre 1923, n. 2440, recante
Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, agli artt. 69 e 70, introduceva una disciplina parzialmente difforme, in base alla quale il divieto di cessione senza l'adesione della pubblica amministrazione si applica solo ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o la fornitura), e fino a quando il rapporto contrattuale abbia esecuzione, mentre tale divieto non opera più quando il rapporto sia cessato.
pag. 9/17 In prosieguo di tempo è stato introdotto l'art. 26, comma 5, della legge11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) che ha esteso, ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici, l'applicazione della disciplina dettata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sulla cessione dei crediti di impresa.
Tale disciplina è stata, quindi, integrata nel decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il cui art. 117 stabilisce “
1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio
1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che
pag. 10/17 sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”.
L'art. 117, nella formulazione appena riportata, risulta essere applicabile ratione temporis alla controversia in esame, nella quale viene in rilievo un contratto, stipulato da on , vale a CP_1
dire con un soggetto qualificato ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n.
52, di cessione di crediti nascenti da un rapporto di somministrazione di energia elettrica sorto il 19/05/2012 (cfr. accettazione, da parte di della proposta di contratto formulata dal Parte_1
allegata alla produzione telematica di primo grado dell'appellata).
Quindi, trattandosi, nella specie, di una cessione, a soggetto qualificato, ai sensi della legge n. 52 del 1991, di crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione derivanti da un contratto di somministrazione, deve ritenersi applicabile il comma 2 del predetto art. 117 del d.lgs. n. 163 del 2006, in base al quale la cessione redatta in forma solenne, deve essere semplicemente notificata all'amministrazione (cfr. in tal senso Corte Cost. sent. n. 131 del 2013), non essendo applicabile nemmeno il meccanismo del silenzio assenso previsto dal successivo comma 3 in relazione a crediti nascenti da contratti di appalto, né il requisito dell'adesione della PA di cui all'art. 70 della Contabilità di Stato.
Nell'ipotesi in esame, come già rilevato dal primo Giudice, la cessione, stipulata in forma solenne con atto per Notaio , rep. n. Persona_2
23891 del 29.12.2014, risulta essere stata notificata al Comune di pag. 11/17 Lettere in data 30/1/2015 e quanto precede deve reputarsi sufficiente a ritenere la stessa efficace.
Integrata nei termini che precedono, la pronuncia resiste alle critiche dell'appellante.
§ 7.
Il Tribunale di Torre Annunziata rigettava altresì l'eccezione relativa all'avvenuto pagamento di una delle fatture, la n. 146193777 del
13.02.2014 di euro 2.275,08, sulla quale era fondato il credito di cui al ricorso per decreto ingiuntivo in quanto, a fronte della contestazione della banca di non aver indicato la relativa fattura nei mandati di pagamento, l'ente non aveva dimostrato tale circostanza.
Quanto all'eccepita inidoneità delle fatture a rappresentare la prova del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il
Tribunale, aderendo all'orientamento giurisprudenziale in forza del quale “le letture del contatore esposte nelle cd "fatture di trasporto" dell'energia, emesse dal Distributore locale a carico del somministrante
(definito dall'Autorità "trader") per gli oneri di distribuzione dell'energia sulla rete sono in linea di massima prova idonea della misura dell'energia effettivamente erogata, salvo che l'utente fornisca elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure portate dalle fatture di trasporto, ad esempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della fornitura, o con altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal Distributore” ovvero contesti il malfunzionamento del pag. 12/17 contatore, affermava che il si era limitato ad una Parte_1
contestazione generica della somma richiesta dalla creditrice, contrariamente a quanto richiesto dall'art. 115 c.p.c..
In ultimo, il Giudice di primo grado evidenziava che l'opponente non aveva dimostrato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pendente innanzi al Tribunale di Torre Annunziata con n. 4715/2018
R.G., aveva ad oggetto un credito fondato sulle medesime fatture poste a fondamento del ricorso monitorio con cui era stato dato impulso al giudizio di primo grado.
§ 5.
Con il secondo motivo d'appello, il censurava la Parte_1
sentenza nella parte in cui aveva rigettato il motivo di opposizione con il quale era stata contestata la duplicazione delle pretese creditorie, deducendosi che l' creditore cedente, con separato giudizio avente n. 4715/2018 del Tribunale di Torre Annunziata, chiedeva il pagamento di somme in parte “rivendicate, a titolo di interessi di mora su fatture cedute a ”. CP_1
In particolare, l'istante deduceva che la fattura n. E166000825 del
26.1.2016 di € 48.146,60, la fattura n. E156019625 del 24.11.2015 di €
10.640,12, la fattura n. E156022954 del 17.12.2015 di € 3.070,78, nonché la fattura n. E156023158 del 22.12.2015 di € 1.153,92 con le quali venivano contabilizzati gli interessi moratori attinenti a fatture non pagate o pagate in ritardo, il cui credito veniva poi ceduto a
[...]
e posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo da CP_1
pag. 13/17 quest'ultima proposto, erano state oggetto anche della domanda proposta da on ricorso per decreto ingiuntivo, da cui era scaturito il giudizio di opposizione iscritto al Rg. n. 4715/2018, pendente innanzi allo stesso Tribunale di Torre Annunziata.
L'ente appellante, nel contestare il rilievo del primo Giudice secondo cui la duplicazione della richiesta di pagamento al debitore ceduto non era stata dimostrata, osservava che, al contrario, quanto da esso eccepito era ampiamente provato attraverso il deposito delle fatture in allegato alla memoria di cui all'art. 183, VI comma, II termine c.p.c..
§ 6.
Il motivo è infondato.
Alla stregua di quanto già osservato in relazione al primo motivo, occorre rilevare che, per effetto dell'avvenuta notifica al del Pt_1
negozio di cessione, intervenuta in data 30/1/2015, sia CP_1
divenuta legittimata esclusiva ad esigere il pagamento dei crediti oggetto dell'atto di cessione intercorso con EN (cfr. ex multis, Cass. civ.
Sez. 1, Sentenza n. 13954 del 16/06/2006).
Discende da quanto osservato che la questione sottesa al motivo di appello, afferente alla richiesta di pagamento da parte di i somme oggetto dell'atto di cessione dei crediti, non sia idonea a paralizzare la domanda di , dovendo, piuttosto, essere fatta valere dal CP_1
mediante opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da Pt_1
Del resto, nella specie, è pacifico che la notifica al da parte di Pt_1
del decreto ingiuntivo n. 847/2018 del 22/05/2018 risalga al pag. 14/17 7/06/2018 e sia, quindi, temporalmente successiva al 30/1/2015, data in cui la cessione del credito è divenuta efficace verso il Tale Pt_1
dato risulta dirimente per ritenere sussistente la legittimazione di ad agire in giudizio per ottenere il pagamento, dal CP_1
debitore ceduto, dei crediti oggetto di cessione.
D'altra parte, non va sottaciuto come, nell'atto di opposizione avverso il decreto ingiuntivo ad esso notificato da il Parte_1
abbia sostanzialmente argomentato proprio nei termini sin qui esposti.
Infatti, nel resistere alla pretesa azionata in giudizio da l'odierno appellante sosteneva di non essere tenuta al pagamento, in quanto la domanda ineriva a crediti che erano stati ceduti a Controparte_1
in forza di atto di cessione del credito per Notaio del Persona_3
24.12.2014 rep. n. 23891. Nello stesso atto di opposizione, inoltre, il assumendo una posizione difensiva parzialmente Pt_1
confliggente con quella sostenuta in questa sede, invocava l'efficacia, nei suoi confronti, del negozio di cessione dei crediti, intercorso tra e sostenendo che, a decorrere dalla notifica della CP_1
cessione, aveva eseguito i pagamenti a beneficio della cessionaria (cfr. atto di opposizione del avverso il sopra indicato decreto Pt_1
ingiuntivo n. 847/2018, allegato alla memoria depositata in primo grado dall'odierno appellante ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c..).
Orbene, a prescindere dalla fondatezza della sollevata eccezione di pagamento, che, in questa sede, non è stata provata e che non costituisce nemmeno motivo di appello, resta, tuttavia, fermo che, nell'opporsi alla domanda di pagamento proposta da Parte_3
pag. 15/17 aveva, a sua difesa, invocato proprio quel medesimo negozio di cessione dei crediti del quale, invece, nel presente giudizio, ha eccepito l'inefficacia nei suoi confronti.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
§ 7.
Al rigetto dell'appello, segue la condanna del alla Parte_1
rifusione delle spese processuali del presente grado.
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, tenuto conto del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, adeguati al numero, oggetto e complessità delle questioni trattate.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza in epigrafe Parte_1
indicata così provvede:
a) rigetta l'appello;
pag. 16/17 b) condanna il alla rifusione, in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali del grado di appello, che CP_1
liquida in euro 14.317,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 09/05/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'addetta UPP dott. ) Persona_4
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3945/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1455/2022, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data
16.06.2022, notificata in data 14.07.2022, pendente:
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco, Parte_1 P.IVA_1
avv. Anna Amendola, con sede in al Corso Vittorio Emanuele III Pt_1
n. 58, elettivamente domiciliato presso l'avv. Gaetano Fontana (C.F.
), con studio in al Corso Vittorio C.F._1 Pt_1
Emanuele III, n. 46, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore;
APPELLANTE E
(Codice Fiscale, Registro delle Imprese e Controparte_1
Partita Iva n. , con sede legale in Milano, al Largo P.IVA_2
Augusto 1/a, ang. Via Verziere 13, iscritta all'Albo delle Banche codice
ABI n. 3158.3, capogruppo del gruppo bancario , Albo CP_1
Gruppi Bancari n. 3158, in persona del suo procuratore speciale, dott.
(C.F. ), in virtù di procura Controparte_2 CodiceFiscale_2
speciale del 18 gennaio 2018 per notaio di Milano, rep. Persona_1
n. 31404, racc. n. 9827, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Rotoli
(C.F. presso il quale elettivamente domicilia in C.F._3
Napoli alla Via Giordano Bruno 169, giusta procura speciale alle liti conferita in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA
Oggetto: pagamento corrispettivo per somministrazione di energia elettrica;
cessione del credito vantato nei confronti della P.A..
Conclusioni: l'appellante , con le note scritte ex art. Parte_1
127 ter c.p.c. depositate in data 23.01.2025, concludeva riportandosi alle conclusioni rese con l'atto d'appello, scritto con il quale aveva chiesto: “1) in via preliminare, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;
2) nel merito, accertare e dichiarare
l'inopponibilità al della cessione dei crediti intercorsa Parte_1
tra EN e , con conseguente inefficacia e revoca del d.i. CP_1
opposto in primo grado;
3) in via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare come non dovute le somme rivendicate da a CP_1
pag. 2/17 titolo di interessi legali e moratori su fatture già azionate dalla cedente;
3) Vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizi”;
l'appellata , nelle note scritte ex art. 127 ter depositate in CP_1
data 22.01.2025, concludeva chiedendo: “- In via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile e/o improcedibile ai sensi dell'articolo
342 cpc e dell'art. 348 bis cpc, per i motivi sopra esposti;
- In via istruttoria, questa difesa, si oppone fermamente all'ammissione della prova testimoniale ex adverso articolata, sottolineando che le circostanze indicate dovevano essere provate per tabulas e non sono assolutamente demandabili a testi;
- Nel merito, rigettare l'appello proposto, poiché infondato in fatto ed in diritto, e confermare la sentenza di primo grado;
- Con vittoria di spese e competenze del giudizio di appello.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in accoglimento del ricorso proposto da ingiungeva, ai sensi degli artt. 633 e seguenti Controparte_1
c.p.c., al , il pagamento della complessiva somma di Parte_1
euro 76.679,57, comprensiva di interessi ex artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002, quale corrispettivo per la fornitura di energia elettrica effettuata al detto Comune da parte di credito che era stato oggetto di Parte_2
cessione, in favore della ricorrente, con atto del 29.12.2014 per notaio
Persona_2
pag. 3/17 Con citazione, notificata in data 6 marzo 2018, il Parte_1
proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo n.
152/2018 del 23/1/2018.
A fondamento dell'opposizione, l'ente eccepiva preliminarmente la nullità della notifica telematica del decreto ingiuntivo, in quanto effettuata presso un indirizzo, non presente Email_1
nell'elenco ufficiale degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni.
Inoltre, il eccepiva il difetto di legittimazione attiva Parte_1
della , deducendo che la cessione del credito, posto a CP_1
fondamento del ricorso, non era efficace nei suoi confronti, non avendovi esso aderito. Da ultimo, l'opponente deduceva che il credito azionato in giudizio andava decurtato dell'importo di euro 2.275,08, oggetto della fattura n. 146193777 del 13.02.2014, regolarmente pagata.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva Controparte_1
contestando la fondatezza dell'opposizione e sollecitandone l'integrale rigetto.
La causa, senza il compimento di attività istruttoria, veniva riservata in decisione all'udienza del 17.03.2022, tenutasi nelle forme della cd. trattazione scritta, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190, I comma c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositati gli scritti finali, l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così definiva il giudizio: “1) rigetta
pag. 4/17 l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 152/19; dichiara lo stesso provvisoriamente esecutivo ex artt.
653-654 c.p.c.; 2) condanna parte opponente alla rifusione a favore di parte opposta delle spese processuali sostenute in € 4.835,00 per compensi, oltre rimborso generale delle spese al 15% ed oltre accessori previdenziali e tributari, se documentati a mezzo fattura e non detraibili”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, ad esso notificata in data 14.07.2022 ai fini della decorrenza del termine cd. breve di cui all'art. 325 c.p.c., il interponeva appello, mediante citazione Parte_1
tempestivamente notificata in data 13.09.2022, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali, sollecitandone la riforma alla stregua delle conclusioni dinanzi trascritte.
Con comparsa depositata il 23.12.2022, si costituiva CP_1
che, nel resistere all'avversa impugnazione, ne eccepiva
[...]
l'inammissibilità e ne contestava la fondatezza, chiedendone l'integrale rigetto.
Con ordinanza del 13.01.2023, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, proposta dall'appellante, e disponeva la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, mediante la concessione alle parti del termine, ex art. 127 ter c.p.c., per il deposito di note scritte fino al
24.1.2025.
pag. 5/17 Con comparsa depositata il 22.1.2025, ci costituiva, per il Parte_1
, in sostituzione dell'originario difensore, avv. Catello Miranda,
[...]
l'avv. Gaetano Fontana, il quale si riportava al contenuto dei precedenti scritti difensivi redatti nell'interesse dell'ente appellante.
La causa, con ordinanza comunicata alle parti il 13.02.2025, veniva riservata in decisione, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190, co. 1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositate dalla sola appellata la comparsa conclusionale, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, pur ritenendo fondata l'eccezione con la quale l'opponente aveva invocato la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, siccome eseguita presso un indirizzo di posta elettronica certificata, riferito al non presente nell'archivio ufficiale Pt_1
PP.AA., asseriva che, tuttavia, “la dedotta nullità della notificazione del decreto ingiuntivo è ininfluente, alla luce dell'effetto sanante costituito dalla proposizione tempestiva della opposizione da parte del ricorrente”.
Tale capo di pronuncia, in difetto di impugnazione da parte dell'appellante, deve ritenersi coperto dal giudicato.
§ 4.
Il Giudice di primo grado respingeva, poi, l'eccezione difetto di legittimazione ad agire (da intendersi propriamente come di carenza di pag. 6/17 titolarità attiva) di mediante la quale il CP_1 Parte_1
aveva dedotto la mancata notifica, ad esso debitore ceduto,
[...]
dell'atto di cessione del credito nelle forme previste dalla legge e la mancata adesione dell'ente al negozio di cessione.
Al riguardo, dopo aver delineato la disciplina speciale della cessione dei crediti nei confronti della PA, il Giudice affermava che, nel caso di specie, oltre alla prova dell'avvenuta rituale notifica, perfezionatasi in data 30/1/2015, all'ente, dell'atto di cessione redatto Notaio Per_2
, rep. n. 23891 del 29.12.2014, vi era altresì la “prova
[...]
dell'adesione dell'ente comunale, avendo questo ultimo eseguito n. 6 mandati di pagamento nel corso dell'anno 2015, successivi alla notifica della cessione del credito, in favore della società cessionaria
[...]
, dimostrando in tal modo di aver accettato la cessione”. CP_1
§ 5.
Con il primo motivo di appello, il , nel censurare il Parte_1
capo di sentenza appena riportato, nella parte in cui era stata disattesa l'eccezione di inefficacia della cessione per assenza di adesione da parte dell'ente, deduceva che l'orientamento giurisprudenziale citato dal primo Giudice “correla il perfezionamento della cessione del credito ad un consenso “silente” del creditore, nella sola ipotesi in cui il contratto da cui derivino le fatture di cui si chiede il pagamento non sia più in essere”, mentre nel caso di specie la banca opposta in primo grado non aveva dimostrato che il contratto tra l ed il era Parte_1
cessato.
pag. 7/17 Al riguardo, osservava che la cessione del credito era inopponibile al poiché non era stata fornita prova della conclusione in forma Pt_1
scritta del contratto, intercorso tra e da cui traevano Pt_1
origine i crediti oggetto della cessione e, inoltre, in quanto “non vi è prova del fatto che il presunto contratto abbia cessato di avere esecuzione”, e perché “il non ha mai accettato, formalmente ed Pt_1
espressamente, la cessione dei crediti”.
L'appellante soggiungeva, infatti, che, dai parziali pagamenti da esso effettuati, non poteva essere desunta alcuna adesione tacita dell'ente al negozio di cessione, dovendo la stessa risultare da una manifestazione di volontà riconducibile agli organi deliberativi del Pt_1
§ 6
Il motivo è infondato, ma impone di integrare la motivazione dell'impugnata sentenza.
Preliminarmente si deve osservare che, siccome nel giudizio di primo grado la questione della mancata conclusione in forma scritta del contratto di fornitura di energia elettrica, dal quale traeva origine il credito oggetto di cessione da parte di in favore di , CP_1
non era stata sollevata, ogni deduzione in tal senso svolta con l'appello deve ritenersi inammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., siccome estranea al thema decidendum quale delineato dall'originario atto di citazione.
Peraltro, in senso contrario alle deduzioni dell'appellante, merita rimarcare che, a pagina 7 della sentenza, il Giudice dava conto pag. 8/17 dell'assenza di contestazioni in ordine all'esistenza di un contratto di somministrazione di energia elettrica tra ed il Parte_2 Pt_1 [...]
. In ogni caso, l'avvenuta stipulazione del contratto in forma Pt_1
scritta emerge dall'avvenuta accettazione, da parte di della proposta di contratto formulata dal , allegata alla Parte_1
produzione telematica di primo grado dell'appellata (cfr. documenti 1,
2 allegati alla comparsa di costituzione di primo grado).
Tanto chiarito, occorre rimarcare che la disciplina speciale richiamata dal Giudice di primo grado, la quale delineava uno statuto peculiare della cessione del credito nel caso in cui il debitore ceduto sia una P.A., sia stata successivamente oggetto di interventi normativi che hanno perseguito l'obiettivo di rendere applicabili, anche rispetto ai crediti nascenti da contratti stipulati con enti pubblici, la disciplina relativa alla cessione dei crediti di impresa.
In particolare, in base alla disciplina originaria dettata dall'art. 9 allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, vigeva il divieto di cessione dei crediti senza l'adesione della pubblica amministrazione.
Successivamente, il regio decreto18 novembre 1923, n. 2440, recante
Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, agli artt. 69 e 70, introduceva una disciplina parzialmente difforme, in base alla quale il divieto di cessione senza l'adesione della pubblica amministrazione si applica solo ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o la fornitura), e fino a quando il rapporto contrattuale abbia esecuzione, mentre tale divieto non opera più quando il rapporto sia cessato.
pag. 9/17 In prosieguo di tempo è stato introdotto l'art. 26, comma 5, della legge11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) che ha esteso, ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici, l'applicazione della disciplina dettata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sulla cessione dei crediti di impresa.
Tale disciplina è stata, quindi, integrata nel decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il cui art. 117 stabilisce “
1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio
1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che
pag. 10/17 sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”.
L'art. 117, nella formulazione appena riportata, risulta essere applicabile ratione temporis alla controversia in esame, nella quale viene in rilievo un contratto, stipulato da on , vale a CP_1
dire con un soggetto qualificato ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n.
52, di cessione di crediti nascenti da un rapporto di somministrazione di energia elettrica sorto il 19/05/2012 (cfr. accettazione, da parte di della proposta di contratto formulata dal Parte_1
allegata alla produzione telematica di primo grado dell'appellata).
Quindi, trattandosi, nella specie, di una cessione, a soggetto qualificato, ai sensi della legge n. 52 del 1991, di crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione derivanti da un contratto di somministrazione, deve ritenersi applicabile il comma 2 del predetto art. 117 del d.lgs. n. 163 del 2006, in base al quale la cessione redatta in forma solenne, deve essere semplicemente notificata all'amministrazione (cfr. in tal senso Corte Cost. sent. n. 131 del 2013), non essendo applicabile nemmeno il meccanismo del silenzio assenso previsto dal successivo comma 3 in relazione a crediti nascenti da contratti di appalto, né il requisito dell'adesione della PA di cui all'art. 70 della Contabilità di Stato.
Nell'ipotesi in esame, come già rilevato dal primo Giudice, la cessione, stipulata in forma solenne con atto per Notaio , rep. n. Persona_2
23891 del 29.12.2014, risulta essere stata notificata al Comune di pag. 11/17 Lettere in data 30/1/2015 e quanto precede deve reputarsi sufficiente a ritenere la stessa efficace.
Integrata nei termini che precedono, la pronuncia resiste alle critiche dell'appellante.
§ 7.
Il Tribunale di Torre Annunziata rigettava altresì l'eccezione relativa all'avvenuto pagamento di una delle fatture, la n. 146193777 del
13.02.2014 di euro 2.275,08, sulla quale era fondato il credito di cui al ricorso per decreto ingiuntivo in quanto, a fronte della contestazione della banca di non aver indicato la relativa fattura nei mandati di pagamento, l'ente non aveva dimostrato tale circostanza.
Quanto all'eccepita inidoneità delle fatture a rappresentare la prova del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il
Tribunale, aderendo all'orientamento giurisprudenziale in forza del quale “le letture del contatore esposte nelle cd "fatture di trasporto" dell'energia, emesse dal Distributore locale a carico del somministrante
(definito dall'Autorità "trader") per gli oneri di distribuzione dell'energia sulla rete sono in linea di massima prova idonea della misura dell'energia effettivamente erogata, salvo che l'utente fornisca elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure portate dalle fatture di trasporto, ad esempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della fornitura, o con altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal Distributore” ovvero contesti il malfunzionamento del pag. 12/17 contatore, affermava che il si era limitato ad una Parte_1
contestazione generica della somma richiesta dalla creditrice, contrariamente a quanto richiesto dall'art. 115 c.p.c..
In ultimo, il Giudice di primo grado evidenziava che l'opponente non aveva dimostrato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pendente innanzi al Tribunale di Torre Annunziata con n. 4715/2018
R.G., aveva ad oggetto un credito fondato sulle medesime fatture poste a fondamento del ricorso monitorio con cui era stato dato impulso al giudizio di primo grado.
§ 5.
Con il secondo motivo d'appello, il censurava la Parte_1
sentenza nella parte in cui aveva rigettato il motivo di opposizione con il quale era stata contestata la duplicazione delle pretese creditorie, deducendosi che l' creditore cedente, con separato giudizio avente n. 4715/2018 del Tribunale di Torre Annunziata, chiedeva il pagamento di somme in parte “rivendicate, a titolo di interessi di mora su fatture cedute a ”. CP_1
In particolare, l'istante deduceva che la fattura n. E166000825 del
26.1.2016 di € 48.146,60, la fattura n. E156019625 del 24.11.2015 di €
10.640,12, la fattura n. E156022954 del 17.12.2015 di € 3.070,78, nonché la fattura n. E156023158 del 22.12.2015 di € 1.153,92 con le quali venivano contabilizzati gli interessi moratori attinenti a fatture non pagate o pagate in ritardo, il cui credito veniva poi ceduto a
[...]
e posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo da CP_1
pag. 13/17 quest'ultima proposto, erano state oggetto anche della domanda proposta da on ricorso per decreto ingiuntivo, da cui era scaturito il giudizio di opposizione iscritto al Rg. n. 4715/2018, pendente innanzi allo stesso Tribunale di Torre Annunziata.
L'ente appellante, nel contestare il rilievo del primo Giudice secondo cui la duplicazione della richiesta di pagamento al debitore ceduto non era stata dimostrata, osservava che, al contrario, quanto da esso eccepito era ampiamente provato attraverso il deposito delle fatture in allegato alla memoria di cui all'art. 183, VI comma, II termine c.p.c..
§ 6.
Il motivo è infondato.
Alla stregua di quanto già osservato in relazione al primo motivo, occorre rilevare che, per effetto dell'avvenuta notifica al del Pt_1
negozio di cessione, intervenuta in data 30/1/2015, sia CP_1
divenuta legittimata esclusiva ad esigere il pagamento dei crediti oggetto dell'atto di cessione intercorso con EN (cfr. ex multis, Cass. civ.
Sez. 1, Sentenza n. 13954 del 16/06/2006).
Discende da quanto osservato che la questione sottesa al motivo di appello, afferente alla richiesta di pagamento da parte di i somme oggetto dell'atto di cessione dei crediti, non sia idonea a paralizzare la domanda di , dovendo, piuttosto, essere fatta valere dal CP_1
mediante opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da Pt_1
Del resto, nella specie, è pacifico che la notifica al da parte di Pt_1
del decreto ingiuntivo n. 847/2018 del 22/05/2018 risalga al pag. 14/17 7/06/2018 e sia, quindi, temporalmente successiva al 30/1/2015, data in cui la cessione del credito è divenuta efficace verso il Tale Pt_1
dato risulta dirimente per ritenere sussistente la legittimazione di ad agire in giudizio per ottenere il pagamento, dal CP_1
debitore ceduto, dei crediti oggetto di cessione.
D'altra parte, non va sottaciuto come, nell'atto di opposizione avverso il decreto ingiuntivo ad esso notificato da il Parte_1
abbia sostanzialmente argomentato proprio nei termini sin qui esposti.
Infatti, nel resistere alla pretesa azionata in giudizio da l'odierno appellante sosteneva di non essere tenuta al pagamento, in quanto la domanda ineriva a crediti che erano stati ceduti a Controparte_1
in forza di atto di cessione del credito per Notaio del Persona_3
24.12.2014 rep. n. 23891. Nello stesso atto di opposizione, inoltre, il assumendo una posizione difensiva parzialmente Pt_1
confliggente con quella sostenuta in questa sede, invocava l'efficacia, nei suoi confronti, del negozio di cessione dei crediti, intercorso tra e sostenendo che, a decorrere dalla notifica della CP_1
cessione, aveva eseguito i pagamenti a beneficio della cessionaria (cfr. atto di opposizione del avverso il sopra indicato decreto Pt_1
ingiuntivo n. 847/2018, allegato alla memoria depositata in primo grado dall'odierno appellante ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c..).
Orbene, a prescindere dalla fondatezza della sollevata eccezione di pagamento, che, in questa sede, non è stata provata e che non costituisce nemmeno motivo di appello, resta, tuttavia, fermo che, nell'opporsi alla domanda di pagamento proposta da Parte_3
pag. 15/17 aveva, a sua difesa, invocato proprio quel medesimo negozio di cessione dei crediti del quale, invece, nel presente giudizio, ha eccepito l'inefficacia nei suoi confronti.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
§ 7.
Al rigetto dell'appello, segue la condanna del alla Parte_1
rifusione delle spese processuali del presente grado.
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, tenuto conto del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, adeguati al numero, oggetto e complessità delle questioni trattate.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza in epigrafe Parte_1
indicata così provvede:
a) rigetta l'appello;
pag. 16/17 b) condanna il alla rifusione, in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali del grado di appello, che CP_1
liquida in euro 14.317,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 09/05/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'addetta UPP dott. ) Persona_4
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