Art. 2.
Le modalita' per l'erogazione della spesa autorizzata con l'articolo precedente saranno determinate dal Ministero degli affari esteri, d'intesa con quello del tesoro.
Le modalita' per l'erogazione della spesa autorizzata con l'articolo precedente saranno determinate dal Ministero degli affari esteri, d'intesa con quello del tesoro.